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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
AN Folino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2251 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via del Faiti n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti
MA TO del Foro di Treviso e MA PI del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso di loro nei rispettivi indirizzi telematici;
ATTORE
E
, rappresentata e domiciliata in Italia presso Controparte_1
l'Ambasciata della Controparte_1
NONCHE'
, in persona del , rappresentato Controparte_2 CP_3 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di Trieste e domiciliato ex lege presso gli Uffici di questa;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ed il rassegnavano le conclusioni riportate, Controparte_4 rispettivamente, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24.11.2025 nonché nell'atto di citazione e nella comparsa costitutiva.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 1.6.2023 nei confronti del Controparte_4 ed in data 21.8.2023 nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, l'attore,
[...] Pt_1
, deduceva:
[...] di essere figlio di , nato a [...] il [...] e deceduto ad Aviano il 24.4.1990, Persona_1 il quale, richiamato alle armi il 15.1.1943, veniva arruolato nell'8° Reggimento Autieri mobilitato;
che nei giorni successivi al proclama Badoglio e precisamente in data 18.9.1943, le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il Regio Esercito ormai allo sbaraglio (c.d. operazione
Achse) – catturavano , rendendolo prigioniero;
Persona_1
che il proprio padre veniva deportato in ed internato – con matricola n. 124593 – presso lo CP_1
Stammlager III-D di Berlino, come risultava dalla documentazione che veniva allegata all'atto di citazione, tra cui il foglio matricolare, il foglio di notizie ed anche la corrispondenza inviata dallo stesso dal predetto campo di prigionia;
che era reclutato in un distaccamento di lavoro (Arbeitskommando) e costretto ai lavori Persona_1 forzati presso una fabbrica locale, ove veniva impiegato nella produzione di armamenti, venendo a fare parte della schiera degli IMI, che non a caso venivano considerati “schiavi di;
Per_2
che il trattamento cui era sottoposto il proprio dante causa e gli altri militari italiani fatti prigionieri era notoriamente disumano, dal momento che il turno di lavoro era di dodici ore al giorno, cui dovevano aggiungersi le marce di decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento e per rientrare al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza armata dei soldati tedeschi e con il pericolo di essere colpiti dalle bombe alleate;
che le condizioni igienico-sanitarie dei prigionieri erano disastrose e il vitto giornaliero era notoriamente insufficiente, ben al di sotto dei limiti dell'umana sopravvivenza, dal momento che si trattava, per lo più, di un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri (per circa 50 gr. a testa) e da una brodaglia di rape e patate;
che soggiaceva alle disumane condizioni descritte fino all'8.5.1945 allorquando lo Persona_1
Stammlager III-D di Berlino veniva liberato per mani degli Alleati, ma il livello di denutrizione dello stesso era tale da rendere pressoché impossibile il suo immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 20.7.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in Italia;
che – insignito della Croce al Merito di Guerra per internamento - moriva ab intestato il Persona_1
24.4.1990 ed a lui succedevano ex art. 581 c.c. la moglie, , ed il figlio , CP_5 Parte_1 odierno attore e successivamente, in data 2.3.2006 moriva ab intestato , lasciando quale CP_5 unico erede esso attore;
che dunque esso attore, in qualità di legittimo erede di e di , agiva al fine di Persona_1 CP_5 ottenere la condanna della , in solido con il Controparte_1 Controparte_4
(quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche
[...] in L. 29.6.2022 n. 79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal dante causa Per_1
in conseguenza della sua cattura, deportazione, internamento e sottoposizione ai lavori forzati da
[...] parte dell'esercito tedesco, senza riconoscimento di alcuno dei diritti previsti dal diritto internazionale umanitario.
