Art. 25. B i r r a 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituita dalla seguente:
" c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera g) , e dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ;".
2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".
" c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera g) , e dell' articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ;".
2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".