Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/03/2026, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2025, proposto da
NA De Angelis, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia
Di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Di accertare e dichiarare la perdurante inottemperanza del Ministero dell’Istruzione alla sentenza n. 8009/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. AE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n. 8009/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma sez. Lavoro.
In corso di causa, la parte ricorrente rappresentava che la pretesa sostanziale originariamente attivata era stata integralmente soddisfatta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite.
Sul ricorso deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese di lite, alla luce del comportamento processuale della parte resistente e del numero di controversie e procedimenti pendenti di analogo tenore e contenuto, con conseguente complessità per il medesimo Ministero di soddisfare tempestivamente tutte le procedure, devono ritenersi sussistenti adeguati motivi per compensare le spese di lite nella misura del 50% (liquidate in tale misura come in dispositivo), seguendosi per il resto il criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura pari ad euro 300,00 (già determinate nella misura del 50%) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE CC, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE CC |
IL SEGRETARIO