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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12168/2022 R.G. proposta da e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Pierfelice Annese, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice/procedente- nei confronti di
- Controparte_1
-parte convenuta/esecutata, contumace-
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Risimini, Controparte_2 domiciliatario, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta/comproprietario non esecutato-
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Anna Putignano, domiciliatario, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta/creditore iscritto-
Oggetto: divisione endoesecutiva.
Conclusioni: come da verb. ud. 03/07/2025.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con sentenza parziale n. 4657/2023, cui ci si riporta per la ricostruzione della vicenda, in fatto e in diritto, è stata dichiarata, in relazione al compendio pignorato
1 TRIBUNALE DI BARI
di cui al lotto 4 della perizia di stima1, la sussistenza del diritto alla divisione, per l'effetto pronunciandosi lo scioglimento della comunione tra il debitore esecutato e l'altro comproprietario non esecutato.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, è stata ordinata la vendita del compendio ex artt. 569-788 c.p.c. e nominato quale Professionista delegato l'Avv. Tiziana Di
Coste.
I.2.- In corso di giudizio (in data 13/05/2024) si è costituito il creditore iscritto
, dichiarato contumace nella predetta sentenza parziale;
di talchè, Controparte_3 deve procedersi alla revoca della predetta dichiarazione.
I.3.- All'esito della vendita è stato emesso il decreto di trasferimento del cespite
(decr. rep. n. 4719/2024 del 04/10/2024) e acquisito alla procedura il prezzo complessivo di €228.000,00 (c/c BNL n. 8405, intestato alla presente procedura e vincolato all'ordine del Giudice).
I.4.- E' seguita la predisposizione da parte del Professionista delegato del progetto di divisione depositato il 31/03/2025, avverso il quale nessuna delle parti ha svolto osservazioni, come pure attestato dal Delegato.
I.5.- All'udienza del 03/07/2025 la causa è stata pertanto riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, senza l'assegnazione dei termini per le conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
II.- Alla luce delle premesse innanzi svolte, è evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti, resta da statuire esclusivamente sulla distribuzione del ricavato e sulle spese del processo.
Quanto alla divisione tra i condividenti/aventi diritto, deve approvarsi il progetto depositato il 31/03/2025, a firma del Delegato, siccome non contestato (pure in relazione al procedimento esecutivo mobiliare e al suo esito) dalle parti e correttamente elaborato, anche in riferimento sia al computo in prededuzione dell'onorario del
Delegato e delle spese occorrenti per addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita (in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui “nei TRIBUNALE DI BARI
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”:
Cass., n. 22903/2013), sia all'attribuzione del residuo in misura corrispondente alle quote indivise di proprietà del bene, nei sensi puntualmente richiamati nel menzionato progetto di divisione, ossia per 1/2 alla parte esecutata (e per essa alla procedura esecutiva immobiliare n. 31/2021 R.G.E.) e per la parte residua, correttamente individuata pro quota nel progetto stesso, al comproprietario non debitore (il tutto, tenuto conto degli esiti del procedimento esecutivo mobiliare n. 1415/2025 R.G.E. nelle more ritualmente introdotto dal creditore iscritto nei confronti del Controparte_3 comproprietario non esecutato in sede immobiliare, per la Controparte_2 soddisfazione delle proprie pretese ipotecarie: l'esito positivo della procedura presso terzi determinerà la materiale erogazione della somma in astratto spettante al condividente non esecutato - e allo stato giacente sul conto corrente di procedura e dunque vincolata all'ordine del Giudice -, in favore dell'Istituto pignorante).
III.- Le spese di lite (diverse da quelle spettanti all'Ausiliario, già separatamente quantificate e poste a carico della massa), liquidate come in dispositivo, devono essere regolate esclusivamente nel rapporto tra la parte attrice e la parte convenuta esecutata,
(nonché tra il creditore intervenuto costituito e la parte convenuta esecutata, nei limiti di seguito indicati), secondo il principio di soccombenza/causalità, sul rilievo che il debito inadempiuto da parte del debitore ha determinato la necessità, per la parte creditrice, di ricorrere al giudizio divisionale (o di intervenire nello stesso) al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Quanto alle spese del creditori intervenuti nella divisione incidentale, vi è discrezionalità del giudice nella liquidazione delle stesse.
