CASS
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false. (In motivazione la Corte ha affermato che, comunque, sull'amministratore cessato permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l'eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione al momento del passaggio di consegne).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2024, n. 39160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39160 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AR RL nato a [...] il [...]; LA AR CO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 4 maggio 2023 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Fede- rico LA AR e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla distrazione della somma di euro 9.880,00 di cui al capo A) dell'imputazione, con rigetto nel resto, per il ricorso proposto nell'interesse di RL AR;
uditi i difensori, avv. Antonino Denaro e Antonio D'Orzi, che insistono per l'acco- glimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39160 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RL AR e CO LA AR venivano tratti a giudizio (unita- mente ad altri coimputati non ricorrenti) per rispondere, per quel che rileva in questa sede, nella loro rispettiva qualità di amministratore di diritto e amministra- tore di fatto della BL IN s.r.l. (dichiarata fallita il 15 giugno 2012), entrambi, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per aver distratto dal patrimonio della fallita un gommone, due rimorchi e una pluralità di somme di denaro dettagliatamente indicate) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto la documentazione contabile in modo da non consentire la ricostru- zione del patrimonio e del movimento degli affari) e, il solo LA AR, in con- corso con il padre CE LA AR, anche del reato di truffa aggravata ai danni della Regione Toscana (per aver simulato l'esecuzione di lavori di ripristino di beni danneggiati dall'esondazione del fiume Serchio). La prospettazione accusatoria è stata integralmente confermata in primo grado e, sostanzialmente, anche in secondo (con la sola esclusione di alcune delle plurime condotte distrattive contestate). 2. Propongono ricorso per cassazione RL AR e CO LA RT. 3. Il ricorso proposto da quest'ultimo si compone di due motivi d'impugna- zione. 3.1. Il primo attiene all'imputazione per bancarotta patrimoniale e deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della distrazione della somma di 19.000 euro versata da IE ZA alla LO AU TO s.r.l. per l'acquisto di una barca Dey Line 600 di proprietà della fallita. Sostiene la difesa che l'imbarcazione oggetto della compravendita non sa- rebbe mai stata di proprietà della BL IN, ma della LO NA s.r.I., ammini- strata dal ricorrente. E in questi termini le esplicite dichiarazioni rese dal teste ZA (pur evidenziate nella sentenza), che ha riferito di aver concluso il con- tratto di compravendita non con la fallita, ma con la LO AU e di aver ricevuto da quest'ultima società la relativa fattura. Viceversa, la fattura rilasciata dalla BL IN (sulla quale la Corte fonda la ritenuta responsabilità) deve considerarsi falsa e comunque logicamente priva di forza inferenziale rispetto alla prova della proprietà dell'imbarcazione e, quindi, della valenza distrattiva della condotta. E La Corte territoriale non spiega perché ha ritenuto di dare prevalenza, nel suo ragionamento, alla fattura emessa dalla BL IN e non a quella della LO AU, pur a fronte di ulteriori indici (l'esi- stenza di trattative e di un contratto scritto tra il ZA e la LO AU) che avrebbero dovuto far propendere per la situazione opposta. 2 3.2. Il secondo attiene all'imputazione per truffa e deduce, nuovamente, vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fatto retroagire, attra- verso una serie di errori, il mendacio della fase susseguente all'erogazione (per il quale vi è stata malversazione confessata dall'imputato) alla fase antecedente. Invero, l'erogazione del contributo trovava, normativamente, come unico pre- supposto non già l'eventuale esecuzione di lavori di ripristino (in relazione ai quali si ipotizza il falso e la conseguente induzione in errore), ma esclusivamente l'at- testazione di aver subito un danno dall'alluvione; evento rispetto al quale, pacifi- camente, non si è mai posta una questione di falsità. Cosicché, per quel che rileva ai fini dell'erogazione del contributo, a fronte della incontestata affermazione di aver subito danni riconducibili all'alluvione (unico dato normativamente rilevante), non solo alcuna truffa vi è mai stata, ma neanche alcuna dichiarazione mendace. In ogni caso, la condotta concorsuale imputata al ricorrente si fonderebbe sul solo dato fattuale di aver presentato la dichiarazione;
