TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6804/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Arzano, alla piazza Cimmino n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmela
US e NN OL, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della dal 27.02.2012 al 17.05.2013; CP_2
b) Di non aver ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Matera;
d) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 4.788,10 a titolo di ultime tre mensilità;
e) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3
f) Di aver presentato ricorso al comitato provinciale senza ottenere alcun esito. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3 domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' : il CP_3 termine annuale indicato dall'art. 47 dpr 639/70, infatti, non risulta decorso alla luce della presentazione del ricorso amministrativo in data 06/03/2023; non può, infatti, computarsi il termine dal momento di presentazione della domanda amministrativa finché il procedimento amministrativo risultava evidentemente in corso con atti provenienti da entrambe le parti.
Venendo al merito della domanda, poi, nessun dubbio sussiste quanto alla debenza dei crediti richiesti dal ricorrente, alla luce dello stato passivo prodotto in atti, dichiarato esecutivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_3
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_3 computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Alla luce di tale principio, quindi, nel caso oggetto del giudizio la procedura fallimentare è stata preceduta, nel 2014 dalla procedura n.8/2014 di concordato omologato, rispetto alla quale il ricorrente ha depositato documentazione attestante la richiesta di partecipazione. Da tale procedura, poi, nel 2017 si è passati alla dichiarazione di fallimento rispetto alla quale il ricorrente ha provato di aver presentato domanda di ammissione al passivo, poi dichiarato esecutivo in data 20 febbraio
2020.
Appare evidente, dunque, che il termine rispetto al quale verificare la tempestività dell'azione intrapresa dal ricorrente sia quello di apertura della procedura concordataria in quanto tale procedura è tesa proprio alla composizione dei debiti aziendali.
Ne deriva, quindi, che a fronte di una procedura apertasi nel mese di aprile 2014 le mensilità di aprile e maggio 2013 rientrano nel termine di legge.
Rispetto alla quantificazione operata dal ricorrente, tuttavia, deve osservarsi che il pagamento può avvenire esclusivamente nel limite massimo stabilito dalla legge, relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con condanna dell' al pagamento, in favore del CP_3 ricorrente della somma di euro 3.192,06, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento dei crediti riferiti alle CP_3 ultime tre mensilità, in favore del ricorrente, pari ad euro 3.192,06, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
1.312,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6804/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Arzano, alla piazza Cimmino n. 5, presso lo studio dell'avv. Carmela
US e NN OL, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento, da parte del fondo di garanzia istituito presso l'ente di quanto dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato dipendente della dal 27.02.2012 al 17.05.2013; CP_2
b) Di non aver ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità;
c) Che la datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Matera;
d) Di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 4.788,10 a titolo di ultime tre mensilità;
e) Di aver presentato domanda al fondo di garanzia;
CP_3
f) Di aver presentato ricorso al comitato provinciale senza ottenere alcun esito. Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della CP_3 domanda.
Nelle note di trattazione scritta per la presente parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' : il CP_3 termine annuale indicato dall'art. 47 dpr 639/70, infatti, non risulta decorso alla luce della presentazione del ricorso amministrativo in data 06/03/2023; non può, infatti, computarsi il termine dal momento di presentazione della domanda amministrativa finché il procedimento amministrativo risultava evidentemente in corso con atti provenienti da entrambe le parti.
Venendo al merito della domanda, poi, nessun dubbio sussiste quanto alla debenza dei crediti richiesti dal ricorrente, alla luce dello stato passivo prodotto in atti, dichiarato esecutivo.
Rimane esclusivamente da verificare se tali retribuzioni rientrino tra quelle individuata dalla legge come attribuibili dall' per il tramite del Fondo di Garanzia. CP_3
L'art. 2 comma 1 del d.lgs. 82/90 stabilisce che “
1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa”.
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dalla ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
È principio ormai granitico, poi, quello secondo cui “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del
Fondo di Garanzia gestito dall di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_3 computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
Alla luce di tale principio, quindi, nel caso oggetto del giudizio la procedura fallimentare è stata preceduta, nel 2014 dalla procedura n.8/2014 di concordato omologato, rispetto alla quale il ricorrente ha depositato documentazione attestante la richiesta di partecipazione. Da tale procedura, poi, nel 2017 si è passati alla dichiarazione di fallimento rispetto alla quale il ricorrente ha provato di aver presentato domanda di ammissione al passivo, poi dichiarato esecutivo in data 20 febbraio
2020.
Appare evidente, dunque, che il termine rispetto al quale verificare la tempestività dell'azione intrapresa dal ricorrente sia quello di apertura della procedura concordataria in quanto tale procedura è tesa proprio alla composizione dei debiti aziendali.
Ne deriva, quindi, che a fronte di una procedura apertasi nel mese di aprile 2014 le mensilità di aprile e maggio 2013 rientrano nel termine di legge.
Rispetto alla quantificazione operata dal ricorrente, tuttavia, deve osservarsi che il pagamento può avvenire esclusivamente nel limite massimo stabilito dalla legge, relativo alla misura di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con condanna dell' al pagamento, in favore del CP_3 ricorrente della somma di euro 3.192,06, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e conseguentemente condanna l' al pagamento dei crediti riferiti alle CP_3 ultime tre mensilità, in favore del ricorrente, pari ad euro 3.192,06, oltre interessi e rivalutazione su tale somma dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € CP_3
1.312,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo