Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01094/2024 REG.RIC.
N. 01104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2024, proposto da:
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adolfo Larussa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Roseto Capo Spulico, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2024, proposto da:
QB Tel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Motta, con domicilio eletto presso lo studio Simona Motta in Milano, via Flavio Baracchini 1;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Roseto Capo Spulico, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1094 del 2024:
- del provvedimento prot. n. 301413 del 2.05.2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- della determinazione del Comune di Roseto Capo Spulico prot. n. 139 del 3.05.2024 di adozione delle determinazioni della conferenza dei servizi decisoria;
nonché
per l’accertamento del diritto della concludente alla realizzazione degli interventi di cui alla s.c.i.a. n. 347 del 15.11.2023;
quanto al ricorso n. 1104 del 2024:
- del provvedimento prot. n. 301413 del 2.05.2024 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
- della determinazione del Comune di Roseto Capo Spulico prot. n. 139 del 3.05.2024 di adozione delle determinazioni della conferenza dei servizi decisoria.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. TU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso recante n. r.g. 1094/2024 Vodafone Italia s.p.a. ha chiesto l’annullamento della determinazione del Comune di Roseto Capo Spulico n. 139 del 3.05.2024, adottata in esito alla conferenza dei servizi decisoria sull’istanza di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche presentata dalla medesima società, congiuntamente a QB Tel, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, nella parte in cui ha recepito la condizione espressa tardivamente dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza nel provvedimento n. 301413 del 2.05.2024, parimenti avversato, e non ha invece attestato l’avvenuta formazione del titolo autorizzativo per via silente ex art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003.
Tale intervento, nello specifico, prevede la realizzazione di un nuovo roof top avente altezza fuori sagoma di 6,20 m e contestuale dismissione del precedente sito. Per la realizzazione, trattandosi di area vincolata sul piano paesaggistico, è stata quindi richiesta l’indizione della conferenza dei servizi con convocazione di Comune, A.r.p.a.Cal., Soprintendenza, Provincia di Cosenza.
L’indicata istanza è stata presentata il 15.11.2023, con avvio della successiva conferenza di servizi il 22.12.2023.
Trascorsi oltre sessanta giorni dalla presentazione del progetto e dall’indizione della conferenza da parte del Comune, non è pervenuto alcun diniego o parere negativo, anzi la Provincia di Cosenza ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 il 3.04.2024.
Un mese dopo, il 2.05.2024 a termini integralmente scaduti, la Soprintendenza ha però emesso parere favorevole condizionato al dimezzamento dell’altezza del traliccio, di fatto rendendo impossibile la trasmissione del segnale 5G previsto nel progetto.
La conferenza dei servizi è stata quindi chiusa solo in data 8.05.2024.
1.1. L’esponente denuncia quindi la violazione della L. n. 241/1990, del D. Lgs. n. 259/2003, del D. Lgs. n. 42/2004 nonché il vizio di eccesso di potere.
In particolare, il Comune avrebbe dovuto attestare l’avvenuta autorizzazione per via silente ai sensi dell’art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003.
1.2. Resiste l’amministrazione statale e confuta le avverse censure, obiettando di avere ottenuto notizia della conferenza di servizi soltanto a seguito della ricezione del sollecito del 12.04.2024 prot. n. 3433-A.
2. Con ordinanza n. 436/2024 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora .
3. Con ricorso recante n. r.g. 1104/2024 QB Tel ha chiesto l’annullamento delle determinazioni sopra indicate, lamentando che il Comune avrebbe dovuto attestare l’avvenuta autorizzazione per via silente ai sensi dell’art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003, mentre ha comunque erroneamente concluso la conferenza di servizi, sebbene in termini favorevoli, imponendo la condizione indicata dalla Soprintendenza con parere tardivo, che è quindi come non assunto e comunque già prima superato dall’autorizzazione paesaggistica della Provincia di Cosenza priva di condizioni.
3.1. Si è costituita l’amministrazione statale.
4. Con decisione n. 431/2024 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora .
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 le cause sono state trattenute in decisione.
6. In via preliminare, attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, si dispone ai sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione dei ricorsi recanti n. r.g. 1094/2024 e n. r.g. 1104/2024.
7. I ricorsi posso essere trattati congiuntamente, attesa l’identità delle censure.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata e dirimente la doglianza con la quale si è dedotto che sulla richiesta di autorizzazione unica si sia formato il silenzio assenso.
Nello specifico, QB Tel e Vodafone hanno presentato il 15.11.2023 istanza ai fini dell’installazione di un impianto di comunicazione elettronica sulla copertura di una struttura alberghiera di Capo Spulico.
L’indizione della conferenza di servizi, per come sopra indicato, è avvenuta il 22.12.2023, con l’inoltro della relativa comunicazione a tutte le amministrazioni partecipanti, ivi compreso il Ministero della Cultura-Soprintendenza di Cosenza, come evincibile dalla non contestata produzione documentale di QB Tel, senza che nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta intervenisse un parere negativo, fatta salva il 2.05.2024, quindi successivamente allo spirare del termine, la determinazione favorevole della Soprintendenza condizionata al dimezzamento dell’altezza del traliccio.
Definite le principali circostanze di fatto del caso di specie, il Collegio ritiene opportuno richiamare, in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento per l'autorizzazione all'installazione degli impianti delle infrastrutture per impianti radioelettrici, già peraltro tratteggiato dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale Amministrativo, che si è occupata della questione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II. 9 agosto 2024, n. 1258):
- l'art. 44, comma 1, D. Lgs. n. 259/2003 stabilisce che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quelli già esistenti, così come anche l'installazione di torri e di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, è autorizzata dagli enti locali previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale;
- l'istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla citata legge n. 36 del 2001 e relativi provvedimenti di attuazione; la necessità di tale documentazione è peraltro esclusa allorché l'istanza di autorizzazione riguardi l'installazione di infrastrutture quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare successivamente gli impianti radioelettrici di cui al comma 1 (art. 44, comma 3);
- ai sensi dell'art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, il responsabile del procedimento può richiedere all'istante, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta, in tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale;
- infine, il comma 10 dell'art. 44 stabilisce che “ le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ”;
- inoltre, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che “ il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 [oggi art. 44 dello stesso d.lgs.], costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10621) e, conseguentemente, il rispetto della normativa urbanistica da parte delle infrastrutture di comunicazione elettronica deve essere acclarato nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 (cfr. sempre Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10621 secondo il quale il “ silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ”).
Nel caso di specie, per come evidenziato, risulta che l’istanza della ricorrente sia stata presentata allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Roseto Capo Spulico il 15.11.2023, mentre l’atto con il quale è stata comunicata alla ricorrente la conclusione della conferenza di servizi è intervenuto solo il 3.05.2024, allorquando era già ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 44, comma 10, D. Lgs. n. 259/2003.
Va evidenziato, inoltre, che in sede procedimentale non è stata rilevata alcuna carenza della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. n. 259/2003.
Non sono, pertanto, ravvisabili elementi ostativi alla formazione del silenzio assenso sull'istanza avanzata dalle ricorrenti il 15.11.2023, che costituisce, quindi, titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto.
Il provvedimento avversato è illegittimo, essendo stato adottato una volta decorso il termine di sessanta giorni, a seguito del quale, come visto, l’art. 44 riconnette la formazione del titolo abilitativo per silentium .
Invero, per come evincibile dalla sopra evidenziata ricostruzione della vicenda, a fronte della tardiva della ricezione della nota di convocazione della conferenza di servizi, dedotta dall’amministrazione statale, la ricorrente ha prodotto in giudizio un report in cui emerge l’invio tempestivo di tale convocazione alla Soprintendenza competente, la quale, sebbene regolarmente intimata, è rimasta silente, essendo quindi sopravvenute le condizioni limitanti a tempo ornai decorso, non ostando dunque in definitiva tali elementi al perfezionamento del silentium di cui all’art. 44 comma 10 D. Lgs. n. 259/2003.
Costituisce jus receptum , infatti, l’affermazione secondo cui, decorso il termine per la formazione del silenzio assenso, l’amministrazione perda il potere di provvedere in maniera espressa, con la conseguenza che la possibilità di incidere sugli effetti (in ipotesi) illegittimi del silenzio-assenso è circoscritta all’impiego dei poteri di autotutela, subordinatamente al positivo riscontro di ragioni di pubblico interesse nella direzione della cancellazione dell’atto di assenso in precedenza perfezionatosi.
8. I ricorsi recanti r.g. n. 1094/2024 e n. 1104/2024 devono essere quindi accolti con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle residue censure.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna in solido il Comune di Roseto Capo Spulico e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al pagamento, in solido, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, da liquidarsi nella misura di euro 2.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ST, Presidente
TU AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU AT | GE ST |
IL SEGRETARIO