In tal caso, se il creditore intervenuto ha svolto attività difensiva (se il suo intervento è stato “utile”), devono essergli riconosciute le spese processuali, in applicazione del criterio di soccombenza;
a difforme conclusione deve pertanto giungersi se l'attività è stata “neutra” o inutile, come nel caso di specie, eventualmente potendosi riconoscere un contributo spese.
Le relative pretese potranno essere fatte valere in sede esecutiva quali spese ex art. 2770
3 TRIBUNALE DI BARI
c.c..
Di contro, il comproprietario non debitore, essendo litisconsorte necessario del comproprietario debitore, ha subito incolpevolmente l'espropriazione della propria quota senza frapporre alcuna resistenza effettiva e concreta al corso del giudizio divisionale;
pertanto, rispetto a quest'ultimo non si configura il presupposto sostanziale della condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (soccombenza).
Con riguardo al comproprietario non esecutato (almeno in sede immobiliare), va aggiunto che tra quest'ultimo e il proprio creditore (pignorante in sede mobiliare)
[...]
, si apprezzano gli estremi per disporre l'integrale compensazione delle spese CP_3 di lite, alla luce del comportamento processuale tenuto da che non Controparte_2 ha presentato osservazione alcuna al progetto di distribuzione né ha frapposto, per quanto agli atti, alcun ostacolo alla soddisfazione del detto creditore.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022 arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta e difficoltà delle questioni trattate (al netto della insussistente fase istruttoria;
minimi per la fase decisoria).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di atto di citazione notificato il 05/10/2022 (e successive integrazioni) da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
e altri, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) REVOCA la declaratoria di contumacia di;
Controparte_3
2) APPROVA e DICHIARA esecutivo il progetto di divisione di cui in parte motiva;
3) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e per l'effetto,
DISPONE che, a cura del Delegato, sia estinto il c/c BNL di cui in parte motiva, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, mediante:
- l'emissione di un assegno circolare intestato alla procedura esecutiva immobiliare n.
31/2021 R.G.E., di importo pari alla quota attribuita alla “espropriazione immobiliare n.
31/2021 R.G.E. Trib. Bari” con il progetto di divisione approvato al precedente capo 2),
e la successiva trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari;
- la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente alle spese in
4 TRIBUNALE DI BARI
prededuzione (in favore del Professionista delegato, del creditore procedente e della parte aggiudicataria);
- la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente alla quota della parte comproprietaria non debitrice con le precisazioni di cui in parte motiva, alla luce dell'intrapresa esecuzione mobiliare (dunque, con emissione materiale condizionata all'esito del pignoramento presso terzi).
Il tutto, anche mediante l'emissione di assegni circolari in favore di coloro che non risultino muniti di conto personale per l'accredito delle somme con bonifico, e con attribuzione dell'eventuale residuo attivo, al netto delle spese di chiusura del conto, all'attore/creditore procedente;
4) ORDINA la cancellazione, a cura e spese della parte interessata, salva la rimborsabilità in sede esecutiva, della trascrizione della seguente formalità, e con esonero del Conservatore da responsabilità a riguardo: domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data 29/11/2022, n. 61616 r. gen. e n. 44954 r. part.;
5) CONDANNA al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 questo giudizio, che liquida:
- in favore dell'attore/creditore procedente in €6.307,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa, come per legge;
- in favore del creditore costituito intervenuto, quale contributo spese, in €1.500,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa, come per legge.
Compensa le spese processuali tra e come da Controparte_3 Controparte_2 parte motiva.
Nulla per le spese tra le restanti parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare: “Con ordinanza pronunciata in data 22/06/2022 ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il G.E., nella persona di questo magistrato, disponeva, nell'ambito del proc. n. 31/2021 R.G.E., il giudizio di divisione endoesecutiva (con conseguente sospensione - parziale -del procedimento esecutivo immobiliare) in relazione all'immobile pignorato ubicato in Monopoli, alla via Castellana, in catasto fabbricati identificato al fg. 11, p.lla 887, sub 94 (meglio identificato in citazione), individuato nella perizia di stima quale lotto 4, nella titolarità del debitore esecutato in misura di 1/2; il bene risulta in comunione ordinaria con , titolare della restante quota indivisa”. Controparte_2
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12168/2022 R.G. proposta da e , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Pierfelice Annese, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice/procedente- nei confronti di
- Controparte_1
-parte convenuta/esecutata, contumace-
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Giampietro Risimini, Controparte_2 domiciliatario, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta/comproprietario non esecutato-
- , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Anna Putignano, domiciliatario, giusta mandato in atti
-altra parte convenuta/creditore iscritto-
Oggetto: divisione endoesecutiva.
Conclusioni: come da verb. ud. 03/07/2025.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rilevante in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con sentenza parziale n. 4657/2023, cui ci si riporta per la ricostruzione della vicenda, in fatto e in diritto, è stata dichiarata, in relazione al compendio pignorato
1 TRIBUNALE DI BARI
di cui al lotto 4 della perizia di stima1, la sussistenza del diritto alla divisione, per l'effetto pronunciandosi lo scioglimento della comunione tra il debitore esecutato e l'altro comproprietario non esecutato.
Con separata ordinanza, emessa in pari data, è stata ordinata la vendita del compendio ex artt. 569-788 c.p.c. e nominato quale Professionista delegato l'Avv. Tiziana Di
Coste.
I.2.- In corso di giudizio (in data 13/05/2024) si è costituito il creditore iscritto
, dichiarato contumace nella predetta sentenza parziale;
di talchè, Controparte_3 deve procedersi alla revoca della predetta dichiarazione.
I.3.- All'esito della vendita è stato emesso il decreto di trasferimento del cespite
(decr. rep. n. 4719/2024 del 04/10/2024) e acquisito alla procedura il prezzo complessivo di €228.000,00 (c/c BNL n. 8405, intestato alla presente procedura e vincolato all'ordine del Giudice).
I.4.- E' seguita la predisposizione da parte del Professionista delegato del progetto di divisione depositato il 31/03/2025, avverso il quale nessuna delle parti ha svolto osservazioni, come pure attestato dal Delegato.
I.5.- All'udienza del 03/07/2025 la causa è stata pertanto riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, senza l'assegnazione dei termini per le conclusionali, stante l'espressa rinuncia delle parti.
II.- Alla luce delle premesse innanzi svolte, è evidente che, adottati i sopra citati provvedimenti, resta da statuire esclusivamente sulla distribuzione del ricavato e sulle spese del processo.
Quanto alla divisione tra i condividenti/aventi diritto, deve approvarsi il progetto depositato il 31/03/2025, a firma del Delegato, siccome non contestato (pure in relazione al procedimento esecutivo mobiliare e al suo esito) dalle parti e correttamente elaborato, anche in riferimento sia al computo in prededuzione dell'onorario del
Delegato e delle spese occorrenti per addivenire allo scioglimento della comunione mediante la vendita (in conformità al principio giurisprudenziale secondo cui “nei TRIBUNALE DI BARI
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”:
Cass., n. 22903/2013), sia all'attribuzione del residuo in misura corrispondente alle quote indivise di proprietà del bene, nei sensi puntualmente richiamati nel menzionato progetto di divisione, ossia per 1/2 alla parte esecutata (e per essa alla procedura esecutiva immobiliare n. 31/2021 R.G.E.) e per la parte residua, correttamente individuata pro quota nel progetto stesso, al comproprietario non debitore (il tutto, tenuto conto degli esiti del procedimento esecutivo mobiliare n. 1415/2025 R.G.E. nelle more ritualmente introdotto dal creditore iscritto nei confronti del Controparte_3 comproprietario non esecutato in sede immobiliare, per la Controparte_2 soddisfazione delle proprie pretese ipotecarie: l'esito positivo della procedura presso terzi determinerà la materiale erogazione della somma in astratto spettante al condividente non esecutato - e allo stato giacente sul conto corrente di procedura e dunque vincolata all'ordine del Giudice -, in favore dell'Istituto pignorante).
III.- Le spese di lite (diverse da quelle spettanti all'Ausiliario, già separatamente quantificate e poste a carico della massa), liquidate come in dispositivo, devono essere regolate esclusivamente nel rapporto tra la parte attrice e la parte convenuta esecutata,
(nonché tra il creditore intervenuto costituito e la parte convenuta esecutata, nei limiti di seguito indicati), secondo il principio di soccombenza/causalità, sul rilievo che il debito inadempiuto da parte del debitore ha determinato la necessità, per la parte creditrice, di ricorrere al giudizio divisionale (o di intervenire nello stesso) al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto.
Quanto alle spese del creditori intervenuti nella divisione incidentale, vi è discrezionalità del giudice nella liquidazione delle stesse.
