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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1789/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2058/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2998/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. ING 35-2024-764 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 nei confronti della Andreani Tributi S.r.l., impugnava l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 20.06.2024 ed emessa per l'omesso versamento della TARI 2014, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso rilevando la tempestività della notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n. 10705/1 in data 08.11.2018 e sia dell'ingiunzione di pagamento opposta in data 20.06.2025,
e quindi il mancato decorso di qualsivoglia termine decadenziale e/o prescrizionale.
Presenta appello il contribuente che con unico motivo di gravame solleva per la prima volta in appello l'eccezione di decadenza dal potere impositivo per essere stata l'ingiunzione opposta notificata oltre i termini di cui al comma 163, art. 1 della Legge n. 296/2006, anche applicando la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da COVID-19.
Non risulta costituita controparte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni della resistente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Preliminarmente il Collegio osserva che, per stessa ammissione del contribuente, l'eccezione di decadenza non è stata a espressamente sollevata nel ricorso introduttivo e, diversamente da quanto da egli sostenuto, costituisce un'eccezione in senso stretto e pertanto, non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, ma deve essere formulata nel ricorso introduttivo di primo grado (Cfr: Cass. Ord. n. 27076/2024).
Tanto precisato, la Corte osserva ancora che ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, risultando quindi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento n. 10705/1 in data 8 novembre 2018, divenuto definitivo il 7 gennaio 2019 per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni. Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della citata L. 296/2006, inoltre,
l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (e non come erroneamente sostenuto dal contribuente entro il 7 gennaio 2022), dovendosi tuttavia aggiungersi i 542 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale;
ne consegue che, per gli avvisi divenuti definitivi nel 2019, il termine ultimo di notifica veniva a scadere originariamente il 31.10.2022, a cui aggiungendo i 542 di sospenzione previsti dalla normativa emergenziale, si perviene al 25.06.2024. Pertanto, essendo la notifica dell'atto impugnato perfezionatasi in data 20.06.2024, essa è tempestiva e nessun termine decadenziale risulta decorso.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2058/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2998/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. ING 35-2024-764 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 nei confronti della Andreani Tributi S.r.l., impugnava l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 20.06.2024 ed emessa per l'omesso versamento della TARI 2014, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio la Andreani Tributi S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso rilevando la tempestività della notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n. 10705/1 in data 08.11.2018 e sia dell'ingiunzione di pagamento opposta in data 20.06.2025,
e quindi il mancato decorso di qualsivoglia termine decadenziale e/o prescrizionale.
Presenta appello il contribuente che con unico motivo di gravame solleva per la prima volta in appello l'eccezione di decadenza dal potere impositivo per essere stata l'ingiunzione opposta notificata oltre i termini di cui al comma 163, art. 1 della Legge n. 296/2006, anche applicando la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da COVID-19.
Non risulta costituita controparte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni della resistente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Preliminarmente il Collegio osserva che, per stessa ammissione del contribuente, l'eccezione di decadenza non è stata a espressamente sollevata nel ricorso introduttivo e, diversamente da quanto da egli sostenuto, costituisce un'eccezione in senso stretto e pertanto, non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, ma deve essere formulata nel ricorso introduttivo di primo grado (Cfr: Cass. Ord. n. 27076/2024).
Tanto precisato, la Corte osserva ancora che ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono notificare gli avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, risultando quindi tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento n. 10705/1 in data 8 novembre 2018, divenuto definitivo il 7 gennaio 2019 per mancata impugnazione nel termine di sessanta giorni. Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della citata L. 296/2006, inoltre,
l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (e non come erroneamente sostenuto dal contribuente entro il 7 gennaio 2022), dovendosi tuttavia aggiungersi i 542 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale;
ne consegue che, per gli avvisi divenuti definitivi nel 2019, il termine ultimo di notifica veniva a scadere originariamente il 31.10.2022, a cui aggiungendo i 542 di sospenzione previsti dalla normativa emergenziale, si perviene al 25.06.2024. Pertanto, essendo la notifica dell'atto impugnato perfezionatasi in data 20.06.2024, essa è tempestiva e nessun termine decadenziale risulta decorso.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese