CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
RI ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005852204 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2982024900585, notificata il 27 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la somma somma complessiva di € 41.911,66, relativa a IRPEF
e addizionali comunale e regionale per gli anni d'imposta 2004 e 2005, collegata alla cartella di pagamento n. 29820180001564616000 (dato rilevabile dall'intimazione).
Il ricorrente deduceva:
_ insufficiente e/o omessa motivazione dell'atto impugnato;
_ nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza del presupposto impositivo, assumendo di aver aderito alla definizione agevolata “rottamazione-quater” in data 10 giugno 2023, comprensiva di cartella riferita ai medesimi tributi e annualità; “l'odierno ricorrente rappresenta che in data 10.06.2023 prot.
W-2023061007151730 ha aderito alla c.d. Rottamazione-quater ove ha incluso la cartella n. 29820090034018747 che aveva ad oggetto le medesime imposte per i medesimi anni (Irpef e addizionale comunale e regionale anni 2004 e 2005) scaturenti da avvisi di accertamento e pagando le rate dovute con la conseguente estinzione del debito”. _ intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedeva, in via subordinata, rideterminazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 158/2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entratea, che rilevava:
_ l'intimazione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata e non necessita di motivazione ulteriore rispetto al richiamo del titolo esecutivo;
_ l'erronea individuazione, da parte del ricorrente, della cartella n. 29820090034018747, oggetto di rottamazione-quater, quale cartella incorporante la pretesa oggetto del presente giudizio (in realtà cartella n. 29820180001564616000 )
_ l'intimazione e la cartella sottesa trae origine dalla sentenza n. 4327/05/2017 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, recante iscrizione a ruolo nella misura dei due terzi ai sensi dell'art. 68 D.Lgs.
546/1992, così da precludere rideterminazionedelle sanzioni;
_ non essersi maturata alcuna prescrizione, dovendo applicarsi il termine decennale ex art. 2946 c.c. sia per i crediti erariali che per i relativi accessori.
All'udienza del 6.6.26 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla prima doglianza non vi è ragione di dubitare della completezza motivazionale dell'intimazione: nelle poche pagine allegate (il ricorrente - peraltro - ometteva, negligentemente, di depositare copia delle pagine nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11) appaiono indicati nei dettagli i contenuti della cartella n.
29820180001564616000, che peraltro il ricorrente non nega di aver ricevuto. Nessun vulnus risulta così arrecato alla difesa.
Quanto alla censura sub 2) deve rilevarsi che la stessa non è supportata da alcun dato documentale: il ricorrente non ha versato in atti copia dell'istanza di rottamazione e della cartella asseritamente contenente il carico di ruolo oggetto del presente contenzioso. In ogni caso sul punto appaiono convincenti le spiegazioni offerte dal concessionario circa l'equivoco, tra la cartella oggetto dell'istanza di rottamazione e la cartella collegata all'intimazione oggetto del presente giudizio, che risulta aver determinato l'imprecisione della narrazione del ricorrente. La terza doglianza coglie solo parzialmente nel segno: il dato di non contestazione della notifica - in data
7.1.19 - della cartella 29820180001564616000 consente di affermare, da un lato, che l'eventuale maturazione della prescrizione prima del 7.1.19 andava fatta valere con la tempestiva impugnazione della cartella, dall'altro che, ri-decorso il termine prescrizionale dal 7.1.19, lo stesso al 27.5.24 (data di notifica dell'intimazione) era maturato limitatamente agli interessi e sanzioni (termine quinquennale). In altri termini al 7.1.24 era già decorso il termine di 5 anni, anche considerando l'applicabilità al caso concreto della sola sospensione di
84 giorni di cui all'art. 67 e non a quella più lunga di cui all'art. 68 (difettando i requisiti contermplati dal 1 e
4 comma bis).
Nè vi è dubbio circa la natura quinquennale del termine di prescrizione degli interessi: sul punto Cass Sez.
5 con ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 ha precisato “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”.
In ogni caso è bene rilevare che il termine di prescrizione degli interessi non può essere considerato decennale ex actio giudicati, in ragione del fatto che il ruolo de quo deriva da iscrizione a ruolo provvisoria e non definitiva
(ovvero non da sentenza irrevocabile al momento della formazione del ruolo): sul punto Cass Sez. 6 – 5 con ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 ha chiarito “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c”.
Il ricorso merita così solo parziale accoglimento, limitato alle sanzioni ed interessi: considerata equa la parziale compensazione delle spese condanna il ricorrente al pagamento ad Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione,
_ accoglie parzialmente il ricorso annullando il carico di ruolo, portato dalla cartella collegata all'intimazione impugnata, limitatamente alle sanzioni ed interessi
_ rigetta per il resto e condanna il ricorrente al pagamento ad Agenzia delle Entrate Siracusa delle spese di lite, liquidate in euro 1500,00.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND RI
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL ADRIANA, Presidente
RI ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249005852204 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 2982024900585, notificata il 27 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la somma somma complessiva di € 41.911,66, relativa a IRPEF
e addizionali comunale e regionale per gli anni d'imposta 2004 e 2005, collegata alla cartella di pagamento n. 29820180001564616000 (dato rilevabile dall'intimazione).
Il ricorrente deduceva:
_ insufficiente e/o omessa motivazione dell'atto impugnato;
_ nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza del presupposto impositivo, assumendo di aver aderito alla definizione agevolata “rottamazione-quater” in data 10 giugno 2023, comprensiva di cartella riferita ai medesimi tributi e annualità; “l'odierno ricorrente rappresenta che in data 10.06.2023 prot.
W-2023061007151730 ha aderito alla c.d. Rottamazione-quater ove ha incluso la cartella n. 29820090034018747 che aveva ad oggetto le medesime imposte per i medesimi anni (Irpef e addizionale comunale e regionale anni 2004 e 2005) scaturenti da avvisi di accertamento e pagando le rate dovute con la conseguente estinzione del debito”. _ intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Chiedeva, in via subordinata, rideterminazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 158/2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entratea, che rilevava:
_ l'intimazione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata e non necessita di motivazione ulteriore rispetto al richiamo del titolo esecutivo;
_ l'erronea individuazione, da parte del ricorrente, della cartella n. 29820090034018747, oggetto di rottamazione-quater, quale cartella incorporante la pretesa oggetto del presente giudizio (in realtà cartella n. 29820180001564616000 )
_ l'intimazione e la cartella sottesa trae origine dalla sentenza n. 4327/05/2017 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, recante iscrizione a ruolo nella misura dei due terzi ai sensi dell'art. 68 D.Lgs.
546/1992, così da precludere rideterminazionedelle sanzioni;
_ non essersi maturata alcuna prescrizione, dovendo applicarsi il termine decennale ex art. 2946 c.c. sia per i crediti erariali che per i relativi accessori.
All'udienza del 6.6.26 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla prima doglianza non vi è ragione di dubitare della completezza motivazionale dell'intimazione: nelle poche pagine allegate (il ricorrente - peraltro - ometteva, negligentemente, di depositare copia delle pagine nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11) appaiono indicati nei dettagli i contenuti della cartella n.
29820180001564616000, che peraltro il ricorrente non nega di aver ricevuto. Nessun vulnus risulta così arrecato alla difesa.
Quanto alla censura sub 2) deve rilevarsi che la stessa non è supportata da alcun dato documentale: il ricorrente non ha versato in atti copia dell'istanza di rottamazione e della cartella asseritamente contenente il carico di ruolo oggetto del presente contenzioso. In ogni caso sul punto appaiono convincenti le spiegazioni offerte dal concessionario circa l'equivoco, tra la cartella oggetto dell'istanza di rottamazione e la cartella collegata all'intimazione oggetto del presente giudizio, che risulta aver determinato l'imprecisione della narrazione del ricorrente. La terza doglianza coglie solo parzialmente nel segno: il dato di non contestazione della notifica - in data
7.1.19 - della cartella 29820180001564616000 consente di affermare, da un lato, che l'eventuale maturazione della prescrizione prima del 7.1.19 andava fatta valere con la tempestiva impugnazione della cartella, dall'altro che, ri-decorso il termine prescrizionale dal 7.1.19, lo stesso al 27.5.24 (data di notifica dell'intimazione) era maturato limitatamente agli interessi e sanzioni (termine quinquennale). In altri termini al 7.1.24 era già decorso il termine di 5 anni, anche considerando l'applicabilità al caso concreto della sola sospensione di
84 giorni di cui all'art. 67 e non a quella più lunga di cui all'art. 68 (difettando i requisiti contermplati dal 1 e
4 comma bis).
Nè vi è dubbio circa la natura quinquennale del termine di prescrizione degli interessi: sul punto Cass Sez.
5 con ordinanza n. 23052 del 11/08/2025 ha precisato “In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”.
In ogni caso è bene rilevare che il termine di prescrizione degli interessi non può essere considerato decennale ex actio giudicati, in ragione del fatto che il ruolo de quo deriva da iscrizione a ruolo provvisoria e non definitiva
(ovvero non da sentenza irrevocabile al momento della formazione del ruolo): sul punto Cass Sez. 6 – 5 con ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 ha chiarito “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c”.
Il ricorso merita così solo parziale accoglimento, limitato alle sanzioni ed interessi: considerata equa la parziale compensazione delle spese condanna il ricorrente al pagamento ad Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione,
_ accoglie parzialmente il ricorso annullando il carico di ruolo, portato dalla cartella collegata all'intimazione impugnata, limitatamente alle sanzioni ed interessi
_ rigetta per il resto e condanna il ricorrente al pagamento ad Agenzia delle Entrate Siracusa delle spese di lite, liquidate in euro 1500,00.
Così deciso in Siracusa, 6.6.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi
ND RI