Articolo 1 della Legge 1 marzo 1965, n. 116
Articolo 2
Versione
28 marzo 1965
Art. 1.
E' prorogata per la durata di 5 anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione o Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano.
Il contributo di cui all' articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317 , e' elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965.
Entrata in vigore il 28 marzo 1965