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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AB AT, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3390/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8244/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 21 e pubblicata il 13/10/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150014399889000 IVA-ALTRO 2011
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso in riassunzione e, in ogni caso, rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.
Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa per asserito omesso versamento di
€ 36.906 a titolo IVA per l'anno di imposta 2011, oltre sanzioni e interessi (complessivi € 55.345,12).
La parte privata aveva lamentato: nullità dell'atto per vizio di sottoscrizione, apposta da soggetto privo di qualifica e poteri;
infondatezza nel merito della pretesa perché i versamenti erano stati effettuati nell'anno di competenza e non si era verificato alcun danno per l'Erario.
La Corte in primo grado aveva rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
La Corte in secondo grado ha accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella e compensando le spese di lite;
il tutto accogliendo il motivo di ricorso preliminare relativo al difetto di delega del funzionario firmatario della cartella (per non essere stata la delega mai prodotta in giudizio).
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, accogliendo il primo motivo di ricorso dell'ufficio sulla legittimità della sottoscrizione (questione che dunque oggi non è più in discussione) ed ha ritenuto assorbito il secondo motivo, rinviando alla Corte di secondo grado in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite in secondo grado e per la liquidazione delle spese.
Ricorre in riassunzione il contribuente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con motivazione nel merito.
L'ufficio preliminarmente chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione rilevando che, dopo la relativa notifica (25.02.2025), la parte non ha provveduto al regolare deposito
2 telematico (iscrizione a ruolo entro 30 giorni). Nel merito, insiste per la fondatezza della pretesa e chiede la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio, questa Corte ritiene che il ricorso in riassunzione debba essere dichiarato inammissibile e, peraltro, lo stesso è infondato nel merito.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato in data 25.02.2025, ma la parte non ha provveduto al regolare deposito telematico (iscrizione a ruolo entro 30 giorni), tanto che alla data del 18.04.2025 è stata rilasciata dalla segreteria certificazione (prodotta dall'ufficio) che nessun ricorso in riassunzione era stato depositato. Il contribuente si era infatti limitato ad inserire il ricorso come allegato, all'interno del fascicolo telematico dell'originario grado di appello, dunque procedendo in modo erroneo ad un deposito atti in quell'RGA e non alla nuova iscrizione a ruolo del ricorso in riassunzione. Il dato è pacifico e documentale e, a ben vedere, neppure contestato dalla parte privata che infatti ha formalizzato una istanza di remissione in termini provvedendo alla nuova iscrizione a ruolo intervenuta il 31.10.2025.
In termini generali è bene ricordare che, stando ai principi generali (art. 177 cpc) il provvedimento con cui si concede una remissione in termini è sostanzialmente una ordinanza e, trattandosi di un provvedimento ordinatorio e non decisorio, non possiede il carattere di definitività; con la conseguenza che esso può essere sempre revocato e modificato dal giudice che lo ha pronunciato
(inteso come organo giudicante e non persona fisica, ovviamente) sino al momento della decisione finale, laddove ritenga che i presupposti non sussistano.
Nel caso di specie, in effetti, mancano i presupposti normativamente richiesti per consentire una remissione in termini (art. 153 cpc), essenzialmente rappresentati dal fatto che la parte , che ha un obbligo di attivazione tempestiva, deve dimostrare di essere incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile e per fattori estranei alla sua volontà, che presentino i caratteri dell'assolutezza e non di una impossibilità meramente relativa né tantomeno di una semplice difficoltà (per tutte Cass. ord.
n. 5514/2024, Cass. n. 19384/2023, Cass. n. 27773/2020). Nel caso in esame non solo non è stato provato ma, a ben vedere, neppure è stato allegato alcun fattore esterno non imputabile, assolutamente ostativo rispetto alla possibilità, per la parte ricorrente, di provvedere tempestivamente e ritualmente alla iscrizione a ruolo del ricorso. Piuttosto, ciò che risulta in atti è
3 che la parte privata, per un errore ascrivibile a negligenza propria, abbia depositato il ricorso nel fascicolo telematico relativo al precedente giudizio di appello anziché procedere alla iscrizione a ruolo. Con la conseguenza che la causa della decadenza è certamente imputabile alla parte privata che la ha provocata, difettando i presupposti per la remissione in termini.
