Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 659/2023 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio degli avv.ti DEFILIPPI Parte_1 C.F._1
CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
[...]
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione 31 7 23 chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1 dell'ordinanza 30 6 23, emessa dal Giudice dell'Esecuzione, con cui veniva respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, nonché la sospensione della efficacia dei successivi atti della procedura esecutiva mobiliare 272.21.
Chiedeva la revoca della detta ordinanza e la sospensione della procedura esecutiva.
Si costituiva , chiedendo: CP_1
- in via preliminare e/o pregiudiziale: - respingere l'istanza di sospensione in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o irrituale e/o infondata, sia in fatto sia in diritto per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
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Attesa la palese infondatezza dell'odierno giudizio e il carattere meramente dilatorio della stessa, si insta per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
[...]
CP_1
Così incardinatosi il contraddittorio, non concessa la sospensiva richiesta, la causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con ordinanza 29 1 25.
La domanda non merita accoglimento.
Quanto alla eccezione relativa alla impossibilità del difensore dichiaratosi antistatario di procedere con il recupero delle spese di lite tramite il titolo esecutivo, si osserva che tal eccezione è stata tardivamente sollevata per la prima volta nella opposizione al pignoramento presso terzi invece che, come avrebbe dvuto, nel procedimento avanti la commissione tributaria sulla cui decisione l'esecuzione si fonda.
Quanto alla invocata improcedibilità in pendenza della procedura di sovraindebitamento, si evidenzia che la sospensione delle azioni esecutive, di competenza esclusiva del G.E., non è conseguenza automatica dell'introduzione dello strumento di composizione della crisi, ma necessita di un espresso provvedimento del Giudice che presuppone la positiva delibazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui agli artt.
7-9 della Legge n. 3/2012.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 6 legge 6/2020, va rilevato che tale disposto è relativo solo ai ritardi e inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, onde ne restano esclusi i titoli posti a fondamento del pignoramento notificato.
Quanto al conto corrente oggetto di pignoramento, la liquidazione ne avrà ad oggetto il solo 50% intestato alla signora Pt_1
pagina 2 di 3 La domanda attorea viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 3830,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 21 2 25
Il Giudice
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