L'attore deduceva, quindi, che: il trattamento disumano, le condizioni di sfruttamento, i soprusi e le angherie subite, il dolore provato dai deportati nei campi di prigionia e lavoro, le orribili condizioni fisiche e psichiche di deportazione e riduzione in schiavitù, l'assoluto annientamento della dignità umana ed i patimenti a cui venivano sottoposti costituivano ormai fatto notorio;
sussisteva la giurisdizione del Giudice italiano in relazione alla domanda risarcitoria formulata dall'attore nei confronti della per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi Controparte_1 dal Terzo Reich ai danni del cittadino italiano , dal momento che con sentenza 22.10.2014, Persona_1
n. 238, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 3 della L. 14 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui prevedeva «l'obbligo del Giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano», nonché dell'art. 1 della L. 17 agosto
1957, n. 848, «limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il Giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del
3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona»;
a seguito di tale declaratoria, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi su una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, relativa ad una domanda risarcitoria promossa nei confronti della
, dall'erede di un IMI per ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il Controparte_1 ristoro dei danni derivanti dalla illegittima cattura, deportazione, sottoposizione a lavoro forzato e conseguente morte del padre durante la seconda guerra mondiale – aveva quindi affermato che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti iure imperii costituisce una prerogativa
(non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238/2014, per i delicta imperii, per quei crimini cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (così Cass., Sez. Un., 28.9.2020,
n. 20442); l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche dalla L. 29.6.2022 n. 79, aveva istituito presso il il «Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini Controparte_4 di guerra contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano
o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1943
e l'8 maggio 1945», stanziando una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; secondo quanto previsto dal terzo e sesto comma della prefata disposizione, le sentenze di condanna al risarcimento dei danni per i crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze del Terzo Reich nei confronti di cittadini italiani avrebbero potuto trovare esecuzione solo sul predetto Fondo, purché le relative azioni – ove non già instaurate – fossero esercitate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo (termine, quest'ultimo, successivamente prorogato ex art. 8, co. 11-ter del D.L.
29.12.2022 n. 198, c.d. Decreto Milleproroghe, conv. in L. 24.2.2023 n. 14); quanto alla competenza territoriale, il giudizio – contemplando quale convenuta un'Amministrazione dello Stato – era stato incardinato ex art. 25 c.p.c., davanti al giudice del luogo ove aveva sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovava il giudice del luogo in cui era sorta o doveva eseguirsi l'obbligazione, luogo, quest'ultimo, individuato secondo le norme di contabilità pubblica, in quello in cui il creditore era domiciliato;
quanto alla legittimazione attiva di esso attore, apertasi in data 24.4.1990 la successione di Per_1
, l'eredità di quest'ultimo si devolveva ex art. 581 c.c. in favore della moglie, e di
[...] CP_5 esso figlio, odierno attore, mentre in data 2.3.2006 moriva ab intestato la madre , lasciando CP_5 esso attore quale unico erede;
l'odierno attore accettava l'eredità della madre provvedendo a richiedere – previo rilascio del certificato attestante la sua qualità di erede – l'intavolazione in proprio favore del diritto di proprietà sugli immobili caduti in successione.
L'attore affermava, pertanto, la sussistenza in capo a sé, nella sua veste di unico erede, del diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal padre per i crimini di guerra e contro Per_1
l'umanità perpetrati a suo danno dall'esercito tedesco;
, catturato il 18.9.1943, veniva Persona_1 infatti deportato ed internato in condizioni di sostanziale schiavitù in ove veniva liberato CP_1
l'8.5.1945, mentre a causa del suo livello di denutrizione, veniva poi rimpatriato solo il 20.7.1945, così subendo complessivi 671 giorni di prigionia.
Premesso, dunque, che i crimini di guerra rientravano nella nozione di illecito civile ex art. 2043 c.c., in ordine all'entità dei danni patrimoniali subiti da , l'attore rappresentava come – nel corso Persona_1 dei quasi due anni di prigionia – il padre fosse stato costretto a prestare forzatamente la propria manodopera presso una fabbrica, ove veniva impiegato nella produzione di armamenti ed a fronte di tale estorsione di manodopera, nessun salario gli era stato corrisposto, in frontale spregio al diritto internazionale umanitario in allora vigente. Ne conseguiva, per l'attore, il diritto in primo luogo ad ottenere il salario non corrisposto dal Terzo Reich per il lavoro coattivamente prestato durante la prigionia, osservandosi, in ordine al quantum debeatur, come – nel periodo di riferimento (18.9.1943-8.5.1945) – il salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco si aggirasse attorno ai 10,20 e dunque intorno a circa lire 102 giornaliere, che CP_6 corrispondevano, secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT per l'anno 1943, a Lire 67.190,83 attualizzate al 2020, pari ad Euro 34,70/giorno.