Ne consegue che il ricorso in riassunzione deve essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, per esigenze di completezza espositiva, deve aggiungersi che il ricorso è comunque infondato nel merito, alla luce delle vicende fattuali descritte e provate dalla stessa parte contribuente.
La cartella è stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata del modello UNICO per il 2011: da un lato, non si riconoscevano crediti per € 14.197 e € 1.137 relativi a gennaio e febbraio 2011 che derivavano dall'anno precedente;
dall'altro lato, non si rilevavano versamenti per € 10.008 e € 11104 effettuati in marzo e aprile 2011.
La questione origina dal fatto che il notaio Ricorrente_1 svolgeva la sua attività professionale all'interno di una Associazione professionale unitamente ad un collega;
associazione munita di propria Partita Iva, con la quale si emettevano le fatture, la cui liquidazione IVA avveniva per cassa. A novembre 2010 il collega del Ricorrente_1 ha fatto domanda di pensionamento che, per i tempi burocratici di gestione della pratica, è stata formalmente esitata solo a maggio del 2011, sicché la PI della Associazione e il formale scioglimento della stessa, a seguito di consolidamento della attività in capo ad un solo professionista, si sono perfezionati solo a partire dal 09.05.2011.
I due professionisti nel frattempo, sempre per quanto raccontato e provato dalla parte contribuente, avevano formalizzato un contratto fra loro, in cui hanno regolamentato i rispettivi rapporti (spese, proventi, responsabilità etc.) stabilendo che l'esercizio della funzione diventava personale in capo al Ricorrente_1 – con conseguente assunzione di proventi, oneri, spese in termini personali – a decorrere dal 01.01.2011 (gli adempimenti IVA per il singolo professionista avvengono per competenza).
Di conseguenza, il contribuente, per il 2011, ha presentato la propria dichiarazione dei redditi come soggetto individuale, con la propria nuova PI nel frattempo acquisita, dichiarando tutto il fatturato, i redditi, l'IVA versata, in tutto il 2011 anche dall'Associazione come propri (importi dati dalla somma di quanto solo formalmente riferibile alla associazione fino a maggio 2011 e poi anche formalmente solo a lui da quel momento in poi). 4 Il contribuente ritiene di avere agito correttamente sia perché allega una Risoluzione (45090 del
09.07.2000 della Dir. Reg. Emilia Romagna sulla fase liquidatoria delle associazioni professionali, laddove si ritiene non applicabile il 124 TUIR che fa esclusivo riferimento alle imprese e società di natura commerciale;
secondo tale risoluzione vale una sorta di principio di trasparenza, per cui tutto va dichiarato dal singolo subentrato) oltre ad altra (382787 del 09.02.1982) sull'esercizio in forma associata della libera professione. Sia perché, quando l'ufficio ha fatto il controllo sostanziale della dichiarazione del 2011 non ha disconosciuto le ritenute esposte come effettuate dalla Associazione per la prima parte dell'anno e non per la seconda, dunque implicitamente confermando la correttezza del suo operato.
Aggiunge: che nessun versamento IVA è stato omesso dal contribuente per marzo e aprile 2011, visto che la sua PI personale è stata aperta il 10.05.2011; quanto al periodo precedente non c'è nessun danno all'Erario perché tutto è stato dichiarato e versato (quanto dovuto e realizzato dalla
Associazione) personalmente dal contribuente nella sua dichiarazione.
Il rapporto tributario fra contribuente (qualunque esso sia, persona giuridica o fisica) ha natura pubblicistica e la soggettività passiva di imposta non è disponibile, tantomeno è possibile prevedere, all'interno di un contratto di natura privatistica stipulato con altro soggetto privato, disporre della relativa regolamentazione e dei suoi effetti, pretendendo che quella regolamentazione privata e interna sia opponibile all'ufficio. E' ovvio che il contratto stipulato con l'ex associato da parte del contribuente vale e produce effetti solo nei rapporti interni e non modifica la soggettività passiva di imposta del contribuente persona fisica Ricorrente_1 e della Associazione Professionale, per come derivante dalla corretta applicazione delle norme e dunque, quanto al dato temporale, rileva il momento di formale scioglimento della Associazione Professionale (che formalmente è esistita ed è stata attiva sino al 09.05.2011).
