TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7172
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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Sentenza 21 aprile 2026

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    Adesione alla procedura di ripiano ridotto

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la fattispecie legale richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la comunicazione alla segreteria del tribunale, elementi mancanti nel fascicolo. Tuttavia, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione della ricorrente e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la fattispecie legale richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la comunicazione alla segreteria del tribunale, elementi mancanti nel fascicolo. Tuttavia, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione della ricorrente e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la fattispecie legale richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la comunicazione alla segreteria del tribunale, elementi mancanti nel fascicolo. Tuttavia, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione della ricorrente e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la fattispecie legale richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la comunicazione alla segreteria del tribunale, elementi mancanti nel fascicolo. Tuttavia, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione della ricorrente e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Il Tribunale ha ritenuto che, pur sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, la fattispecie legale richiede anche l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale e la comunicazione alla segreteria del tribunale, elementi mancanti nel fascicolo. Tuttavia, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione della ricorrente e dall'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 21/04/2026, n. 7172
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7172
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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