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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1023/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1023/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi res.te in via Appia Sud n. 254 ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in
Via Virgilio n. 12 ad Albano Laziale (RM), presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca
GN (C.F.: ) del foro di Velletri, che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, dom.to presso la sede di viale Trastevere 76/A a Roma, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria nella nota sede di via dei
Portoghesi n.12 a Roma, contumace;
- Resistente- E CONTRO
, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente p.t. prof. elettivamente P.IVA_1 Controparte_3 domiciliato presso la sede in Viale Vittorio Veneto 2, rappresentato e Controparte_2 difeso nel presente giudizio ex art. 417 bis c.p.c. dal Prof. (C.F. Controparte_3
), Dirigente Scolastico del medesimo;
C.F._3 CP_2
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o antigiuridicità delle procedure di conferimento supplenze su posti di Collaboratore scolastico adottate dall'Istituto Comprensivo F. De
NC di ZA di Roma, nell'a.s. 2022/2023, in occasione delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per aperta violazione delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
b) in ogni caso accertare e dichiarare violato il diritto della ricorrente all'incarico conferito dall'Istituto comprensivo F. De NC di di Roma alla aspirante CP_2 Parte_2 su posto di Collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023, all'esito delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per supplenza titolare assente rinnovata e prorogata sino al 04.12.2022;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di chance occupazionali della ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione e conferimento dei predetti incarichi di supplenza su posto collaboratore scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA di Roma nell'a.s. 2022/2023;
c) previo accertamento del danno professionale subito dalla ricorrente in conseguenza della illegittima procedura adottata dal convenuto ai fini Controparte_4 del conferimento supplenze su posti di Collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023, accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra ad un risarcimento in forma Parte_1
2 specifica, mediante attribuzione in suo favore, per titoli di servizio a.s. 2022/2023, di un punteggio in graduatoria d'istituto corrispondente a n. 1,5 punti, ovverosia a quello cui avrebbe avuto diritto se messa nelle condizioni di accettare e portare a termine anche
l'incarico dall'8 novembre 2022 al 4 dicembre 2022 ingiustamente negatole;
d) previo accertamento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in conseguenza della illegittima procedura adottata dal convenuto di Roma ai fini Controparte_4 del conferimento supplenze su posti per Collaboratori scolastici nell'a.s. 2022/2023, condannare le amministrazione scolastiche oggi convenute – in solido, individualmente o pro quota – al pagamento in favore di , anche a titolo risarcitorio, di un Parte_1 somma pari o comunque commisurata agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, nell'a.s. 2022/2023, dall'8 novembre 2022 al 4 dicembre 2022, a causa della sua ingiusta esclusione dalle relative procedure di incarico e così per complessivi € 1.381,28 – come da conteggi allegati - o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;
e) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
f) con interessi legali come per legge;
g) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. In data 10/10/2025 si costituiva tardivamente l'Istituto Comprensivo F. De NC di per chiedere: “Nel merito, si chiede di rigettare le domande della ricorrente perché CP_2 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
In via subordinata, si chiede nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, di limitare l'eventuale risarcimento al periodo effettivamente corrispondente alla supplenza breve dell'8.11.2022 (n. 7 giorni), escludendo conteggi fondati su proroghe o incarichi successivi o più lunghi.
In ogni caso, rigettare ogni domanda di risarcimento da perdita di chance o di lucro cessante, posto che la ricorrente non ha fornito prova della concreta probabilità di conseguire incarichi né della sussistenza di una posizione stipendiale illegittimamente sottratta” per i motivi indicati in comparsa da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3 4. La prima udienza di trattazione della causa veniva celebrata il 17/9/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 18/9/2024; seguiva, quindi, l'udienza del 17/12/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU nominato dott.ssa (consulente del lavoro), Per_1 con formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato sulla base della documentazione acquisita al fascicolo, se con riferimento al posto di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA di Roma all'esito delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per supplenza della titolare assente, prorogata sino al 4/12/2022, l'aspirante sia stata o meno illegittimamente Parte_2 pretermessa in base al punteggio della predetta;
in ipotesi positiva, calcoli altresì il CTU nominato la misura degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto dall'8/11/2022 al 4/12/2022 ”. Il CTU depositava la relazione peritale in data 12/10/2025; seguiva l'udienza per la discussione del 21/10/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU contabile con relazione del 12/10/2025. Con riferimento ai documenti allegati alla comparsa di costituzione dell' il Tribunale ne Controparte_5 dichiara l'ammissibilità con riferimento ai documenti richiesti con ordinanza del 18/9/2024 ex art 213 cpc dall'Ufficio (contratti a tempo determinato stipulati su posto di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023 e graduatorie d'istituto III fascia ATA valide per l'a.s.
