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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/12/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------------------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN S. CA Presidente relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al N° 574 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da: tra e per essa quale mandataria , Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti;
- appellante -
e
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Orlando;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata e notificata il 17/5/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “riformare la sentenza di primo grado n. 175/2024 (R.G. n.
131/2022) pubblicata in data 17.05.2024 dal Tribunale di Vasto, in persona della dott.ssa
CA ES, notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 17.05.2024, così giudicando: Nel merito: - in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di
[...]
e per essa riformare la sentenza di primo Pt_1 Controparte_1
grado e, per l'effetto, dichiarare l'esistenza del diritto di e per essa Parte_1
di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri Controparte_1
, e – in forza del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 424/2010 emesso dal Tribunale di Vasto (clausola di provvisoria esecuzione in data 20/31.12.2010), nei confronti di Parte_2 [...] e , asseritamente notificato a in data CP_6 CP_7 Controparte_6
11.1.2011 - purché limitatamente ai beni facenti parte dell'asse ereditario in capo al de cuius - riformare la sentenza di primo grado anche in punto di Controparte_6
spese e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese di lite;
Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato, in favore del difensore antistatario, e che dovessero essere nel frattempo versate da parte di Parte_1
Per parte appellata: “rigettare l'appello sollevato dalla e per essa quale Parte_1
procuratrice la per l'effetto, confermare Controparte_1
integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Vasto n. 175/2024 del 17.5.2024 resa nell'ambito del procedimento civile n. 131/2022 R.G.; Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di €
543.938,67, nei confronti di , e Parte_2 CP_7 Controparte_6
Dopo il decesso di quest'ultimo, la cessionaria del credito - ha Parte_1
notificato, l'8/2/2022, agli eredi e Controparte_3 Controparte_2
un atto di precetto, nel quale si affermava espressamente che Controparte_4
questi ultimi, pur avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo redatto l'inventario nei termini previsti dalla legge, erano da considerarsi eredi puri e semplici.
1.1. I destinatari del precetto hanno proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., sostenendo, anzitutto, la prescrizione del credito precettato;
in secondo luogo, la carenza della loro qualità di eredi (e comunque di eredi puri e semplici), avendo essi proceduto, con dichiarazione del 5/6/2020, ad accettare l'eredità di con Controparte_6
beneficio di inventario, ultimato poi (il 28/7/2021) in tempi più lunghi rispetto a quelli
“ordinari” per cause indipendenti dalla loro volontà (e cioè per una iniziale erronea valutazione giudiziale della istanza di nomina del cancelliere per la redazione pag. 2/9 dell'inventario, sopravvenuta solo in data 4/5/2021); in terzo luogo, la sproporzione della pretesa rispetto alla effettiva entità del credito.
1.2. La sentenza qui impugnata ha disatteso il primo ed il terzo motivo di opposizione, mentre, quanto al secondo motivo, pur rilevando che gli opponenti, “per aver perfezionato il procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario – avendo dimostrato tramite produzioni documentali che i tempi sono stati più lunghi per cause indipendenti dalla loro volontà –, devono ritenersi eredi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 490, co.2, c.p.c.”, ma che essi rispondono dei debiti ereditari non solo nei limiti del valore dei beni ereditari, bensì anche esclusivamente con tali beni, ha sottolineato come l'opposta (nonostante la dichiarata – in corso di causa – intenzione di sottoporre ad esecuzione il solo immobile ricompreso nell'asse ereditario) avesse qualificato in precetto gli opponenti come eredi puti e semplici ed ha provveduto nei seguenti testuali termini: “a. in accoglimento della domanda di cui in epigrafe, dichiara l'inesistenza del diritto della e per essa (già Parte_1 Controparte_8 Controparte_9
denominazione assunta da , di procedere ad Controparte_10
esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, che hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità del sig. b. dichiara che la Controparte_6 Pt_1 Parte_1
e per essa (già denominazione assunta da CP_11 CP_9 [...]
ha titolo e facoltà di aggredire esclusivamente i beni Controparte_10
dell'asse ereditario in capo al de cuius c. condanna l'opposta Controparte_6
al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 29.145,00 (di cui € 545,00 per spese documentate,
€ 28.600,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
2. La creditrice opposta – in questa sede rappresentata dalla mandataria
[...]
