TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/10/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 51/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 51/2015 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza dell'11 giu-gno 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 1° ottobre 2025 TRA (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto in-giuntivo, dall'Avv. Raffaele Cioffi (c.f. ) ed elettivamente domi-ciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Potenza al P.le L. Rizzo n. 12
- OPPONENTE - E c.f. ), società con socio unico Controparte_1 P.IVA_1 soggetta a dire-zione e coordinamento di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., con se-de legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto, dagli Avv.ti Antonella Alfonsi (c.f. ) e C.F._3 Cesare Giovanni Grassini (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enzo Faggella (c.f.
) sito in Potenza alla Via Pretoria n. 12 C.F._5
- OPPOSTA - NONCHÈ (c.f. e P. IV ), società a responsabilità Controparte_2 P.IVA_2 limitata con so-cio unico, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di interven-to, dall'Avv. Ida Sigismondi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._6 in Roma alla Via Serchio n. 7
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. - NONCHÈ (c.f. e P.IV ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 50,
rappresentata e difesa, giusta pro-cura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Ida Sigismondi (c.f. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Serchio n. 7
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: Titoli di credito CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza dell'11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.12.2014 e notificato in pari data, il Sig. opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. R.G. 2985/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in data 31.10.2014 e notificato in data 21.11.2014, chiedendo l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Potenza, adversis reiectis, accogliere il presente atto e, per l'effetto: a) revocare e porre nel nulla il d.i. opposto perché illegittimo e infonda-to; b) con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
La società costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 04.06.2015, contestava l'opposizione e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, in via preliminare: accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo op-posto n. 921/2014 emesso dal Tribunale di Potenza per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: respingere in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Signor e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n.921/2014 emesso dal Tribunale di Potenza e qui opposto per l'importo di euro 94.732,80 in linea capitale oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquida-te spese di procedura;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi del giudizio ol-tre IV nella misura di legge, il contributo alla Cassa degli Avvocati (pari al 4%) e ol-tre il rimborso forfettario;
in via istruttoria: - respingere tutti i capitoli di prova che verranno formulati dalla difesa avversaria e, nella denegata ipotesi, di loro ammissione, ammettere prova contraria sui medesimi con i testi che saranno all'uopo indicati;
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova che verranno espressamente formulati in sede di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di cui si chiede, sin d'ora, la concessione. In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre IV nella misura di legge e il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4% ai sensi della legge 576/1980.”
- 2 -
L'udienza di prima comparizione veniva differita al 01.07.2015 nella quale il Giudice si riservava sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché sulla concessione delle memorie istruttorie. In data 30.09.2015, a scioglimento dell'anzidetta riserva, il Giudice assegnava alle par-ti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. fissando l'udienza del 04.05.2016 per i provvedimenti ex art. 183, co. 7, c.p.c. e per la deliberazione dell'istanza di provvisoria esecuzione. All'udienza del 04.05.2016, il Giudice, visto il mancato deposito delle memorie di par-te attrice e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti, rinviava la causa all'udienza del 05.07.2016 nella quale onerava di fornire la prova dell'avvenuta richiesta a Controparte_1 [...] dei documenti di cui parte convenuta chiedeva Parte_2 l'esibizione riservandosi, all'esito, sull'eventuale ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. nonché per la verifica, e rinviava la causa, per la prosecuzione, all'udienza del 18.07.2017 nella quale si riservava sulla richiesta ex art. 210 c.p.c.. In data 19.07.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2017, il Giudice valutata la rilevanza e la pertinenza della richiesta di cui all'art. 210 c.p.c., ordinava a di esibire ex art. Parte_2 210 c.p.c. la certificazione delle letture dei consumi, dei verbali di lettura e ogni altra documentazione necessaria all'apprezzamento delle quantità effettive e non presuntive rilevate in occasione delle letture effettuate relativamente all'utenza intestata al Sig. , Parte_1 rinviando la causa all'udienza del 18.07.2018 per la verifica e il prosieguo. All'udienza del 18.07.2018 il Giudice, affinché ottemperasse al disposto ordine di esibizione, invitava a integrare la Parte_2 documentazione prodotta in quanto priva di indicazione circa la riferibilità dei consumi e delle utenze di riferimento, rinviando la causa all'udienza del 12.12.2018. Alla ridetta udienza, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.12.2019. A seguito di ulteriori rinvii, dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. In via preliminare: sulla dedotta successione del diritto controverso per mancanza di legittimazione attiva della società intervenuta Controparte_2
- 3 -
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla asserita irregolarità della ces-sione del credito controverso sollevata, in sede di comparsa conclusionale, da parte opponente. L'opponente rileva, infatti, l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società per carenza di legittimazione attiva Controparte_2 lamentando, in modo del tutto generico, la mancanza di prova della titolarità del credito per cui è causa. Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la società inter-venuta abbia prodotto copia del contratto di cessione relativo al credito di cui si discu-te (cfr. doc. 1 comparsa di intervento CP_2
nonché copia del testo della G.U. parte II n. 94 del 10 agosto 2019
[...] contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la
“Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 set-tembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)”, opponibile erga omnes poiché in-troduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. 2 comparsa di intervento
. Controparte_2
Tanto è sufficiente a smentire la doglianza de qua. In ogni caso, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della pro-secuzione del processo tra le parti originarie: l'alienazione è, dunque, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contrad-dittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, la censura in commento non è meritevole di pregio e va, conseguentemente, disattesa.
