Articolo 2 della Legge 21 luglio 1965, n. 914
Articolo 1
Versione
3 agosto 1965
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo, dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI -
TREMELLONI -
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 3 agosto 1965