CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE EVA SC GIOVANBATTISTA TONA - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: LI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO LI con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO LI, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione. Il provvedimento impugnato è composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. 1079/25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, né datata;
la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale LI non è parte.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio eccepito dal ricorrente. Invero, l’errata indicazione del numero di ruolo del procedimento presente sulla seconda pagina dell’ordinanza nella quale sono presenti le firme del Presidente del collegio e del relatore, non comporta alcuna incertezza in merito alla sua riferibilità proprio al provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di IO LI. L’indicazione del predetto numero non costituisce elemento necessario per la validità dell’ordinanza non integrando un dato indispensabile per accertare l’individuazione dei Penale Sent. Sez. 1 Num. 4522 Anno 2026 Presidente: CC MO Relatore: LA NC Data Udienza: 15/01/2026 giudici sottoscrittori dell’atto in coloro che, effettivamente, hanno preso parte alla deliberazione. La sottoscrizione del relatore, peraltro, nel caso di specie, coincide con quella presente sulla prima pagina del provvedimento del giudice dell’esecuzione che non è, pertanto, affetto da alcun profilo di nullità.
3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC LA MO CC 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IO LI con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO LI, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione. Il provvedimento impugnato è composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. 1079/25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, né datata;
la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale LI non è parte.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio eccepito dal ricorrente. Invero, l’errata indicazione del numero di ruolo del procedimento presente sulla seconda pagina dell’ordinanza nella quale sono presenti le firme del Presidente del collegio e del relatore, non comporta alcuna incertezza in merito alla sua riferibilità proprio al provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di IO LI. L’indicazione del predetto numero non costituisce elemento necessario per la validità dell’ordinanza non integrando un dato indispensabile per accertare l’individuazione dei Penale Sent. Sez. 1 Num. 4522 Anno 2026 Presidente: CC MO Relatore: LA NC Data Udienza: 15/01/2026 giudici sottoscrittori dell’atto in coloro che, effettivamente, hanno preso parte alla deliberazione. La sottoscrizione del relatore, peraltro, nel caso di specie, coincide con quella presente sulla prima pagina del provvedimento del giudice dell’esecuzione che non è, pertanto, affetto da alcun profilo di nullità.
3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC LA MO CC 2