dato, in sé, logicamente insufficiente ove si consideri, sostiene la difesa, che tutta la documentazione è stata approntata in un periodo (dal settembre 2011 al giugno 2012) in cui il ricor- rente era detenuto. Né potrebbe avere rilevanza, in sé, il persistente svolgimento di fatto delle funzioni gestorie anche durante tale periodo (valorizzata dalla Corte territoriale): sia perché la gestione di fatto non permette l'imputazione congiunta (con l'ammi- nistratore di diritto) di tutte le attività gestorie, sia perché, anche a voler ritenere sussistente la consapevolezza della falsità della documentazione, difetterebbe l'esistenza di uno specifico obbligo di denuncia. 4. Il ricorso proposto da RL AR si compone di cinque motivi d'impu- gnazione. 4.1. I primi due motivi di ricorso deducono, preliminarmente, l'irrilevanza della prima erogazione, in quanto effettuata dalla Protezione Civile e non dalla Regione Toscana e, nel resto, da un canto, la radicale carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della distrazione della somma di 6.700 euro, im- plicitamente dedotta dalla mancanza di assoluzione, pur intervenuta per altre due delle condotte contestate (primo motivo); dall'altro, la contraddittorietà e la ma- nifesta illogicità della motivazione e il relativo travisamento della prova (secondo motivo) in relazione: a) alla distrazione della somma di euro 5.202, corrisposta dalla BL IN alla Diesel Levante per somministrazioni eseguite da quest'ultima in favore della LO NA (in relazione alla quale la condotta non potrebbe essere attribuita a RL AR e il bonifico emesso dalla fallita si giustificherebbe in ragione della accer- tata promiscuità tra le due società); 3 b) alla distrazione della somma di euro 18.000, corrisposta dalla fallita alla LO AU mediante assegni circolari, per la quale, in mancanza delle distinte contabili, non potrebbe accertarsi chi abbia effettivamente dato l'ordine di emis- sione;
c) alla distrazione della somma di euro 14.500, corrisposti dalla fallita alla Match Race s.r.l. per pagare un debito della LO AU, ma ciò al solo fine di evitare il fallimento della LO AU e conseguenti azioni esecutive nei confronti della BL IN;
d) alla distrazione della somma di euro 9.800, dovuta alla BL IN da LE LU per l'acquisto di un gommone e versata, tramite bonifici bancari, direttamente a CO LA AR;
condotta in relazione alla quale la Corte non avrebbe considerato che, pur a fronte di una fattura di vendita del settembre 2010 (emessa al solo fine di dare una giustificazione contabile all'operazione), la vendita e , il versamento del denaro sarebbe avvenuto in data antecedente all'assunzione della carica amministrativa (nel maggio del 2010), per cui sarebbe imputabile solo a chi tale pagamento ha ricevuto;
e) alla distrazione della somma di euro 19.000, versata da LA IE alla LO AU a fronte della cessione di una barca di proprietà della fallita, in rela- zione alla quale la fattura rilasciata dalla BL IN (sulla quale la Corte fonda la ritenuta responsabilità) deve considerarsi falsa e comunque logicamente priva di forza inferenziale rispetto alla prova della proprietà dell'imbarcazione e, quindi, della valenza distrattiva della condotta;
f) alla distrazione del gommone Sacs 5903, ceduto in pernnuta alla BL IN da DO AV e mai rinvenuto dalla curatela, in relazione alla quale, non essendovi un riferimento certo circa la data di consegna, non sarebbe dato sapere se il AR (divenuto amministratore nel maggio 2010) abbia mai avuto la di- sponibilità di tale bene;
g) alla distrazione dei due rimorchi, per i quali l'iscrizione al PRA in favore della BL IN (unico dato fondate l'accertamento della responsabilità) ben può essere il frutto di una mancata volturazione. 4.2. Il terzo motivo di ricorso attiene alla bancarotta documentale e deduce violazione dell'art. 216 I. fall. e connesso vizio di motivazione e rileva, da un canto, l'esistenza, per come riferito dalla stessa curatrice, di un pregresso disordine con- tabile, antecedente alla gestione riconducibile al AR (amministratore solo dal maggio 2010 al maggio dell'anno successivo, quando ha rassegnato le sue dimis- sioni), al quale, pertanto, non potrebbero addebitarsi responsabilità altrui;
dall'al- tro, la soggezione del ricorrente alle direttive impartite dal LA Pergola, effettivo amministratore della società; 4 4.3. Il quarto e il quinto, infine, deducono, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la carenza di un reale impianto motiva- zionale a sostegno sia della determinazione del trattamento sanzionatorio (nulla essendo stato detto né in ordine alla pena da irrogarsi per il reato di cui al capo b, né in ordine all'aumento per l'aggravante contestata), sia del riconoscimento della recidiva, ritenuta alla luce dei soli precedenti penali emersi a carico del AR (il quinto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. I motivi di ricorso afferenti ai profili di responsabilità per bancarotta frau- dolenta patrimoniale (primo motivo del ricorso LL RT e primi due motivi del ricorso AR) sono indeducibili. 