Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
UI SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Giuseppini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Preci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Egle Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
- dell'illegittimità della comunicazione del Comune di Preci del 29/10/2025 con la quale l'Amministrazione parzialmente esitava le istanze di accesso agli atti ex L. 241/90 formulate dal ricorrente nelle date 22/8/2025 e 15/10/2025 per “… poter accedere e ottenere copia di tutti gli atti, documenti, autorizzazioni, provvedimenti, concessioni edilizie, pratiche edilizie e urbanistiche, vincoli, certificazioni, eventuali ordinanze o procedimenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione comunale a decorrere dall'anno 1950 ad oggi relativi alle particelle n. 237, 527 e 533 del foglio 39 del Catasto Terreni/Fabbricati siti in località Piedivalle - Comune di Preci.”, nonchè del silenzio serbato dall'amministrazione all'istanza del ricorrente formulata in data 31/10/2025 relativamente a specifici atti incidenti sul patrimonio immobiliare del ricorrente;
- nonché dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate istanze;
e per la condanna
del Comune di Preci a consegnare copia di: 1) Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 1970 e relativa relazione tecnica ivi richiamata, perché quanto consegnato è parzialmente illeggibile poiché non scansionata correttamente e mancante della relazione tecnica; 2) Delibera n. 99 del 1° novembre 1967 con la quale il Comune di Preci avrebbe stabilito di acquistare mq. 400 del terreno, particella 237, foglio 39, appartenente ai sig.ri SA per la costruzione dell’edificio scolastico; 3) Delibera n. 82 del 4 novembre 1968 con la quale sarebbe stato stabilito il pagamento di 100.000 Lire in favore di SA VA, LI e AR “… a titolo di congruo indennizzo per l'occupazione di circa mq. 80 di terreno di loro proprietà in occasione dei lavori relativi alla sistemazione... " della strada Piedivalle - Sant`Eutizio, sia per i risarcimenti dei danni patiti per “… siffatti lavori” per l'effetto dell’abbattimento di numerose piante ad alto fusto e di alberi da frutta; 4) relazione del 5 dicembre 1969 citata in calce all'istanza 11/11/69 prot. 3102; 5) Documentazione relativa alla cessione volontaria da parte di SA VA, UIa, TA e AR e/o espropriazione e/o altro procedimento ablativo totale o parziale relativo ai terreni partt. 237, 527 e 533 del Foglio 39 del NCT e NCEU del Comune di Preci; 6) atti di quietanza o di ricevuta dei mandati di pagamento nn. 208, 209 e 2010 relativi all'indennità di occupazione pari ad 600.000 Lire ai sigri SA VA, UIa e AR e TT MO per aver il Comune occupato l’ulteriore rata di terreno pari a mq 420 della particella n. 237 del Foglio 39, per i danni arrecati durante la costruzione dell`edificio scolastico alla proprietà dei suddetti signori SA e per l'ulteriore occupazione di 45 mq di terreno di proprietà dei suddetti signori SA e TT MO; 7) documento attestante l'accettazione da parte dei sig.ri fratelli SA VA, UIa, LI e AR e la loro madre TT MO della transazione derivante dalla vertenza insorta tra questi ultimi e il Comune di Preci a causa dall`occupazione di ulteriori 420 mg per la costruzione dell’edificio scolastico, per l`ulteriore occupazione del loro terreno derivante dall'ampliamento della strada comunale Piedivalle-S. Eutizio e per i danni arrecati alla loro proprietà in occasione della costruzione del predetto edificio; 8) decreto di esproprio o altro provvedimento ablativo idoneo a comprovare l'avvenuta espropriazione del terreno su cui insiste l’ex edificio scolastico ora foglio 39 part. 822, già part. 527, e relative trascrizioni presso il competente RR.II.; 9) Documenti idonei a comprovare l'avvenuto pagamento di un'indennità di esproprio in favore di SA VA, UIa, LI e AR e TT MO; 10) Documentazione giustificativa di: a) l'apposizione sulla proprietà del ricorrente di una