In tal caso, se il creditore intervenuto ha svolto attività difensiva (se il suo intervento è stato “utile”), devono essergli riconosciute le spese processuali, in applicazione del criterio di soccombenza;
a difforme conclusione deve pertanto giungersi se l'attività è stata “neutra” o inutile, come nel caso di specie, eventualmente potendosi riconoscere un contributo spese.
Le relative pretese potranno essere fatte valere in sede esecutiva quali spese ex art. 2770
3 TRIBUNALE DI BARI
c.c..
Di contro, il comproprietario non debitore, essendo litisconsorte necessario del comproprietario debitore, ha subito incolpevolmente l'espropriazione della propria quota senza frapporre alcuna resistenza effettiva e concreta al corso del giudizio divisionale;
pertanto, rispetto a quest'ultimo non si configura il presupposto sostanziale della condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (soccombenza).
Con riguardo al comproprietario non esecutato (almeno in sede immobiliare), va aggiunto che tra quest'ultimo e il proprio creditore (pignorante in sede mobiliare)
[...]
, si apprezzano gli estremi per disporre l'integrale compensazione delle spese CP_3 di lite, alla luce del comportamento processuale tenuto da che non Controparte_2 ha presentato osservazione alcuna al progetto di distribuzione né ha frapposto, per quanto agli atti, alcun ostacolo alla soddisfazione del detto creditore.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo, vista la notula, secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022 arg. ex Cass., Sez.
Un., n. 17405/2012), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva svolta e difficoltà delle questioni trattate (al netto della insussistente fase istruttoria;
minimi per la fase decisoria).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di atto di citazione notificato il 05/10/2022 (e successive integrazioni) da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
e altri, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) REVOCA la declaratoria di contumacia di;
Controparte_3
2) APPROVA e DICHIARA esecutivo il progetto di divisione di cui in parte motiva;
3) ORDINA il pagamento delle quote indicate nel progetto approvato e per l'effetto,
DISPONE che, a cura del Delegato, sia estinto il c/c BNL di cui in parte motiva, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, mediante:
- l'emissione di un assegno circolare intestato alla procedura esecutiva immobiliare n.
31/2021 R.G.E., di importo pari alla quota attribuita alla “espropriazione immobiliare n.
31/2021 R.G.E. Trib. Bari” con il progetto di divisione approvato al precedente capo 2),
e la successiva trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari;
- la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente alle spese in
4 TRIBUNALE DI BARI
prededuzione (in favore del Professionista delegato, del creditore procedente e della parte aggiudicataria);
- la predisposizione dei mandati di pagamento di importo corrispondente alla quota della parte comproprietaria non debitrice con le precisazioni di cui in parte motiva, alla luce dell'intrapresa esecuzione mobiliare (dunque, con emissione materiale condizionata all'esito del pignoramento presso terzi).
Il tutto, anche mediante l'emissione di assegni circolari in favore di coloro che non risultino muniti di conto personale per l'accredito delle somme con bonifico, e con attribuzione dell'eventuale residuo attivo, al netto delle spese di chiusura del conto, all'attore/creditore procedente;
4) ORDINA la cancellazione, a cura e spese della parte interessata, salva la rimborsabilità in sede esecutiva, della trascrizione della seguente formalità, e con esonero del Conservatore da responsabilità a riguardo: domanda giudiziale di cui alla nota presentata in data 29/11/2022, n. 61616 r. gen. e n. 44954 r. part.;
5) CONDANNA al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 questo giudizio, che liquida:
- in favore dell'attore/creditore procedente in €6.307,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa, come per legge;
- in favore del creditore costituito intervenuto, quale contributo spese, in €1.500,00, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa, come per legge.
Compensa le spese processuali tra e come da Controparte_3 Controparte_2 parte motiva.
Nulla per le spese tra le restanti parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 03/07/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare: “Con ordinanza pronunciata in data 22/06/2022 ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il G.E., nella persona di questo magistrato, disponeva, nell'ambito del proc. n. 31/2021 R.G.E., il giudizio di divisione endoesecutiva (con conseguente sospensione - parziale -del procedimento esecutivo immobiliare) in relazione all'immobile pignorato ubicato in Monopoli, alla via Castellana, in catasto fabbricati identificato al fg. 11, p.lla 887, sub 94 (meglio identificato in citazione), individuato nella perizia di stima quale lotto 4, nella titolarità del debitore esecutato in misura di 1/2; il bene risulta in comunione ordinaria con , titolare della restante quota indivisa”. Controparte_2
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