2.1. Va premesso che la bancarotta è un reato proprio, in quanto può es- sere commesso esclusivamente dall'imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito o dagli altri soggetti specificamente indicati nelle norme incriminatrici (i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i li- quidatori, gli institori) e trova il suo fondamento giuridico, nella sua dimensione patrimoniale, nella posizione di garanzia che l'imprenditore o gli altri soggetti in precedenza indicati assumono rispetto alla destinazione impressa dall'art. 2740 cod. civ. ai beni facenti parte del patrimonio aziendale e, in ultimo, rispetto agli interessi dei creditori alla cui soddisfazione è destinato il patrimonio stesso. Le condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall'in- teresse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'impren- ditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei cre- ditori); evento, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni appre- state in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di 5 disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezza- bile del compendio attivo della società fallita. Parallelamente, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si ri- solve nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione di- versa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Cosicché, l'agente deve solo prefigurarsi, in un'ottica liquidatoria, la probabile idoneità della condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza neces- sariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirar- delli, Rv. 262741). 2.2. Ciò considerato, la Corte fonda la ritenuta responsabilità su un principio consolidato di questa Corte: ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca ante- riore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fal- lita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministra- tore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). La sentenza di fallimento, infatti, non determina - in ordine ai beni dell'im- presa - lo spossessamento, in senso civilistico, dell'imprenditore, ma solo il tra- sferimento della "gestione" al curatore, che diviene detentore e amministratore di quei beni nell'interesse della massa (ex multis, Cass. civ., n. 17605 del 9/2015). Sicché l'imprenditore continua a conservare, in ordine a quei beni, obblighi di cu- stodia e conservazione fino alla consegna al curatore, al momento della redazione dell'inventario (Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Rv. 269721). Cosicché, se è vero che il giudicante, nel ritenere la condotta distrattiva, non può semplicemente limitarsi alla rilevazíone "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848), le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Ciò considerato, il dato fattuale dal quale prende le mosse il ragionamento logico offerto dalla Corte territoriale (particolarmente significativo per la sua forza inferenziale) è che entrambe le società (BL IN SR e LO AU TO SR) 6 insistevano nel medesimo sito, avevano in comune i beni strumentali, utilizzavano gli stessi dipendenti e, nello svolgimento della medesima attività (rimessaggio, riparazione e vendita di natanti), utilizzavano promiscuannente il nominativo della BL IN. Alla luce di tale dato vengono poi analizzate le singole condotte contestate, la cui valenza distrattiva è stata ritenuta perché afferenti alla sottrazione, ingiustifi- cata, di somme o altri beni dal patrimonio della fallita: perché corrisposte dalla BL IN in adempimento di un debito della LO AU (euro 5.202, pagati alla so- cietà Diesel Levante s.r.I., ed euro 14.500, corrisposti alla Match Race s.r.I.) o perché versate dalla BL IN alla LO AU TO senza giustificazione al- cuna (euro 18.000, versati con assegni) o perché somme consegnate nelle mani dell'amministratore in pagamento di beni della società non rinvenuti dal curatore (euro 9.880, versati da LE LU per l'acquisto di un gommone;
euro 19.000, versati da IE LA per l'acquisto di un'imbarcazione; euro 16.500 versati per l'acquisto di un'imbarcazione da parte di DO AV;
il gommone, Sacs 5903, dato in permuta da Roberto AV). 2.3. A fronte di ciò, i ricorrenti deducono circostanze o del tutto irrilevanti, che, alla luce dello svolgimento delle funzioni gestorie e per quello che si è detto i precedenza, non escludono né la responsabilità dell'amministratore, né la natura distrattiva della condotta considerata (il dubbio sulla materiale esecuzione dei versamenti o dei bonifici o la concreta consegna dei beni;
la promiscuità tra la BL IN e la LO AU;
l'intenzione di evitare il fallimento della LO AU e conseguenti azioni esecutive nei confronti della BL IN) o che, comunque, si risolvono in una differente ricostruzione del dato fattuale e una connessa rivaluta- zione del materiale probatorio (le diverse fatture in relazione alla distrazione di 19.000 e l'iscrizione al PRA in relazione ai rimorchi), attività che, com'è noto, è preclusa in questa sede, dove il controllo di legittimità operato dalla Corte di cas- sazione non è diretto a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma alla sola verifica di logicità e coerenza della giustificazione offerta (cfr., ex mul- tis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). E ciò, peraltro, senza considerare (e tanto vale, in particolar modo, in rela- zione alla carenza di motivazione in ordine alla sottrazione dei 6.700 euro evocata con il primo motivo del ricorso AR) la genericità (sotto tale profilo) dei paralleli motivi di appello formulati dagli odierni ricorrenti, con i quali la difesa nulla ha dedotto in ordine alle specifiche condotte contestate (ad eccezione della censura relativa alla distrazione di 19.000 euro, versati per la vendita di una barca ), limi- tandosi a censurare le funzioni svolte all'interno della gestione societaria e a de- 7 durre lo stato di decozione nel quale versava la società al momento del suo in- gresso e la generica impossibilità di ricostruire il compendio patrimoniale alla luce del disordine contabile. Genericità che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., non permette l'ingresso alle (specifiche) deduzioni formu- late in questa sede (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.' 280306). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E sotto tale profilo è sufficiente ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'ammi- nistratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della con- tabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occul- tamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui ri- levi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massi- mata). Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 4. Indeducibili sono il quarto e il quinto motivo d'innpugnazione. 4.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inam- missibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla deter- minazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichia- rata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Ebbene, la Corte ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (i numerosissimi prece- denti penali, l'assenza di rivisitazione critica e la circostanza per cui i reati sono stati commessi durante il periodo di interdizione dall'assunzione di cariche ammi- nistrative in società commerciali). E tanto, alla luce di quanto osservato e della concreta determinazione della pena, è ampiamente sufficiente a ritenere adem- piuto il relativo onere motivazione. 8 4.2. Analoghe considerazioni anche in relazione alle circostanze dedotte con il quinto motivo di ricorso. Anche sotto tale profilo, va premesso che la disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al tratta- mento repressivo e rieducativo;
cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). E il relativo motivazionale è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta co- stituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Ebbene, in concreto, la Corte ha dato esplicitamente conto proprio dell'insen- sibilità del AR al trattamento repressivo e rieducativo e della circostanza per cui, alla luce dei numerosissimi precedenti penali e dell'assenza di resipiscenza, la manifestata proclività a delinquere dovesse essere fronteggiata con una maggiore severità sanzionatoria. La logica argomentazione offerta dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. Né può ipotizzarsi interesse alcuno dell'imputato ad otte- nere un "motivato" aumento per la continuazione interna e per l'aggravante con- testata, non irrogato in concreto. 5. Residua il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LA Per- gola, afferente alla condanna per truffa ai danni della Regione Toscana. 5.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldo- visi, Rv. 279036; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354). Cosicché, "l'ambito di applica- bilità 316-ter cod. pen. si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettiva- mente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" Sez. U. n 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, in motivazione). E rientra nell'ordinario com- pito interpretativo del giudice "accertare, in concreto, se una determinata condotta 9 formalmente rispondente alla fattispecíe delineata dall'art.316-ter cod. pen., inte- gri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva" (Corte Costituzionale, ord. n. 95 del 2004). 5.2. Ebbene, la Corte, facendo corretta applicazione di tali principi, ha dato atto dell'attività decipiente degli imputati, che ha riguardato tutta la vicenda in- dennitaria: prima la rappresentazione di danni esorbitanti, poi l'assunzione dell'im- pegno (non mantenuto) di ripristinare la situazione quo ante;
quindi il confeziona- mento e la presentazione di documentazione falsa comprovante lavori mai effet- tuati. E l'erogazione delle somme contestate in imputazione, a prescindere da quanto normativamente sufficiente per l'erogazione, è avvenuta - in concreto - per effetto della presentazione di documentazione falsa, che attestava, contraria- mente al vero, l'esecuzione di lavori volti al ripristino della funzionalità degli im- pianti e della capacità recettiva del rinnessaggio. 5.3. Né, in ultimo, rileva la diversa provenienza dell'iniziale erogazione, residuando in capo alla Regione il potere di controllo sullo sviluppo progettuale ed esecutivo dell'opera nonché sul corretto utilizzo dei fondi erogati (Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019, dep. 2020, Camilleri, 278566). 6. I ricorsi, quindi, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il Consigliere e ensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di Fede- rico LA AR e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla distrazione della somma di euro 9.880,00 di cui al capo A) dell'imputazione, con rigetto nel resto, per il ricorso proposto nell'interesse di RL AR;
uditi i difensori, avv. Antonino Denaro e Antonio D'Orzi, che insistono per l'acco- glimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39160 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RL AR e CO LA AR venivano tratti a giudizio (unita- mente ad altri coimputati non ricorrenti) per rispondere, per quel che rileva in questa sede, nella loro rispettiva qualità di amministratore di diritto e amministra- tore di fatto della BL IN s.r.l. (dichiarata fallita il 15 giugno 2012), entrambi, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per aver distratto dal patrimonio della fallita un gommone, due rimorchi e una pluralità di somme di denaro dettagliatamente indicate) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto la documentazione contabile in modo da non consentire la ricostru- zione del patrimonio e del movimento degli affari) e, il solo LA AR, in con- corso con il padre CE LA AR, anche del reato di truffa aggravata ai danni della Regione Toscana (per aver simulato l'esecuzione di lavori di ripristino di beni danneggiati dall'esondazione del fiume Serchio). La prospettazione accusatoria è stata integralmente confermata in primo grado e, sostanzialmente, anche in secondo (con la sola esclusione di alcune delle plurime condotte distrattive contestate). 2. Propongono ricorso per cassazione RL AR e CO LA RT. 3. Il ricorso proposto da quest'ultimo si compone di due motivi d'impugna- zione. 3.1. Il primo attiene all'imputazione per bancarotta patrimoniale e deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della distrazione della somma di 19.000 euro versata da IE ZA alla LO AU TO s.r.l. per l'acquisto di una barca Dey Line 600 di proprietà della fallita. Sostiene la difesa che l'imbarcazione oggetto della compravendita non sa- rebbe mai stata di proprietà della BL IN, ma della LO NA s.r.I., ammini- strata dal ricorrente. E in questi termini le esplicite dichiarazioni rese dal teste ZA (pur evidenziate nella sentenza), che ha riferito di aver concluso il con- tratto di compravendita non con la fallita, ma con la LO AU e di aver ricevuto da quest'ultima società la relativa fattura. Viceversa, la fattura rilasciata dalla BL IN (sulla quale la Corte fonda la ritenuta responsabilità) deve considerarsi falsa e comunque logicamente priva di forza inferenziale rispetto alla prova della proprietà dell'imbarcazione e, quindi, della valenza distrattiva della condotta. E La Corte territoriale non spiega perché ha ritenuto di dare prevalenza, nel suo ragionamento, alla fattura emessa dalla BL IN e non a quella della LO AU, pur a fronte di ulteriori indici (l'esi- stenza di trattative e di un contratto scritto tra il ZA e la LO AU) che avrebbero dovuto far propendere per la situazione opposta. 2 3.2. Il secondo attiene all'imputazione per truffa e deduce, nuovamente, vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fatto retroagire, attra- verso una serie di errori, il mendacio della fase susseguente all'erogazione (per il quale vi è stata malversazione confessata dall'imputato) alla fase antecedente. Invero, l'erogazione del contributo trovava, normativamente, come unico pre- supposto non già l'eventuale esecuzione di lavori di ripristino (in relazione ai quali si ipotizza il falso e la conseguente induzione in errore), ma esclusivamente l'at- testazione di aver subito un danno dall'alluvione; evento rispetto al quale, pacifi- camente, non si è mai posta una questione di falsità. Cosicché, per quel che rileva ai fini dell'erogazione del contributo, a fronte della incontestata affermazione di aver subito danni riconducibili all'alluvione (unico dato normativamente rilevante), non solo alcuna truffa vi è mai stata, ma neanche alcuna dichiarazione mendace. In ogni caso, la condotta concorsuale imputata al ricorrente si fonderebbe sul solo dato fattuale di aver presentato la dichiarazione;
dato, in sé, logicamente insufficiente ove si consideri, sostiene la difesa, che tutta la documentazione è stata approntata in un periodo (dal settembre 2011 al giugno 2012) in cui il ricor- rente era detenuto. Né potrebbe avere rilevanza, in sé, il persistente svolgimento di fatto delle funzioni gestorie anche durante tale periodo (valorizzata dalla Corte territoriale): sia perché la gestione di fatto non permette l'imputazione congiunta (con l'ammi- nistratore di diritto) di tutte le attività gestorie, sia perché, anche a voler ritenere sussistente la consapevolezza della falsità della documentazione, difetterebbe l'esistenza di uno specifico obbligo di denuncia. 4. Il ricorso proposto da RL AR si compone di cinque motivi d'impu- gnazione. 4.1. I primi due motivi di ricorso deducono, preliminarmente, l'irrilevanza della prima erogazione, in quanto effettuata dalla Protezione Civile e non dalla Regione Toscana e, nel resto, da un canto, la radicale carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della distrazione della somma di 6.700 euro, im- plicitamente dedotta dalla mancanza di assoluzione, pur intervenuta per altre due delle condotte contestate (primo motivo); dall'altro, la contraddittorietà e la ma- nifesta illogicità della motivazione e il relativo travisamento della prova (secondo motivo) in relazione: a) alla distrazione della somma di euro 5.202, corrisposta dalla BL IN alla Diesel Levante per somministrazioni eseguite da quest'ultima in favore della LO NA (in relazione alla quale la condotta non potrebbe essere attribuita a RL AR e il bonifico emesso dalla fallita si giustificherebbe in ragione della accer- tata promiscuità tra le due società); 3 b) alla distrazione della somma di euro 18.000, corrisposta dalla fallita alla LO AU mediante assegni circolari, per la quale, in mancanza delle distinte contabili, non potrebbe accertarsi chi abbia effettivamente dato l'ordine di emis- sione;
c) alla distrazione della somma di euro 14.500, corrisposti dalla fallita alla Match Race s.r.l. per pagare un debito della LO AU, ma ciò al solo fine di evitare il fallimento della LO AU e conseguenti azioni esecutive nei confronti della BL IN;
d) alla distrazione della somma di euro 9.800, dovuta alla BL IN da LE LU per l'acquisto di un gommone e versata, tramite bonifici bancari, direttamente a CO LA AR;
condotta in relazione alla quale la Corte non avrebbe considerato che, pur a fronte di una fattura di vendita del settembre 2010 (emessa al solo fine di dare una giustificazione contabile all'operazione), la vendita e , il versamento del denaro sarebbe avvenuto in data antecedente all'assunzione della carica amministrativa (nel maggio del 2010), per cui sarebbe imputabile solo a chi tale pagamento ha ricevuto;
e) alla distrazione della somma di euro 19.000, versata da LA IE alla LO AU a fronte della cessione di una barca di proprietà della fallita, in rela- zione alla quale la fattura rilasciata dalla BL IN (sulla quale la Corte fonda la ritenuta responsabilità) deve considerarsi falsa e comunque logicamente priva di forza inferenziale rispetto alla prova della proprietà dell'imbarcazione e, quindi, della valenza distrattiva della condotta;
f) alla distrazione del gommone Sacs 5903, ceduto in pernnuta alla BL IN da DO AV e mai rinvenuto dalla curatela, in relazione alla quale, non essendovi un riferimento certo circa la data di consegna, non sarebbe dato sapere se il AR (divenuto amministratore nel maggio 2010) abbia mai avuto la di- sponibilità di tale bene;
g) alla distrazione dei due rimorchi, per i quali l'iscrizione al PRA in favore della BL IN (unico dato fondate l'accertamento della responsabilità) ben può essere il frutto di una mancata volturazione. 4.2. Il terzo motivo di ricorso attiene alla bancarotta documentale e deduce violazione dell'art. 216 I. fall. e connesso vizio di motivazione e rileva, da un canto, l'esistenza, per come riferito dalla stessa curatrice, di un pregresso disordine con- tabile, antecedente alla gestione riconducibile al AR (amministratore solo dal maggio 2010 al maggio dell'anno successivo, quando ha rassegnato le sue dimis- sioni), al quale, pertanto, non potrebbero addebitarsi responsabilità altrui;
dall'al- tro, la soggezione del ricorrente alle direttive impartite dal LA Pergola, effettivo amministratore della società; 4 4.3. Il quarto e il quinto, infine, deducono, sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, la carenza di un reale impianto motiva- zionale a sostegno sia della determinazione del trattamento sanzionatorio (nulla essendo stato detto né in ordine alla pena da irrogarsi per il reato di cui al capo b, né in ordine all'aumento per l'aggravante contestata), sia del riconoscimento della recidiva, ritenuta alla luce dei soli precedenti penali emersi a carico del AR (il quinto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati. 2. I motivi di ricorso afferenti ai profili di responsabilità per bancarotta frau- dolenta patrimoniale (primo motivo del ricorso LL RT e primi due motivi del ricorso AR) sono indeducibili. 2.1. Va premesso che la bancarotta è un reato proprio, in quanto può es- sere commesso esclusivamente dall'imprenditore suscettibile di essere dichiarato fallito o dagli altri soggetti specificamente indicati nelle norme incriminatrici (i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i li- quidatori, gli institori) e trova il suo fondamento giuridico, nella sua dimensione patrimoniale, nella posizione di garanzia che l'imprenditore o gli altri soggetti in precedenza indicati assumono rispetto alla destinazione impressa dall'art. 2740 cod. civ. ai beni facenti parte del patrimonio aziendale e, in ultimo, rispetto agli interessi dei creditori alla cui soddisfazione è destinato il patrimonio stesso. Le condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall'in- teresse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'impren- ditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei cre- ditori); evento, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni appre- state in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di 5 disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezza- bile del compendio attivo della società fallita. Parallelamente, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si ri- solve nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione di- versa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Cosicché, l'agente deve solo prefigurarsi, in un'ottica liquidatoria, la probabile idoneità della condotta ad incidere negativamente sulla consistenza della garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, senza neces- sariamente dover prevedere (né tanto meno volere) né il dissesto, né il fallimento (Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi ed altri, Rv. 261942; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirar- delli, Rv. 262741). 2.2. Ciò considerato, la Corte fonda la ritenuta responsabilità su un principio consolidato di questa Corte: ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca ante- riore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fal- lita, può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministra- tore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). La sentenza di fallimento, infatti, non determina - in ordine ai beni dell'im- presa - lo spossessamento, in senso civilistico, dell'imprenditore, ma solo il tra- sferimento della "gestione" al curatore, che diviene detentore e amministratore di quei beni nell'interesse della massa (ex multis, Cass. civ., n. 17605 del 9/2015). Sicché l'imprenditore continua a conservare, in ordine a quei beni, obblighi di cu- stodia e conservazione fino alla consegna al curatore, al momento della redazione dell'inventario (Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Rv. 269721). Cosicché, se è vero che il giudicante, nel ritenere la condotta distrattiva, non può semplicemente limitarsi alla rilevazíone "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848), le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Ciò considerato, il dato fattuale dal quale prende le mosse il ragionamento logico offerto dalla Corte territoriale (particolarmente significativo per la sua forza inferenziale) è che entrambe le società (BL IN SR e LO AU TO SR) 6 insistevano nel medesimo sito, avevano in comune i beni strumentali, utilizzavano gli stessi dipendenti e, nello svolgimento della medesima attività (rimessaggio, riparazione e vendita di natanti), utilizzavano promiscuannente il nominativo della BL IN. Alla luce di tale dato vengono poi analizzate le singole condotte contestate, la cui valenza distrattiva è stata ritenuta perché afferenti alla sottrazione, ingiustifi- cata, di somme o altri beni dal patrimonio della fallita: perché corrisposte dalla BL IN in adempimento di un debito della LO AU (euro 5.202, pagati alla so- cietà Diesel Levante s.r.I., ed euro 14.500, corrisposti alla Match Race s.r.I.) o perché versate dalla BL IN alla LO AU TO senza giustificazione al- cuna (euro 18.000, versati con assegni) o perché somme consegnate nelle mani dell'amministratore in pagamento di beni della società non rinvenuti dal curatore (euro 9.880, versati da LE LU per l'acquisto di un gommone;
euro 19.000, versati da IE LA per l'acquisto di un'imbarcazione; euro 16.500 versati per l'acquisto di un'imbarcazione da parte di DO AV;
il gommone, Sacs 5903, dato in permuta da Roberto AV). 2.3. A fronte di ciò, i ricorrenti deducono circostanze o del tutto irrilevanti, che, alla luce dello svolgimento delle funzioni gestorie e per quello che si è detto i precedenza, non escludono né la responsabilità dell'amministratore, né la natura distrattiva della condotta considerata (il dubbio sulla materiale esecuzione dei versamenti o dei bonifici o la concreta consegna dei beni;
la promiscuità tra la BL IN e la LO AU;
l'intenzione di evitare il fallimento della LO AU e conseguenti azioni esecutive nei confronti della BL IN) o che, comunque, si risolvono in una differente ricostruzione del dato fattuale e una connessa rivaluta- zione del materiale probatorio (le diverse fatture in relazione alla distrazione di 19.000 e l'iscrizione al PRA in relazione ai rimorchi), attività che, com'è noto, è preclusa in questa sede, dove il controllo di legittimità operato dalla Corte di cas- sazione non è diretto a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma alla sola verifica di logicità e coerenza della giustificazione offerta (cfr., ex mul- tis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). E ciò, peraltro, senza considerare (e tanto vale, in particolar modo, in rela- zione alla carenza di motivazione in ordine alla sottrazione dei 6.700 euro evocata con il primo motivo del ricorso AR) la genericità (sotto tale profilo) dei paralleli motivi di appello formulati dagli odierni ricorrenti, con i quali la difesa nulla ha dedotto in ordine alle specifiche condotte contestate (ad eccezione della censura relativa alla distrazione di 19.000 euro, versati per la vendita di una barca ), limi- tandosi a censurare le funzioni svolte all'interno della gestione societaria e a de- 7 durre lo stato di decozione nel quale versava la società al momento del suo in- gresso e la generica impossibilità di ricostruire il compendio patrimoniale alla luce del disordine contabile. Genericità che, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., non permette l'ingresso alle (specifiche) deduzioni formu- late in questa sede (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.' 