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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. IC UV Presidente
3) Dott.ssa RI Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1603/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCO CP_1 C.F._2
FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 21.04.2007, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 180, parte II, serie A, anno 2007.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati cinque figli: (4.11.2006), Per_1
(8.12.2003), (9.06.2015), (5.04.2017) e (21.09.2018), che Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
1 lamentava di non vedere da oltre un anno, a causa di comportamenti ostativi attribuibili al coniuge e alla suocera.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“- affidare i figli minori della coppia, (Alcamo, 4.11.2006), ( , Per_1 Per_2 Per_6
08.12.2013), ( , 09.06.2015) ( , 05.04.2017) e Per_3 Per_6 Persona_7 Per_6 Persona_8
( , 21.09.2018) alla ricorrente, regolamentando le modalità dell'esercizio del diritto di Per_6 visita da parte del coniuge;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico dei genitori.
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole”.
*****
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, pur contestando le deduzioni contenute nel ricorso relative al proprio contegno violento.
Imputava la crisi del matrimonio alla moglie e chiedeva che le venisse addebitata la separazione, per avere costei intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagno ed aver abbandonato la casa familiare unitamente ai figli.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“- affidare i 5 figli minori: , , e al padre Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
riconoscendo il diritto di visita alla sig.ra , così come regolamentato dal piano Pt_1
genitoriale qui inserito.
- Disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a titolo di Pt_1
mantenimento di ciascun figlio l'importo di €uro150,00 o quell'altro importo che codesto
Tribunale riterrà opportuno e adeguato;
- Assegnazione casa coniugale al sig. ”. CP_1
*****
In via urgente, veniva incaricato il Coordinamento di Psicologia giuridica affinché effettuasse una prima valutazione sul nucleo, individuandone criticità e risorse e chiarendo l'eventuale necessità di interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto della prole.
2 Alla prima udienza del 17.01.2024, su proposta del Giudice, le parti dichiaravano di accettare il seguente regime provvisorio, di cui veniva disposta l'immediata operatività:
“regime personale: conferma delle deleghe in atti con incarico sinergico agli operatori sociosanitari CPG, NPIA e SS per interventi di sostegno ed eventuale facilitazione di incontri secondo criterio di gradualità e condizionati alla preventiva valutazione della rispondenza all'interesse della prole;
regime patrimoniale: la signora fornisce sin d'ora il consenso per il prelievo Pt_1
alla fonte, con storno da parte dell'INPS in favore del dell'importo di € 690,00 quale CP_1 quota parte dell'assegno universale per la prole”.
In corso di causa, detto regime veniva così integrato: “indicazione esplicita del regime di affido condiviso, spese straordinarie al 50%, percezione di provvidenze nell'interesse dei minori da parte del padre da destinare esclusivamente alla cura dei minori stessi e di regolazione del diritto di visita della madre in conformità alle indicazioni di CPG e NPIA”
(cfr. verbale ud. del 27.08.2024).
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva istruita la causa demandando ai Servizi Sociali
e al Consultorio familiare territorialmente competenti i dovuti accertamenti sul nucleo, che riferivano dell'avvio degli incontri in spazio neutro tra la madre ed i figli, nonché di una lenta evoluzione nella ricostituzione del rapporto con la figura materna.
All'esito, le parti, con note congiunte, chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati. Restano, in conseguenza, reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto: ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti;
2. I figli rimarranno collocati presso la casa coniugale dove risiede il padre, sita ad
Alcamo nella via Tre Santi n. 1 e sugli incontri con la madre saranno i servizi incaricati dal
Tribunale di Trapani, così come già disposto nel presente procedimento, a stabilire via via eventuali incontri in spazio neutro e a valutare la prosecuzione degli stessi;
3. La sig.ra , a titolo di mantenimento della prole, si impegna a rinunciare al Pt_1
50% dell'assegno unico mensile che l'INPS riconosce a titolo di misura di sostegno economico mensile alle famiglie con figli, l'ulteriore 50% verrà erogato dall'INPS in favore
3 del padre, presso cui è collocata la prole. Resta inteso che il presente accordo economico avrà effetto fintantoché l'assegno unico sarà in vigore e pertanto qualora lo stesso non venisse più erogato o venisse ridotto dall'INPS la madre si impegna a liquidare l'importo mensile di € 300,00”.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, nonché la pacifica circostanza che la ricorrente abbia instaurato una nuova relazione.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né al benessere psico-fisico della prole minore, pu“ essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Tuttavia, non possono trascurarsi le conclusioni degli operatori sociosanitari incaricati di monitorare e supportare il nucleo, da cui sono emerse significative criticità in ordine al rapporto tra i figli minori e la madre, derivanti dal deciso rifiuto dei figli a mantenere un rapporto di frequentazione. Occorre dare atto del lavoro d'equipe svolto dagli operatori, che ha consentito un graduale riavvicinamento, seppur non ancora consolidato, ed ha stimolato il ripristino della bigenitorialità, ancora necessitante di potenziamento (cfr. rel. UOS Psg. del
4.09.2025).
Sicché, il Tribunale, su suggerimento degli operatori, pure condiviso dalle parti, ritiene di confermare i disposti interventi di sostegno, opportuni nel superiore interesse della prole.
L'UOS di Psicologia giuridica riferirà a mesi 9 al Giudice Tutelare, salve diverse urgenze.
Stante l'accordo le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data
4 21.04.2007, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 180, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- conferma per ulteriori mesi 9 le deleghe in atto, con onere di riferire all'esito al
Giudice Tutelare, salve diverse urgenze;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell' 8.10.25
Il Giudice estensore
RI Lo AS
Il Presidente
IC UV
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. IC UV Presidente
3) Dott.ssa RI Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1603/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VESCO CP_1 C.F._2
FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 21.04.2007, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), al n. 180, parte II, serie A, anno 2007.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati cinque figli: (4.11.2006), Per_1
(8.12.2003), (9.06.2015), (5.04.2017) e (21.09.2018), che Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
1 lamentava di non vedere da oltre un anno, a causa di comportamenti ostativi attribuibili al coniuge e alla suocera.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“- affidare i figli minori della coppia, (Alcamo, 4.11.2006), ( , Per_1 Per_2 Per_6
08.12.2013), ( , 09.06.2015) ( , 05.04.2017) e Per_3 Per_6 Persona_7 Per_6 Persona_8
( , 21.09.2018) alla ricorrente, regolamentando le modalità dell'esercizio del diritto di Per_6 visita da parte del coniuge;
- effettuati all'occorrenza gli opportuni accertamenti reddituali, stabilire la misura del contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico dei genitori.
- adottare ogni altro provvedimento che dovesse ritenersi opportuno nell'interesse della prole”.
*****
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, pur contestando le deduzioni contenute nel ricorso relative al proprio contegno violento.
Imputava la crisi del matrimonio alla moglie e chiedeva che le venisse addebitata la separazione, per avere costei intrattenuto una relazione extraconiugale con l'attuale compagno ed aver abbandonato la casa familiare unitamente ai figli.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
“- affidare i 5 figli minori: , , e al padre Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
riconoscendo il diritto di visita alla sig.ra , così come regolamentato dal piano Pt_1
genitoriale qui inserito.
- Disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere a titolo di Pt_1
mantenimento di ciascun figlio l'importo di €uro150,00 o quell'altro importo che codesto
Tribunale riterrà opportuno e adeguato;
- Assegnazione casa coniugale al sig. ”. CP_1
*****
In via urgente, veniva incaricato il Coordinamento di Psicologia giuridica affinché effettuasse una prima valutazione sul nucleo, individuandone criticità e risorse e chiarendo l'eventuale necessità di interventi di sostegno alla genitorialità e/o supporto della prole.