2022/2023), nel resto ne dichiara l'inammissibilità per tardività.
2. In fatto e in diritto.
6. Nel merito, la ricorrente è una collaboratrice scolastica (Area A del personale scolastico
ATA) a tempo determinato nella Scuola pubblica statale. In ordine di tempo, la sua ultima sede di servizio è stata l'Istituto comprensivo di RT (RM) nell'ambito di un incarico breve di supplenza nel suddetto profilo fino al 21 dicembre 2023.
7. Dal 2008 la ricorrente risulta iscritta nelle relative graduatorie di circolo ed istituto III° fascia A.T.A. delle scuole prescelte in domanda, al fine di ottenere incarichi nel suddetto profilo. Il punteggio vantato dalla ricorrente nelle vigenti graduatorie di istituto A.T.A. delle
4 scuole del territorio di Roma da lei prescelte in domanda risulta pari a 12,09 e scaturisce dalla valutazione dei suoi titoli a mente di apposite Tabelle (appunto Tabelle valutazione titoli) allegate ai decreti ministeriali con cui periodicamente vengono avviate le procedure di inserimento/aggiornamento (quella in vigore è la Tabella valutazione titoli – allegato A del cit. decreto ministeriale n. 50/2021).
8. In data 15.11.2022 la ricorrente, insospettita dal fatto che durante i periodi di inoccupazione alcuni incarichi erano stati conferiti a colleghi con punteggio inferiore al suo, chiedeva l' accesso agli atti ex lege 241/1990, con particolare riferimento alla seguente documentazione: -tutte le convocazioni da graduatoria di istituto III° fascia ATA per il profilo
Collaboratori scolastici effettuate nell'a.s. 2022/2023, sino ad allora;
-tutti i contratti a tempo determinato sino a quel momento stipulati dalla scuola di ZA di Roma con aspiranti
Collaboratori scolastici in posizione utile nella suddetta graduatoria di istituto III° fascia ATA nell'a.s. 2022/2023.
9. Si premette in diritto che le supplenze ATA sono conferite per coprire posti liberi e assenze temporanee del personale titolare, nei vari profili (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, DSGA, etc) e possono essere:
- Supplenze annuali, fino al 31 agosto;
- Supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno, quando previsto dal calendario scolastico);
- Supplenze temporanee (per assenze o esigenze particolari), fino al termine necessario.
10. Per aver diritto a essere convocati per le supplenze bisogna essere inseriti in specifiche graduatorie:
- Graduatorie permanenti (24 mesi) per il personale ATA – utili soprattutto per le supplenze annuali e per posti liberi su organico di diritto –
5 - Graduatorie di circolo e d'istituto (terza fascia per ATA) – utilizzate per supplenze temporanee e per le coperture di posti liberi o assenze quando le graduatorie permanenti sono esaurite.
11. Risulta in atti la graduatoria III Fascia dell'Istituto comprensivo “F. De NC” di
(allegato n. 8 – Ricorso introduttivo), valevole per il periodo 2021-2023. Da tale CP_2 lista si rileva che la ricorrente , è posizionata al numero 373 con punteggio Parte_1
12,09.
12. Come accertato dal CTU, in data 07.11.2022 veniva assegnata una supplenza breve a
(posizione in graduatoria 344, punteggio 12,92). Tale conferimento incarico è Persona_2 corretto in quanto la risulta essere posizionata nella graduatoria ufficiale Fascia III Per_2 prima della ricorrente con un punteggio superiore.
13. Successivamente a tale conferimento, il CTU accertava che venivano assegnate supplenze brevi a (periodo 08-18/11/2022) e a (08.11- Persona_3 Persona_4
02.12.2022) e tali candidate avevano una posizione in graduatoria inferiore a quella della ricorrente - posizione 512 la e posizione 582 la - con un punteggio inferiore Per_3 Pt_2 rispettivamente di 11,7 e di 11,47.
14. Il CTU accertava che: “Stante i requisiti della sig.ra (posizionamento nella Parte_1 graduatoria di I Fascia) l'assegnazione delle supplenze riferite ai periodi 08-18.11.2022 e
08.11-02.12.2022) doveva essere proposta con priorità alla ricorrente. Solo dopo il suo rifiuto
e/o non riscontro all'offerta di supplenza pervenuta, potevano essere assegnate ai successivi candidati.
Non si riscontra in atti idonea documentazione, riferita alla sig.ra attestante il Parte_1 rifiuto e/o il mancato riscontro alla proposta di offerta di tali supplenze. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa dal Parte_1 suo diritto di conferimento delle supplenze sopra richiamate” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 11). Per_1
6 15. Accertata l'illegittima pretermissione della ricorrente nell'assegnazione delle supplenze, il CTU procedeva al calcolo del dovuto così stabilendo: “Nel quesito posto viene richiesto al consulente tecnico di determinare la misura degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto dall'8.11.2022 al 4.12.2022, nel caso in cui la ricorrente fosse stata illegittimamente pretermessa in base al proprio punteggio. Rilevata l'illegittimità si procede con la quantificazione delle differenze retributive.
Si precisa che il calcolo verrà elaborato per il periodo di riferimento 08.11 2022 –
02.12.2022 in quanto dalla documentazione in atti (allegato n. 8) risulta essere questo il periodo delle supplenze richieste ed assegnate dalla parte convenuta ( “F. De NC” CP_2 di CP_2
Durata mancata supplenza (periodo 08.11-02.12.2022) gg 25
Supplenze espletate periodo (periodo 08.11-02.12.2022) gg 4
Differenze retributive spettanti su gg 21
Rifer. Fascia tabellare 0-8 € 16.427,76
Retribuzione mensile € 1.368,98
Importo CIA € 79,40
Totale retribuzione mensile € 1.448,38
Retribuzione giornaliera € 48,28
Retribuzione per servizio non svolto € 1.013,88
13° mensilità (rateo maturato n. 1) € 120,69
Retribuzione mensile € 1448,38/12
Ind. ferie non godute € 120,69
gg 30/12 = 2,5 giorni spettanti (48,28*2,5)
TFR maturato € 84,04
Retribuzione utile € 1013,88+120,69 = 1134,57/13,5
7 T O T A L E € 1.339,30” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 12-13). Per_1
16. IL CTU formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Il consulente tecnico, esaminato gli atti acquisiti a giudizio, le domande formulate dalla parte ricorrente, e tenuto conto del quesito posto ha accertato se la collaboratrice scolastica, , sia stata o meno Parte_1 illegittimamente pretermessa alle supplenze – a.s. 2022/2023 – presso l'Istituto Comprensivo
F. De NC di CP_2
.
[...]
Accertato quanto sopra, in caso di ipotesi positiva, ha proceduto con la quantificazione degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto.
Il consulente tecnico nominato, ha appurato, per tutto quanto nella presente relazione riportato, che la ricorrente, , è stata illegittimamente pretermessa alle Parte_1 supplenze riferite al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 presso l'Istituto Comprensivo F. De
NC di di Roma. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ha determinato in euro 1.339,30= gli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto.” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 14). Per_1
17. Si precisa che la CTU espletata è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
18. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento delle supplenze su posti di Collaboratore Scolastico adottate dall'
[...] nell'a.s. 2022/2023, in occasione della Parte_3 convocazione dell'8/11/2022, per mancato rispetto dell'ordine posto in graduatoria;
per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di una supplenza riferita al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 per posto di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto
Comprensivo F. De NC di di Roma nell'a.s. 2022/2023 per essere stata CP_2 illegittimamente pretermessa;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del
8 danno calcolato nella misura di € 1.339,30 pari agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, oltre interessi sino al soddisfo;
condanna l'Istituto Comprensivo F. De
NC di ZA e il in solido tra loro al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma di € 1.339,30 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
19. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del e l'Istituto CP_1
Comprensivo F. De NC di condanna questi ultimi in solido tra loro alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che vengono liquidate definitivamente nei confronti delle parti resistenti costituite in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 1381,28 euro (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 €
3) fase istruttoria: 126,00 €
4) fase decisionale: 179,00 € per un totale di 641,00 €.
