CASS
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26345 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZI RO nato a [...] il [...] UZ AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi dei Difensori;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ETTORE PEDICINI, il quale, riportandosi alla requisitoria-memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SFORZA UMBERTO in difesa di ZI RO e in sostituzione dell'Avv. SA NN per UZ AN, insiste per per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26345 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. RZ GE e ZZ CE, a mezzo dei loro difensori di fiducia, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16/11/2023, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia, in ordine al delitto di riciclaggio. 2. La difesa di RZ GE affida il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo ai criteri di valutazione della prova in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo richiesto per il reato di riciclaggio. In particolare, quanto all'elemento oggettivo, non vi è la certezza che l'imputato stesse materialmente compiendo attività volte ad ostacolare la provenienza delittuosa dell'auto di provenienza furtiva, essendo egli stato trovato nella ditta di autodemolizione e nei pressi del veicolo unicamente perché in attesa di ricevere, in un momento successivo all'attività di smontaggio, i pezzi dell'autovettura precedentemente cannibalizzata di cui avrebbe poi fatto commercio in ragione dell'attività di rivendita dallo stesso esercitata. In riferimento, invece, all'elemento soggettivo, non vi è la prova che l'imputato conoscesse la provenienza furtiva del bene, né che la sua volontà fosse quella di renderne più difficoltosa l'identificazione. Infatti, le doglianze difensive restituiscono una differente interpretazione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, secondo cui l'imputato, anch'egli titolare di una ditta simile, si recasse spesso presso la già menzionata autodemolizione, con lo specifico scopo di acquistare in nero singoli pezzi di ricambio da poter rivendere nell'esercizio della sua attività. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine mancata riqualificazione del fatto nelle forme dell'incauto acquisto o, tutt'al più, nella ricettazione. Si precisa che, anche volendo ammettere che l'imputato avesse effettivamente la disponibilità di beni oggetto di furto - nel caso di specie sono stati rinvenuti all'interno del suo furgone gli sportelli, la batteria, lo sportellone posteriore e il cofano anteriore e posteriore - non si potrebbe mai sostenere che egli avesse la conoscenza della provenienza delittuosa degli stessi - integrando così la fattispecie dell'incauto acquisto - o quantomeno che abbia posto in essere la condotta con l'intento di rendere più gravosa l'identificazione dei beni, poiché il suo unico scopo era quello di appropriarsi delle singole componenti dell'autovettura per rivenderle ad un prezzo maggiorato in un momento successivo, circostanza quest'ultima idonea a derubricare il fatto nel reato di 2 ricettazione, il quale infatti richiede il dolo specifico del fine di lucro, esattamente ricorrente nella fattispecie in esame. 3. La difesa di ZZ CE affida il ricorso a due motivi. 3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ad avviso della difesa del ricorrente, la circostanza che l'imputato fosse stato rinvenuto all'interno della ditta "nei pressi del muletto e indossando abiti da lavoro e dei guanti sporchi di grasso" non era elemento sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio nemmeno a titolo di concorso nel reato, non avendo egli contribuito né moralmente né concretamente alla realizzazione della condotta tipica e senza la minima conoscenza della provenienza illecita del bene. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che la Corte di merito aveva fondato su una motivazione apparente facendo riferimento al fatto che si è "trattato del riciclaggio di un'autovettura e non della ricettazione di due fanali", dovendosi, invece, avere riguardo al modesto valore economico dei pezzi di ricambio. 4. Il Sostituto P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 12 maggio 2025, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dalla difesa di drí
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. ETTORE PEDICINI, il quale, riportandosi alla requisitoria-memoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SFORZA UMBERTO in difesa di ZI RO e in sostituzione dell'Avv. SA NN per UZ AN, insiste per per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26345 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. RZ GE e ZZ CE, a mezzo dei loro difensori di fiducia, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16/11/2023, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia, in ordine al delitto di riciclaggio. 2. La difesa di RZ GE affida il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo ai criteri di valutazione della prova in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo richiesto per il reato di riciclaggio. In particolare, quanto all'elemento oggettivo, non vi è la certezza che l'imputato stesse materialmente compiendo attività volte ad ostacolare la provenienza delittuosa dell'auto di provenienza furtiva, essendo egli stato trovato nella ditta di autodemolizione e nei pressi del veicolo unicamente perché in attesa di ricevere, in un momento successivo all'attività di smontaggio, i pezzi dell'autovettura precedentemente cannibalizzata di cui avrebbe poi fatto commercio in ragione dell'attività di rivendita dallo stesso esercitata. In riferimento, invece, all'elemento soggettivo, non vi è la prova che l'imputato conoscesse la provenienza furtiva del bene, né che la sua volontà fosse quella di renderne più difficoltosa l'identificazione. Infatti, le doglianze difensive restituiscono una differente interpretazione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, secondo cui l'imputato, anch'egli titolare di una ditta simile, si recasse spesso presso la già menzionata autodemolizione, con lo specifico scopo di acquistare in nero singoli pezzi di ricambio da poter rivendere nell'esercizio della sua attività. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine mancata riqualificazione del fatto nelle forme dell'incauto acquisto o, tutt'al più, nella ricettazione. Si precisa che, anche volendo ammettere che l'imputato avesse effettivamente la disponibilità di beni oggetto di furto - nel caso di specie sono stati rinvenuti all'interno del suo furgone gli sportelli, la batteria, lo sportellone posteriore e il cofano anteriore e posteriore - non si potrebbe mai sostenere che egli avesse la conoscenza della provenienza delittuosa degli stessi - integrando così la fattispecie dell'incauto acquisto - o quantomeno che abbia posto in essere la condotta con l'intento di rendere più gravosa l'identificazione dei beni, poiché il suo unico scopo era quello di appropriarsi delle singole componenti dell'autovettura per rivenderle ad un prezzo maggiorato in un momento successivo, circostanza quest'ultima idonea a derubricare il fatto nel reato di 2 ricettazione, il quale infatti richiede il dolo specifico del fine di lucro, esattamente ricorrente nella fattispecie in esame. 3. La difesa di ZZ CE affida il ricorso a due motivi. 3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ad avviso della difesa del ricorrente, la circostanza che l'imputato fosse stato rinvenuto all'interno della ditta "nei pressi del muletto e indossando abiti da lavoro e dei guanti sporchi di grasso" non era elemento sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio nemmeno a titolo di concorso nel reato, non avendo egli contribuito né moralmente né concretamente alla realizzazione della condotta tipica e senza la minima conoscenza della provenienza illecita del bene. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che la Corte di merito aveva fondato su una motivazione apparente facendo riferimento al fatto che si è "trattato del riciclaggio di un'autovettura e non della ricettazione di due fanali", dovendosi, invece, avere riguardo al modesto valore economico dei pezzi di ricambio. 4. Il Sostituto P.G. presso questa Corte, con requisitoria-memoria del 12 maggio 2025, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dalla difesa di drí