2. Nel merito Venendo all'esame del merito, in linea generale, il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare
- 4 -
l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533).
Difatti, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas natura-le, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la pro-va del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vici-nanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei con-sumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 27 novembre 2015 alla stregua di quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., Sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data udien-za 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
Sul tema è stato, altresì, evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfetta-mente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misu-ratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i con-sumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzionamento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n.
- 5 -
1236; Cass. civ., sez. III, sent., (data ud. 2 dicembre 2002) 2 dicembre 2002, n. 17041).
Questo Giudice osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte opposta è, quindi, - come illu-strato in premessa - quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di paga-mento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533; conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361, rv. 599706; Cass. civ., Sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Vieppiù, posto che il contratto dedotto in giudizio è un contratto di somministrazione di cose mobili (energia elettrica) con corrispettivo stabilito in un quid per kwh di energia realmente erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., deriva che spetta alla pretesa creditrice - che richiede il pagamento dei corrispettivi per l'energia erogata - provare il quantum dell'energia fornita e, applicati i prezzi contrattuali corrispondenti, il quantum del preteso credito per il corrispettivo.
Nel caso di specie, in adempimento dei rapporti Controparte_1 contrattuali e in conseguenza dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica, ha emesso le fatture ingiunte e opposte, e allegate in atti:
- fattura n. 2403223729 dell'importo di euro 35.079,80 relativa ai consumi rilevati effettuati per il periodo di dicembre dell'anno 2012 contenente calcoli di rettifi-ca per il periodo settembre-novembre 2012 (cfr. doc. 2 comparsa di risposta);
- fattura n. 2329161344 dell'importo di euro 24.728,03 relativa ai consumi rilevati effettuati per il periodo di agosto dell'anno 2012 contenente calcoli di rettifica per il periodo giugno-luglio dell'anno 2012 (cfr. doc. 3 comparsa di risposta);
- fattura n. 2340231256 dell'importo di euro 11.639,18 relativa al periodo di no-vembre dell'anno 2012 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta);
- fattura n. 2409977842 dell'importo di euro 10.007,60 relativa ai consumi rilevati per il periodo di febbraio 2013 (cfr. doc. 5 comparsa di risposta);
- fattura n. 2439822994 dell'importo di euro 7.214,81, di conguaglio, relativa ai consumi rilevati per il periodo settembre 2012-febbraio
- 6 -
2013 contenente calcoli di rettifica delle precedenti fatture (cfr. doc. 6 comparsa di risposta);
- fattura n. 2405110972 dell'importo di euro 5.562,54 relativa ai consumi rilevati per il periodo di gennaio 2013 (cfr. doc. 7 comparsa di risposta);
- fattura n. 2333583951 dell'importo di euro 491,84 relativa al periodo di settem-bre dell'anno 2012 (cfr. doc. 8 comparsa di risposta).
Circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione - come è da qualificarsi il contratto dedotto in giudizio - la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica con-testazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
La società opposta ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, delle prete-se creditorie azionate con il decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di energia elettrica eseguita in favore del Sig.
[...]
versando in atti: il contratto di somministrazione stipulato tra le Parte_3 parti in causa (cfr. doc. 1 comparsa di risposta), le fatture emesse relative ai consumi effettuati (cfr. docc.
2-8 comparsa di risposta), il riconoscimento di debito di parte opponente (cfr. doc. 9 comparsa di risposta) e, da ul-timo, le letture dei consumi effettivi (cfr. deposito ex art. 210 c.p.c. del 10.12.2018 parte opposta) mentre alcuna prova, in senso contrario, è stata offerta in produzione da parte dell'opponente, il quale si è limitato a contestare genericamente l'ingiunzione di pagamento (cfr. pag. 1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) concretandosi, di fatto, la propria domanda in una opposizione dilatoria oltre che sterile.
Accertata per tabulas, come dimostrato dalla documentazione prodotta, la prova dei consumi rilevati e, quindi, la effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla titolarità, in capo a del rapporto controverso Controparte_1 con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 ss. c.p.c. e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo i
- 7 -
valori minimi previsti, con-siderato il valore del credito ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- Dichiara l'opposizione infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi oltre IV, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 05.10.2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 51/2015 r.g.a.c. assegnata in decisione all'udienza dell'11 giu-gno 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 1° ottobre 2025 TRA (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto in-giuntivo, dall'Avv. Raffaele Cioffi (c.f. ) ed elettivamente domi-ciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Potenza al P.le L. Rizzo n. 12
- OPPONENTE - E c.f. ), società con socio unico Controparte_1 P.IVA_1 soggetta a dire-zione e coordinamento di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., con se-de legale in Roma al Viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto, dagli Avv.ti Antonella Alfonsi (c.f. ) e C.F._3 Cesare Giovanni Grassini (c.f. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enzo Faggella (c.f.
) sito in Potenza alla Via Pretoria n. 12 C.F._5
- OPPOSTA - NONCHÈ (c.f. e P. IV ), società a responsabilità Controparte_2 P.IVA_2 limitata con so-cio unico, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di interven-to, dall'Avv. Ida Sigismondi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._6 in Roma alla Via Serchio n. 7
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. - NONCHÈ (c.f. e P.IV ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 50,
rappresentata e difesa, giusta pro-cura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Ida Sigismondi (c.f. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Via Serchio n. 7
- INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
OGGETTO: Titoli di credito CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza dell'11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.12.2014 e notificato in pari data, il Sig. opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo n. R.G. 2985/2014 emesso dal Tribunale di Potenza in data 31.10.2014 e notificato in data 21.11.2014, chiedendo l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Potenza, adversis reiectis, accogliere il presente atto e, per l'effetto: a) revocare e porre nel nulla il d.i. opposto perché illegittimo e infonda-to; b) con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”
La società costituendosi in giudizio con comparsa Controparte_1 del 04.06.2015, contestava l'opposizione e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, in via preliminare: accertato e dato atto che la presente opposizione non è fondata su alcuna prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo op-posto n. 921/2014 emesso dal Tribunale di Potenza per i motivi esposti in narrativa;
nel merito: respingere in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Signor e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n.921/2014 emesso dal Tribunale di Potenza e qui opposto per l'importo di euro 94.732,80 in linea capitale oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquida-te spese di procedura;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi del giudizio ol-tre IV nella misura di legge, il contributo alla Cassa degli Avvocati (pari al 4%) e ol-tre il rimborso forfettario;
in via istruttoria: - respingere tutti i capitoli di prova che verranno formulati dalla difesa avversaria e, nella denegata ipotesi, di loro ammissione, ammettere prova contraria sui medesimi con i testi che saranno all'uopo indicati;
- ammettere prova per testi sui capitoli di prova che verranno espressamente formulati in sede di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. di cui si chiede, sin d'ora, la concessione. In ogni caso con rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre IV nella misura di legge e il contributo alla Cassa degli Avvocati pari al 4% ai sensi della legge 576/1980.”
- 2 -
L'udienza di prima comparizione veniva differita al 01.07.2015 nella quale il Giudice si riservava sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché sulla concessione delle memorie istruttorie. In data 30.09.2015, a scioglimento dell'anzidetta riserva, il Giudice assegnava alle par-ti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. fissando l'udienza del 04.05.2016 per i provvedimenti ex art. 183, co. 7, c.p.c. e per la deliberazione dell'istanza di provvisoria esecuzione. All'udienza del 04.05.2016, il Giudice, visto il mancato deposito delle memorie di par-te attrice e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti, rinviava la causa all'udienza del 05.07.2016 nella quale onerava di fornire la prova dell'avvenuta richiesta a Controparte_1 [...] dei documenti di cui parte convenuta chiedeva Parte_2 l'esibizione riservandosi, all'esito, sull'eventuale ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. nonché per la verifica, e rinviava la causa, per la prosecuzione, all'udienza del 18.07.2017 nella quale si riservava sulla richiesta ex art. 210 c.p.c.. In data 19.07.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2017, il Giudice valutata la rilevanza e la pertinenza della richiesta di cui all'art. 210 c.p.c., ordinava a di esibire ex art. Parte_2 210 c.p.c. la certificazione delle letture dei consumi, dei verbali di lettura e ogni altra documentazione necessaria all'apprezzamento delle quantità effettive e non presuntive rilevate in occasione delle letture effettuate relativamente all'utenza intestata al Sig. , Parte_1 rinviando la causa all'udienza del 18.07.2018 per la verifica e il prosieguo. All'udienza del 18.07.2018 il Giudice, affinché ottemperasse al disposto ordine di esibizione, invitava a integrare la Parte_2 documentazione prodotta in quanto priva di indicazione circa la riferibilità dei consumi e delle utenze di riferimento, rinviando la causa all'udienza del 12.12.2018. Alla ridetta udienza, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 03.12.2019. A seguito di ulteriori rinvii, dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2025 nella quale il Giudice riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. In via preliminare: sulla dedotta successione del diritto controverso per mancanza di legittimazione attiva della società intervenuta Controparte_2
- 3 -
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione relativa alla asserita irregolarità della ces-sione del credito controverso sollevata, in sede di comparsa conclusionale, da parte opponente. L'opponente rileva, infatti, l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società per carenza di legittimazione attiva Controparte_2 lamentando, in modo del tutto generico, la mancanza di prova della titolarità del credito per cui è causa. Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la società inter-venuta abbia prodotto copia del contratto di cessione relativo al credito di cui si discu-te (cfr. doc. 1 comparsa di intervento CP_2
nonché copia del testo della G.U. parte II n. 94 del 10 agosto 2019
[...] contenente “l'avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la
“Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 set-tembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)”, opponibile erga omnes poiché in-troduce una presunzione assoluta di conoscenza (cfr. doc. 2 comparsa di intervento
. Controparte_2
Tanto è sufficiente a smentire la doglianza de qua. In ogni caso, si osserva che la successione a titolo particolare deriva da trasferimento, per atto tra vivi (alienazione o trasferimento negoziale) o per causa di morte (legato), di un diritto lite pendente. L'art. 111 c.p.c. bilancia i contrapposti interessi sottesi all'istituto, da una parte non ostando all'alienazione della res litigiosa e dall'altra ovviando all'applicazione dei principi che presiedono alla successione nel processo (art. 110 c.p.c.). L'esigenza di non ostacolare il trasferimento dei beni e di adeguatamente garantire, al contempo, la controparte processuale ha fatto sì che si optasse per il regime della pro-secuzione del processo tra le parti originarie: l'alienazione è, dunque, inopponibile all'altra parte, salvo l'eventuale consenso di quest'ultima al mutamento del contrad-dittore. In deroga al canone della legittimazione ad agire, l'alienante resta parte del processo, sebbene il successore a titolo particolare, effettivo titolare del diritto in contesa, possa sempre spiegare intervento o essere chiamato in giudizio (e, in tal caso, la chiamata non soggiace alle forme e ai termini dell'art. 269 c.p.c.: così Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 26 agosto 2019 (data ud. 7 maggio 2019), n. 21690). Per le ragioni esposte, la censura in commento non è meritevole di pregio e va, conseguentemente, disattesa.
2. Nel merito Venendo all'esame del merito, in linea generale, il creditore, il quale agisca per far accertare l'altrui inadempimento, è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare
- 4 -
l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533).
Difatti, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Con riferimento alla materia dei contratti di somministrazione di energia e gas natura-le, costituisce orientamento condiviso nella giurisprudenza quello secondo cui a fronte della specifica contestazione, da parte dell'utente, della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la pro-va del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e in applicazione del principio della vici-nanza della prova, seguendone che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei con-sumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente e che nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 27 novembre 2015 alla stregua di quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., Sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data udien-za 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041)
Sul tema è stato, altresì, evidenziato che la rilevazione dei consumi mediante contatori è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (fornitore) l'onere di provare che il contatore era perfetta-mente funzionante, mentre il fruitore (utente) deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misu-ratore o determinare un incremento dei consumi: pertanto, se l'utente contesta i con-sumi rilevati dal contatore, spetterà al fornitore dell'utenza provare il corretto funzionamento dello stesso, nonché la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 gennaio 2003 (data ud. 28 gennaio 2003), n.
- 5 -
1236; Cass. civ., sez. III, sent., (data ud. 2 dicembre 2002) 2 dicembre 2002, n. 17041).
Questo Giudice osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da parte opposta è, quindi, - come illu-strato in premessa - quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di paga-mento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di aver esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 30 ottobre 2001 (data ud. 30 ottobre 2001), n. 13533; conf. Cass. civ., sez. I, sent. del 25 ottobre 2007 (data ud. 29 maggio 2007), n. 22361, rv. 599706; Cass. civ., Sez. III, sent. del 1° dicembre 2003 (data ud. 11 novembre 2002), n. 18315, rv. 568580)
Vieppiù, posto che il contratto dedotto in giudizio è un contratto di somministrazione di cose mobili (energia elettrica) con corrispettivo stabilito in un quid per kwh di energia realmente erogata, a mente dell'art. 2697 c.c., deriva che spetta alla pretesa creditrice - che richiede il pagamento dei corrispettivi per l'energia erogata - provare il quantum dell'energia fornita e, applicati i prezzi contrattuali corrispondenti, il quantum del preteso credito per il corrispettivo.
Nel caso di specie, in adempimento dei rapporti Controparte_1 contrattuali e in conseguenza dell'avvenuta somministrazione di energia elettrica, ha emesso le fatture ingiunte e opposte, e allegate in atti:
- fattura n. 2403223729 dell'importo di euro 35.079,80 relativa ai consumi rilevati effettuati per il periodo di dicembre dell'anno 2012 contenente calcoli di rettifi-ca per il periodo settembre-novembre 2012 (cfr. doc. 2 comparsa di risposta);
- fattura n. 2329161344 dell'importo di euro 24.728,03 relativa ai consumi rilevati effettuati per il periodo di agosto dell'anno 2012 contenente calcoli di rettifica per il periodo giugno-luglio dell'anno 2012 (cfr. doc. 3 comparsa di risposta);
- fattura n. 2340231256 dell'importo di euro 11.639,18 relativa al periodo di no-vembre dell'anno 2012 (cfr. doc. 4 comparsa di risposta);
- fattura n. 2409977842 dell'importo di euro 10.007,60 relativa ai consumi rilevati per il periodo di febbraio 2013 (cfr. doc. 5 comparsa di risposta);
- fattura n. 2439822994 dell'importo di euro 7.214,81, di conguaglio, relativa ai consumi rilevati per il periodo settembre 2012-febbraio
- 6 -
2013 contenente calcoli di rettifica delle precedenti fatture (cfr. doc. 6 comparsa di risposta);
- fattura n. 2405110972 dell'importo di euro 5.562,54 relativa ai consumi rilevati per il periodo di gennaio 2013 (cfr. doc. 7 comparsa di risposta);
- fattura n. 2333583951 dell'importo di euro 491,84 relativa al periodo di settem-bre dell'anno 2012 (cfr. doc. 8 comparsa di risposta).
Circa la prova dei consumi nei contratti di somministrazione - come è da qualificarsi il contratto dedotto in giudizio - la Corte di legittimità ha sancito che, in conformità agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva la specifica con-testazione dell'utente in ordine all'entità dei consumi fatturati ovvero alla non conformità dei corrispettivi fatturati rispetto a quelli concordati. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, sent. del 2 dicembre 2002 (data ud. 2 dicembre 2002), n. 17041, rv. 558887; Cass. civ., sez. III, sent. del 28 maggio 2004 (data ud. 8 gennaio 2004), n. 10313, rv. 573259; Cass. civ., sez. III, sent. del 16 giugno 2011 (data ud. 6 maggio 2011), n. 13193, rv. 618369; Cass. civ., sez. III, sent. del 22 novembre 2016 (data ud. 12 maggio 2016), n. 23699)
La società opposta ha documentato la attuale titolarità, in capo alla stessa, delle prete-se creditorie azionate con il decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di energia elettrica eseguita in favore del Sig.
[...]
versando in atti: il contratto di somministrazione stipulato tra le Parte_3 parti in causa (cfr. doc. 1 comparsa di risposta), le fatture emesse relative ai consumi effettuati (cfr. docc.
2-8 comparsa di risposta), il riconoscimento di debito di parte opponente (cfr. doc. 9 comparsa di risposta) e, da ul-timo, le letture dei consumi effettivi (cfr. deposito ex art. 210 c.p.c. del 10.12.2018 parte opposta) mentre alcuna prova, in senso contrario, è stata offerta in produzione da parte dell'opponente, il quale si è limitato a contestare genericamente l'ingiunzione di pagamento (cfr. pag. 1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) concretandosi, di fatto, la propria domanda in una opposizione dilatoria oltre che sterile.
Accertata per tabulas, come dimostrato dalla documentazione prodotta, la prova dei consumi rilevati e, quindi, la effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla titolarità, in capo a del rapporto controverso Controparte_1 con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 92 ss. c.p.c. e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo i
- 7 -
valori minimi previsti, con-siderato il valore del credito ingiunto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- Dichiara l'opposizione infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi oltre IV, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 05.10.2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 8 -