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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2518/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11770/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026090039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2727/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 028202500260900039 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 454,51 notificata in data 9.04.2025, ha proposto ricorso in data 10.06.2025, depositandolo in data 19.06.2025 avente n. di R.G. 11770/2025, eccependo:
– l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
– la prescrizione delle somme intimate;
– la decadenza dalla azione relativa al diritto di credito;
– l'indeterminatezza della cartella di pagamento opposta.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Agenzia Entrate Riscossione che insiste per la debenza del tributo ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituisce Regione Campania che contesta l'intervenuta prescrizione e deposita prova della notifica dell'atto prodromico con conseguente interruzione della prescrizione.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo, come quello depositato agli atti. A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n. 946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica
(.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente, ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo. Sul punto, Cassazione, ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non Banca_1 l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. Quanto al merito si osserva che parte resistente Regione Campania ha provato l'avvenuta consegna dell'atto prodromico avvenuto in data 16.09.2022. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 964064102881
è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente, successivamente al tentativo di consegna. A tal riguardo, si precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata
A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 50,00
(euro cinquanta / 00) in favore di Agenzia Entrate Riscossione ed € 100,00 (euro cento / 00), in favore della Regione Campania, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 6 febbraio 2026
Il Giudice
ON NI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11770/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026090039000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2727/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 028202500260900039 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 454,51 notificata in data 9.04.2025, ha proposto ricorso in data 10.06.2025, depositandolo in data 19.06.2025 avente n. di R.G. 11770/2025, eccependo:
– l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
– la prescrizione delle somme intimate;
– la decadenza dalla azione relativa al diritto di credito;
– l'indeterminatezza della cartella di pagamento opposta.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce Agenzia Entrate Riscossione che insiste per la debenza del tributo ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituisce Regione Campania che contesta l'intervenuta prescrizione e deposita prova della notifica dell'atto prodromico con conseguente interruzione della prescrizione.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo, come quello depositato agli atti. A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n. 946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica
(.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente, ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo. Sul punto, Cassazione, ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non Banca_1 l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. Quanto al merito si osserva che parte resistente Regione Campania ha provato l'avvenuta consegna dell'atto prodromico avvenuto in data 16.09.2022. Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 964064102881
è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza è stato restituito al mittente, successivamente al tentativo di consegna. A tal riguardo, si precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata
A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. XVIII, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 50,00
(euro cinquanta / 00) in favore di Agenzia Entrate Riscossione ed € 100,00 (euro cento / 00), in favore della Regione Campania, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, 6 febbraio 2026
Il Giudice
ON NI