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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4004/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frignano - Corso Vittorio Emanuele N. 82 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259006348759000 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 02820259006348759000 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna Intimazione di pagamento n. 02820259006348759000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Frignano, nonché i sottostanti Avvisi di accertamento n. 380 e 2797, intimanti il pagamento di somme in ragione, rispettivamente, della TASI, anno 2015 e dell'Imposta Municipale Unica, anno 2016.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente decadenza dal potere accertativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Frignano non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici.
La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.In conseguenza di ciò,
l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato.(Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione degli atti presupposti afferenti l'intimazione di pagamento impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza. All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre al rimborso del Cut, spese genetrali 15% ed oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione ai difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4004/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Frignano - Corso Vittorio Emanuele N. 82 81030 Frignano CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 02820259006348759000 IMU 2016
- INTIMAZIONE n. 02820259006348759000 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 380 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2797 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna Intimazione di pagamento n. 02820259006348759000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Frignano, nonché i sottostanti Avvisi di accertamento n. 380 e 2797, intimanti il pagamento di somme in ragione, rispettivamente, della TASI, anno 2015 e dell'Imposta Municipale Unica, anno 2016.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente decadenza dal potere accertativo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Frignano non si è costituito in giudizio.
All'esito della camera di consiglio il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla notifica degli atti prodromici.
La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.In conseguenza di ciò,
l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato.(Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione degli atti presupposti afferenti l'intimazione di pagamento impugnata. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza. All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre al rimborso del Cut, spese genetrali 15% ed oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione ai difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Il Giudice Monocratico.