Parte attrice chiedeva, pertanto, in primo luogo la condanna della Repubblica Federale Tedesca in solido con il al pagamento in suo favore dell'importo di euro 20.750,60 Controparte_4
(34,70 x 598 giorni) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito da , importo, Persona_1 questo, da maggiorarsi del danno da ritardo nell'adempimento pari agli interessi che, in via equitativa, si chiedeva venissero liquidati al tasso del 4% sulla somma rivalutata anno per anno.
Quanto al danno non patrimoniale, parte attrice, ricordava, tra l'altro, come , dopo aver Persona_1 fatto ritorno a casa, fosse stato costretto a sottoporsi a cure psichiatriche per il disturbo da stress post traumatico di cui soffriva a causa degli orrori vissuti in prima persona nel campo di prigionia.
In ordine, poi, al criterio di liquidazione del suddetto danno, l'attore, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di merito, indicava quello previsto dal nostro ordinamento per il risarcimento per ingiusta detenzione, per il quale la legge n. 476/99 prevedeva un equo ristoro calcolato in via giurisprudenziale in euro 235,82 per ogni giorno di detenzione, con la conseguenza che era dovuta la somma di euro
158.235,22, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi sulla somma rivalutata anno per anno, dal momento che era stato Persona_1 catturato il 18.9.1943 e rimpatriato solo il 20.7.1945, cosicché il periodo di prigionia da lui scontato ammontava a complessivi 671 giorni i quali, moltiplicati per euro 235,82, generavano il predetto importo risarcibile.
L'attore chiedeva pertanto il pagamento di euro 20.750,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di euro 158.235,22 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e così di complessivi euro 178.985,82, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso sopra indicato.
Si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il
[...]
, deducendo, in primo luogo, che le disposizioni contenute nell'art. 43 Controparte_4
Contr del DL 36/2022, dovevano essere interpretate nel senso di individuare il quale unico titolare passivo dell'azione svolta.
In particolare, il indicava: CP_4
Contr che il comma 1 della disposizione, che prevede l'istituzione del presso il appariva CP_8
agevolmente comprensibile soltanto nell'ottica di un accollo ex lege, che trovava il suo fondamento già nell'Accordo di Bonn, in continuità con il quale era stato emanato il D.L. 36/2022; che il comma 6, del citato art. 43, che prevede che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile” era compatibile soltanto con la funzione istituzionale dell'Avvocatura dello Stato di assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato italiano (RD
Contr 1611/33) e pertanto unicamente il doveva essere considerato parte del giudizio in quanto obbligato in luogo dello Stato straniero;
Contr che pertanto il ra legittimato a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, in primo luogo l'eccezione di prescrizione;
che infatti il comma 6 della norma, nel prevedere “… salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…” risulterebbe privo di alcuna ragionevole spiegazione, ove si trattasse di mero
Cont riconoscimento alla di un ovvio diritto di eccezione ed apparirebbe logicamente spiegabile soltanto ove si trattasse di attribuire tale diritto a soggetto diverso dallo Stato straniero in questione;
che ancora, il comma 3, nel prevedere che “le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma”, apparirebbe
Contr privo di alcuna logica se applicato nei confronti di soggetto diverso dal
Inoltre, il indicava come il ex art. 43 fosse stato costituito espressamente per dare CP_4 CP_8
continuità all'Accordo di Bonn e in particolare alla disposizione dell'art. 2 dell'Accordo che prevede
“il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica
Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica
Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da CP_1
diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni CP_1
eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette”.
Deduceva pertanto il l'esistenza in capo allo Stato italiano di una fattispecie qualificabile CP_4
Contr come accollo ex lege, in considerazione della quale il – e solo esso, con conseguente difetto di legittimazione passiva della – doveva ritenersi legittimato a Controparte_10
proporre anche tutte le eccezioni processuali e di merito relative al rapporto dedotto in giudizio. Ciò posto, il eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio indicando: CP_4
che il testo dell'art. 43, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevedeva espressamente la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione;
che le allegazioni e le deduzioni svolte nell'atto introduttivo apparivano volte a dedurre una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato, disciplinato, per quanto attiene alla disciplina della prescrizione, dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; che in concreto, il reato ipotizzato appariva quello di “riduzione in schiavitù” punito dall'art. 600 cod. pen., nel testo vigente ratione temporis; ne conseguiva, a giudizio del , che, a norma dell'art. CP_4
157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – esso si era estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni, decorrenti – nella specie – dalla data della liberazione del de cuius, avvenuta nel 1945; che dunque, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tali termini – anche ai fini della responsabilità civile – erano già ampiamente (dal 1960) decorsi;
che in ogni caso, doveva applicarsi l'art. 2947, comma 3, cc, per il quale nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo “il termine di prescrizione […] ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. […] decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 25126 del 13/12/2010).
Infine, il Ministero deduceva l'infondatezza nel merito della domanda, soprattutto per difetto di prova ed eccepiva altresì che dovessero essere poste in compensazione le somme comunque percepite dallo
Stato Italiano da parte del danneggiato o dagli eredi in ragione della prigionia dedotta e così concludeva: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
Part Contr
, risultando passivamente legittimato il solo Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.79/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”.
Con memoria del 30.12.2023 parte attrice deduceva l'infondatezza delle eccezioni proposte dal
. CP_4
In particolare, a giudizio dell'attore dal tenore letterale delle norme non sussistevano dubbi circa la sussistenza in capo alla della responsabilità per i fatti illeciti commessi, allo Stato italiano CP_1
restando la sola competenza inerente alla gestione dei pagamenti mediante il ridetto Fondo.
Ancora, in ordine all'eccepita prescrizione, deduceva che per i crimini contro l'umanità vigerebbe il principio della imprescrittibilità.
Sul punto, a giudizio della parte attrice, sebbene la formula contenuta nel decreto legge secondo cui
è “fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione …” si presti al dubbio interpretativo inerente al riferimento ad un temine prescrizionale, doveva ritenersi che tale riferimento alla prescrizione atteneva non già al fatto illecito (imprescrittibile), bensì al risarcimento e alla sua esecuzione per il tramite del CP_8
Veniva fissata l'udienza per la rimessione in decisione, sostituita da note scritte. Con decreto presidenziale la causa veniva assegnata a questo giudice, applicata ai sensi dell'art. 3 D.L. n.
117/2025, conv. in L. n. 148/2025, che confermava il contenuto della precedente ordinanza resa, quanto alla fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, sostituita da note scritte. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda del ricorrente va accolta, nei limiti di seguito indicati.
Circa le questioni processuali dedotte nel presente giudizio le stesse, in primo luogo, attengono alla posizione dello Stato italiano e, quindi, del . Controparte_4
Appare dirimente, rispetto alle contestazioni del Controparte_4
evidenziare come la Corte di Cassazione, con ordinanza in data 21 agosto 2025 n. 23669, abbia indicato, con motivazione corretta e condivisa da questo giudice, che il disposto dell'art. 43 del D.L.
30 aprile 2022, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79, nell'istituire presso il MEF un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del
Terzo Reich tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, non sostituisce l'azione risarcitoria nei confronti della Germania, ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva, tale che siano precluse le azioni esecutive ordinarie contro lo Stato tedesco.
Ciò appare conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 159 del 2023, per cui nei giudizi di accertamento per crimini internazionali gravi, non opera l'immunità degli Stati;
nei giudizi esecutivi, invece, si applica la regola dell'immunità ristretta e sulla base di ciò l'art. 43 del D.L. citato permette
Contr il ristoro del danno a carico del presso il CP_8
Da ciò deriva che lo Stato tedesco è l'unico legittimato passivo dell'azione di accertamento del danno ma che, essendo preclusa l'azione esecutiva contro lo Stato estero, questa può avvenire esclusivamente nei confronti del Fondo.
Ciò posto, rispetto alla natura della partecipazione al giudizio di cognizione del , la CP_4
Cassazione ha ritenuto che la notifica ai sensi dell'art. 144 D.L. citato, sia meramente strumentale a permette allo Stato italiano di intervenite in giudizio ma solo ad adiuvamdum ai sensi dell'art. 105
c.p.c., per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva in caso di condanna.
Ciò importa che il , quand'anche formalmente convenuto dall'attore, non possa proporre CP_4
domande autonome o eccezioni in senso stretto e, quindi, non possono essere esaminate nel presente giudizio perché inammissibili, sia l'eccezione di prescrizione, che quella di compensazione proposta dall'intervenuto (cfr. tra tante, Cass. SS.UU., n. 23299 del 2011).
Nel merito, in tema di an debeatur, parte attrice ha fornito la prova della deportazione e dell'internamento nel campo Stammlager III-D di Berlino, con distaccamento presso un'industria locale di armamenti e dunque sottoposizione ai lavori forzati nell'industria bellica, con un durissimo regime di prigionia. In particolare, emerge dagli atti che il danneggiato risulta nell'elenco degli internati in tale campo, con numero di matricola 124593 e la presenza risulta anche dal foglio matricolare, dal foglio delle notizie e dalla corrispondenza inviata dal prigioniero.
Con riguardo alla durata dell'internamento, i documenti forniti consentono di ritenere provata la sottoposizione a internamento dal 18.9.1943 all'8.5.1945, data in cui veniva liberato.
I provati elementi fattuali consentono di ritenere integrati i presupposti per la spettanza della richiesta risarcitoria avanzata, limitatamente al periodo suindicato, sotto il profilo dell'an debeatur.
Nel caso di specie, il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro, condotta dolosa posta in essere da funzionari del Terzo Reich.
Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro che si assume quale fatto notorio ex art. 115, secondo comma, c.p.c..
Occorre, infatti, ritenere gli atroci avvenimenti che hanno contraddistinto il regime di detenzione in essere nei più noti campi di lavoro, concentramento e sterminio tedeschi durante la seconda guerra mondiale, tra i quali certamente quello in cui il danneggiato è stato recluso, parte del patrimonio dell'uomo di media cultura (cfr. sulla definizione di fatto notorio e sulla discrezionalità del giudice di merito nella loro individuazione Cass., sez. III, 15/2/2024, n. 4182).
Pertanto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti ai fini della spettanza del diritto al risarcimento sotto il profilo dell'an debeatur.
Non può riconoscersi, invece, il diritto al risarcimento del danno subito in relazione all'ulteriore periodo di lontananza da casa prima che le condizioni di salute consentissero il rientro in famiglia, il
20.7.1945, dal momento che la pretesa azionata trova il suo dichiarato fondamento nella disposizione normativa di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022, che ha disciplinato la fattispecie in continuità con l'Accordo di Bonn del 1961, il cui art. 2 faceva espressamente riferimento alle rivendicazioni sorte, nei confronti della , “nel periodo tra il 1° Controparte_1
settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, restando così escluso il risarcimento per l'ulteriore danno subito relativo ad ogni periodo successivo, sia pure astrattamente ricollegabile al trattamento subito nel periodo di internamento. Tanto è stato stabilito, infatti, anche in un'ottica di mediazione tra Stati esteri e risoluzione pattizia delle possibili pendenze e rivendicazioni tra gli stessi e dei singoli nei loro confronti, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale. In ogni caso, anche a voler superare l'argomento appena illustrato, da ritenersi assorbente, in relazione al periodo successivo all'8.5.1945, non è stato provato da parte attrice che la necessità di procrastinare il rientro a casa sia derivata dall'internamento.
Con riferimento al quantum debeatur, il Tribunale ritiene provate e, quindi, risarcibili le conseguenze pregiudizievoli ordinariamente correlate al regime di privazione della libertà personale sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali, ossia dinamico-relazionali, mentre considera come non adeguatamente allegati, né provati, elementi sufficienti per provvedere a una puntuale personalizzazione dei pregiudizi in questione, nonché al risarcimento delle conseguenze patrimoniali astrattamente correlate alla sottoposizione al regime schiavistico. Più nel dettaglio, si ritiene di negare anche nell'ipotesi di danni da crimini da crimini di guerra l'operatività dei c.d. danni in re ipsa, ossia pregiudizi che si ritengano risarcibili in forza della sola prova della lesione di un bene giuridico meritevole di tutela alla stregua del diritto vivente.
Al contempo, secondo l'id quod plerumque accidit è conseguenza necessariamente correlata alla privazione della libertà, in regime di restrizione illecita connotato da notori aspetti di violazione della dignità umana, la determinazione di gravi alterazioni sul piano dinamico-relazione e morale. Pertanto,
è necessario ricostruire i pregiudizi correlati alla lesione prospettata con ricorso a un meccanismo presuntivo in forza del quale dal fatto provato della privazione della libertà personale in condizioni di particolare vessazione, è possibile trarre con rigore logico il fatto ignoto rappresentato dall'alterazione dinamico relazionale e dalla sofferenza soggettiva che è conseguenza normale e valevole per ciascuna persona umana che si trovi sottoposta al medesimo trattamento. Tale impostazione si distingue dall'affermazione di un danno in re ipsa, poiché, essendo basata su un ragionamento presuntivo, consente la prova contraria di controparte, che, tuttavia, è mancata nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 22/7/2024, n. 20269, in tema di danni da diffamazione).
Con ciò si ritengono provate, ancorché per presunzioni, le conseguenze ordinariamente correlate alla privazione della libertà personale in regime di detenzione non dignitoso.
Non si ritiene di poter riconoscere, poi, le invocate conseguenze pregiudiziali sotto il profilo patrimoniale, da ricondurre, nella prospettazione attorea, alla mancata retribuzione per l'attività prestata a vantaggio dello Stato tedesco per il periodo di internamento nel campo di lavoro, essendo il trattamento cui il prigioniero era sottoposto talmente degradante e lesivo della dignità umana, da far assumere a tale aspetto del danno e della relativa liquidazione una connotazione assolutamente preponderante ed omnicomprensiva.
Per quanto attiene alla liquidazione del pregiudizio risarcibile, trattandosi di danno non patrimoniale conseguente alla lesione grave di beni giuridici costituzionalmente rilevanti, quali libertà e dignità, occorre procedere alla liquidazione su base equitativa di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c..
Il parametro al quale si ritiene di dover ancorare tale operazione, anche al fine di evitare quantificazioni del tutto arbitrarie, consiste nell'applicazione dei valori previsti dalle tabelle di Milano per la liquidazione dell'inabilità temporanea totale, normalmente correlata alle lesioni dell'integrità psico-fisica.
Sebbene i beni giuridici presi in considerazione nel presente giudizio siano differenti da quelli valutati dalle predette tabelle, la tipologia e l'entità delle conseguenze normalmente ad essi correlate possono essere astrattamente accostate. Più specificamente, la privazione della libertà personale in condizioni disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, si ritiene ingenerare un peggioramento complessivo del versante dinamico-relazionale e una sofferenza soggettiva paragonabili, ancorché non sovrapponibili, a quanto normalmente provato da chi, vittima di un sinistro, si ritrovi per un certo periodo di tempo nell'impossibilità totale di attendere alle normali attività della propria vita.
Conseguentemente, appare congrua la quantificazione del danno che tenga conto dell'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta, pari a € 115,00 (di cui 84,00 per componente o dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva) per ciascun giorno di detenzione, cosicché la liquidazione giudiziale del danno si attesta al valore di € 68.655,00 (115,00 x 597).
Cont In conclusione, considerando quanto affermato in tema di poteri di condanna nei confronti della e dei limiti coessenziali al presente giudizio alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l.
Cont n. 79/2022, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità del Terzo Reich, oggi , per la lesione dei diritti fondamentali del genitore dell'istante conseguente alla cattura, deportazione e internamento come dedotti dalla parte attrice. Pertanto, il Tribunale liquida i danni conseguenti alla predetta lesione nell'ammontare di € 68.655,00.
Sugli importi così liquidati vanno calcolati gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno). Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n.
12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma rivalutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass.
08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va "devalutato" alla data del fatto, 8 maggio 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, il mancato godimento della somma oggi liquidata non è
Cont imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
Non è dubbio infine, perché provato documentalmente, che l'istante sia erede del danneggiato e quindi abbia diritto alla liquidazione del danno iure successionis.
Le spese di lite vengono compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della complessità della materia, che ha imposto la soluzione di molte questioni interpretative oggetto di differenti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale negli anni precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, in composizione monocratica, pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede: accerta la responsabilità della in continuità con il Controparte_1 CP_12
, nei confronti di per i fatti illeciti dedotti in ricorso, con riferimento al periodo
[...] Persona_1
di deportazione e internamento dal 18.9.1943 all'8.5.1945; liquida in favore del ricorrente, quale erede, il danno subito in ragione della già menzionata lesione in complessivi € 68.655,00 con interessi computati dall'8.5.1945 sino al 2 luglio 1961, come in motivazione. rigetta nel resto la domanda;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Trieste (applicazione a distanza ex art 3 D.L. 117/25 conv. in L. 148/25), 15.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AN Folino