Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2023, proposto da
Abbott Rapid Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini e Elio Leonetti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione EM, Regione Puglia, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Azienda Usl di Piacenza, Azienda Usl di Parma, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Usl della Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ircss, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9- bis dell'art. 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata via pec in data 13 dicembre 2022;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti ivi richiamati, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna;
- del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022;
- del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”;
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella deliberazione di ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV EM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Rilevato che con atto depositato in data 19 marzo 2026 parte ricorrente - nel chiedere il passaggio in decisione della causa- ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole, chiedendo pertanto la declaratoria di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”;
Considerato che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [ ]. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite ”;
Rilevato che dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinchè possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Considerato che parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cui alla richiamata disposizione, mancando il deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria, mentre possono ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.,
Ritenuto pertanto che debba prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’ art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
Ritenuto infine che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LV EM, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| LV EM | IT RU |
IL SEGRETARIO