Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3458 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Denise Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del protocollo N. 0-OMISSIS- , con cui il dirigente scolastico ha reso noto che per l'anno scolastico 2025/2026 l'alunno -OMISSIS- non avrà la copertura completa delle ore di lezione;
- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'istruzione, L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti;
Per l'accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla sua disabilità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Vista la memoria del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Rilevato che:
- il ricorso in esame è stato introdotto per dedurre l’illegittimità, sotto diversi profili, dell’atto dirigenziale di assegnazione delle ore del sostegno scolastico al minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge104/1992, e che, per l’anno scolastico in corso 2025/2026, frequenta l’ultimo anno della scuola primaria;
- con ordinanza cautelare dell’8 settembre 2025, n. -OMISSIS-, di accoglimento della relativa istanza, si dava conto della piena consapevolezza da parte della dirigente scolastica della necessità di 29 ore di sostegno settimanali (“ Rilevato, infatti, che dalla nota del dirigente scolastico del 14 luglio 2025 n. 5697(all. 4 produzione MIM del 22 luglio 2025) emerge la piena consapevolezza dell’Istituto scolastico e della sua dirigente -OMISSIS- dell’esigenza di sostegno scolastico per le ore di frequentazione del bambino: “Per il prossimo anno scolastico 2025/2026, al fine di una corretta vigilanza sui suoi comportamenti, non sempre prevedibili ai fini dell’incolumità sua e dei compagni, ma anche per tutelare il diritto allo studio del bambino, con la valorizzazione delle sue diverse abilità, si evidenzia la necessità che possa essere seguito da un docente di Sostegno per l’intero orario settimanale che per le classi quarte e quinte è di 29 ore. Considerata, infatti, la gravità della sua diagnosi, nel PEI provvisorio redatto il 13.05.2025, è stata sottolineata quindi la necessità di copertura di n. 29 ore di Sostegno, così come dell’assistenza igienico-materiale e specialistica ”);
- con successiva memoria depositata in data 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, rappresentando peraltro che, solo all’esito dell’adozione dell’ordinanza cautelare, è stato assegnato al minore il monte ore del sostegno corrispondente al suo effettivo bisogno, come emergente dagli stessi atti dell’Amministrazione scolastica (cfr. verbale del GLO del 21 ottobre 2025 nel quale si rappresenta che il minore “ è seguito per 29 ore settimanali dal Sostegno ”, precisando “in seguito all’ordinanza cautelare del TAR di settembre 2025 ”);
Rilevato che, in ossequio al principio della domanda, si configura nella fattispecie una ipotesi di improcedibilità del ricorso, per effetto della espressa dichiarazione in tal senso di parte ricorrente,
Ritenuto che le spese debbano regolarsi tenendo conto della soccombenza virtuale, la quale emerge dalla circostanza che, nonostante la piena consapevolezza della necessità della misura del sostegno adeguata al fabbisogno del minore pari a 29 ore settimanali, l’Amministrazione scolastica ha adottato tale quantificazione solo per effetto dell’ordinanza cautelare, come emerge dal verbale sopra menzionato; né ha prodotto, dopo la fase cautelare, atti successivi del relativo procedimento, non avendo neanche dimostrato di aver riesaminato il PEI;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.