Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insufficiente e/o omessa motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato, indicando i contenuti della cartella richiamata, che il ricorrente non ha negato di aver ricevuto.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per adesione alla rottamazione-quater

    La Corte ha ritenuto la doglianza non supportata da dati documentali e ha accolto le spiegazioni dell'agente della riscossione circa l'equivoco tra le cartelle.

  • Accolto
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica della cartella dovesse essere fatta valere con impugnazione della cartella stessa. Ha altresì ritenuto maturata la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi alla data di notifica dell'intimazione, ma non per il capitale.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione sanzioni

    La Corte ha escluso la possibilità di rideterminazione delle sanzioni in quanto il ruolo deriva da iscrizione provvisoria e non da sentenza irrevocabile, ma ha comunque accolto la doglianza relativa alla prescrizione di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 18
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo