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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. IO PE Presidente
dott. ssa SE US Giudice rel.
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe, 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera
Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro nata a [...] il [...] e residente in [...]
Farinata n. 71, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Via del C.F._2
Vespro n.57 presso lo studio dell'avv. Assunta Lombardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio in data 13.3.2004 Parte_1 con – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marco CP_1
d'Alunzio, anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A – che dal matrimonio erano nati due figli,
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti che, Persona_1 Per_2 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con un altro uomo, ha chiesto – invocando l'art. 473 bis. 49 c.p.c. – la separazione giudiziale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento in favore dei figli (entrambi studenti universitari) e, in caso permanenza della resistente presso l'abitazione soprastante la casa coniugale, un contributo nella misura del
50% per il pagamento delle utenze domestiche.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di separazione, in CP_1 via riconvenzionale ha chiesto la corresponsione di assegno mensile in suo favore stante lo squilibrio economico tra i coniugi, il mantenimento diretto dei figli in misura non superiore al
20% e l'assegnazione della mansarda soprastante la casa coniugale.
Il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, successivamente, all'udienza del 23.10.2025 tenuta ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione previa trasmissione degli atti al P.M.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
2 Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con separata ordinanza la causa viene rimesse sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, nel giudizio iscritto al n. 821/2024 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Marco d'Alunzio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SE US IO PE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti
Magistrati:
dott. IO PE Presidente
dott. ssa SE US Giudice rel.
dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2024 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata di Militello, via S. Giuseppe, 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cinnera
Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro nata a [...] il [...] e residente in [...]
Farinata n. 71, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina, Via del C.F._2
Vespro n.57 presso lo studio dell'avv. Assunta Lombardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio in data 13.3.2004 Parte_1 con – trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Marco CP_1
d'Alunzio, anno 2004, Numero 2, Parte II, Serie A – che dal matrimonio erano nati due figli,
e , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti che, Persona_1 Per_2 successivamente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto di coniugio a causa della relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con un altro uomo, ha chiesto – invocando l'art. 473 bis. 49 c.p.c. – la separazione giudiziale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento in favore dei figli (entrambi studenti universitari) e, in caso permanenza della resistente presso l'abitazione soprastante la casa coniugale, un contributo nella misura del
50% per il pagamento delle utenze domestiche.
costituitasi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di separazione, in CP_1 via riconvenzionale ha chiesto la corresponsione di assegno mensile in suo favore stante lo squilibrio economico tra i coniugi, il mantenimento diretto dei figli in misura non superiore al
20% e l'assegnazione della mansarda soprastante la casa coniugale.
Il Giudice delegato, sentiti i coniugi e preso atto della mancata conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, successivamente, all'udienza del 23.10.2025 tenuta ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione previa trasmissione degli atti al P.M.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
2 Nel caso di specie, le parti hanno confermato la volontà di non voler proseguire la convivenza matrimoniale, peraltro, vivono di fatto da tempo separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio con la conseguenza che può essere emessa la sentenza di separazione.
Con separata ordinanza la causa viene rimesse sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della decisione sulle altre domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, nel giudizio iscritto al n. 821/2024 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Marco d'Alunzio di procedere all'annotazione della presente sentenza;
rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Patti nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SE US IO PE
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