recinzione; b) la demolizione della recinzione fronte strada S. Eutizio; 11) atti e/o documenti idonei relativi all`utilizzo per pubblica utilità da parte del Comune di Preci dell'edificio ex scuola nonché i provvedimenti di chiusura del plesso scolastico e/o di cambio di destinazione dell'edificio; 12) ogni atto, deliberazione, provvedimento, determinazione dirigenziale, relazione tecnica autorizzazioni, provvedimenti, concessioni edilizie, pratiche edilizie e urbanistiche, vincoli, certificazioni, eventuali ordinanze o procedimenti amministrativi afferente anche procedimenti di esproprio e/o ablativi e/o attività edilizie, comprensive di progetti, gare di appalto, giornali di contabilità, Stati di Avanzamento Lavori, mandati di pagamento, relativi ai terreni di cui al foglio 39 partt. 237, 527 e 533 del NCT e/o NCEU del Comune di Preci.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Preci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. FR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con istanze in data 22 agosto 2025 e 15 ottobre 2025, il ricorrente – intendendo verificare l’esistenza e la regolarità delle procedure ablative intraprese dal Comune di Preci riguardo a terreni di proprietà della sua famiglia, sui quali è stato costruito un edificio scolastico, che ora il Comune intende alienare, ed è stata allargata una strada comunale – ha chiesto di “… poter accedere e ottenere copia di tutti gli atti, documenti, autorizzazioni, provvedimenti, concessioni edilizie, pratiche edilizie e urbanistiche, vincoli, certificazioni, eventuali ordinanze o procedimenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione comunale a decorrere dall'anno 1950 ad oggi relativi alle particelle n. 237, 527 e 533 del foglio 39 del Catasto Terreni/Fabbricati siti in località Piedivalle - Comune di Preci. ”.
2. L’istanza è stata riscontrata dal Comune mediante nota in data 29 ottobre 2025, con cui - premettendosi che “ Le ricerche effettuate da questi Uffici pur nelle tante difficoltà dovute alla remota datazione dei documenti (alcuni di oltre 60 anni orsono, scusandoci della qualità di alcune immagini) di cui in gran parte formato cartaceo posti in diversificate dislocazioni degli archivi causa sgomberi da eventi tellurici, hanno di fatto potuto accertare quanto segue: …” - è stata fornita una cronistoria delle vicende concernenti i terreni, corredata dalla documentazione reperita.
2.1. La posizione del Comune è nel senso che i terreni sarebbero stati acquisiti in esito ad una transazione con i proprietari, e sarebbero stati pagati gli indennizzi pattuiti (circostanze in ordine alle quali vengono forniti la richiesta di indennizzo ed i relativi mandati di pagamento).
3. Detto riscontro ha indotto il ricorrente alla presentazione in data 31 ottobre 2025 di una nuova istanza, nella quale contestava la mancanza di parte della documentazione richiesta ed insisteva per l’accesso ad una serie di atti amministrativi, presupposti a detta transazione (ed in parte corredati dall’indicazione della data e del numero di protocollo/registro) ovvero concernenti la relativa formale accettazione.
4. Nel ricorso in esame, viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità della nota di riscontro parziale e del silenzio serbato dall’amministrazione in ordine alle istanze presentate dal ricorrente, con condanna del Comune ad esibire la documentazione mancante. A tal fine – con riferimento a vizi di violazione degli artt. 9, 10, 22 e ss della legge 241/1990, e 24, 97, 111 e 113, Cost., nonché di eccesso di potere – il ricorrente sottolinea il proprio interesse all’accesso, lamentando che immotivatamente e comunque ingiustificatamente non sia stato consentito l’integrale accesso alla documentazione richiesta.
5. Il Comune di Preci si è costituito in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo, in ultimo, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché ritiene di aver ormai evaso, per quanto concretamente possibile, l’istanza di accesso.
5.1. In corso di causa, con nota in data 21 gennaio 2026, il Comune di Preci ha:
- nuovamente affermato che, dalle ricerche effettuate dagli uffici, era stato possibile rinvenire esclusivamente quanto già trasmesso, con la sola aggiunta della relazione del 5 dicembre 1969 (contestualmente trasmessa al ricorrente);
- descritto le modalità delle ricerche effettuate, ribadendo l’estrema difficoltà del reperimento dei documenti, dovuta: alla loro remota datazione e conservazione su supporto cartaceo, con conseguente fragilità del materiale e problematicità nella consultazione, e alla loro dislocazione frammentata in diversi archivi, determinata dai trasferimenti progressivi degli stessi nel corso degli anni a seguito dei terremoti e dei danni subìti dagli edifici;
- dato atto che non era stato possibile reperire altra documentazione ad eccezione di quella già trasmessa per cause allo stesso non imputabili, comunicando di ritenere evasa l’istanza di accesso e di essere disponibile per un eventuale appuntamento in presenza del richiedente per visionare in contraddittorio i documenti che ritenesse illeggibili.
6. Quanto appena indicato avveniva in data 5 marzo 2026 ed originava l’acquisizione/integrazione di altri documenti.
7. Con memoria finale, il ricorrente ha ribadito che, comunque, la documentazione prodotta non soddisfa il diritto di verificare l’esistenza e la regolarità delle procedure ablative intraprese dall’amministrazione ai suoi danni.
8. Il Collegio osserva il diritto di accesso trova il suo naturale limite nella esistenza e disponibilità dei documenti, nel senso che l’Amministrazione è obbligata a ricercare i documenti nei propri archivi ma non può esibire documenti che non esistano o non riesca a trovare.
8.1. L’affermazione del Comune di Preci di aver potuto reperire soltanto la documentazione esibita al ricorrente non può essere messa in discussione sulla base degli elementi acquisiti al giudizio.
La stessa giurisprudenza invocata dal ricorrente ha precisato che “ pur non potendosi – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’ostensione di atti di cui l’amministrazione dimostri (sulla base di circostanze oggettive e circostanziate) di non essere più in possesso (tanto alla luce del principio ‘ad impossibilia nemo tenetur’), nondimeno non può essere sufficiente – al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in base alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi ” (Cons. Stato, VI, n. 892/2013).
Nel caso in esame, il riscontro soltanto parziale delle istanze di accesso (ma comunque avvenuto con riferimento a buona parte della documentazione richiesta) non è motivato con difficoltà generiche, bensì con le conseguenze che sugli archivi comunali hanno avuto (oltre al lungo tempo trascorso) gli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Preci.
8.2. Anche a voler ritenere che l’onere di ricerca della documentazione da parte del Comune si spinga ad iniziative presso altre Amministrazioni, ovvero comporti l’individuazione delle responsabilità e l’adozione di atti di riorganizzazione archivistica per accertare in via definitiva lo smarrimento o l’irreperibilità dei documenti mancanti (cfr. TAR Campania, VI, 6181/2022 – peraltro, relativa ad una vicenda in cui il giudice era stato indotto a “ ritenere che ulteriori ricerche potrebbero portare al reperimento dei documenti mancanti ”), nel caso in esame si tratta di documentazione propria del Comune e, come esposto, si è in presenza di presumibili cause efficienti rispetto alle quali simili interventi ormai non avrebbero senso.
8.3. Inoltre, a ben vedere, la stessa circostanza che il Comune affermi l’indisponibilità di determinati atti, potrebbe soddisfare, in base al principio dell’onere probatorio, l’interesse del ricorrente a supportare la propria pretesa concernente l’illegittimità/illiceità/inefficacia dell’acquisizione dei terreni in questione.
8.4. Deve dunque concludersi nel senso che l’accesso concretamente possibile, e comunque l’onere gravante sul Comune di Preci, siano stati compiutamente realizzati mediante la nota in data 21 gennaio 2026.
8.5. Ciò determina, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
9. L’esito processuale e lo sviluppo della vicenda procedimentale giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR AR, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR AR |
IL SEGRETARIO