- ha proposto appello, censurando la decisione: Controparte_1
a) nella parte in cui ha escluso tout court il proprio diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli opponenti, pur dopo avere dato atto della qualità di eredi comunque assunta da questi ultimi, nei cui confronti doveva necessariamente essere promossa, sia pure nei limiti derivanti dall'accettazione beneficiata, l'esecuzione forzata preannunziata col precetto opposto;
pag. 3/9 b) nella parte in cui ha affermato la soccombenza integrale della opposta e non ha disposto la compensazione delle spese di lite, benché, da un lato, la affermazione contenuta in precetto circa la qualità di eredi puri e semplici dei destinatari per mancata tempestiva redazione dell'inventario fosse frutto di errore incolpevole, determinato dalle informazioni assunte presso la cancelleria del Tribunale di Vasto il 22/3/2021 circa la inesistenza dell'inventario e dalla impossibilità di conoscere la successiva redazione dello stesso;
e nonostante che, dall'altro lato, il rigetto degli ulteriori motivi di opposizione configurasse una soccombenza reciproca, di per sé sufficiente a fondare la compensazione delle spese.
3. Gli appellati si sono costituiti, sostenendo la correttezza della statuizione del
Tribunale in ordine alle spese di lite e ribadendo di aver rinunciato già all'udienza del
7/10/2022 agli ulteriori motivi di opposizione (prescrizione e rideterminazione della somma richiesta), tuttavia scrutinati nella sentenza di prime cure.
4. Sospesa – limitatamente al capo di condanna al rimborso delle spese processuali –
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, questa Corte ha infine trattenuto a decisione la causa sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti.
5. L'appello, nei limiti in cui è stato proposto, deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
6. Manifestamente fondato è il primo motivo di censura, giacché discende pianamente dagli artt. 459 e 470 c.c. (il primo dei quali sancisce che l'eredità si acquista con l'accettazione ed il secondo dei quali precisa le due forme che quest'ultima può assumere includendovi l'accettazione con beneficio di inventario), è pacifico nella giurisprudenza nomofilattica (si veda, da ultimo, Cass. SU 31310/2024) ed è stato affermato in motivazione anche dalla sentenza impugnata che il chiamato all'eredità che dichiara di accettare l'eredità con beneficio di inventario acquista, per ciò solo (e cioè a prescindere dalla redazione dell'inventario, la quale condiziona soltanto la limitazione della responsabilità intra vires), la qualità di erede.
6.1. Non può negarsi, allora, all'odierna appellante il diritto di procedere esecutivamente, tanto più nella fase prodromica all'inizio di una qualsiasi concreta procedura esecutiva, nei confronti degli eredi del proprio debitore deceduto, ancorché accettanti con beneficio di inventario.
pag. 4/9 6.2. Ha, pertanto, errato, e deve sul punto essere riformata, la sentenza gravata laddove ha dichiarato l'inesistenza del diritto di (la cui qualità di cessionaria ed Parte_1
attuale titolare del credito non è stata posta in dubbio) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, comunque eredi di anziché Controparte_6
limitarsi a dichiarare che questi ultimi sono tenuti a rispondere del debito del loro dante causa con i soli beni ricompresi nell'asse ereditario (beni, peraltro, la cui effettiva e concreta consistenza è rimasta del tutto incerta, non essendo stato prodotto l'inventario: ciò che impedisce altresì di accertare l'eccessività della somma precettata rispetto al limite della responsabilità degli eredi beneficiati).
7. Altrettanto fondato è il secondo motivo di appello, con cui è stata censurata la condanna dell'opposta oggi appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli opponenti.
7.1. La sentenza impugnata è pervenuta a tale condanna avendo ritenuto soccombente esclusivamente la opposta, in quanto – come sembra di comprendere – avrebbe reso necessaria la opposizione dei destinatari del precetto avendo nel contesto dello stesso, pur dando atto della accettazione con beneficio di inventario e della relativa trascrizione in data 15/7/2020, precisato che “i suddetti eredi non hanno redatto l'inventario nei termini previsti di legge e, pertanto, sono diventati eredi puri e semplici”.
7.2. Se è vero che tale ultima precisazione ha fondato l'interesse dei destinatari del precetto ad opporlo per evitare di essere esposti ad azioni esecutive aventi ad oggetto beni ricompresi nei loro personali patrimoni e non in quello del de cuius, è altrettanto vero (non solo che l'opposizione non è stata limitata a questo profilo, come si dirà più avanti, ma anche e soprattutto) che effettivamente, come dà atto la stessa sentenza impugnata e come è documentato, alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (resa davanti al cancelliere del Tribunale di Vasto il 5/6/2020 e non preceduta da inventario) dell'eredità di (deceduto il 13/2/2020) non ha fatto Controparte_6
seguito, entro i termini prescritti dagli artt. 485 o 487 c.c. (si ignora se i chiamati fossero o meno nel possesso dei beni ereditari) la redazione dell'inventario, ultimato, secondo la stessa allegazione degli opponenti, solo il 28/7/2021 (data della ricevuta rilasciata dal cancelliere all'uopo nominato con provvedimento giudiziale del 4/5/2021, non essendo pag. 5/9 rinvenibile in atti copia dell'inventario o della annotazione della data del suo compimento nel registro delle successioni).
7.2.1. Pur dovendosi constatare l'acquiescenza, ex art. 329 comma 2 c.p.c., dell'appellante all'accertamento, trasfuso nel capo b. del dispositivo della sentenza impugnata, del perfezionamento dell'accettazione della eredità di Controparte_6
con beneficio di inventario, nonostante il mancato rispetto del termine di tre mesi previsto (con diversa decorrenza) dagli artt, 485 e 487 c.c. (che prevedono entrambi la possibilità di proroga da parte del tribunale per un periodo ulteriore non eccedente tre mesi, salvo “gravi circostanze”) e, dunque, fermi restando gli effetti di tale accertamento, si deve comunque, per la rilevanza indiretta che la questione assume ai fini dello scrutinio del motivo di appello ora in esame, ricordare il consolidato principio giurisprudenziale che configura la tempestiva redazione dell'inventario come elemento costitutivo del procedimento a formazione progressiva delineato dall'art. 484 c.c. e dalle norme sopra citate (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. ord. 19010/2024, anche per il richiamo di ulteriori precedenti e per la precisazione che “la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito”, giacché “le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario”).
7.2.2. L'opposta oggi appellante ha sostenuto in prime cure e ribadito con l'atto di esercizio dell'impugnazione di avere compiuto accesso al registro delle successioni del
Tribunale di Vasto in data 22/3/2021 e di avere avuto contezza che a tale data – ampiamente successiva alla scadenza dei termini trimestrali previsti dalle norme citate,
pag. 6/9 comprensivi della proroga massima di regola concedibile l'inventario non era stato redatto. L'assunto trova conferma nella missiva datata 3/5/2021 (prodotta dagli appellati e, dunque, certamente ricevuta dagli stessi), mediante la quale l'avvocato Pesenti, per conto della odierna appellante, diffidò gli odierni appellati al pagamento del debito del de cuius in quanto alla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario del 5/6/2020 non aveva fatto seguito la redazione dell'inventario. A tale diffida non risulta che i destinatari abbiano replicato anche solo per comunicare la intervenuta nomina del cancelliere incaricato dell'inventario (unico provvedimento in cui pare possibile ravvisare un proroga implicita e postuma del termine, o comunque una altrettanto implicita rimessione degli eredi nel termine per la redazione dell'inventario), né risulta che di tale nomina e della stessa successiva ultimazione dell'inventario la creditrice potesse avere contezza, prima della notificazione del precetto, mediante nuovo accesso al registro delle successioni (cui essa avesse proceduto per eccesso di zelo, stante l'esito dell'accesso già effettuato dopo la scadenza dei termini legali previsti per la redazione dell'inventario e la assenza di qualsiasi comunicazione in replica alla appena ricordata diffida), posto che non vi è alcun elemento che consenta di accertare non solo se, ma soprattutto quando, il provvedimento di nomina e la data di ultimazione dell'inventario siano stati resi conoscibili mediante annotazione nel registro delle successioni (annotazione che ha funzione esclusivamente pubblicitaria, la cui eventuale omissione o tardività, per quanto concerne l'inventario tempestivamente redatto, pur non incidendo sul perfezionamento del procedimento e sulla limitazione di responsabilità dell'erede, ha evidenti riflessi sulla effettiva conoscibilità da parte dei terzi della ultimazione dell'inventario stesso o della proroga del termine per il suo compimento).