Ne consegue che, per l'anno di imposta 2011, si sarebbero dovute presentare due dichiarazioni: una dell'Associazione per i risultati della attività fino al 09.05.2011; l'altra personale per l'attività a partire dal 09.05.2011. Non si possono trasferire nella dichiarazione dei redditi personale, versamenti e crediti riferibili alla Associazione, che li ha maturati quando ancora era esistente e aveva una sua partita IVA.
In definitiva: da un lato, l'Associazione ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per il 2011, come avrebbe dovuto visto che ha continuato ad operare ed era attiva con la sua PI sino a maggio di 5 quell'anno; dall'altro lato, il Ricorrente_1 non poteva esporre i crediti e i versamenti della
Associazione.
Anche perché non si è neppure formalizzata alcuna cessione del credito IVA della Associazione a favore dell'associato superstite, notificata all'Ufficio (come semmai si sarebbe dovuto fare ex art. 69
e 70 DPR 2440/23).
Deve quindi concludersi nel senso che il Notaio dott. Ricorrente_1 ha indebitamente riportato nella sua dichiarazione personale un credito IVA che era della Associazione la quale, una volta cessata, avrebbe semmai dovuto o attivarsi per recuperare il relativo importo con istanza di rimborso, o cedere nel rispetto delle forme di legge quel credito al Ricorrente_1, il quale invece ha esposto quel credito sic et simpliciter e, in più, ha indebitamente utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta personalmente gli acconti versati dall'Associazione Notarile di cui il predetto era socio, riferibili a una
PI diversa dalla sua. Le dichiarazioni IVA dei due soggetti dovevano essere per forza differenti e non si può ipotizzare alcuna continuità fra la Associazione e il Ricorrente_1 che ha provveduto, infatti, ad aprire una differente PI.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 3.505 per il grado di appello, in complessivi € 2.756,50 per il giudizio di legittimità e in complessivi € 3.505 per la fase di rinvio;
in tutti i casi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come segue: per il grado di appello € 3.505, per il grado di legittimità € 2.756,50, per la fase di rinvio € 3.505; oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AN ED RE RU
6
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AB AT, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3390/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8244/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 21 e pubblicata il 13/10/2015
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150014399889000 IVA-ALTRO 2011
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso in riassunzione e, in ogni caso, rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite.
Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa per asserito omesso versamento di
€ 36.906 a titolo IVA per l'anno di imposta 2011, oltre sanzioni e interessi (complessivi € 55.345,12).
La parte privata aveva lamentato: nullità dell'atto per vizio di sottoscrizione, apposta da soggetto privo di qualifica e poteri;
infondatezza nel merito della pretesa perché i versamenti erano stati effettuati nell'anno di competenza e non si era verificato alcun danno per l'Erario.
La Corte in primo grado aveva rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
La Corte in secondo grado ha accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella e compensando le spese di lite;
il tutto accogliendo il motivo di ricorso preliminare relativo al difetto di delega del funzionario firmatario della cartella (per non essere stata la delega mai prodotta in giudizio).
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo grado, accogliendo il primo motivo di ricorso dell'ufficio sulla legittimità della sottoscrizione (questione che dunque oggi non è più in discussione) ed ha ritenuto assorbito il secondo motivo, rinviando alla Corte di secondo grado in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite in secondo grado e per la liquidazione delle spese.
Ricorre in riassunzione il contribuente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con motivazione nel merito.
L'ufficio preliminarmente chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in riassunzione rilevando che, dopo la relativa notifica (25.02.2025), la parte non ha provveduto al regolare deposito
2 telematico (iscrizione a ruolo entro 30 giorni). Nel merito, insiste per la fondatezza della pretesa e chiede la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio, questa Corte ritiene che il ricorso in riassunzione debba essere dichiarato inammissibile e, peraltro, lo stesso è infondato nel merito.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato in data 25.02.2025, ma la parte non ha provveduto al regolare deposito telematico (iscrizione a ruolo entro 30 giorni), tanto che alla data del 18.04.2025 è stata rilasciata dalla segreteria certificazione (prodotta dall'ufficio) che nessun ricorso in riassunzione era stato depositato. Il contribuente si era infatti limitato ad inserire il ricorso come allegato, all'interno del fascicolo telematico dell'originario grado di appello, dunque procedendo in modo erroneo ad un deposito atti in quell'RGA e non alla nuova iscrizione a ruolo del ricorso in riassunzione. Il dato è pacifico e documentale e, a ben vedere, neppure contestato dalla parte privata che infatti ha formalizzato una istanza di remissione in termini provvedendo alla nuova iscrizione a ruolo intervenuta il 31.10.2025.
