Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata classificazione doganale della merce per omessa considerazione del glucosio

    La Corte ritiene che la presenza di glucosio debba essere accertata con metodologia scientifica e che un risultato inferiore al limite di rilevabilità (LOD) equivalga a un'assenza scientifica ai fini della classificazione doganale. Le analisi di laboratorio effettuate dall'Agenzia delle Dogane sono diventate definitive non essendo stato richiesto il contraddittorio.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo della colpa

    La complessità delle indagini tecniche non rende il dato normativo nebuloso o incerto, escludendo l'oggettiva incertezza del quadro normativo e la non punibilità. La condotta delle ricorrenti non è stata improntata a prudenza.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per oggettiva incertezza della Tariffa doganale

    La complessità delle indagini tecniche non rende il dato normativo nebuloso o incerto, escludendo l'oggettiva incertezza del quadro normativo e la non punibilità. La condotta delle ricorrenti non è stata improntata a prudenza.

  • Rigettato
    Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole

    Il nuovo regime sanzionatorio è applicabile solo alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024), non a quelle oggetto del giudizio risalenti al 27.9.2024.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La doglianza è svolta in modo generico e non è suscettibile di accoglimento.

  • Rigettato
    Errata classificazione doganale della merce per omessa considerazione del glucosio

    La Corte ritiene che la presenza di glucosio debba essere accertata con metodologia scientifica e che un risultato inferiore al limite di rilevabilità (LOD) equivalga a un'assenza scientifica ai fini della classificazione doganale. Le analisi di laboratorio effettuate dall'Agenzia delle Dogane sono diventate definitive non essendo stato richiesto il contraddittorio.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo della colpa

    La complessità delle indagini tecniche non rende il dato normativo nebuloso o incerto, escludendo l'oggettiva incertezza del quadro normativo e la non punibilità. La condotta delle ricorrenti non è stata improntata a prudenza.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per oggettiva incertezza della Tariffa doganale

    La complessità delle indagini tecniche non rende il dato normativo nebuloso o incerto, escludendo l'oggettiva incertezza del quadro normativo e la non punibilità. La condotta delle ricorrenti non è stata improntata a prudenza.

  • Rigettato
    Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole

    Il nuovo regime sanzionatorio è applicabile solo alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (4.10.2024), non a quelle oggetto del giudizio risalenti al 27.9.2024.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La doglianza è svolta in modo generico e non è suscettibile di accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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