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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2434/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Largo Alberto Favara N 51 95122 Catania CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110070015248 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160052924684 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035578854 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025323967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2024, depositato il 19.3.2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320239017084977/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110070015248000, n. 29320160052924684000, n.
29320170035578854000 e n. 29320180025323967000, i cui ruoli sono stati formati, rispettivamente, dal Comune di Catania per TARSU 2010 e dall'Agenzia delle Entrate per tassa auto, anni 2011, 2013 e 2014, eccependo l'omessa notifica delle cartelle, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, l'omessa sottoscrizione dei ruoli e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione (omessa notifica delle cartelle) è fondato solo quanto alla cartella di pagamento n. 29320170035578854000 posto che ADER non ne ha provato l'avvenuta notifica. ADER ha provato, invece, la notifica delle cartelle di pagamento n.
29320110070015248000, n. 29320160052924684000 e n. 29320180025323967000 avvenute, rispettivamente, il 4.1.2012 mediante consegna dell'atto al destinatario, il quale si è rifiutato di riceverla;
il 30.5.2017 e il 13.3.2019 a mezzo posta diretta e, quindi, senza dovere inviare la CAD. Dagli atti prodotti in giudizio da ADER risulta, inoltre, che in data
28.7.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320229004597829/000 ex art
140 c.p.c., nel rispetto delle formalità in esso previste, con la quale è stato richiesto il pagamento, anche, delle cartelle di pagamento n. 29320110070015248000, n.
29320160052924684000 e n. 29320180025323967000, intimazione non impugnata.
Per quanto riguarda l'eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento e di omessa sottoscrizione del ruolo, queste sono inammissibili in quanto tardive posto che andavano proposte con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, non impugnate.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione in quanto è stata data la prova della notifica di un atto interruttivo, ovvero l'intimazione di pagamento n.
29320229004597829/000 notificata il 28.7.2022, non impugnata per cui gli eventuali vizi, come la prescrizione del credito, sono stati sanati.
Il ricorso, pertanto, va accolto solo limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170035578854000 la quale va annullata. Rigettata nel resto.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso solo limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170035578854000, la quale va annullata. Rigettata nel resto.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono compensate.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice
UN CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2434/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Largo Alberto Favara N 51 95122 Catania CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110070015248 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160052924684 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170035578854 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180025323967 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2024, depositato il 19.3.2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29320239017084977/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110070015248000, n. 29320160052924684000, n.
29320170035578854000 e n. 29320180025323967000, i cui ruoli sono stati formati, rispettivamente, dal Comune di Catania per TARSU 2010 e dall'Agenzia delle Entrate per tassa auto, anni 2011, 2013 e 2014, eccependo l'omessa notifica delle cartelle, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, l'omessa sottoscrizione dei ruoli e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2025, esaminati gli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione (omessa notifica delle cartelle) è fondato solo quanto alla cartella di pagamento n. 29320170035578854000 posto che ADER non ne ha provato l'avvenuta notifica. ADER ha provato, invece, la notifica delle cartelle di pagamento n.
29320110070015248000, n. 29320160052924684000 e n. 29320180025323967000 avvenute, rispettivamente, il 4.1.2012 mediante consegna dell'atto al destinatario, il quale si è rifiutato di riceverla;
il 30.5.2017 e il 13.3.2019 a mezzo posta diretta e, quindi, senza dovere inviare la CAD. Dagli atti prodotti in giudizio da ADER risulta, inoltre, che in data
28.7.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320229004597829/000 ex art
140 c.p.c., nel rispetto delle formalità in esso previste, con la quale è stato richiesto il pagamento, anche, delle cartelle di pagamento n. 29320110070015248000, n.
29320160052924684000 e n. 29320180025323967000, intimazione non impugnata.
Per quanto riguarda l'eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento e di omessa sottoscrizione del ruolo, queste sono inammissibili in quanto tardive posto che andavano proposte con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, non impugnate.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione in quanto è stata data la prova della notifica di un atto interruttivo, ovvero l'intimazione di pagamento n.
29320229004597829/000 notificata il 28.7.2022, non impugnata per cui gli eventuali vizi, come la prescrizione del credito, sono stati sanati.
Il ricorso, pertanto, va accolto solo limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170035578854000 la quale va annullata. Rigettata nel resto.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso solo limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320170035578854000, la quale va annullata. Rigettata nel resto.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono compensate.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025.
Giudice
UN CA