In termini generali è bene ricordare che, stando ai principi generali (art. 177 cpc) il provvedimento con cui si concede una remissione in termini è sostanzialmente una ordinanza e, trattandosi di un provvedimento ordinatorio e non decisorio, non possiede il carattere di definitività; con la conseguenza che esso può essere sempre revocato e modificato dal giudice che lo ha pronunciato
(inteso come organo giudicante e non persona fisica, ovviamente) sino al momento della decisione finale, laddove ritenga che i presupposti non sussistano.
Nel caso di specie, in effetti, mancano i presupposti normativamente richiesti per consentire una remissione in termini (art. 153 cpc), essenzialmente rappresentati dal fatto che la parte , che ha un obbligo di attivazione tempestiva, deve dimostrare di essere incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile e per fattori estranei alla sua volontà, che presentino i caratteri dell'assolutezza e non di una impossibilità meramente relativa né tantomeno di una semplice difficoltà (per tutte Cass. ord.
n. 5514/2024, Cass. n. 19384/2023, Cass. n. 27773/2020). Nel caso in esame non solo non è stato provato ma, a ben vedere, neppure è stato allegato alcun fattore esterno non imputabile, assolutamente ostativo rispetto alla possibilità, per la parte ricorrente, di provvedere tempestivamente e ritualmente alla iscrizione a ruolo del ricorso. Piuttosto, ciò che risulta in atti è
3 che la parte privata, per un errore ascrivibile a negligenza propria, abbia depositato il ricorso nel fascicolo telematico relativo al precedente giudizio di appello anziché procedere alla iscrizione a ruolo. Con la conseguenza che la causa della decadenza è certamente imputabile alla parte privata che la ha provocata, difettando i presupposti per la remissione in termini.
Ne consegue che il ricorso in riassunzione deve essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, per esigenze di completezza espositiva, deve aggiungersi che il ricorso è comunque infondato nel merito, alla luce delle vicende fattuali descritte e provate dalla stessa parte contribuente.
La cartella è stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata del modello UNICO per il 2011: da un lato, non si riconoscevano crediti per € 14.197 e € 1.137 relativi a gennaio e febbraio 2011 che derivavano dall'anno precedente;
dall'altro lato, non si rilevavano versamenti per € 10.008 e € 11104 effettuati in marzo e aprile 2011.
La questione origina dal fatto che il notaio Ricorrente_1 svolgeva la sua attività professionale all'interno di una Associazione professionale unitamente ad un collega;
associazione munita di propria Partita Iva, con la quale si emettevano le fatture, la cui liquidazione IVA avveniva per cassa. A novembre 2010 il collega del Ricorrente_1 ha fatto domanda di pensionamento che, per i tempi burocratici di gestione della pratica, è stata formalmente esitata solo a maggio del 2011, sicché la PI della Associazione e il formale scioglimento della stessa, a seguito di consolidamento della attività in capo ad un solo professionista, si sono perfezionati solo a partire dal 09.05.2011.
I due professionisti nel frattempo, sempre per quanto raccontato e provato dalla parte contribuente, avevano formalizzato un contratto fra loro, in cui hanno regolamentato i rispettivi rapporti (spese, proventi, responsabilità etc.) stabilendo che l'esercizio della funzione diventava personale in capo al Ricorrente_1 – con conseguente assunzione di proventi, oneri, spese in termini personali – a decorrere dal 01.01.2011 (gli adempimenti IVA per il singolo professionista avvengono per competenza).
Di conseguenza, il contribuente, per il 2011, ha presentato la propria dichiarazione dei redditi come soggetto individuale, con la propria nuova PI nel frattempo acquisita, dichiarando tutto il fatturato, i redditi, l'IVA versata, in tutto il 2011 anche dall'Associazione come propri (importi dati dalla somma di quanto solo formalmente riferibile alla associazione fino a maggio 2011 e poi anche formalmente solo a lui da quel momento in poi). 4 Il contribuente ritiene di avere agito correttamente sia perché allega una Risoluzione (45090 del
09.07.2000 della Dir. Reg. Emilia Romagna sulla fase liquidatoria delle associazioni professionali, laddove si ritiene non applicabile il 124 TUIR che fa esclusivo riferimento alle imprese e società di natura commerciale;
secondo tale risoluzione vale una sorta di principio di trasparenza, per cui tutto va dichiarato dal singolo subentrato) oltre ad altra (382787 del 09.02.1982) sull'esercizio in forma associata della libera professione. Sia perché, quando l'ufficio ha fatto il controllo sostanziale della dichiarazione del 2011 non ha disconosciuto le ritenute esposte come effettuate dalla Associazione per la prima parte dell'anno e non per la seconda, dunque implicitamente confermando la correttezza del suo operato.
Aggiunge: che nessun versamento IVA è stato omesso dal contribuente per marzo e aprile 2011, visto che la sua PI personale è stata aperta il 10.05.2011; quanto al periodo precedente non c'è nessun danno all'Erario perché tutto è stato dichiarato e versato (quanto dovuto e realizzato dalla
Associazione) personalmente dal contribuente nella sua dichiarazione.
Il rapporto tributario fra contribuente (qualunque esso sia, persona giuridica o fisica) ha natura pubblicistica e la soggettività passiva di imposta non è disponibile, tantomeno è possibile prevedere, all'interno di un contratto di natura privatistica stipulato con altro soggetto privato, disporre della relativa regolamentazione e dei suoi effetti, pretendendo che quella regolamentazione privata e interna sia opponibile all'ufficio. E' ovvio che il contratto stipulato con l'ex associato da parte del contribuente vale e produce effetti solo nei rapporti interni e non modifica la soggettività passiva di imposta del contribuente persona fisica Ricorrente_1 e della Associazione Professionale, per come derivante dalla corretta applicazione delle norme e dunque, quanto al dato temporale, rileva il momento di formale scioglimento della Associazione Professionale (che formalmente è esistita ed è stata attiva sino al 09.05.2011).
Ne consegue che, per l'anno di imposta 2011, si sarebbero dovute presentare due dichiarazioni: una dell'Associazione per i risultati della attività fino al 09.05.2011; l'altra personale per l'attività a partire dal 09.05.2011. Non si possono trasferire nella dichiarazione dei redditi personale, versamenti e crediti riferibili alla Associazione, che li ha maturati quando ancora era esistente e aveva una sua partita IVA.
In definitiva: da un lato, l'Associazione ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per il 2011, come avrebbe dovuto visto che ha continuato ad operare ed era attiva con la sua PI sino a maggio di 5 quell'anno; dall'altro lato, il Ricorrente_1 non poteva esporre i crediti e i versamenti della
Associazione.
Anche perché non si è neppure formalizzata alcuna cessione del credito IVA della Associazione a favore dell'associato superstite, notificata all'Ufficio (come semmai si sarebbe dovuto fare ex art. 69
e 70 DPR 2440/23).
Deve quindi concludersi nel senso che il Notaio dott. Ricorrente_1 ha indebitamente riportato nella sua dichiarazione personale un credito IVA che era della Associazione la quale, una volta cessata, avrebbe semmai dovuto o attivarsi per recuperare il relativo importo con istanza di rimborso, o cedere nel rispetto delle forme di legge quel credito al Ricorrente_1, il quale invece ha esposto quel credito sic et simpliciter e, in più, ha indebitamente utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta personalmente gli acconti versati dall'Associazione Notarile di cui il predetto era socio, riferibili a una
PI diversa dalla sua. Le dichiarazioni IVA dei due soggetti dovevano essere per forza differenti e non si può ipotizzare alcuna continuità fra la Associazione e il Ricorrente_1 che ha provveduto, infatti, ad aprire una differente PI.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 3.505 per il grado di appello, in complessivi € 2.756,50 per il giudizio di legittimità e in complessivi € 3.505 per la fase di rinvio;
in tutti i casi oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come segue: per il grado di appello € 3.505, per il grado di legittimità € 2.756,50, per la fase di rinvio € 3.505; oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 26 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AN ED RE RU
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