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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1898/2025
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1898/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Fusari Marco;
Parte_1
- (convenuta) difeso ai sensi Controparte_1 dell'atrt. 417 bis c.p.c.;
ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in forza Parte_1 di plurimi contratti a termine per chiedere la condanna del Controparte_1
:
[...]
A. alla consegna della carta elettronica del docente;
B. al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti;
A. La domanda di consegna della carta elettronica del docente.
1. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, Parte_1 vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di CP_1
€ 500 per l'a.s. 2024/2025 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
1 R.G.L. 1898/2025
5. è provato che parte ricorrente ha svolto incarichi di docenza annuale (sino al 31 agosto)
e/o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) ed è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche: alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici oggetto di causa– l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1 [...]
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità Parte_1 con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2024/2025.
B. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti.
1. ha esposto di aver lavorato, negli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, € 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
7. Il contesta la sussistenza del diritto per il docente al riconoscimento della CP_1 retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento.
2. Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
3. Con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
2 R.G.L. 1898/2025
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
4. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché l'importo dovuto è contestato in modo del tutto generico, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 627,64, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio.
1. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, in misura corrispondente ai parametri medi dello scaglione di valore del decisum, omesso il compenso per la fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. 2024/2025, ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di della somma lorda di € 627,64 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3 R.G.L. 1898/2025
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre al contributo unificato, con la richiesta distrazione.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
4
All'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1898/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Fusari Marco;
Parte_1
- (convenuta) difeso ai sensi Controparte_1 dell'atrt. 417 bis c.p.c.;
ricorre in giudizio affermando di aver lavorato come docente in forza Parte_1 di plurimi contratti a termine per chiedere la condanna del Controparte_1
:
[...]
A. alla consegna della carta elettronica del docente;
B. al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti;
A. La domanda di consegna della carta elettronica del docente.
1. lamenta di non aver beneficiato della somma di € 500 annui, Parte_1 vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. ritenendo esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, la parte ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di CP_1
€ 500 per l'a.s. 2024/2025 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda;
CP_1
4. la questione deve essere risolta facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, secondo cui la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
1 R.G.L. 1898/2025
5. è provato che parte ricorrente ha svolto incarichi di docenza annuale (sino al 31 agosto)
e/o sino al termine delle attività didattiche (sino al 30 giugno) ed è rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche: alla parte ricorrente spetta pertanto – per tutti gli anni scolastici oggetto di causa– l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile a CP_1 [...]
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità Parte_1 con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 500,00 corrispondente all'anno scolastico 2024/2025.
B. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti.
1. ha esposto di aver lavorato, negli anni scolastici 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, € 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
7. Il contesta la sussistenza del diritto per il docente al riconoscimento della CP_1 retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento.
2. Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
3. Con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
2 R.G.L. 1898/2025
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
4. La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché l'importo dovuto è contestato in modo del tutto generico, l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 627,64, oltre accessori ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo.
Le spese del giudizio.
1. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, in misura corrispondente ai parametri medi dello scaglione di valore del decisum, omesso il compenso per la fase istruttoria, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto di , con riferimento all'a.s. 2024/2025, ad Parte_1 usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di della somma lorda di € 627,64 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3 R.G.L. 1898/2025
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre al contributo unificato, con la richiesta distrazione.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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