7.2.3. Come è evidente, da un lato, la qualificazione in precetto dei suoi destinatari come eredi puri e semplici non è addebitabile alla precettante, ma alla circostanza oggettiva della mancata redazione dell'inventario nei termini prescritti dalla legge per il perfezionamento della limitazione di responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario;
dall'altro lato, tale circostanza, tenuto conto dell'assenza di provvedimenti di proroga (quanto meno espressa) di quei termini, rendeva la questione sottesa al motivo di opposizione teso a fare valere il beneficio di inventario dubbia e controversa,
pag. 7/9 ancorché essa sia stata poi risolta sulla scorta della non addebitabilità del ritardo agli accettanti, riconosciuta – nel corso del giudizio di opposizione – dalla stessa opposta oggi appellante (che ne ha, così, semplificato la soluzione).
7.2.4. Si tratta di circostanze che, a giudizio di questa Corte, integrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente enunciate dall'art. 92 comma 2
c.p.c. (essendo sopravvenuta alla notificazione del precetto la conoscibilità da parte della opposta del perfezionamento della procedura di accettazione con beneficio di inventario), tali da giustificare – a seguito di Corte costituzionale n. 77/2018 – la compensazione delle spese processuali.
7.3. Compensazione che, nella specie, trovava (e trova) una ulteriore ragione
(suscettibile da sola a giustificarla) nella soccombenza reciproca, ravvisabile nell'accoglimento, specie a seguito della riforma cui deve condurre il primo motivo di gravame, solo parziale delle domande formulate dagli opponenti. Questi ultimi, invero, avevano anzitutto perorato una dichiarazione di nullità o inefficacia integrale dell'atto di precetto opposto e della inesistenza tout court del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata, sia per la prospettata prescrizione del credito, sia per la loro qualità di accettanti con beneficio di inventario. Avevano poi chiesto altresì di ridurre l'ammontare del credito nei confronti del de cuius. Tali domande sono state (già dalla sentenza di prime cure, intesa quale insieme di motivazione e dispositivo, ma comunque certamente con la presente sentenza, con conseguente operatività dell'effetto estensivo ex art. 336 c.p.c.) solo parzialmente accolte, non solo per il rigetto (o comunque per la rinuncia, che, quanto alle spese, non ha effetti diversi dal rigetto, secondo il principio generale desumibile dall'art. 306 c.p.c.) della eccezione di prescrizione e del secondo motivo di opposizione, ma anche per l'affermata qualità degli opponenti di eredi del debitore, subentrati a costui nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, salva la limitazione della loro responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.p.c..
7.4. Ricorrevano, dunque, e continuano a ricorrere anche in relazione al presente grado di giudizio (il cui esito non fa venire meno la reciprocità della soccombenza), i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese sia del primo grado (in tal senso dovendo ulteriormente riformare la sentenza gravata), sia del presente grado.
pag. 8/9 7.4.1. Fermo restando il diritto della appellante di ripetere le somme eventualmente corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza di prime cure, nulla può in proposito disporsi in questa sede, in mancanza di prova della suddetta corresponsione
(e, prima ancora, della allegazione dell'ammontare dell'eventuale esborso).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante indicata in epigrafe ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellati, quali eredi di ed Controparte_6
in relazione al credito vantato nei confronti di quest'ultimo, limitatamente ai beni ricompresi nell'asse ereditario, come risultanti dall'inventario redatto a seguito di accettazione beneficiata del 5/6/2020. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AN S. CA
P a g . 9 | 9
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-----------------------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN S. CA Presidente relatore Silvia Rita Fabrizio Consigliere Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al N° 574 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da: tra e per essa quale mandataria , Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti;
- appellante -
e
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Orlando;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Vasto, pubblicata e notificata il 17/5/2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “riformare la sentenza di primo grado n. 175/2024 (R.G. n.
131/2022) pubblicata in data 17.05.2024 dal Tribunale di Vasto, in persona della dott.ssa
CA ES, notificata all'appellante a mezzo P.E.C. il 17.05.2024, così giudicando: Nel merito: - in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di
[...]
e per essa riformare la sentenza di primo Pt_1 Controparte_1
grado e, per l'effetto, dichiarare l'esistenza del diritto di e per essa Parte_1
di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri Controparte_1
, e – in forza del Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 424/2010 emesso dal Tribunale di Vasto (clausola di provvisoria esecuzione in data 20/31.12.2010), nei confronti di Parte_2 [...] e , asseritamente notificato a in data CP_6 CP_7 Controparte_6
11.1.2011 - purché limitatamente ai beni facenti parte dell'asse ereditario in capo al de cuius - riformare la sentenza di primo grado anche in punto di Controparte_6
spese e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese di lite;
Il tutto, con vittoria di spese di lite del presente giudizio di appello, nella misura dei valori medi previsti dal tariffario forense, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato, in favore del difensore antistatario, e che dovessero essere nel frattempo versate da parte di Parte_1
Per parte appellata: “rigettare l'appello sollevato dalla e per essa quale Parte_1
procuratrice la per l'effetto, confermare Controparte_1
integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Vasto n. 175/2024 del 17.5.2024 resa nell'ambito del procedimento civile n. 131/2022 R.G.; Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di €
543.938,67, nei confronti di , e Parte_2 CP_7 Controparte_6
Dopo il decesso di quest'ultimo, la cessionaria del credito - ha Parte_1
notificato, l'8/2/2022, agli eredi e Controparte_3 Controparte_2
un atto di precetto, nel quale si affermava espressamente che Controparte_4
questi ultimi, pur avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non avendo redatto l'inventario nei termini previsti dalla legge, erano da considerarsi eredi puri e semplici.
1.1. I destinatari del precetto hanno proposto opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., sostenendo, anzitutto, la prescrizione del credito precettato;
in secondo luogo, la carenza della loro qualità di eredi (e comunque di eredi puri e semplici), avendo essi proceduto, con dichiarazione del 5/6/2020, ad accettare l'eredità di con Controparte_6
beneficio di inventario, ultimato poi (il 28/7/2021) in tempi più lunghi rispetto a quelli
“ordinari” per cause indipendenti dalla loro volontà (e cioè per una iniziale erronea valutazione giudiziale della istanza di nomina del cancelliere per la redazione pag. 2/9 dell'inventario, sopravvenuta solo in data 4/5/2021); in terzo luogo, la sproporzione della pretesa rispetto alla effettiva entità del credito.
1.2. La sentenza qui impugnata ha disatteso il primo ed il terzo motivo di opposizione, mentre, quanto al secondo motivo, pur rilevando che gli opponenti, “per aver perfezionato il procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario – avendo dimostrato tramite produzioni documentali che i tempi sono stati più lunghi per cause indipendenti dalla loro volontà –, devono ritenersi eredi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 490, co.2, c.p.c.”, ma che essi rispondono dei debiti ereditari non solo nei limiti del valore dei beni ereditari, bensì anche esclusivamente con tali beni, ha sottolineato come l'opposta (nonostante la dichiarata – in corso di causa – intenzione di sottoporre ad esecuzione il solo immobile ricompreso nell'asse ereditario) avesse qualificato in precetto gli opponenti come eredi puti e semplici ed ha provveduto nei seguenti testuali termini: “a. in accoglimento della domanda di cui in epigrafe, dichiara l'inesistenza del diritto della e per essa (già Parte_1 Controparte_8 Controparte_9
denominazione assunta da , di procedere ad Controparte_10
esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, che hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità del sig. b. dichiara che la Controparte_6 Pt_1 Parte_1
e per essa (già denominazione assunta da CP_11 CP_9 [...]
ha titolo e facoltà di aggredire esclusivamente i beni Controparte_10
dell'asse ereditario in capo al de cuius c. condanna l'opposta Controparte_6
al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 29.145,00 (di cui € 545,00 per spese documentate,
€ 28.600,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
2. La creditrice opposta – in questa sede rappresentata dalla mandataria
[...]
- ha proposto appello, censurando la decisione: Controparte_1
a) nella parte in cui ha escluso tout court il proprio diritto di procedere in via esecutiva nei confronti degli opponenti, pur dopo avere dato atto della qualità di eredi comunque assunta da questi ultimi, nei cui confronti doveva necessariamente essere promossa, sia pure nei limiti derivanti dall'accettazione beneficiata, l'esecuzione forzata preannunziata col precetto opposto;
pag. 3/9 b) nella parte in cui ha affermato la soccombenza integrale della opposta e non ha disposto la compensazione delle spese di lite, benché, da un lato, la affermazione contenuta in precetto circa la qualità di eredi puri e semplici dei destinatari per mancata tempestiva redazione dell'inventario fosse frutto di errore incolpevole, determinato dalle informazioni assunte presso la cancelleria del Tribunale di Vasto il 22/3/2021 circa la inesistenza dell'inventario e dalla impossibilità di conoscere la successiva redazione dello stesso;
e nonostante che, dall'altro lato, il rigetto degli ulteriori motivi di opposizione configurasse una soccombenza reciproca, di per sé sufficiente a fondare la compensazione delle spese.
3. Gli appellati si sono costituiti, sostenendo la correttezza della statuizione del
Tribunale in ordine alle spese di lite e ribadendo di aver rinunciato già all'udienza del
7/10/2022 agli ulteriori motivi di opposizione (prescrizione e rideterminazione della somma richiesta), tuttavia scrutinati nella sentenza di prime cure.
4. Sospesa – limitatamente al capo di condanna al rimborso delle spese processuali –
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, questa Corte ha infine trattenuto a decisione la causa sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in epigrafe trascritti.
5. L'appello, nei limiti in cui è stato proposto, deve trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
6. Manifestamente fondato è il primo motivo di censura, giacché discende pianamente dagli artt. 459 e 470 c.c. (il primo dei quali sancisce che l'eredità si acquista con l'accettazione ed il secondo dei quali precisa le due forme che quest'ultima può assumere includendovi l'accettazione con beneficio di inventario), è pacifico nella giurisprudenza nomofilattica (si veda, da ultimo, Cass. SU 31310/2024) ed è stato affermato in motivazione anche dalla sentenza impugnata che il chiamato all'eredità che dichiara di accettare l'eredità con beneficio di inventario acquista, per ciò solo (e cioè a prescindere dalla redazione dell'inventario, la quale condiziona soltanto la limitazione della responsabilità intra vires), la qualità di erede.
6.1. Non può negarsi, allora, all'odierna appellante il diritto di procedere esecutivamente, tanto più nella fase prodromica all'inizio di una qualsiasi concreta procedura esecutiva, nei confronti degli eredi del proprio debitore deceduto, ancorché accettanti con beneficio di inventario.
pag. 4/9 6.2. Ha, pertanto, errato, e deve sul punto essere riformata, la sentenza gravata laddove ha dichiarato l'inesistenza del diritto di (la cui qualità di cessionaria ed Parte_1
attuale titolare del credito non è stata posta in dubbio) di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, comunque eredi di anziché Controparte_6
limitarsi a dichiarare che questi ultimi sono tenuti a rispondere del debito del loro dante causa con i soli beni ricompresi nell'asse ereditario (beni, peraltro, la cui effettiva e concreta consistenza è rimasta del tutto incerta, non essendo stato prodotto l'inventario: ciò che impedisce altresì di accertare l'eccessività della somma precettata rispetto al limite della responsabilità degli eredi beneficiati).
7. Altrettanto fondato è il secondo motivo di appello, con cui è stata censurata la condanna dell'opposta oggi appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli opponenti.
7.1. La sentenza impugnata è pervenuta a tale condanna avendo ritenuto soccombente esclusivamente la opposta, in quanto – come sembra di comprendere – avrebbe reso necessaria la opposizione dei destinatari del precetto avendo nel contesto dello stesso, pur dando atto della accettazione con beneficio di inventario e della relativa trascrizione in data 15/7/2020, precisato che “i suddetti eredi non hanno redatto l'inventario nei termini previsti di legge e, pertanto, sono diventati eredi puri e semplici”.
7.2. Se è vero che tale ultima precisazione ha fondato l'interesse dei destinatari del precetto ad opporlo per evitare di essere esposti ad azioni esecutive aventi ad oggetto beni ricompresi nei loro personali patrimoni e non in quello del de cuius, è altrettanto vero (non solo che l'opposizione non è stata limitata a questo profilo, come si dirà più avanti, ma anche e soprattutto) che effettivamente, come dà atto la stessa sentenza impugnata e come è documentato, alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (resa davanti al cancelliere del Tribunale di Vasto il 5/6/2020 e non preceduta da inventario) dell'eredità di (deceduto il 13/2/2020) non ha fatto Controparte_6
seguito, entro i termini prescritti dagli artt. 485 o 487 c.c. (si ignora se i chiamati fossero o meno nel possesso dei beni ereditari) la redazione dell'inventario, ultimato, secondo la stessa allegazione degli opponenti, solo il 28/7/2021 (data della ricevuta rilasciata dal cancelliere all'uopo nominato con provvedimento giudiziale del 4/5/2021, non essendo pag. 5/9 rinvenibile in atti copia dell'inventario o della annotazione della data del suo compimento nel registro delle successioni).
7.2.1. Pur dovendosi constatare l'acquiescenza, ex art. 329 comma 2 c.p.c., dell'appellante all'accertamento, trasfuso nel capo b. del dispositivo della sentenza impugnata, del perfezionamento dell'accettazione della eredità di Controparte_6
con beneficio di inventario, nonostante il mancato rispetto del termine di tre mesi previsto (con diversa decorrenza) dagli artt, 485 e 487 c.c. (che prevedono entrambi la possibilità di proroga da parte del tribunale per un periodo ulteriore non eccedente tre mesi, salvo “gravi circostanze”) e, dunque, fermi restando gli effetti di tale accertamento, si deve comunque, per la rilevanza indiretta che la questione assume ai fini dello scrutinio del motivo di appello ora in esame, ricordare il consolidato principio giurisprudenziale che configura la tempestiva redazione dell'inventario come elemento costitutivo del procedimento a formazione progressiva delineato dall'art. 484 c.c. e dalle norme sopra citate (si veda, in proposito, tra le più recenti, Cass. ord. 19010/2024, anche per il richiamo di ulteriori precedenti e per la precisazione che “la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, ma non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires, che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito”, giacché “le disposizioni che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non ricollegano all'inutile decorso del termine un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario”).
7.2.2. L'opposta oggi appellante ha sostenuto in prime cure e ribadito con l'atto di esercizio dell'impugnazione di avere compiuto accesso al registro delle successioni del
Tribunale di Vasto in data 22/3/2021 e di avere avuto contezza che a tale data – ampiamente successiva alla scadenza dei termini trimestrali previsti dalle norme citate,
pag. 6/9 comprensivi della proroga massima di regola concedibile l'inventario non era stato redatto. L'assunto trova conferma nella missiva datata 3/5/2021 (prodotta dagli appellati e, dunque, certamente ricevuta dagli stessi), mediante la quale l'avvocato Pesenti, per conto della odierna appellante, diffidò gli odierni appellati al pagamento del debito del de cuius in quanto alla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario del 5/6/2020 non aveva fatto seguito la redazione dell'inventario. A tale diffida non risulta che i destinatari abbiano replicato anche solo per comunicare la intervenuta nomina del cancelliere incaricato dell'inventario (unico provvedimento in cui pare possibile ravvisare un proroga implicita e postuma del termine, o comunque una altrettanto implicita rimessione degli eredi nel termine per la redazione dell'inventario), né risulta che di tale nomina e della stessa successiva ultimazione dell'inventario la creditrice potesse avere contezza, prima della notificazione del precetto, mediante nuovo accesso al registro delle successioni (cui essa avesse proceduto per eccesso di zelo, stante l'esito dell'accesso già effettuato dopo la scadenza dei termini legali previsti per la redazione dell'inventario e la assenza di qualsiasi comunicazione in replica alla appena ricordata diffida), posto che non vi è alcun elemento che consenta di accertare non solo se, ma soprattutto quando, il provvedimento di nomina e la data di ultimazione dell'inventario siano stati resi conoscibili mediante annotazione nel registro delle successioni (annotazione che ha funzione esclusivamente pubblicitaria, la cui eventuale omissione o tardività, per quanto concerne l'inventario tempestivamente redatto, pur non incidendo sul perfezionamento del procedimento e sulla limitazione di responsabilità dell'erede, ha evidenti riflessi sulla effettiva conoscibilità da parte dei terzi della ultimazione dell'inventario stesso o della proroga del termine per il suo compimento).
7.2.3. Come è evidente, da un lato, la qualificazione in precetto dei suoi destinatari come eredi puri e semplici non è addebitabile alla precettante, ma alla circostanza oggettiva della mancata redazione dell'inventario nei termini prescritti dalla legge per il perfezionamento della limitazione di responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario;
dall'altro lato, tale circostanza, tenuto conto dell'assenza di provvedimenti di proroga (quanto meno espressa) di quei termini, rendeva la questione sottesa al motivo di opposizione teso a fare valere il beneficio di inventario dubbia e controversa,
pag. 7/9 ancorché essa sia stata poi risolta sulla scorta della non addebitabilità del ritardo agli accettanti, riconosciuta – nel corso del giudizio di opposizione – dalla stessa opposta oggi appellante (che ne ha, così, semplificato la soluzione).
7.2.4. Si tratta di circostanze che, a giudizio di questa Corte, integrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente enunciate dall'art. 92 comma 2
c.p.c. (essendo sopravvenuta alla notificazione del precetto la conoscibilità da parte della opposta del perfezionamento della procedura di accettazione con beneficio di inventario), tali da giustificare – a seguito di Corte costituzionale n. 77/2018 – la compensazione delle spese processuali.
7.3. Compensazione che, nella specie, trovava (e trova) una ulteriore ragione
(suscettibile da sola a giustificarla) nella soccombenza reciproca, ravvisabile nell'accoglimento, specie a seguito della riforma cui deve condurre il primo motivo di gravame, solo parziale delle domande formulate dagli opponenti. Questi ultimi, invero, avevano anzitutto perorato una dichiarazione di nullità o inefficacia integrale dell'atto di precetto opposto e della inesistenza tout court del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata, sia per la prospettata prescrizione del credito, sia per la loro qualità di accettanti con beneficio di inventario. Avevano poi chiesto altresì di ridurre l'ammontare del credito nei confronti del de cuius. Tali domande sono state (già dalla sentenza di prime cure, intesa quale insieme di motivazione e dispositivo, ma comunque certamente con la presente sentenza, con conseguente operatività dell'effetto estensivo ex art. 336 c.p.c.) solo parzialmente accolte, non solo per il rigetto (o comunque per la rinuncia, che, quanto alle spese, non ha effetti diversi dal rigetto, secondo il principio generale desumibile dall'art. 306 c.p.c.) della eccezione di prescrizione e del secondo motivo di opposizione, ma anche per l'affermata qualità degli opponenti di eredi del debitore, subentrati a costui nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, salva la limitazione della loro responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.p.c..
7.4. Ricorrevano, dunque, e continuano a ricorrere anche in relazione al presente grado di giudizio (il cui esito non fa venire meno la reciprocità della soccombenza), i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese sia del primo grado (in tal senso dovendo ulteriormente riformare la sentenza gravata), sia del presente grado.
pag. 8/9 7.4.1. Fermo restando il diritto della appellante di ripetere le somme eventualmente corrisposte alle controparti in esecuzione della sentenza di prime cure, nulla può in proposito disporsi in questa sede, in mancanza di prova della suddetta corresponsione
(e, prima ancora, della allegazione dell'ammontare dell'eventuale esborso).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara che l'appellante indicata in epigrafe ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli appellati, quali eredi di ed Controparte_6
in relazione al credito vantato nei confronti di quest'ultimo, limitatamente ai beni ricompresi nell'asse ereditario, come risultanti dall'inventario redatto a seguito di accettazione beneficiata del 5/6/2020. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AN S. CA
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