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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. BE PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 626/2024, pendente tra:
cod fisc. e p. iva , con sede legale in Perugia, Via Parte_1 P.IVA_1 della Valtiera n°109, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tiecco e dall'Avv. Francesco Buccini, elettivamente domiciliata in Perugia, Via F. Briganti n°129, presso lo Studio dell'Avv. Michele Tiecco;
CREDITORE ATTORE
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_3 C.F._3
COMPROPRIETARI CONVENUTI CONTUMACI
nonché
nata il [...] in [...], cod. fisc. CP_4 C.F._4
pagina 1 di 4 (per incorporazione di con Controparte_5 Controparte_6 sede in Codice Fiscale: ), cod. fisc. , p. iva , con sede CP_6 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 in persona del legale rappresentante pro tempore;
cod. fisc. , con sede in Controparte_7 P.IVA_5
Grosseto (GR), Via Montiano n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CREDITORI ISCRITTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro Pt_1 Parte_1
, ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti della debitrice e delle CP_1 comproprietarie non esecutate dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Tribunale, portante RGE n. n. 128/2022, avverso la quota di 1/3 del diritto di piena proprietà (intestata a ) dei beni così CP_1 descritti: immobile sito in Cannara (PG), Vocabolo Collemancio, n°75: - piano: T, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 3, cat. C/7 (tettoie chiuse o aperte), classe U, consistenza 100 mq, rendita euro 18,59; - piano: T-1, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 6, cat. A/2 (abitazione di tipo civile), classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro
451,90; - piano T-1, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 7, cat. C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), classe 2, consistenza 64 mq, rendita 92,55 mq, con i relativi frutti, accessioni, comunioni, pertinenze, dipendenze, nulla escluso o riservato;
e CP_2
risultavano comproprietari per 1/3 ciascuno;
CP_3
• Con provvedimento del 8.2.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
pagina 2 di 4 • Il creditore, quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. nei confronti di dei comproprietari per 1/3 ciascuno e , CP_1 CP_2 CP_3 oltre che dei creditori iscritti destinatari dell'avviso ex art. 498 c.p.c.
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Nessuno dei convenuti si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché gli stessi sono stati dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 16.7.2025.
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia di alcuni dei litisconsorti necessari, è stata fissata l'udienza del 19.1.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla decisione, con sentenza, sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c.
All'udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti, Trib. Bari,
6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
pagina 3 di 4 5. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, può ritenersi il complesso di beni, riuniti dal CTU in lotto unico, non comodamente divisibile, tenuto conto che si tratta di beni dislocati su due edifici in un contesto tuttavia unitario;
peraltro, la presenza di tre condividenti renderebbe impossibile la divisione in natura anche tenuto conto dell'entità della stima con riferimento alle diverse unità componenti i fabbricati.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
6. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 9 dicembre 2025
Il giudice
BE PP
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. BE PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 626/2024, pendente tra:
cod fisc. e p. iva , con sede legale in Perugia, Via Parte_1 P.IVA_1 della Valtiera n°109, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Tiecco e dall'Avv. Francesco Buccini, elettivamente domiciliata in Perugia, Via F. Briganti n°129, presso lo Studio dell'Avv. Michele Tiecco;
CREDITORE ATTORE
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO COMPROPRIETARIO CONTUMACE
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , CP_3 C.F._3
COMPROPRIETARI CONVENUTI CONTUMACI
nonché
nata il [...] in [...], cod. fisc. CP_4 C.F._4
pagina 1 di 4 (per incorporazione di con Controparte_5 Controparte_6 sede in Codice Fiscale: ), cod. fisc. , p. iva , con sede CP_6 P.IVA_2 P.IVA_3 P.IVA_4 legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 in persona del legale rappresentante pro tempore;
cod. fisc. , con sede in Controparte_7 P.IVA_5
Grosseto (GR), Via Montiano n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
CREDITORI ISCRITTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note difensive per l'udienza cartolare di discussione del 19.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. quale creditore procedente in un'esecuzione immobiliare contro Pt_1 Parte_1
, ha proposto domanda di divisione endoesecutiva nei confronti della debitrice e delle CP_1 comproprietarie non esecutate dei beni staggiti.
Più in particolare:
• promuoveva esecuzione immobiliare presso l'intestato Tribunale, portante RGE n. n. 128/2022, avverso la quota di 1/3 del diritto di piena proprietà (intestata a ) dei beni così CP_1 descritti: immobile sito in Cannara (PG), Vocabolo Collemancio, n°75: - piano: T, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 3, cat. C/7 (tettoie chiuse o aperte), classe U, consistenza 100 mq, rendita euro 18,59; - piano: T-1, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 6, cat. A/2 (abitazione di tipo civile), classe 2, consistenza 7 vani, rendita euro
451,90; - piano T-1, individuato al N.C.E.U. foglio 19, particella 45, sub 7, cat. C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), classe 2, consistenza 64 mq, rendita 92,55 mq, con i relativi frutti, accessioni, comunioni, pertinenze, dipendenze, nulla escluso o riservato;
e CP_2
risultavano comproprietari per 1/3 ciascuno;
CP_3
• Con provvedimento del 8.2.2024, il G.E. sospendeva ex art. 600 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
pagina 2 di 4 • Il creditore, quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. nei confronti di dei comproprietari per 1/3 ciascuno e , CP_1 CP_2 CP_3 oltre che dei creditori iscritti destinatari dell'avviso ex art. 498 c.p.c.
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con la divisione, e in particolare con la vendita dei beni, accertata la non divisibilità in natura dei medesimi.
2. Nessuno dei convenuti si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche loro indirizzate, di talché gli stessi sono stati dichiarati contumaci all'udienza cartolare del 16.7.2025.
3. Istruito il giudizio divisionale attraverso l'acquisizione della relazione di stima già svolta in sede esecutiva, tenuto conto della contumacia di alcuni dei litisconsorti necessari, è stata fissata l'udienza del 19.1.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in ordine alla decisione, con sentenza, sul diritto di procedere alla divisione, ai sensi dell'art. 785 c.p.c.
All'udienza predetta, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di depositare la sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti, Trib. Bari,
6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
pagina 3 di 4 5. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, può ritenersi il complesso di beni, riuniti dal CTU in lotto unico, non comodamente divisibile, tenuto conto che si tratta di beni dislocati su due edifici in un contesto tuttavia unitario;
peraltro, la presenza di tre condividenti renderebbe impossibile la divisione in natura anche tenuto conto dell'entità della stima con riferimento alle diverse unità componenti i fabbricati.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
6. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 9 dicembre 2025
Il giudice
BE PP
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