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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46801 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.1.2025 e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in via Vittoria Colonna
n. 40, presso lo studio dell'avv. Maria Saviano, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato il 17.4.2023 nella procedura r.g.e. 865/2017
- attore/opponente –
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, viale Egeo n. 8, presso l'avv. C.F._2
Fernando Targa che lo rappresenta e difende per procura in atti
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_4
e ; Controparte_5 Controparte_6
, , ; Controparte_7 CP_8 Controparte_9
quale mandataria di (già ; CP_10 Controparte_11 CP_11
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) - accertare e dichiarare la proprietà del bene staggito a favore dell'opponente e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
-accogliere la domanda dell'opponente, ex art. 1158 c.c., accertando e dichiarando il Sig. nato in [...] in data [...], Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare seguente in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni: immobile sito in Roma, Via dei Gelsi nn. 159 e 159/A e precisamente: - appartamento posto al piano terra, distinto con l'interno n. 1 (uno), composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, cameretta, tre bagni, due terrazzi a livello e corte annessa, confinante con distacco su con CP_4 appartamento interno 2 (due) e con appartamento interno A, censito nel catasto dei Fabbricati intestato a
[...]
foglio 645, particella 467, sub 503, Via dei Gelsi n. 159, piano T, interno 1, zona censuaria 4, cat. CP_1
A/3, classe A, vani 5, rendita €. 903,80; -ufficio posto al piano terra, distinto con interno A, composto da due vani e un bagno, confinante con corte dell'appartamento interno 1 (uno) per tre lati attraverso cui si pratica l'accesso
e censito nel catasto dei Fabbricati con la medesima inte-stazione dell'immobile che precede, al foglio 645, particella
467, subalterno 504, via dei Gelsi n. 159, piano T., interno A, zona censuaria 4, categoria A/10, classe 1, vani 1,5, rendita €. 1.022,58; - con vittoria di compensi di giudizio distratti in favore della procuratrice antistataria”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda. IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le avverse domande, infondate in fatto e in diritto. IN OGNI CASO con vittoria di spese di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA
ISTRUTTORIA, ci si oppone alle istanze di controparte generiche e documentali. Peraltro, come già evidenziato, le premesse cui controparte rimanda (si legge: “chiede ammettersi prova per testi e per interpello sulle circo-stanze di cui al “premesso” precedute da “vero che”) sono la mera riproduzione del ricorso di opposizione, dunque non si comprende su cosa i testi dovrebbero testimoniare”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
865/2017 si opponeva alla esecuzione intrapresa nei confronti dei sig.ri Parte_1 CP_1
e , deducendo di aver acquistato per usucapione l'immobile situato in Roma, CP_9 [...]
, identificato al C.F. foglio 645, p.lla 467, sub 503 e 504. CP_4
Deduceva, in particolare, di aver conseguito la detenzione dell'immobile fin dal 1988, precisando come nel 1996 intervenisse tra le parti contratto preliminare di acquisto dello stesso, finalizzato a cristallizzare la situazione già manifestatasi dal 1988, precisando come lo stesso si comportasse uti dominus (sostenendo le spese condominiali, pagando le utenze e le imposte legate all'immobile) fino almeno al 2014. Chiedeva, pertanto, che venisse, in via preliminare disposta la sospensione dell'esecuzione, instando, nel merito, per l'accertamento del diritto di proprietà dello stesso sul bene immobile, per intervenuta usucapione, e che fosse quindi dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 10.7.2023 veniva respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione, con assegnazione di termine per la riassunzione del giudizio di merito.
Veniva dunque riassunto il merito della causa, mediante citazione che riproponeva il contenuto dell'originario ricorso.
A fronte della notifica dell'atto introduttivo, si costituiva il solo instando per Controparte_1
l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle domande proposte.
Restavano contumaci, invece, i restanti convenuti.
Ritenuti inammissibili e, comunque, irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dalle parti e ravvisato il carattere documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
14.1.2025.
***
La domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere come, a fronte della inerzia, manifestata da parte attrice successivamente alla notifica dell'atto di citazione e alla iscrizione a ruolo del giudizio di merito, l'unica parte convenuta ritualmente costituita, , abbia partecipato attivamente allo stesso, riportandosi nel Controparte_1 corso delle udienze svolte ai propri atti ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande, dovendo quindi interpretarsi tale comportamento come inequivoca manifestazione della volontà di dare seguito al processo.
Venendo, poi, ad esaminare la domanda con la quale parte convenuta eccepisce la nullità della citazione per genericità della stessa, la medesima pare invero destituita di fondamento.
Se è vero che l'atto introduttivo del giudizio di merito si limita, nella sostanza, a reiterare il contenuto del ricorso depositato nel corso della procedura esecutiva, è altresì vero che tale ricorso indicava in modo sufficientemente chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Venendo, poi, all'esame delle domande di parte attrice, deve osservarsi come tale parte, nelle proprie conclusioni, insistesse per l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene oggetto di pignoramento, nonché sulla estinzione della procedura esecutiva r.g.e. 865/2017.
Ebbene, quanto alla seconda di tali due domande, ossia quella concernente l'estinzione della procedura, deve osservarsi che riguardo ad essa può ritenersi integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendo stata già dichiarata la chiusura della predetta procedura esecutiva, per effetto di conversione del pignoramento effettuata dagli esecutati.
Non può invece ritenersi che dalla estinzione della procedura discenda anche un venir meno dell'interesse di parte attrice all'accertamento della proprietà sul bene oggetto di pignoramento atteso che tale domanda, pur traendo origine dalla procedura esecutiva, si profila come del tutto autonoma rispetto all'andamento e agli esiti della procedura esecutiva stessa.
Nel merito, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per motivi non dissimili da quelli già posti a base della menzionata ordinanza del 10.7.2023 che aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Deve, così, osservarsi come lo stesso contratto preliminare datato 19.2.1996, con il quale il CP_1 prometteva in vendita l'immobile oggetto di causa al (contratto che del tutto Pt_1 pacificamente non trovava poi esecuzione), stia a dimostrare come il possesso non fosse pacifico, né incontestato e come, anzi, le parti concordassero nel riconoscere, quanto meno a tale data, la titolarità sul bene in capo al . CP_1
La stessa copiosa documentazione prodotta in atti da parte attrice, unitamente al proprio atto introduttivo, se sta a dimostrare che il avesse la disponibilità del bene per un prolungato Pt_1 periodo di tempo, non pare invece idonea a dimostrare che una tale detenzione potesse qualificarsi come del tutto incontestata ed esercitata uti dominus, perché da diversi documenti emerge l'interlocuzione, tanto da parte dell'amministrazione condominiale, quanto da parte del
, quanto da parte di terzi, con il , in tal modo emergendo il riconoscimento, tanto Pt_1 CP_1 da parte del , quanto da parte dei terzi, della proprietà del bene in capo al . Pt_1 CP_1
Del resto, non può non valorizzarsi - in vista del rigetto delle domande di parte attrice e della insussistenza dei presupposti per dare seguito alle istanze istruttorie svolte – la condotta processuale tenuta dal , il quale, dopo aver introdotto ed iscritto a ruolo il giudizio di Pt_1 merito, si disinteressava del tutto dello stesso.
