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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7072/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Laudadio Vincenzo e dell'abogado Tanza Olga, Parte_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Carlucci Giovanna, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 15.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.6.2022 ha interposto opposizione avverso il decreto di Parte_1
rilascio cod. n. 211454, avente n. rep. int. 92/2022, emesso da e notificato in data Controparte_1
28.06.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in via preliminare, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/amministratore unico/legale rappresentante p.t. dell' ad emettere il decreto di rilascio;
nel merito a) accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
pagina 1 di 11 ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod. n. 211454, rep. int. n. 92/2022, notificato da
[...]
in data 28.06.2022, con conseguenti effetti anche in ordine alla declaratoria di Controparte_1
esclusione in via permanente della sig.ra dalle assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale Pt_1
pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che la sig.ra è titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile assegnato e locato nel 2013, Pt_1 in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 l.r. 26/2020, al decreto del Ministero delle
Infrastrutture 24.02.2015, all'art. 3, lett. a) l. 80/2014 di conversione con modificazioni del d.l.
47/2014, all'art. 23 d.P.R.1035/1972 e alla l.r. 10/2014, e, per l'effetto, che l' è Controparte_1
inadempiente; c) condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'opponente ha allegato di aver lavorato sino al 30.09.2019 - essendo in regime pensionistico dal 01.10.2019 - come assistente presso il Dipartimento Vigili del Fuoco di Bari e di essere invalida civile al 100%, con riconoscimento ex art. 3 co. 3 l. n. 104/1992 di handicap in situazione di gravità, come da verbali di accertamento dell'I.N.P.S. del 15.05.2022 e del 19.05.2022.
L'art. 18 l. 203/1991 prevedeva che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, tra cui i Vigili del fuoco, fosse destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente prestava servizio. In tal senso il Comune di Bari, con l'allora provvedeva ad edificare alcuni CP_2 immobili in Bari, con la società Bari Domani, nei pressi dello Stadio San Nicola. Per l'effetto, con atto della Prefettura di Bari del 17.05.2010, veniva disposta l'assegnazione dell'immobile in favore della
. Quindi, con verbale del 05.09.2011 dell'allora veniva consegnato l'immobile sito in Pt_1 CP_2
Bari, zona Nuovo Stadio, alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10. Detta assegnazione veniva poi confermata in data 16.04.2013 dall' , che stipulava con la il Controparte_1 Pt_1
contratto di locazione al canone di euro 104,35 mensili.
Successivamente, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l.
28.03.14) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015, il legislatore nazionale interveniva con i due diversi provvedimenti imponendo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all'alienazione “degli immobili di proprietà […] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Tali obblighi venivano poi ulteriormente delineati dal decreto ministeriale citato che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
pagina 2 di 11 Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della Pt_2 Pt_2 si intende reso”. A tali dettati normativi corrispondeva, a livello regionale pugliese, l'emanazione della l.r. 10/2014. Seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all di procedere, entro CP_1
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui era onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge come disposto dall'art. 23 d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto Controparte_1 procedere all'alienazione degli immobili.
Pertanto, nel 2021, la richiedeva ad , con raccomandata a.r. del Pt_1 CP_1 Controparte_1
20.01.2021, di acquistare l'alloggio locato. A detta richiesta non seguiva riscontro.
Oltre a quanto previsto in materia di diritto all'acquisto di immobili di ERP in favore degli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine, il legislatore nazionale disciplinava anche il diritto dell'assegnatario a continuare ad occupare l'alloggio alle medesime condizioni del contratto di locazione nel caso in cui questi fosse di età superiore ad anni settanta o avesse nel proprio nucleo familiare un malato terminale o portatore di handicap (cfr. art. 2 co. 6 d.m. 24.02.2015 . CP_3
Orbene, la , tanto all'epoca dell'assegnazione dell'alloggio quanto attualmente, risulta Pt_1
essere grave paziente oncologica e neurologica.
A dispetto del chiaro dettato normativo, nazionale e regionale, e dell'acquisito diritto soggettivo della di comprare l'immobile assegnato e/o di permanere nella conduzione in ragione della Pt_1
conclamata invalidità, nel 2020 la Prefettura di Bari, con nota protocollata in uscita al n. 0113460 il
23.10.2020, notificava il decreto di revoca e decadenza n. 0112515, mentre da parte di perveniva CP_1
la diffida alla riconsegna alloggio del 16.03.2022, con la quale si intimava la odierna ricorrente a lasciare l'immobile entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della missiva. Contestualmente interveniva, sempre il 16.03.2022, altra comunicazione Arca, con la quale si disponeva “il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP in favore della richiedente, ai sensi della l. 10/2014”. Ciò che si contesta ad dunque, è il non aver messo in vendita gli immobili, ma anche la violazione della CP_1
legge in tema di tutela delle fasce deboli. Peraltro, a coloro che facevano richiesta Controparte_1
pagina 3 di 11 di acquisto degli alloggi, alternativamente al silenzio (come accaduto alla ), rispondeva di non Pt_1 poter dar luogo all'alienazione in quanto “l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita”, così disattendendo manifestamente le disposizioni nazionali in termini di alienazione del patrimonio pubblico.