20. Condanna, dunque, il e l'Istituto Comprensivo F. Controparte_1
De NC di in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente liquidate nella misura di 49,00 euro per spese, di € 641,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% pari a € 96,15, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 -accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento delle supplenze su posti di
Collaboratore Scolastico adottate dall'Istituto Comprensivo F. De NC di di CP_2
Roma nell'a.s. 2022/2023, in occasione della convocazione dell'8/11/2022;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di una supplenza riferita al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 per posto di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto
Comprensivo F. De NC di nell'a.s. 2022/2023 per essere stata Controparte_2 illegittimamente pretermessa;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno calcolato nella misura di
€ 1.339,30 pari agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, oltre interessi sino al soddisfo;
-condanna l'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA e il Controparte_1
in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.339,30
[...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo;
-condanna il e e l'Istituto Comprensivo F. De Controparte_1 CP_1
NC di in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente liquidate nella misura di 49,00 euro per spese, di € 641,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% pari a € 96,15, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1023/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(CF: ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi res.te in via Appia Sud n. 254 ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in
Via Virgilio n. 12 ad Albano Laziale (RM), presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca
GN (C.F.: ) del foro di Velletri, che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del ministro pro Controparte_1 tempore, dom.to presso la sede di viale Trastevere 76/A a Roma, rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria nella nota sede di via dei
Portoghesi n.12 a Roma, contumace;
- Resistente- E CONTRO
, Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente p.t. prof. elettivamente P.IVA_1 Controparte_3 domiciliato presso la sede in Viale Vittorio Veneto 2, rappresentato e Controparte_2 difeso nel presente giudizio ex art. 417 bis c.p.c. dal Prof. (C.F. Controparte_3
), Dirigente Scolastico del medesimo;
C.F._3 CP_2
- Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 21/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o antigiuridicità delle procedure di conferimento supplenze su posti di Collaboratore scolastico adottate dall'Istituto Comprensivo F. De
NC di ZA di Roma, nell'a.s. 2022/2023, in occasione delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per aperta violazione delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
b) in ogni caso accertare e dichiarare violato il diritto della ricorrente all'incarico conferito dall'Istituto comprensivo F. De NC di di Roma alla aspirante CP_2 Parte_2 su posto di Collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023, all'esito delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per supplenza titolare assente rinnovata e prorogata sino al 04.12.2022;
IN SUBORDINE, accertare e dichiarare la sussistenza di un danno da perdita di chance occupazionali della ricorrente conseguente alla illegittima modalità di convocazione e conferimento dei predetti incarichi di supplenza su posto collaboratore scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA di Roma nell'a.s. 2022/2023;
c) previo accertamento del danno professionale subito dalla ricorrente in conseguenza della illegittima procedura adottata dal convenuto ai fini Controparte_4 del conferimento supplenze su posti di Collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023, accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra ad un risarcimento in forma Parte_1
2 specifica, mediante attribuzione in suo favore, per titoli di servizio a.s. 2022/2023, di un punteggio in graduatoria d'istituto corrispondente a n. 1,5 punti, ovverosia a quello cui avrebbe avuto diritto se messa nelle condizioni di accettare e portare a termine anche
l'incarico dall'8 novembre 2022 al 4 dicembre 2022 ingiustamente negatole;
d) previo accertamento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in conseguenza della illegittima procedura adottata dal convenuto di Roma ai fini Controparte_4 del conferimento supplenze su posti per Collaboratori scolastici nell'a.s. 2022/2023, condannare le amministrazione scolastiche oggi convenute – in solido, individualmente o pro quota – al pagamento in favore di , anche a titolo risarcitorio, di un Parte_1 somma pari o comunque commisurata agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, nell'a.s. 2022/2023, dall'8 novembre 2022 al 4 dicembre 2022, a causa della sua ingiusta esclusione dalle relative procedure di incarico e così per complessivi € 1.381,28 – come da conteggi allegati - o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso anche previa CTU contabile;
e) dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
f) con interessi legali come per legge;
g) predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art.423 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. In data 10/10/2025 si costituiva tardivamente l'Istituto Comprensivo F. De NC di per chiedere: “Nel merito, si chiede di rigettare le domande della ricorrente perché CP_2 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.
In via subordinata, si chiede nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda, di limitare l'eventuale risarcimento al periodo effettivamente corrispondente alla supplenza breve dell'8.11.2022 (n. 7 giorni), escludendo conteggi fondati su proroghe o incarichi successivi o più lunghi.
In ogni caso, rigettare ogni domanda di risarcimento da perdita di chance o di lucro cessante, posto che la ricorrente non ha fornito prova della concreta probabilità di conseguire incarichi né della sussistenza di una posizione stipendiale illegittimamente sottratta” per i motivi indicati in comparsa da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3 4. La prima udienza di trattazione della causa veniva celebrata il 17/9/2024, seguiva l'ordinanza istruttoria del 18/9/2024; seguiva, quindi, l'udienza del 17/12/2024 nella quale veniva conferito incarico peritale al CTU nominato dott.ssa (consulente del lavoro), Per_1 con formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato sulla base della documentazione acquisita al fascicolo, se con riferimento al posto di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA di Roma all'esito delle convocazioni effettuate in data 8 novembre 2022, per supplenza della titolare assente, prorogata sino al 4/12/2022, l'aspirante sia stata o meno illegittimamente Parte_2 pretermessa in base al punteggio della predetta;
in ipotesi positiva, calcoli altresì il CTU nominato la misura degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto dall'8/11/2022 al 4/12/2022 ”. Il CTU depositava la relazione peritale in data 12/10/2025; seguiva l'udienza per la discussione del 21/10/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nella produzione documentale offerta dalla parte costituita e nella CTU contabile con relazione del 12/10/2025. Con riferimento ai documenti allegati alla comparsa di costituzione dell' il Tribunale ne Controparte_5 dichiara l'ammissibilità con riferimento ai documenti richiesti con ordinanza del 18/9/2024 ex art 213 cpc dall'Ufficio (contratti a tempo determinato stipulati su posto di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023 e graduatorie d'istituto III fascia ATA valide per l'a.s.
2022/2023), nel resto ne dichiara l'inammissibilità per tardività.
2. In fatto e in diritto.
6. Nel merito, la ricorrente è una collaboratrice scolastica (Area A del personale scolastico
ATA) a tempo determinato nella Scuola pubblica statale. In ordine di tempo, la sua ultima sede di servizio è stata l'Istituto comprensivo di RT (RM) nell'ambito di un incarico breve di supplenza nel suddetto profilo fino al 21 dicembre 2023.
7. Dal 2008 la ricorrente risulta iscritta nelle relative graduatorie di circolo ed istituto III° fascia A.T.A. delle scuole prescelte in domanda, al fine di ottenere incarichi nel suddetto profilo. Il punteggio vantato dalla ricorrente nelle vigenti graduatorie di istituto A.T.A. delle
4 scuole del territorio di Roma da lei prescelte in domanda risulta pari a 12,09 e scaturisce dalla valutazione dei suoi titoli a mente di apposite Tabelle (appunto Tabelle valutazione titoli) allegate ai decreti ministeriali con cui periodicamente vengono avviate le procedure di inserimento/aggiornamento (quella in vigore è la Tabella valutazione titoli – allegato A del cit. decreto ministeriale n. 50/2021).
8. In data 15.11.2022 la ricorrente, insospettita dal fatto che durante i periodi di inoccupazione alcuni incarichi erano stati conferiti a colleghi con punteggio inferiore al suo, chiedeva l' accesso agli atti ex lege 241/1990, con particolare riferimento alla seguente documentazione: -tutte le convocazioni da graduatoria di istituto III° fascia ATA per il profilo
Collaboratori scolastici effettuate nell'a.s. 2022/2023, sino ad allora;
-tutti i contratti a tempo determinato sino a quel momento stipulati dalla scuola di ZA di Roma con aspiranti
Collaboratori scolastici in posizione utile nella suddetta graduatoria di istituto III° fascia ATA nell'a.s. 2022/2023.
9. Si premette in diritto che le supplenze ATA sono conferite per coprire posti liberi e assenze temporanee del personale titolare, nei vari profili (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, DSGA, etc) e possono essere:
- Supplenze annuali, fino al 31 agosto;
- Supplenze fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno, quando previsto dal calendario scolastico);
- Supplenze temporanee (per assenze o esigenze particolari), fino al termine necessario.
10. Per aver diritto a essere convocati per le supplenze bisogna essere inseriti in specifiche graduatorie:
- Graduatorie permanenti (24 mesi) per il personale ATA – utili soprattutto per le supplenze annuali e per posti liberi su organico di diritto –
5 - Graduatorie di circolo e d'istituto (terza fascia per ATA) – utilizzate per supplenze temporanee e per le coperture di posti liberi o assenze quando le graduatorie permanenti sono esaurite.
11. Risulta in atti la graduatoria III Fascia dell'Istituto comprensivo “F. De NC” di
(allegato n. 8 – Ricorso introduttivo), valevole per il periodo 2021-2023. Da tale CP_2 lista si rileva che la ricorrente , è posizionata al numero 373 con punteggio Parte_1
12,09.
12. Come accertato dal CTU, in data 07.11.2022 veniva assegnata una supplenza breve a
(posizione in graduatoria 344, punteggio 12,92). Tale conferimento incarico è Persona_2 corretto in quanto la risulta essere posizionata nella graduatoria ufficiale Fascia III Per_2 prima della ricorrente con un punteggio superiore.
13. Successivamente a tale conferimento, il CTU accertava che venivano assegnate supplenze brevi a (periodo 08-18/11/2022) e a (08.11- Persona_3 Persona_4
02.12.2022) e tali candidate avevano una posizione in graduatoria inferiore a quella della ricorrente - posizione 512 la e posizione 582 la - con un punteggio inferiore Per_3 Pt_2 rispettivamente di 11,7 e di 11,47.
14. Il CTU accertava che: “Stante i requisiti della sig.ra (posizionamento nella Parte_1 graduatoria di I Fascia) l'assegnazione delle supplenze riferite ai periodi 08-18.11.2022 e
08.11-02.12.2022) doveva essere proposta con priorità alla ricorrente. Solo dopo il suo rifiuto
e/o non riscontro all'offerta di supplenza pervenuta, potevano essere assegnate ai successivi candidati.
Non si riscontra in atti idonea documentazione, riferita alla sig.ra attestante il Parte_1 rifiuto e/o il mancato riscontro alla proposta di offerta di tali supplenze. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa dal Parte_1 suo diritto di conferimento delle supplenze sopra richiamate” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 11). Per_1
6 15. Accertata l'illegittima pretermissione della ricorrente nell'assegnazione delle supplenze, il CTU procedeva al calcolo del dovuto così stabilendo: “Nel quesito posto viene richiesto al consulente tecnico di determinare la misura degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto dall'8.11.2022 al 4.12.2022, nel caso in cui la ricorrente fosse stata illegittimamente pretermessa in base al proprio punteggio. Rilevata l'illegittimità si procede con la quantificazione delle differenze retributive.
Si precisa che il calcolo verrà elaborato per il periodo di riferimento 08.11 2022 –
02.12.2022 in quanto dalla documentazione in atti (allegato n. 8) risulta essere questo il periodo delle supplenze richieste ed assegnate dalla parte convenuta ( “F. De NC” CP_2 di CP_2
Durata mancata supplenza (periodo 08.11-02.12.2022) gg 25
Supplenze espletate periodo (periodo 08.11-02.12.2022) gg 4
Differenze retributive spettanti su gg 21
Rifer. Fascia tabellare 0-8 € 16.427,76
Retribuzione mensile € 1.368,98
Importo CIA € 79,40
Totale retribuzione mensile € 1.448,38
Retribuzione giornaliera € 48,28
Retribuzione per servizio non svolto € 1.013,88
13° mensilità (rateo maturato n. 1) € 120,69
Retribuzione mensile € 1448,38/12
Ind. ferie non godute € 120,69
gg 30/12 = 2,5 giorni spettanti (48,28*2,5)
TFR maturato € 84,04
Retribuzione utile € 1013,88+120,69 = 1134,57/13,5
7 T O T A L E € 1.339,30” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 12-13). Per_1
16. IL CTU formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Il consulente tecnico, esaminato gli atti acquisiti a giudizio, le domande formulate dalla parte ricorrente, e tenuto conto del quesito posto ha accertato se la collaboratrice scolastica, , sia stata o meno Parte_1 illegittimamente pretermessa alle supplenze – a.s. 2022/2023 – presso l'Istituto Comprensivo
F. De NC di CP_2
.
[...]
Accertato quanto sopra, in caso di ipotesi positiva, ha proceduto con la quantificazione degli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto.
Il consulente tecnico nominato, ha appurato, per tutto quanto nella presente relazione riportato, che la ricorrente, , è stata illegittimamente pretermessa alle Parte_1 supplenze riferite al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 presso l'Istituto Comprensivo F. De
NC di di Roma. CP_2
Alla luce di quanto sopra, ha determinato in euro 1.339,30= gli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto.” (v. relazione CTU dott.ssa pag. 14). Per_1
17. Si precisa che la CTU espletata è stata condotta secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
18. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento delle supplenze su posti di Collaboratore Scolastico adottate dall'
[...] nell'a.s. 2022/2023, in occasione della Parte_3 convocazione dell'8/11/2022, per mancato rispetto dell'ordine posto in graduatoria;
per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di una supplenza riferita al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 per posto di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto
Comprensivo F. De NC di di Roma nell'a.s. 2022/2023 per essere stata CP_2 illegittimamente pretermessa;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del
8 danno calcolato nella misura di € 1.339,30 pari agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, oltre interessi sino al soddisfo;
condanna l'Istituto Comprensivo F. De
NC di ZA e il in solido tra loro al pagamento Controparte_1 in favore della ricorrente della somma di € 1.339,30 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo. Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
19. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del e l'Istituto CP_1
Comprensivo F. De NC di condanna questi ultimi in solido tra loro alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che vengono liquidate definitivamente nei confronti delle parti resistenti costituite in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 1381,28 euro (I scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 210,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 126,00 €
3) fase istruttoria: 126,00 €
4) fase decisionale: 179,00 € per un totale di 641,00 €.
20. Condanna, dunque, il e l'Istituto Comprensivo F. Controparte_1
De NC di in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente liquidate nella misura di 49,00 euro per spese, di € 641,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% pari a € 96,15, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 -accerta e dichiara l'illegittimità della procedura di conferimento delle supplenze su posti di
Collaboratore Scolastico adottate dall'Istituto Comprensivo F. De NC di di CP_2
Roma nell'a.s. 2022/2023, in occasione della convocazione dell'8/11/2022;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione di una supplenza riferita al periodo 08.11.2022 – 02.12.2022 per posto di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto
Comprensivo F. De NC di nell'a.s. 2022/2023 per essere stata Controparte_2 illegittimamente pretermessa;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno calcolato nella misura di
€ 1.339,30 pari agli assegni stipendiali corrispondenti al servizio non svolto, oltre interessi sino al soddisfo;
-condanna l'Istituto Comprensivo F. De NC di ZA e il Controparte_1
in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.339,30
[...]
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi sino al soddisfo;
-condanna il e e l'Istituto Comprensivo F. De Controparte_1 CP_1
NC di in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 ricorrente liquidate nella misura di 49,00 euro per spese, di € 641,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15% pari a € 96,15, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 21 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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