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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16786/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/09/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Villachiara-BS in data 3.6.2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Villachiara-BS al numero 3 parte I dell'anno 2012), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.9.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 18.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La figlia minore della coppia viene affidata in modo condiviso ai genitori con collocamento abitativo presso la Per_1 madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la fi-glia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, ossia – a mero titolo esemplificativo – il percorso scolastico, la pratica degli sport, il tempo libero, le vacanze, le visite mediche e le cure sanitarie di ogni genere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) La casa coniugale sita in Villachiara (BS), Via Secondo Martinelli n. 34, di proprietà esclusiva del signor CP_1
viene assegnata alla signora unitamente alle relative pertinenze e all'arredo che la compone,
[...] Parte_1 ciò sino alla completa indipendenza economica della figlia . Per_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: - Una settimana nei giorni di martedì e sabato dalle ore 13,30 (o dal rientro da scuola) sino alle ore 19,30; - la settimana successiva il mercoledì dalle 13,30 (o dal rientro da scuola) sino alle ore 19,30 e dal venerdì dalle ore 13,30 (o dal rientro da scuola) sino alla domenica alle ore 20,00. - per 4 settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, o dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché 3 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali alternando un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo; - le ulteriori festività verranno alternate annualmente tra i genitori. Il padre provvederà personalmente e con propri mezzi a prelevare la figlia da scuola, casa e/o dalla fermata dell'autobus ed a riportarla a scuola, casa e/o alla fermata dell'autobus.
5) Il signor in ragione del suo stato di disoccupazione e dell'assegnazione della casa coniugale alla Controparte_1 moglie, provvederà esclusivamente al mantenimento diretto della minore nei giorni in cui la stessa si recherà presso la sua nuova residenza. Solo nel caso in cui lo stesso dovesse reperire una nuova attività lavorativa, ovvero da quando gli verrà erogata la pensione, lo stesso inizierà a corrispondere alla signora a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1
la somma mensile di € 300,00. Tale somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 16 di Per_1 ogni mese sino alla completa indipendenza economica della figlia. Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6) I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Brescia, verranno suddivise nella misura del 50% cadauno. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) L'assegno unico per la figlia sarà attribuito interamente alla Signora la quale dovrà provvedere Parte_1 autonomamente alla sua richiesta.
8) I genitori s'impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9) Essendo i coniugi economicamente autosufficiente nulla viene previsto per reciproci assegni di mantenimento.
10) Il sig. si impegna, a titolo di restituzione delle somme di proprietà esclusiva della signora Controparte_1 Parte_1 depositate dalla stessa sul conto corrente personale del marito, a corrispondere alla medesima la somma omnicomprensiva di € 20.000,00 entro e non oltre il 15 settembre 2024. Con l'esatto adempimento di quanto in precedenza le parti danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente
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più nulla da pretendere.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio al fine di consentire che la minore possa viaggiare anche accompagnata da un solo genitore. L'espatrio dovrà in ogni caso essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e quest'ultimo dovrà rilasciare il proprio consenso»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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