Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
L'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale applicata nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma terzo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, quale conseguenza della mancata notifica della richiesta medesima, a cura della parte richiedente alla persona offesa, è rilevabile d'ufficio e non può essere sanata fino al formarsi del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio sia il provvedimento di revoca della misura sia quello di rigetto dell'appello cautelare, sebbene la causa di inammissibilità dell'istanza non fosse stata dedotta tra i motivi di impugnazione proposti al tribunale della libertà ex art. 310, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 marzo 2023
Abstract – Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l'effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell'ultimo decennio. L'accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l'indubbio merito di aver rafforzato l'armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2014, n. 29045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29045 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 20/06/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1424
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 14197/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione del riesame, in data 28/2/2014;
nel procedimento nei confronti di:
OL PI nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/2/2014 la Corte d'Appello di Bologna sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di OL PI con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 bis cod. proc. pen.. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna chiedendo la revoca dell'ordinanza emessa ed il ripristino della custodia cautelare in carcere;
1.2. Il Tribunale di Bologna, sezione del riesame, respingeva l'appello proposto.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna deducendo i seguenti motivi:
2.1. erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per non essere stata dichiarata, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., commi 2 bis e 3, l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non essendo stata l'istanza notificata dall'imputato alla persona offesa.
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere stati richiamati, nell'ordinanza impugnata, i numerosi provvedimenti emessi in merito al fatto per cui si procede, nei quali si faceva riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari collegate ad un giudizio negativo sulla personalità dell'indagato, che imponevano l'adozione della misura della custodia in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento al primo motivo proposto, risultando assorbite le doglianze prospettate nell'ambito del secondo motivo.
Come correttamente argomentato dal Procuratore Generale ricorrente, la nuova formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen. ed in particolare dei commi 2 bis e 3 prevede che qualora l'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare attenga, come nel caso di specie, a procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, essa, qualora non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena d'inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, sempre che la stessa abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
Nel caso di specie la Corte d'appello di Bologna aveva applicato nei confronti di OL PI, in data 30/4/2013, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di rapina, procurato aborto e lesioni, per i quali, nel giudizio di appello, era intervenuta la condanna a dodici anni di reclusione. Successivamente con ordinanza del 6/2/2014, la Corte d'appello di Bologna riteneva l'imputato meritevole di un'attenuazione della tutela con la concessione degli arresti domiciliari presso la sua abitazione con modalità di controllo elettronico a norma dell'art. 275 bis cod. proc. pen. e divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e lo assistono. Il Tribunale di Bologna sezione del riesame rigettava l'appello proposto dal Procuratore Generale di Bologna avverso la ora richiamata ordinanza, ritenendo preclusa la questione relativa alla mancata notifica dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. alla persona offesa per non avere formato oggetto dell'impugnazione proposta, pur dando atto che la stessa era costituita parte civile nel processo in corso ed era munita di un difensore al quale l'istanza avrebbe dovuto essere notificata. Deve ritenersi, al contrario, che il Tribunale e prima di esso la Corte d'appello, investita dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, avrebbe dovuto, in via preliminare dichiarare, sulla base della nuova previsione contenuta nell'art. 299 c.p.p., comma 3 così come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2, comma 1, lett. b) convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, l'inammissibilità dell'istanza stessa, per non essere stata notificata alla persona offesa e ciò a prescindere da qualsiasi impugnativa della parte pubblica. In tal senso depone il tenore letterale della norma ora citata che ha introdotto, per determinati reati, un'interlocuzione obbligatoria con la persona offesa nel procedimento di revoca o sostituzione delle misure cautelari ex art. 299 cod. proc. pen., al fine di consentire alla stessa, nel termine di due giorni dalla notifica dell'istanza, di presentare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.. Ciò in quanto, in applicazione della ratio legis sottesa alle modifiche recentemente introdotte dal legislatore all'art. 299 cod. proc. pen., deve ritenersi che l'inammissibilità, costituendo una patologia che riguarda esclusivamente gli atti di una parte processuale, nel caso di specie dell'imputato, deve potere essere rilevata d'ufficio fino al formarsi del giudicato, senza che possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria.
4. L'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 6/2/2014 devono essere, per le considerazioni sopra esposte, annullate senza rinvio con conseguente trasmissione, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., per estratto del presente provvedimento al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonché l'ordinanza della Corte d'Appello a norma dell'art. 299 c.p.p., comma 3 come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art.
2. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014