280306). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. E sotto tale profilo è sufficiente ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'ammi- nistratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della con- tabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occul- tamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui ri- levi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massi- mata). Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 4. Indeducibili sono il quarto e il quinto motivo d'innpugnazione. 4.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inam- missibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla deter- minazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichia- rata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). Ebbene, la Corte ha chiaramente indicato i criteri logici e fattuali utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (i numerosissimi prece- denti penali, l'assenza di rivisitazione critica e la circostanza per cui i reati sono stati commessi durante il periodo di interdizione dall'assunzione di cariche ammi- nistrative in società commerciali). E tanto, alla luce di quanto osservato e della concreta determinazione della pena, è ampiamente sufficiente a ritenere adem- piuto il relativo onere motivazione. 8 4.2. Analoghe considerazioni anche in relazione alle circostanze dedotte con il quinto motivo di ricorso. Anche sotto tale profilo, va premesso che la disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al tratta- mento repressivo e rieducativo;
cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). E il relativo motivazionale è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta co- stituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Ebbene, in concreto, la Corte ha dato esplicitamente conto proprio dell'insen- sibilità del AR al trattamento repressivo e rieducativo e della circostanza per cui, alla luce dei numerosissimi precedenti penali e dell'assenza di resipiscenza, la manifestata proclività a delinquere dovesse essere fronteggiata con una maggiore severità sanzionatoria. La logica argomentazione offerta dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. Né può ipotizzarsi interesse alcuno dell'imputato ad otte- nere un "motivato" aumento per la continuazione interna e per l'aggravante con- testata, non irrogato in concreto. 5. Residua il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del LA Per- gola, afferente alla condanna per truffa ai danni della Regione Toscana. 5.1. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldo- visi, Rv. 279036; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; Sez. 2, Sentenza n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354). Cosicché, "l'ambito di applica- bilità 316-ter cod. pen. si riduce a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettiva- mente in errore l'autore della disposizione patrimoniale" Sez. U. n 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, in motivazione). E rientra nell'ordinario com- pito interpretativo del giudice "accertare, in concreto, se una determinata condotta 9 formalmente rispondente alla fattispecíe delineata dall'art.316-ter cod. pen., inte- gri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva" (Corte Costituzionale, ord. n. 95 del 2004). 5.2. Ebbene, la Corte, facendo corretta applicazione di tali principi, ha dato atto dell'attività decipiente degli imputati, che ha riguardato tutta la vicenda in- dennitaria: prima la rappresentazione di danni esorbitanti, poi l'assunzione dell'im- pegno (non mantenuto) di ripristinare la situazione quo ante;
quindi il confeziona- mento e la presentazione di documentazione falsa comprovante lavori mai effet- tuati. E l'erogazione delle somme contestate in imputazione, a prescindere da quanto normativamente sufficiente per l'erogazione, è avvenuta - in concreto - per effetto della presentazione di documentazione falsa, che attestava, contraria- mente al vero, l'esecuzione di lavori volti al ripristino della funzionalità degli im- pianti e della capacità recettiva del rinnessaggio. 5.3. Né, in ultimo, rileva la diversa provenienza dell'iniziale erogazione, residuando in capo alla Regione il potere di controllo sullo sviluppo progettuale ed esecutivo dell'opera nonché sul corretto utilizzo dei fondi erogati (Sez. 2, n. 3442 del 27/11/2019, dep. 2020, Camilleri, 278566). 6. I ricorsi, quindi, devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il Consigliere e ensore Il Presidente