2 Alla prima udienza del 17.01.2024, su proposta del Giudice, le parti dichiaravano di accettare il seguente regime provvisorio, di cui veniva disposta l'immediata operatività:
“regime personale: conferma delle deleghe in atti con incarico sinergico agli operatori sociosanitari CPG, NPIA e SS per interventi di sostegno ed eventuale facilitazione di incontri secondo criterio di gradualità e condizionati alla preventiva valutazione della rispondenza all'interesse della prole;
regime patrimoniale: la signora fornisce sin d'ora il consenso per il prelievo Pt_1
alla fonte, con storno da parte dell'INPS in favore del dell'importo di € 690,00 quale CP_1 quota parte dell'assegno universale per la prole”.
In corso di causa, detto regime veniva così integrato: “indicazione esplicita del regime di affido condiviso, spese straordinarie al 50%, percezione di provvidenze nell'interesse dei minori da parte del padre da destinare esclusivamente alla cura dei minori stessi e di regolazione del diritto di visita della madre in conformità alle indicazioni di CPG e NPIA”
(cfr. verbale ud. del 27.08.2024).
Dato ulteriore corso al giudizio, veniva istruita la causa demandando ai Servizi Sociali
e al Consultorio familiare territorialmente competenti i dovuti accertamenti sul nucleo, che riferivano dell'avvio degli incontri in spazio neutro tra la madre ed i figli, nonché di una lenta evoluzione nella ricostituzione del rapporto con la figura materna.
All'esito, le parti, con note congiunte, chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati. Restano, in conseguenza, reciprocamente liberati dall'obbligo della convivenza, della coabitazione e dell'assistenza, con l'obbligo del reciproco rispetto: ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti;
2. I figli rimarranno collocati presso la casa coniugale dove risiede il padre, sita ad
Alcamo nella via Tre Santi n. 1 e sugli incontri con la madre saranno i servizi incaricati dal
Tribunale di Trapani, così come già disposto nel presente procedimento, a stabilire via via eventuali incontri in spazio neutro e a valutare la prosecuzione degli stessi;
3. La sig.ra , a titolo di mantenimento della prole, si impegna a rinunciare al Pt_1
50% dell'assegno unico mensile che l'INPS riconosce a titolo di misura di sostegno economico mensile alle famiglie con figli, l'ulteriore 50% verrà erogato dall'INPS in favore
3 del padre, presso cui è collocata la prole. Resta inteso che il presente accordo economico avrà effetto fintantoché l'assegno unico sarà in vigore e pertanto qualora lo stesso non venisse più erogato o venisse ridotto dall'INPS la madre si impegna a liquidare l'importo mensile di € 300,00”.
Pervenuto il parere favorevole del P.M., la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, nonché la pacifica circostanza che la ricorrente abbia instaurato una nuova relazione.
Inoltre, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, né al benessere psico-fisico della prole minore, pu“ essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Tuttavia, non possono trascurarsi le conclusioni degli operatori sociosanitari incaricati di monitorare e supportare il nucleo, da cui sono emerse significative criticità in ordine al rapporto tra i figli minori e la madre, derivanti dal deciso rifiuto dei figli a mantenere un rapporto di frequentazione. Occorre dare atto del lavoro d'equipe svolto dagli operatori, che ha consentito un graduale riavvicinamento, seppur non ancora consolidato, ed ha stimolato il ripristino della bigenitorialità, ancora necessitante di potenziamento (cfr. rel. UOS Psg. del
4.09.2025).
Sicché, il Tribunale, su suggerimento degli operatori, pure condiviso dalle parti, ritiene di confermare i disposti interventi di sostegno, opportuni nel superiore interesse della prole.
L'UOS di Psicologia giuridica riferirà a mesi 9 al Giudice Tutelare, salve diverse urgenze.
Stante l'accordo le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data
4 21.04.2007, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alcamo (TP), al n. 180, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui all'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nelle note congiunte richiamate in parte motiva;
- conferma per ulteriori mesi 9 le deleghe in atto, con onere di riferire all'esito al
Giudice Tutelare, salve diverse urgenze;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- nulla per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell' 8.10.25
Il Giudice estensore
RI Lo AS
Il Presidente
IC UV
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