Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 423
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso in riassunzione per mancato deposito telematico

    Il ricorso in riassunzione è stato notificato ma non depositato telematicamente nei termini previsti, essendo stato inserito erroneamente nel fascicolo del precedente grado di appello. La richiesta di remissione in termini è stata rigettata per mancanza dei presupposti di causa non imputabile.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non potesse riportare nella propria dichiarazione personale i crediti e i versamenti dell'associazione professionale, poiché quest'ultima aveva una propria partita IVA e ha continuato ad operare fino a una certa data. La separazione dei rapporti fiscali era necessaria e non poteva essere surrogata da accordi privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 423
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 423
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo