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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/11/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3433/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3433/2025, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie, riservata in decisione all'udienza del 27.10.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AN, (C.F. ed elett. domiciliato in Giugliano in C.F._2
Campania (NA) presso il suo studio alla via San Giovanni a Campo n. 57,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentirlo dichiarare Controparte_1
responsabile per i fatti costituti reato di cui alla sentenza n. 1627/2018 emessa dal
Tribunale di , per i danni conseguente al mancato recupero del credito CP_2
del ricorrente come liquidato dal Tribunale di Napoli Nord con l'ordinanza ex art.
pagina 2 di 7 130,00 per spese vive ed oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo. Infine, condannare il resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al fatto costituente reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. nella misura di € 8.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. oltre rivalutazione ed interessi dalla pronuncia della sentenza penale al soddisfo.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che in forza dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento r.g. n. 10615/2014 dal Tribunale di
Napoli Nord il 24.7.2015 la srl. di cui lo era il legale CP_3 Controparte_4
rappresentante fu condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
8.774,24 per le causali di cui al procedimento innanzi citato. Deduceva ancora il ricorrente che in data 31.7.2025 l'ordinanza e pedissequo atto di precetto fu notificata allo per il pagamento della somma di € 11.589,56 e che, Controparte_4
esperita l'azione ex art. 492 bis c.p.c., sottoponeva ad esecuzione forzata il diritto di
Co proprietà della ul veicolo tg. CZ687d notificando atto di pignoramento in CP_3
data 13.11.2015. Deduceva inoltre che, successivamente alla notifica del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., la srl. procedeva alla vendita delle bene CP_3
staggito a tal con scrittura privata del 19.11.2015. Deduceva Controparte_5
ancora di aver querelato lo , nella sua qualità di amministratore Controparte_4
per il reato di cui all'art. 388 c.p. e che, a seguito di ciò, veniva aperto a carico di costui procedimento penale iscritto al n. 20755/2015 R.G.N.R. dalla Procura della pagina 3 di 7 Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e che, con decreto emesso il
13.6.2026, veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. Controparte_4
388 comma 3 e 4, c.p. Deduceva, infine, che all'udienza del 29.05.2018 veniva ammessa la costituzione di parte civile del ricorrente al quale, con sentenza depositata il 5.6.2018, il Tribunale di Napoli Nord riconosceva la penale responsabilità di condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte Controparte_4
civile da liquidarsi in separato giudizio.
Incardinato ritualmente il giudizio, il resistente rimaneva contumace.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Come richiamato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, il disposto dell'art. 185
c.p. stabilisce che ad un costituente reato produttivo di un danno patrimoniale o non patrimoniale, consegua il ristoro dei danni prodotti a carico del suo autore.
Nel caso di specie, la condanna richiamata da cui è generato il presente giudizio,
non essendo stata impugnata, fa stato in ordine ai fatti accertati precludendo l'esame di un riesame degli stessi, da poter giungere anche ad una diversa loro valutazione.
La condotta di , pertanto, non è suscettibile di un nuovo Controparte_4
esame in questa sede, essendo stato già accertato in sede penale, con provvedimento passato in giudicato, che essa determinava un danno risarcibile con la vendita del bene staggito;
fatto che impediva il decorso del regolare iter procedimentale con pagina 4 di 7 riferimento dell'azione esecutiva iniziata dal ricorrente, determinandogli il danno del mancato recupero di quanto dovutogli, oltre le spese anticipate per l'esecuzione ex art. 521 bis c.p.c.
In ordine al danno morale richiesto, mancano elementi fondati, rectius prove specifiche, tali per ritenere violato l'interesse non patrimoniale del ricorrente,
reclamato ai sensi dell'art. 1174 c.c., ciò nonostante il comportamento dello si ponga, prima facie, in contrasto con i principi generali di Controparte_4
correttezza che, nel caso di specie, non appare determinante né rilevante ai fini della genesi del lamentato danno.
Alla luce di quanto accertato con la sentenza penale esposta, va dichiarata la responsabilità dei fatti a carico del resistente, con la sua condanna al pagamento della somma di € 10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. oltre le spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c. nella misura di € 3.000,00 di cui €
130,00 per spese vive, il tutto oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, e per essa il 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo. Nulla,
invece, va liquidato per i richiesti danni ex art. 1174 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con pagina 5 di 7 l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna CP_1
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di €
[...]
10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
-Condanna al pagamento, per le causali di cui in parte Controparte_1
motiva, dell'importo di € 3.000,00 di cui € 130,00 per spese vive, quali spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c.;
-Condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme Controparte_1
liquidate a far data oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, e cioè il 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo;
-Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese Controparte_1
pagina 6 di 7 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 334,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 23/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis c.p.c. emessa nel procedimento r.g. 10615/2014 il 24.7.2015 e notificata unitamente all'atto di precetto il 31.7.2015, quindi, condannarlo al pagamento della somma di € 10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. oltre le spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c. nella misura di € 3.000,00 di cui €
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3433/2025, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie, riservata in decisione all'udienza del 27.10.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AN, (C.F. ed elett. domiciliato in Giugliano in C.F._2
Campania (NA) presso il suo studio alla via San Giovanni a Campo n. 57,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentirlo dichiarare Controparte_1
responsabile per i fatti costituti reato di cui alla sentenza n. 1627/2018 emessa dal
Tribunale di , per i danni conseguente al mancato recupero del credito CP_2
del ricorrente come liquidato dal Tribunale di Napoli Nord con l'ordinanza ex art.
pagina 2 di 7 130,00 per spese vive ed oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo. Infine, condannare il resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al fatto costituente reato ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. nella misura di € 8.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. oltre rivalutazione ed interessi dalla pronuncia della sentenza penale al soddisfo.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che in forza dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento r.g. n. 10615/2014 dal Tribunale di
Napoli Nord il 24.7.2015 la srl. di cui lo era il legale CP_3 Controparte_4
rappresentante fu condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
8.774,24 per le causali di cui al procedimento innanzi citato. Deduceva ancora il ricorrente che in data 31.7.2025 l'ordinanza e pedissequo atto di precetto fu notificata allo per il pagamento della somma di € 11.589,56 e che, Controparte_4
esperita l'azione ex art. 492 bis c.p.c., sottoponeva ad esecuzione forzata il diritto di
Co proprietà della ul veicolo tg. CZ687d notificando atto di pignoramento in CP_3
data 13.11.2015. Deduceva inoltre che, successivamente alla notifica del pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., la srl. procedeva alla vendita delle bene CP_3
staggito a tal con scrittura privata del 19.11.2015. Deduceva Controparte_5
ancora di aver querelato lo , nella sua qualità di amministratore Controparte_4
per il reato di cui all'art. 388 c.p. e che, a seguito di ciò, veniva aperto a carico di costui procedimento penale iscritto al n. 20755/2015 R.G.N.R. dalla Procura della pagina 3 di 7 Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e che, con decreto emesso il
13.6.2026, veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. Controparte_4
388 comma 3 e 4, c.p. Deduceva, infine, che all'udienza del 29.05.2018 veniva ammessa la costituzione di parte civile del ricorrente al quale, con sentenza depositata il 5.6.2018, il Tribunale di Napoli Nord riconosceva la penale responsabilità di condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte Controparte_4
civile da liquidarsi in separato giudizio.
Incardinato ritualmente il giudizio, il resistente rimaneva contumace.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Come richiamato dal ricorrente nel ricorso introduttivo, il disposto dell'art. 185
c.p. stabilisce che ad un costituente reato produttivo di un danno patrimoniale o non patrimoniale, consegua il ristoro dei danni prodotti a carico del suo autore.
Nel caso di specie, la condanna richiamata da cui è generato il presente giudizio,
non essendo stata impugnata, fa stato in ordine ai fatti accertati precludendo l'esame di un riesame degli stessi, da poter giungere anche ad una diversa loro valutazione.
La condotta di , pertanto, non è suscettibile di un nuovo Controparte_4
esame in questa sede, essendo stato già accertato in sede penale, con provvedimento passato in giudicato, che essa determinava un danno risarcibile con la vendita del bene staggito;
fatto che impediva il decorso del regolare iter procedimentale con pagina 4 di 7 riferimento dell'azione esecutiva iniziata dal ricorrente, determinandogli il danno del mancato recupero di quanto dovutogli, oltre le spese anticipate per l'esecuzione ex art. 521 bis c.p.c.
In ordine al danno morale richiesto, mancano elementi fondati, rectius prove specifiche, tali per ritenere violato l'interesse non patrimoniale del ricorrente,
reclamato ai sensi dell'art. 1174 c.c., ciò nonostante il comportamento dello si ponga, prima facie, in contrasto con i principi generali di Controparte_4
correttezza che, nel caso di specie, non appare determinante né rilevante ai fini della genesi del lamentato danno.
Alla luce di quanto accertato con la sentenza penale esposta, va dichiarata la responsabilità dei fatti a carico del resistente, con la sua condanna al pagamento della somma di € 10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. oltre le spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c. nella misura di € 3.000,00 di cui €
130,00 per spese vive, il tutto oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, e per essa il 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo. Nulla,
invece, va liquidato per i richiesti danni ex art. 1174 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con pagina 5 di 7 l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr.
Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna CP_1
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di €
[...]
10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
-Condanna al pagamento, per le causali di cui in parte Controparte_1
motiva, dell'importo di € 3.000,00 di cui € 130,00 per spese vive, quali spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c.;
-Condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme Controparte_1
liquidate a far data oltre il pagamento degli interessi dalla data della notifica dell'ordinanza, e cioè il 31.7.2015, e fino all'effettivo soddisfo;
-Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese Controparte_1
pagina 6 di 7 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 334,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 23/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis c.p.c. emessa nel procedimento r.g. 10615/2014 il 24.7.2015 e notificata unitamente all'atto di precetto il 31.7.2015, quindi, condannarlo al pagamento della somma di € 10.691,94 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c. oltre le spese e competenze della procedura ex art. 521 bis c.p.c. nella misura di € 3.000,00 di cui €