Non resta, pertanto, che respingere la svolta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite (da distrarsi, stando alla richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in favore del difensore dichiaratosi antistatario), sia pur ridotte entro i minimi consentiti dalla disciplina di riferimento, avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta, alla particolare concentrazione del presente giudizio e alla modesta complessità della causa.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di (e, per Parte_1 Controparte_1 esso, in favore dell'avv. Fernando Targa, dichiaratosi antistatario), che si quantificano in €
4.500,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46801 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.1.2025 e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ivi elettivamente domiciliato in via Vittoria Colonna
n. 40, presso lo studio dell'avv. Maria Saviano, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata al ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato il 17.4.2023 nella procedura r.g.e. 865/2017
- attore/opponente –
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, viale Egeo n. 8, presso l'avv. C.F._2
Fernando Targa che lo rappresenta e difende per procura in atti
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_4
e ; Controparte_5 Controparte_6
, , ; Controparte_7 CP_8 Controparte_9
quale mandataria di (già ; CP_10 Controparte_11 CP_11
- convenuti contumaci -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) - accertare e dichiarare la proprietà del bene staggito a favore dell'opponente e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva;
-accogliere la domanda dell'opponente, ex art. 1158 c.c., accertando e dichiarando il Sig. nato in [...] in data [...], Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del compendio immobiliare seguente in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni: immobile sito in Roma, Via dei Gelsi nn. 159 e 159/A e precisamente: - appartamento posto al piano terra, distinto con l'interno n. 1 (uno), composto di soggiorno con angolo cottura, una camera, cameretta, tre bagni, due terrazzi a livello e corte annessa, confinante con distacco su con CP_4 appartamento interno 2 (due) e con appartamento interno A, censito nel catasto dei Fabbricati intestato a
[...]
foglio 645, particella 467, sub 503, Via dei Gelsi n. 159, piano T, interno 1, zona censuaria 4, cat. CP_1
A/3, classe A, vani 5, rendita €. 903,80; -ufficio posto al piano terra, distinto con interno A, composto da due vani e un bagno, confinante con corte dell'appartamento interno 1 (uno) per tre lati attraverso cui si pratica l'accesso
e censito nel catasto dei Fabbricati con la medesima inte-stazione dell'immobile che precede, al foglio 645, particella
467, subalterno 504, via dei Gelsi n. 159, piano T., interno A, zona censuaria 4, categoria A/10, classe 1, vani 1,5, rendita €. 1.022,58; - con vittoria di compensi di giudizio distratti in favore della procuratrice antistataria”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare la nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda. IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le avverse domande, infondate in fatto e in diritto. IN OGNI CASO con vittoria di spese di spese, competenze ed onorari da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. IN VIA
ISTRUTTORIA, ci si oppone alle istanze di controparte generiche e documentali. Peraltro, come già evidenziato, le premesse cui controparte rimanda (si legge: “chiede ammettersi prova per testi e per interpello sulle circo-stanze di cui al “premesso” precedute da “vero che”) sono la mera riproduzione del ricorso di opposizione, dunque non si comprende su cosa i testi dovrebbero testimoniare”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
865/2017 si opponeva alla esecuzione intrapresa nei confronti dei sig.ri Parte_1 CP_1
e , deducendo di aver acquistato per usucapione l'immobile situato in Roma, CP_9 [...]
, identificato al C.F. foglio 645, p.lla 467, sub 503 e 504. CP_4
Deduceva, in particolare, di aver conseguito la detenzione dell'immobile fin dal 1988, precisando come nel 1996 intervenisse tra le parti contratto preliminare di acquisto dello stesso, finalizzato a cristallizzare la situazione già manifestatasi dal 1988, precisando come lo stesso si comportasse uti dominus (sostenendo le spese condominiali, pagando le utenze e le imposte legate all'immobile) fino almeno al 2014. Chiedeva, pertanto, che venisse, in via preliminare disposta la sospensione dell'esecuzione, instando, nel merito, per l'accertamento del diritto di proprietà dello stesso sul bene immobile, per intervenuta usucapione, e che fosse quindi dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva.
Con ordinanza del 10.7.2023 veniva respinta dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione, con assegnazione di termine per la riassunzione del giudizio di merito.
Veniva dunque riassunto il merito della causa, mediante citazione che riproponeva il contenuto dell'originario ricorso.
A fronte della notifica dell'atto introduttivo, si costituiva il solo instando per Controparte_1
l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto delle domande proposte.
Restavano contumaci, invece, i restanti convenuti.