Con pec del 13.04.2022, la impugnava le intimazioni di rilascio giacché infondate, Pt_1 reiterando la volontà di procedere all'acquisto dell'immobile e, in subordine, rivendicando il diritto a continuare ad occupare l'immobile stante l'invalidità del 100%. A detta missiva non seguiva nessun riscontro;
mentre, con nota del 20.04.22, la Prefettura di Bari evidenziava: “si ritiene, comunque, di rappresentare che l'Arca Puglia Centrale di Bari, a parere di questo ufficio, in quanto ente proprietario degli immobili potrà istruire in autonomia le istanze di acquisto pervenute dagli attuali occupanti gli alloggi, pur se destinatari di provvedimenti di revoca e decadenza dell'assegnazione”.
Alla luce di ciò, l'opponente ha dedotto il vizio del decreto di rilascio alloggio, come della precedente comunicazione della U.T.G. di Bari e dell' di revoca Controparte_1 dell'assegnazione. L'ordinario sviluppo dei rapporti tra le parti ed il riconoscimento tempestivo del diritto all'acquisto in favore dell'istante, ovvero il riconoscimento delle condizioni fisiche per permanere, avrebbero fatto venire meno i presupposti del provvedimento di rilascio. Invero, il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la sua fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune in cui si colloca l'immobile. Inoltre, l' avviava con notevole ritardo, nel marzo del 2022, il Controparte_1
piano di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.09.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dal 01.10.2020 (sessanta giorni CP_3 dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione). Sicché il colpevole ritardo dell'Arca determinava l'occupazione sine titulo, atteso che il regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierna ricorrente non già occupante, ma legittima proprietaria.
Infine, la ha lamentato l'incompetenza del Presidente all'emissione del decreto di Pt_1 CP_1
rilascio: in base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio. Peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune
l'assegnazione degli alloggi;
nonché dagli artt. 16 co. 1 e 17 co. 1 l.r. cit., secondo i quali spetta sempre al Comune l'assegnazione, l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione. Da ciò conseguirebbe la nullità del decreto adottato.
Con decreto del 5.7.2022 è stata disposta la sospensione del provvedimento gravato e fissata al pagina 4 di 11 7.12.2022 l'udienza di discussione.
Con memoria difensiva depositata il 23.11.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, disporsi la riunione per connessione del presente procedimento a quello, altresì pendente, iscritto sub r.g. 3773/2022 Tribunale di Bari e dichiararsi l'inammissibilità,
l'improcedibilità e la nullità del ricorso, quindi, revocarsi la sospensione del decreto di rilascio alloggio, concessa con provvedimento del 05.07.2022 e rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché inammissibile ed infondato con conseguente conferma del decreto di rilascio e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'Ente, innanzitutto, ha contestato l'irritualità dell'impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 11
d.P.R. 1035/1972, avendo il legislatore circoscritto l'ambito di applicazione della norma al c. 13 all'ipotesi della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, da parte dell'assegnatario, dell'onere previsto a suo carico entro il termine perentorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo.
La convenuta ha dedotto che la risultava assegnataria e conduttrice di un alloggio di Pt_1
edilizia residenziale sovvenzionata, gestito dall' , secondo la disciplina dell'art. 18 Controparte_1
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991. La stessa, aspirando all'acquisto dell'alloggio in godimento, in virtù dei programmi di alienazione adottati dalla e proposti dall' CP_4 Controparte_1
nonché delle norme speciali emanate per la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare (art. 3, co. 1 ter d.l. 47/2014 e art. 23 l.r. 26/2020), adiva il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto di rilascio di cui era stata destinataria. Tale decreto era stato emesso, previa notifica di diffida alla riconsegna, da parte del rappresentante legale della convenuta, ai sensi dell'art. 20 l.r. 10/2014, al termine di una istruttoria condotta dalla Prefettura di Bari e sfociata nella emissione, nei confronti dell'odierna ricorrente, di un decreto di revoca e decadenza dal diritto di assegnazione con la seguente motivazione: “visto il provvedimento prefettizio n. 151 del 26.02.2013, con il quale è stata disposta l'assegnazione in locazione dell'alloggio individuato […]; vista la nota n. 16149 del 14.07.2020 con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari ha comunicato che la sig.ra è stata Parte_1
collocata in quiescenza, a domanda, a decorrere dal 31.08.2018;
considerato che
alla data di collocamento in quiescenza della sig.ra gli ulteriori tre anni di cui al predetto co. 1 bis Parte_1
si completano il 31.08.2021; decreta la revoca e decadenza della sig.ra , nata a [...] il Parte_1
12.09.1956, dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Bari, zona Nuovo
Stadio, in Strada Carbonara-Modugno, edificio A/b, quarto piano, a decorrere dal 31.08.2021”.
L'art 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato pagina 5 di 11 un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. adottava la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E' stabilito, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che la determinava. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il Prefetto procede all'escomio in via amministrativa. Il Prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”.
Questa normativa spiegava, quindi, le ragioni per cui l'Arca avesse emesso l'impugnato decreto di rilascio alloggio ex art. 20 l.r. 10/2014: la non aveva alcun titolo per occupare l'alloggio a suo Pt_1
tempo assegnato in quanto decaduta automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che aveva determinato l'assegnazione. La odierna ricorrente non procedeva, inoltre, alla impugnativa del decreto prefettizio di revoca e decadenza.
L'Arca non provvedeva all'alienazione dell'immobile in quanto la solo nel 2020, CP_4
con la L.R. n. 26, approvava, in esecuzione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, il piano di vendita riferito agli immobili di edilizia sovvenzionata;
prima di tale data, nessuna autonoma iniziativa in tal senso poteva essere intrapresa. Al momento dell'entrata in vigore della l. 26 cit. la ricorrente era già in quiescenza (31.08.2018) e, pertanto, mai avrebbe potuto esercitare un valido diritto di prelazione.
Con il deposito delle note conclusive autorizzate la convenuta ha richiamato la sentenza del T.A.R.
Puglia-Bari, n. 24/2022 - con la quale il Tribunale adito escludeva la formazione del silenzio- inadempimento a seguito della condotta adottata dalla odierna convenuta, rimarcando che, prima della pagina 6 di 11 entrata in vigore della l.r. 26/2020, gli alloggi assegnati alle forze dell'ordine ex art. 18 d.l. 152/1991 non erano inseriti in alcun piano di vendita approvato dalla - e la pronuncia n. CP_4
935/2024 resa sempre dal avente ad oggetto la natura ordinatoria del termine per l'avvio del CP_5
programma di alienazione.
L'Arca, ha, infine, contestato la fondatezza della eccezione di incompetenza del Presidente dell' ad emettere decreto di rilascio sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 l.r. 10/2014, CP_6
“l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo”; previsione, questa, di tenore analogo all'art. 18 co. 1 d.P.R. 30.12.1972.
Con ordinanza resa il 7.2.2022 è stata rigettata l'istanza di riunione e revocato il provvedimento di sospensiva;
è stata, altresì, fissata al 15.1.2025 l'udienza di discussione con termine per deposito di note conclusive.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 15.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, inammissibile è la richiesta di concessione “di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata, per la prima volta, con il deposito delle note cartolari del 12.1.2025 che in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Orbene, ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente Parte_1
assegnatole ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 l. CP_4
10/2014, dal legale rappresentante dell' convenuta. In particolare, ha lamentato
[...] CP_6
l'incompetenza dell dovendo questo essere adottato dal Comune di Bari. Ne ha Controparte_1
contestato, inoltre, la validità in quanto reso in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , le avrebbe riconosciuto un CP_1 diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla Strada Carbonara-
Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10). Di tale diritto ha chiesto l'accertamento, in via subordinata ha domandato l'accertamento del diritto alla prosecuzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 co.
6 d.m. del 2015. CP_3
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che l'opponente abbia lavorato come assistente presso il pagina 7 di 11 Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Bari fino al 31.08.2018, data del pensionamento per raggiunti limiti di età.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
La diveniva dunque assegnataria, giusta provvedimento prefettizio n. 151 del 26.02.2013, Pt_1
dell'immobile sito in Bari alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10.
Con decreto prefettizio n. 112515 del 21.10.2020, venivano decretate la revoca e la decadenza della “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata […] a decorrere dal Pt_1
31.08.2021”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo inoltro di diffida Controparte_1
alla riconsegna del 16.03.2022) del decreto di rilascio del 31.05.2022, notificato alla ricorrente in data
17.06.2022.
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 co. 1 bis d.l.
47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.”A seguito, quindi, della nota del 14.07.2020, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di
Bari comunicava alla Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza della a decorrere dal Pt_1
31.08.2018, il provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014, in CP_4
base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del 31.05.2022 (di sottoscrizione del detto decreto)
l'immobile di cui la era stata assegnataria risultava, ormai, occupato illegittimamente. Pt_1
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non veniva fatto oggetto di impugnativa.
Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'odierna opponente: il legislatore regionale ha assegnato, non già al Comune, bensì all'Ente gestore la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili occupati sine titulo.
Né risulta assorbente la doglianza formulata ai sensi dell'art. 2 co. 6 d. del 24.02.2015, in CP_3 base al quale “Qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della presenza nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo disagio riferibili all'età anagrafica dell'assegnatario, superiore a 70 anni, ovvero che sia o abbia nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap,
l'assegnatario continua ad usufruire dell'alloggio già assegnatogli.”
Le comprovate precarie condizioni di salute della ricorrente (cfr. allegati in atti) non valgono,
pagina 8 di 11 invero, a radicare un supposto diritto al prosieguo del contratto di locazione stipulato in data
05.04.2013 con l'allora La normativa ministeriale citata si inserisce nell'ambito della disciplina CP_2
delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'invocato comma 6 deve essere letto in combinato disposto con il precedente comma 5 che, a sua volta, prevede: “Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilita' nel proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso comune, purche' idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo, e si fa carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i Comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l'idoneità a soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari”.
Venendo, quindi, agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato appena citato esclude che la abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui, come previamente precisato: “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.02.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, la non potesse ritenersi assegnataria Pt_1 dell'immobile, ormai illegittimamente occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Ella, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto.
Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove l' CP_1
si fosse attivata sin dal 2015 (il 24.02.2015 è stato adottato il d. cui il d.l. cit. del
[...] CP_3
2014 demandava l'approvazione delle procedure di alienazione), la avrebbe potuto acquistare Pt_1
l'immobile locatole. Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991.
Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. CP_4
pagina 9 di 11 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il Tar ha chiarito che il procedimento di alienazione CP_1 degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa.
La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal Tar n. 935/2024, si è espressa CP_1 sulla posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla CP_1
pagina 10 di 11 normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_6
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”].
Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' CP_6 per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. n. 55/2014 ss.mm. (tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7072/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Laudadio Vincenzo e dell'abogado Tanza Olga, Parte_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Carlucci Giovanna, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 15.01.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 30.6.2022 ha interposto opposizione avverso il decreto di Parte_1
rilascio cod. n. 211454, avente n. rep. int. 92/2022, emesso da e notificato in data Controparte_1
28.06.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “in via preliminare, disporre inaudita altera parte la sospensione del decreto opposto;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del presidente/amministratore unico/legale rappresentante p.t. dell' ad emettere il decreto di rilascio;
nel merito a) accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
pagina 1 di 11 ed inefficacia del decreto di rilascio alloggio cod. n. 211454, rep. int. n. 92/2022, notificato da
[...]
in data 28.06.2022, con conseguenti effetti anche in ordine alla declaratoria di Controparte_1
esclusione in via permanente della sig.ra dalle assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale Pt_1
pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) accertare e dichiarare che la sig.ra è titolare del diritto soggettivo all'acquisto dell'immobile assegnato e locato nel 2013, Pt_1 in ragione del combinato disposto di cui all'art. 23 l.r. 26/2020, al decreto del Ministero delle
Infrastrutture 24.02.2015, all'art. 3, lett. a) l. 80/2014 di conversione con modificazioni del d.l.
47/2014, all'art. 23 d.P.R.1035/1972 e alla l.r. 10/2014, e, per l'effetto, che l' è Controparte_1
inadempiente; c) condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'opponente ha allegato di aver lavorato sino al 30.09.2019 - essendo in regime pensionistico dal 01.10.2019 - come assistente presso il Dipartimento Vigili del Fuoco di Bari e di essere invalida civile al 100%, con riconoscimento ex art. 3 co. 3 l. n. 104/1992 di handicap in situazione di gravità, come da verbali di accertamento dell'I.N.P.S. del 15.05.2022 e del 19.05.2022.
L'art. 18 l. 203/1991 prevedeva che il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, tra cui i Vigili del fuoco, fosse destinatario dell'assegnazione di immobili di edilizia pubblica residenziale, costruiti e/o da costruire nel Comune ove il dipendente prestava servizio. In tal senso il Comune di Bari, con l'allora provvedeva ad edificare alcuni CP_2 immobili in Bari, con la società Bari Domani, nei pressi dello Stadio San Nicola. Per l'effetto, con atto della Prefettura di Bari del 17.05.2010, veniva disposta l'assegnazione dell'immobile in favore della
. Quindi, con verbale del 05.09.2011 dell'allora veniva consegnato l'immobile sito in Pt_1 CP_2
Bari, zona Nuovo Stadio, alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10. Detta assegnazione veniva poi confermata in data 16.04.2013 dall' , che stipulava con la il Controparte_1 Pt_1
contratto di locazione al canone di euro 104,35 mensili.
Successivamente, nel 2014 e nel 2015, rispettivamente con la l. 80/2014 (di conversione del d.l.
28.03.14) e con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015, il legislatore nazionale interveniva con i due diversi provvedimenti imponendo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere all'alienazione “degli immobili di proprietà […] degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati”, specificando “le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate […] a un programma straordinario di realizzazione […] di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”. Tali obblighi venivano poi ulteriormente delineati dal decreto ministeriale citato che così disponeva: “A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
pagina 2 di 11 Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'Ente proprietario, previo formale assenso della Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della Pt_2 Pt_2 si intende reso”. A tali dettati normativi corrispondeva, a livello regionale pugliese, l'emanazione della l.r. 10/2014. Seguiva, poi, la l.r. 26/2020, che, all'art. 23, imponeva all di procedere, entro CP_1
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore all'alienazione degli immobili pubblici assegnati alle forze dell'ordine, previa acquisizione della disponibilità degli interessati, applicando ai beneficiari le condizioni riconosciute ed i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il nuovo costrutto normativo si inseriva, tuttavia, in un contesto già noto e codificato, in cui era onere dell'Ente pubblico procedere alla vendita degli immobili di edilizia pubblica a coloro che avessero i requisiti previsti per legge come disposto dall'art. 23 d.P.R. 1035/1972, con la conseguenza che l' , come peraltro avevano iniziato a fare altre Arca pugliesi, avrebbe dovuto Controparte_1 procedere all'alienazione degli immobili.
Pertanto, nel 2021, la richiedeva ad , con raccomandata a.r. del Pt_1 CP_1 Controparte_1
20.01.2021, di acquistare l'alloggio locato. A detta richiesta non seguiva riscontro.
Oltre a quanto previsto in materia di diritto all'acquisto di immobili di ERP in favore degli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine, il legislatore nazionale disciplinava anche il diritto dell'assegnatario a continuare ad occupare l'alloggio alle medesime condizioni del contratto di locazione nel caso in cui questi fosse di età superiore ad anni settanta o avesse nel proprio nucleo familiare un malato terminale o portatore di handicap (cfr. art. 2 co. 6 d.m. 24.02.2015 . CP_3
Orbene, la , tanto all'epoca dell'assegnazione dell'alloggio quanto attualmente, risulta Pt_1
essere grave paziente oncologica e neurologica.
A dispetto del chiaro dettato normativo, nazionale e regionale, e dell'acquisito diritto soggettivo della di comprare l'immobile assegnato e/o di permanere nella conduzione in ragione della Pt_1
conclamata invalidità, nel 2020 la Prefettura di Bari, con nota protocollata in uscita al n. 0113460 il
23.10.2020, notificava il decreto di revoca e decadenza n. 0112515, mentre da parte di perveniva CP_1
la diffida alla riconsegna alloggio del 16.03.2022, con la quale si intimava la odierna ricorrente a lasciare l'immobile entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della missiva. Contestualmente interveniva, sempre il 16.03.2022, altra comunicazione Arca, con la quale si disponeva “il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP in favore della richiedente, ai sensi della l. 10/2014”. Ciò che si contesta ad dunque, è il non aver messo in vendita gli immobili, ma anche la violazione della CP_1
legge in tema di tutela delle fasce deboli. Peraltro, a coloro che facevano richiesta Controparte_1
pagina 3 di 11 di acquisto degli alloggi, alternativamente al silenzio (come accaduto alla ), rispondeva di non Pt_1 poter dar luogo all'alienazione in quanto “l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita”, così disattendendo manifestamente le disposizioni nazionali in termini di alienazione del patrimonio pubblico.
Con pec del 13.04.2022, la impugnava le intimazioni di rilascio giacché infondate, Pt_1 reiterando la volontà di procedere all'acquisto dell'immobile e, in subordine, rivendicando il diritto a continuare ad occupare l'immobile stante l'invalidità del 100%. A detta missiva non seguiva nessun riscontro;
mentre, con nota del 20.04.22, la Prefettura di Bari evidenziava: “si ritiene, comunque, di rappresentare che l'Arca Puglia Centrale di Bari, a parere di questo ufficio, in quanto ente proprietario degli immobili potrà istruire in autonomia le istanze di acquisto pervenute dagli attuali occupanti gli alloggi, pur se destinatari di provvedimenti di revoca e decadenza dell'assegnazione”.
Alla luce di ciò, l'opponente ha dedotto il vizio del decreto di rilascio alloggio, come della precedente comunicazione della U.T.G. di Bari e dell' di revoca Controparte_1 dell'assegnazione. L'ordinario sviluppo dei rapporti tra le parti ed il riconoscimento tempestivo del diritto all'acquisto in favore dell'istante, ovvero il riconoscimento delle condizioni fisiche per permanere, avrebbero fatto venire meno i presupposti del provvedimento di rilascio. Invero, il diritto dell'istante all'acquisto della casa troverebbe la sua fonte nel tessuto normativo nazionale e regionale e non già in una potestà/facoltà di un Ente gestore, peraltro attribuita al Sindaco del Comune in cui si colloca l'immobile. Inoltre, l' avviava con notevole ritardo, nel marzo del 2022, il Controparte_1
piano di alienazione, che sarebbe dovuto avvenire a partire dal 21.09.2015 (quattro mesi dopo la pubblicazione in G.U. del decreto del del 24.05.2015) o al più dal 01.10.2020 (sessanta giorni CP_3 dopo la pubblicazione della legge regionale sull'obbligo di alienazione). Sicché il colpevole ritardo dell'Arca determinava l'occupazione sine titulo, atteso che il regolare rispetto dei tempi dettati dalle leggi avrebbe reso l'odierna ricorrente non già occupante, ma legittima proprietaria.
Infine, la ha lamentato l'incompetenza del Presidente all'emissione del decreto di Pt_1 CP_1
rilascio: in base all'art. 95 d.P.R. 616/1977, il potere di disporre delle assegnazioni, e per analogia delle revoche, spetta al Comune, dunque al Sindaco, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio. Peraltro, tale riparto di competenze è confermato dall'art. 4 l.r. 10/2014, secondo cui spetta al Comune
l'assegnazione degli alloggi;
nonché dagli artt. 16 co. 1 e 17 co. 1 l.r. cit., secondo i quali spetta sempre al Comune l'assegnazione, l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione. Da ciò conseguirebbe la nullità del decreto adottato.
Con decreto del 5.7.2022 è stata disposta la sospensione del provvedimento gravato e fissata al pagina 4 di 11 7.12.2022 l'udienza di discussione.
Con memoria difensiva depositata il 23.11.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha chiesto, in via preliminare, disporsi la riunione per connessione del presente procedimento a quello, altresì pendente, iscritto sub r.g. 3773/2022 Tribunale di Bari e dichiararsi l'inammissibilità,
l'improcedibilità e la nullità del ricorso, quindi, revocarsi la sospensione del decreto di rilascio alloggio, concessa con provvedimento del 05.07.2022 e rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione all'emissione del decreto di rilascio alloggio;
nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché inammissibile ed infondato con conseguente conferma del decreto di rilascio e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'Ente, innanzitutto, ha contestato l'irritualità dell'impugnazione effettuata ai sensi dell'art. 11
d.P.R. 1035/1972, avendo il legislatore circoscritto l'ambito di applicazione della norma al c. 13 all'ipotesi della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, da parte dell'assegnatario, dell'onere previsto a suo carico entro il termine perentorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo.
La convenuta ha dedotto che la risultava assegnataria e conduttrice di un alloggio di Pt_1
edilizia residenziale sovvenzionata, gestito dall' , secondo la disciplina dell'art. 18 Controparte_1
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991. La stessa, aspirando all'acquisto dell'alloggio in godimento, in virtù dei programmi di alienazione adottati dalla e proposti dall' CP_4 Controparte_1
nonché delle norme speciali emanate per la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare (art. 3, co. 1 ter d.l. 47/2014 e art. 23 l.r. 26/2020), adiva il Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto di rilascio di cui era stata destinataria. Tale decreto era stato emesso, previa notifica di diffida alla riconsegna, da parte del rappresentante legale della convenuta, ai sensi dell'art. 20 l.r. 10/2014, al termine di una istruttoria condotta dalla Prefettura di Bari e sfociata nella emissione, nei confronti dell'odierna ricorrente, di un decreto di revoca e decadenza dal diritto di assegnazione con la seguente motivazione: “visto il provvedimento prefettizio n. 151 del 26.02.2013, con il quale è stata disposta l'assegnazione in locazione dell'alloggio individuato […]; vista la nota n. 16149 del 14.07.2020 con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari ha comunicato che la sig.ra è stata Parte_1
collocata in quiescenza, a domanda, a decorrere dal 31.08.2018;
considerato che
alla data di collocamento in quiescenza della sig.ra gli ulteriori tre anni di cui al predetto co. 1 bis Parte_1
si completano il 31.08.2021; decreta la revoca e decadenza della sig.ra , nata a [...] il Parte_1
12.09.1956, dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Bari, zona Nuovo
Stadio, in Strada Carbonara-Modugno, edificio A/b, quarto piano, a decorrere dal 31.08.2021”.
L'art 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 prevede: “Per favorire la mobilità del personale è avviato pagina 5 di 11 un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. adottava la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18
d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E' stabilito, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che la determinava. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il Prefetto procede all'escomio in via amministrativa. Il Prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…] Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. […]”.
Questa normativa spiegava, quindi, le ragioni per cui l'Arca avesse emesso l'impugnato decreto di rilascio alloggio ex art. 20 l.r. 10/2014: la non aveva alcun titolo per occupare l'alloggio a suo Pt_1
tempo assegnato in quanto decaduta automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che aveva determinato l'assegnazione. La odierna ricorrente non procedeva, inoltre, alla impugnativa del decreto prefettizio di revoca e decadenza.
L'Arca non provvedeva all'alienazione dell'immobile in quanto la solo nel 2020, CP_4
con la L.R. n. 26, approvava, in esecuzione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, il piano di vendita riferito agli immobili di edilizia sovvenzionata;
prima di tale data, nessuna autonoma iniziativa in tal senso poteva essere intrapresa. Al momento dell'entrata in vigore della l. 26 cit. la ricorrente era già in quiescenza (31.08.2018) e, pertanto, mai avrebbe potuto esercitare un valido diritto di prelazione.
Con il deposito delle note conclusive autorizzate la convenuta ha richiamato la sentenza del T.A.R.
Puglia-Bari, n. 24/2022 - con la quale il Tribunale adito escludeva la formazione del silenzio- inadempimento a seguito della condotta adottata dalla odierna convenuta, rimarcando che, prima della pagina 6 di 11 entrata in vigore della l.r. 26/2020, gli alloggi assegnati alle forze dell'ordine ex art. 18 d.l. 152/1991 non erano inseriti in alcun piano di vendita approvato dalla - e la pronuncia n. CP_4
935/2024 resa sempre dal avente ad oggetto la natura ordinatoria del termine per l'avvio del CP_5
programma di alienazione.
L'Arca, ha, infine, contestato la fondatezza della eccezione di incompetenza del Presidente dell' ad emettere decreto di rilascio sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 l.r. 10/2014, CP_6
“l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo”; previsione, questa, di tenore analogo all'art. 18 co. 1 d.P.R. 30.12.1972.
Con ordinanza resa il 7.2.2022 è stata rigettata l'istanza di riunione e revocato il provvedimento di sospensiva;
è stata, altresì, fissata al 15.1.2025 l'udienza di discussione con termine per deposito di note conclusive.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 15.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429 c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, inammissibile è la richiesta di concessione “di un congruo termine per rilasciare l'immobile” sia in quanto avanzata, per la prima volta, con il deposito delle note cartolari del 12.1.2025 che in quanto implicante una doglianza che non può essere esaminata nel presente giudizio, avente ad oggetto la opposizione avverso il decreto di rilascio, in assenza di contestazioni sul punto.
Orbene, ha opposto il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente Parte_1
assegnatole ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 l. CP_4
10/2014, dal legale rappresentante dell' convenuta. In particolare, ha lamentato
[...] CP_6
l'incompetenza dell dovendo questo essere adottato dal Comune di Bari. Ne ha Controparte_1
contestato, inoltre, la validità in quanto reso in violazione della normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , le avrebbe riconosciuto un CP_1 diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla Strada Carbonara-
Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10). Di tale diritto ha chiesto l'accertamento, in via subordinata ha domandato l'accertamento del diritto alla prosecuzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 co.
6 d.m. del 2015. CP_3
Innanzitutto, si osserva che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituisce un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Invero, risulta che l'opponente abbia lavorato come assistente presso il pagina 7 di 11 Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Bari fino al 31.08.2018, data del pensionamento per raggiunti limiti di età.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. di deliberare le modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia.
La diveniva dunque assegnataria, giusta provvedimento prefettizio n. 151 del 26.02.2013, Pt_1
dell'immobile sito in Bari alla Strada Carbonara-Modugno nn.
4-17 pal. F int. 10.
Con decreto prefettizio n. 112515 del 21.10.2020, venivano decretate la revoca e la decadenza della “dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata […] a decorrere dal Pt_1
31.08.2021”, con conseguente adozione da parte dell' (e previo inoltro di diffida Controparte_1
alla riconsegna del 16.03.2022) del decreto di rilascio del 31.05.2022, notificato alla ricorrente in data
17.06.2022.
La delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
l'art. 3 co. 1 bis d.l.
47/2014 conv. l. 80/2014 ha, a sua volta, previsto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico.”A seguito, quindi, della nota del 14.07.2020, con cui il Comando dei Vigili del Fuoco di
Bari comunicava alla Prefettura di Bari il collocamento in quiescenza della a decorrere dal Pt_1
31.08.2018, il provvedimento prefettizio citato veniva adottato sulla scorta delle previsioni richiamate.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014, in CP_4
base al quale: “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”. Alla data del 31.05.2022 (di sottoscrizione del detto decreto)
l'immobile di cui la era stata assegnataria risultava, ormai, occupato illegittimamente. Pt_1
Il provvedimento prefettizio, peraltro, non veniva fatto oggetto di impugnativa.
Dall'excursus di cui sopra, discende, dunque, l'infondatezza della eccezione preliminare formulata dall'odierna opponente: il legislatore regionale ha assegnato, non già al Comune, bensì all'Ente gestore la competenza ad adottare il decreto di rilascio degli immobili occupati sine titulo.
Né risulta assorbente la doglianza formulata ai sensi dell'art. 2 co. 6 d. del 24.02.2015, in CP_3 base al quale “Qualora non sia possibile il trasferimento, in ragione della presenza nell'ambito del nucleo familiare di situazioni di estremo disagio riferibili all'età anagrafica dell'assegnatario, superiore a 70 anni, ovvero che sia o abbia nel proprio nucleo familiare malati terminali o portatori di handicap,
l'assegnatario continua ad usufruire dell'alloggio già assegnatogli.”
Le comprovate precarie condizioni di salute della ricorrente (cfr. allegati in atti) non valgono,
pagina 8 di 11 invero, a radicare un supposto diritto al prosieguo del contratto di locazione stipulato in data
05.04.2013 con l'allora La normativa ministeriale citata si inserisce nell'ambito della disciplina CP_2
delle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'invocato comma 6 deve essere letto in combinato disposto con il precedente comma 5 che, a sua volta, prevede: “Nel caso in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio posto in vendita, l'ente proprietario verifica la disponibilita' nel proprio patrimonio di un alloggio ubicato nello stesso comune, purche' idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'attuale nucleo familiare dell'assegnatario in cui trasferire il medesimo, e si fa carico degli oneri relativi al trasferimento. Le Regioni e i Comuni, sentiti gli enti proprietari, individuano le zone e gli alloggi verificandone l'idoneità a soddisfare le esigenze abitative degli assegnatari”.
Venendo, quindi, agli ulteriori motivi di opposizione, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Orbene, il dato appena citato esclude che la abbia maturato un diritto di prelazione Pt_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui, come previamente precisato: “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima.” Ne consegue che, alla data del 23.02.2022, allorquando l'Arca avviava il programma di alienazione degli alloggi assegnati alle forze dell'ordine, la non potesse ritenersi assegnataria Pt_1 dell'immobile, ormai illegittimamente occupato, giusto provvedimento prefettizio di revoca e decadenza, mai impugnato. Ella, pertanto, non riceveva alcun invito all'acquisto.
Deve, altresì, escludersi che l'avvio del programma di alienazione possa configurare un ritardo imputabile dell'ente gestore, come lamentato dall'opponente, secondo cui, ove l' CP_1
si fosse attivata sin dal 2015 (il 24.02.2015 è stato adottato il d. cui il d.l. cit. del
[...] CP_3
2014 demandava l'approvazione delle procedure di alienazione), la avrebbe potuto acquistare Pt_1
l'immobile locatole. Infatti, soltanto con L.R. n. 26/2020 (art. 23) le Arca venivano investite dell'avvio del programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e del d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991.
Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla l. CP_4
pagina 9 di 11 13/2024, il cui art. 1 dispone: “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata a fondamento della pretesa azionata in questa sede.
Infine, con sentenza n. 790 del 2024 il Tar ha chiarito che il procedimento di alienazione CP_1 degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.A. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.
203, stabilisce: “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto degli speciali alloggi di edilizia sovvenzionata. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014, nella parte in cui stabilisce che “…Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”, è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire al dipendente non più in servizio attivo di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione alloggiativa.
La richiamata pronuncia, unitamente alla successiva resa dal Tar n. 935/2024, si è espressa CP_1 sulla posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla CP_1
pagina 10 di 11 normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il CP_6
programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. La stessa disposizione di cui all'art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 prevede: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari (…) il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”].
Il Tribunale amministrativo ha, altresì, avuto modo di precisare “(…) La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' CP_6 per ritardata attività amministrativamente rilevante”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al d.m. n. 55/2014 ss.mm. (tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore dell' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 15.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
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