Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2024, n. 39160
CASS
Sentenza 4 ottobre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false. (In motivazione la Corte ha affermato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2024, n. 39160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39160
    Data del deposito : 4 ottobre 2024

    Testo completo