Ritenuti inammissibili e, comunque, irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dalle parti e ravvisato il carattere documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
14.1.2025.
***
La domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere come, a fronte della inerzia, manifestata da parte attrice successivamente alla notifica dell'atto di citazione e alla iscrizione a ruolo del giudizio di merito, l'unica parte convenuta ritualmente costituita, , abbia partecipato attivamente allo stesso, riportandosi nel Controparte_1 corso delle udienze svolte ai propri atti ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande, dovendo quindi interpretarsi tale comportamento come inequivoca manifestazione della volontà di dare seguito al processo.
Venendo, poi, ad esaminare la domanda con la quale parte convenuta eccepisce la nullità della citazione per genericità della stessa, la medesima pare invero destituita di fondamento.
Se è vero che l'atto introduttivo del giudizio di merito si limita, nella sostanza, a reiterare il contenuto del ricorso depositato nel corso della procedura esecutiva, è altresì vero che tale ricorso indicava in modo sufficientemente chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Venendo, poi, all'esame delle domande di parte attrice, deve osservarsi come tale parte, nelle proprie conclusioni, insistesse per l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene oggetto di pignoramento, nonché sulla estinzione della procedura esecutiva r.g.e. 865/2017.
Ebbene, quanto alla seconda di tali due domande, ossia quella concernente l'estinzione della procedura, deve osservarsi che riguardo ad essa può ritenersi integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendo stata già dichiarata la chiusura della predetta procedura esecutiva, per effetto di conversione del pignoramento effettuata dagli esecutati.
Non può invece ritenersi che dalla estinzione della procedura discenda anche un venir meno dell'interesse di parte attrice all'accertamento della proprietà sul bene oggetto di pignoramento atteso che tale domanda, pur traendo origine dalla procedura esecutiva, si profila come del tutto autonoma rispetto all'andamento e agli esiti della procedura esecutiva stessa.
Nel merito, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento per motivi non dissimili da quelli già posti a base della menzionata ordinanza del 10.7.2023 che aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Deve, così, osservarsi come lo stesso contratto preliminare datato 19.2.1996, con il quale il CP_1 prometteva in vendita l'immobile oggetto di causa al (contratto che del tutto Pt_1 pacificamente non trovava poi esecuzione), stia a dimostrare come il possesso non fosse pacifico, né incontestato e come, anzi, le parti concordassero nel riconoscere, quanto meno a tale data, la titolarità sul bene in capo al . CP_1
La stessa copiosa documentazione prodotta in atti da parte attrice, unitamente al proprio atto introduttivo, se sta a dimostrare che il avesse la disponibilità del bene per un prolungato Pt_1 periodo di tempo, non pare invece idonea a dimostrare che una tale detenzione potesse qualificarsi come del tutto incontestata ed esercitata uti dominus, perché da diversi documenti emerge l'interlocuzione, tanto da parte dell'amministrazione condominiale, quanto da parte del
, quanto da parte di terzi, con il , in tal modo emergendo il riconoscimento, tanto Pt_1 CP_1 da parte del , quanto da parte dei terzi, della proprietà del bene in capo al . Pt_1 CP_1
Del resto, non può non valorizzarsi - in vista del rigetto delle domande di parte attrice e della insussistenza dei presupposti per dare seguito alle istanze istruttorie svolte – la condotta processuale tenuta dal , il quale, dopo aver introdotto ed iscritto a ruolo il giudizio di Pt_1 merito, si disinteressava del tutto dello stesso.
Non resta, pertanto, che respingere la svolta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite (da distrarsi, stando alla richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni, in favore del difensore dichiaratosi antistatario), sia pur ridotte entro i minimi consentiti dalla disciplina di riferimento, avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta, alla particolare concentrazione del presente giudizio e alla modesta complessità della causa.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di (e, per Parte_1 Controparte_1 esso, in favore dell'avv. Fernando Targa, dichiaratosi antistatario), che si quantificano in €
4.500,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
Roma, 25.2.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli