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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6688 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 19/12/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1514/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1514/2022 R.G, cui è stato riunito il fascicolo R.G. n. 1558/2022, aventi ad oggetto: azione revocatoria ordinaria T R A
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Roma n. 11 presso lo Studio C.F._1
. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di cui al procedimento definito con la sentenza appellata, nonché mandato in calce al presente atto e che indica il numero di fax 0823/717204 e/o la P.E.C. Email_1 appellante R.G. 1514/2022 NONCHE'
(CF ) nato a [...] il 15.01968 e residente in Casagiove CP_1 C.F._3 (CE), alla Via Bologna rapp.to e difeso dall'avv. RO CICALA (CF ), in C.F._4 virtù di mandato in calce all'atto di costituzione e risposta, e con lo stesso to in Caserta alla Via S. Antonio da Padova,84 presso il di lui studio;
appellato R.G. 1514/2022 NONCHE' Avv. RO CI, CF , difensore di sé stesso;
C.F._4
appellato R.G. 1514/2022
, nato a [...] il [...], residente in [...] al Parco Svedese Controparte_2
– Baia Domizia O/S, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo C.F._5
Poerio 89/A, presso lo le Locantore (c.f ), che lo C.F._6 rappresenta e difende giusta (fax 08119137840 - P.E.C. Email_2 appellante nel proc. R.G. 1558/2022 NONCHE'
1 c.f. Controparte_3
CodiceFiscale_7
Controparte_4 Appellati contumaci
OGGETTO: Sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli, II sezione civile, pubblicata in data 17.2.2022, notificata in data 28.2.2022;
CONCLUSIONI
Per le parti come da note depositate: “
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato il sig. e l'Avv. RO CI, quali creditori della signora CP_1
convenivamo la ste ri , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la declaratoria di simulazione dell'accordo di
[...] zione assistita intercorso tra gli ex coniugi e nonché la Controparte_2 Parte_1 declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento (ex art. 2901 c.c.) del 20/3/2015 con il quale la signora aveva intestato l'immobile sito in Napoli alla Via Tasso 244 ai due figli e Pt_1 CP_3 [...]
. CP_4
In particolare, il sig. dichiarava di essere creditore della signora della somma di CP_1 Pt_1 euro 89.215,12 in virtù dei seguenti provvedimenti : a) sentenza nr. 4414/2014 del Tribunale di Santa Maria C.V. e b) ordinanza nr. 1700/2013 del Tribunale di Santa Maria C.V..
Da parte sua, l'Avv. RO CI dichiarava di essere creditore della signora della Parte_1 somma di € 9.165,76 per crediti professionali derivanti dalle citate pronunce.
Asserivano che l'accordo di negoziazione assistita e il successivo trasferimento in favore dei figli e dell'immobile sito in Napoli alla Via Tasso 241, fossero atti Controparte_3 Controparte_4 ol aveva per oggetto l'adempimento di obbligo assunto in sede di sentenza di divorzio fra coniugi e, pertanto entrambi gli atti risultavano posti in essere con l'intento della debitrice di spogliarsi dell'unico bene immobile di proprietà onde sottrarre ai creditori la garanzia per il soddisfacimento dei loro diritti di credito. Inoltre, tale attività fraudolenta vedeva coinvolti e consapevoli sia l'ex marito che i Controparte_2 due figli e . CP_3 Controparte_4 Chiedev e pposti di cui all'art. 2901 c.c., il Tribunale di Napoli dichiarasse l'inefficacia (relativa) dell'atto stipulato in data 20/3/2015 tra la signora e i due figli e Pt_1 CP_3
nonché accertasse la simulazione dei patti della negozia istita tra coni Controparte_4
Si costituiva in giudizio la convenuta signora che deduceva la improcedibilità ed Parte_1 inammissibilità' dell'azione revocatoria e della certamento della simulazione della negoziazione assistita;
l'insussistenza dei presupposti della revocatoria ed eccependo la applicabilità della disposizione di cui all'art. 2901 comma 3 cc trattandosi di un trasferimento effettuato in adempimento di un debito scaduto. Concludeva, per il rigetto di tutte le domande proposte per la revocatoria chiedendo l'accertamento che il trasferimento era avvenuto per l'adempimento di un debito scaduto per cui, valutata l'insussistenza
2 dei presupposti ex art. 2901 c.c. chiedeva che il Tribunale ritenesse applicabile il disposto di cui all'art. 2901 comma 3° c.c. con ogni conseguenza di legge.
Si costituivano i figli della convenuta e l'ex marito con apposite comparse contestando, tutti, ogni avversa deduzione.
Interveniva nel giudizio il aderendo alla richiesta Controparte_5 di revocatoria dello Zito di reditore della signora della somma di euro 56.367,19 in dipendenza di un giudizio intercorso tra le parti. Parte_1
L'istruttoria si compendiava dell'escussione di testi di parte convenuta. La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con Sentenza n. 1760/2022 il Tribunale di Napoli, II sezione civile, pubblicata in data 17.2.2022, notificata in data 28.2.2022, così statuiva:
“a) Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e dell'avv. RO CI dell'atto CP_1 stipulato in data 20.03.2015 a mezzo del notaio 4 racc. 20020, di “adempimento Persona_1 dell'obbligo assunto in sede di sentenza di divorzio dei coniugi” con il quale la ha trasferito a Parte_1 CP_3
e la piena proprietà dell'appartamento sito in Napol uato Tasso n.
[...] Controparte_4
B piano IV int.8; b) Rigetta la domanda proposta dal Controparte_6
c) Condanna , e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di lite in fav e re che si liquidano in CP_1 complessivi € 20.533,40, oltre, Iva e Cpa come per legge e se dovuti;
d) Compensa integralmente le spese di lite tra il 217/251 - Napoli e Controparte_7 Parte_1
, , ;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 a presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
Riteneva il primo giudice integrati tanto l'eventus damni, avuto riguardo all'incidenza dell'atto dispositivo sulla garanzia patrimoniale dei creditori, quanto la scientia damni, per la natura intra-familiare del trasferimento con la consapevolezza e conoscenza di tutti i partecipanti all'atto revocato dell'esposizione della debitrice, la tempistica dell'operazione e la situazione debitoria già in atto al momento dell'alienazione. Rigettava la domanda di simulazione e quella proposta dal per carenza sopravvenuta del CP_5 credito.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 30.03.2022, proponeva appello avverso la prefata sentenza in ragione di 3 Parte_1 ordini di motivi più innanzi oggetto di disamina.
Veniva iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1514/2022.
Con atto del 30.03.2022 proponeva altresì appello avverso la medesima sentenza in Controparte_2 virtù di un unico motivo che sarà esaminato più innanzi.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 1558/2022.
Con ordinanza del 09.12.2024 veniva disposta la riunione dei due fascicoli, per connessione oggettiva.
3 Risultano costituiti in giudizio CI RO e , i quali con comparsa del 27.06.2022 CP_8 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” In via preliminare 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) Disporre che il presente giudizio venga riunito ad altro pendente innanzi allo stesso ufficio, RG 1514/22 IV bis Consigliere relatore Dr Pupo udienza 20.07.2022, proposto dalla sig.ra avverso la stessa sentenza n. Parte_1
1760/2022 del Tribunale di Napoli II sez, pubblicata in data 17.2.2022 , contro gli odierni appellati ai sensi dell'art. 335 c.p.c. che sancisce che le impugnazioni contro la stessa sentenza debbono essere riunite , anche d'ufficio , in un solo processo;
Nel merito 3) Rigettare l'appello stante l'assoluta infondatezza di tutti i motivi a supporto del gravame 4) Confermare la sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli II sez. civ. Dr Paolo Andrea Vassallo e pubblicata in data 17.2.2022;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del II grado di giudizio e confermare la liquidazione effettuata in ordine alle spese dal giudice di prime cure;
6) Acquisire il fascicolo telematico contenente tutta la documentazione posta a sostegno delle domande formulate dagli appellati”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 19.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività degli appelli proposti con citazioni del 30.03.202222 a fronte della sentenza n. 1760/2022, pubblicata il 17.02.2022, notificata il 28.02.2022, nel rispetto del termine di cui all'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO di Parte_1
Col primo l'appellante censura la carenza di interesse ad agire dei creditori, assumendo che l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile trasferito sarebbe idonea a garantire integralmente il credito.
Il motivo è infondato.
Invero, l'azione revocatoria ordinaria è preordinata alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e tutela il creditore non solo dall'insolvenza attuale del debitore, ma anche da ogni atto che renda più difficile, incerta o aleatoria la futura soddisfazione del credito. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'esistenza di una garanzia reale non esclude l'interesse ad agire in revocatoria, poiché l'ipoteca non assicura necessariamente l'integrale soddisfazione del credito e non impedisce che atti successivi incidano negativamente sulle modalità di realizzazione coattiva. (cfr. Cass. n. 12678/2001) Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
4 patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019). È stato infatti chiarito che l'ipoteca non neutralizza di per sé l'eventus damni, potendo l'atto dispositivo incidere sulla concreta possibilità di soddisfazione del creditore, specie in presenza di ulteriori gravami o di un valore del bene non sicuramente capiente (Cass. n. 12678/2001 cit.; Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 23208/2016). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che il trasferimento immobiliare ha inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più complessa e incerta la loro soddisfazione, con valutazione pienamente conforme ai principi sopra richiamati.
Col secondo rubricato: Inapplicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c. l'appellante censura la violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento immobiliare sarebbe stato effettuato in adempimento di obblighi derivanti da accordi di separazione o divorzio e, come tale, sottratto a revocatoria. L'appellante invoca l'esimente prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto in adempimento di obblighi assunti in sede di separazione o divorzio e che, pertanto, dovrebbe qualificarsi come atto dovuto.
La censura non è condivisibile. L'esclusione della revocatoria per gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto ha carattere eccezionale e presuppone che l'atto dispositivo costituisca l'adempimento necessario di un'obbligazione giuridicamente vincolante, già scaduta e non discrezionale. La ratio della norma è quella di evitare che la revocatoria colpisca la fisiologia dei pagamenti di debiti esigibili, ma non si estende alle ipotesi di sistemazione patrimoniale volontaria, ancorché inserite nel contesto di rapporti familiari. In tale prospettiva la Corte di cassazione ha più volte affermato che i trasferimenti immobiliari previsti in sede di separazione o divorzio non sono automaticamente sottratti all'azione revocatoria, dovendosi verificare in concreto se essi rappresentino l'adempimento di un obbligo giuridico determinato ovvero una scelta negoziale idonea a pregiudicare i creditori anteriori (Cass. n. 11096/2011; Cass. n. 15862/2019; Cass. n. 19332/2020). Nel caso di specie, il trasferimento è stato disposto in favore dei figli e non risulta riconducibile all'adempimento di un debito già scaduto nei loro confronti. Il Tribunale ha dunque correttamente qualificato l'atto come espressione di una scelta patrimoniale volontaria e potenzialmente pregiudizievole per i creditori, escludendo l'applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c.
Col terzo l'appellante censura l'accertamento dell'eventus damni. sostenendone l'insussistenza poiché il trasferimento non ha inciso in modo significativo sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
La censura non può essere accolta. Invero, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012);
Ne segue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, 5 provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019).
Pertanto, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni non richiede la prova dell'insolvenza attuale del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale requisito ricorre ogniqualvolta l'atto diminuisca o renda più aleatoria la garanzia patrimoniale del creditore (Cass. n. 2477/2015; Cass. n. 240/2017; n. 16287 del 18/06/2019, Cass. n. 1968/2021 ).
Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il trasferimento di un immobile di rilevante valore ha inciso negativamente sulla consistenza del patrimonio aggredibile, sottraendo ai creditori un cespite idoneo a garantire la soddisfazione delle loro ragioni.
Col quarto motivo l'appellante censural'assenza della scientia damni e della relativa prova.
Il motivo è infondato. Invero secondo la Corte di cassazione la valorizzazione della prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) è coerente con un orientamento che mira a non rendere eccessivamente difficile per il creditore la prova di un elemento psicologico, quale la scientia damni. Il giudice può e deve basare la sua decisione su un ragionamento logico che, partendo da fatti noti (la parentela, la mancata verifica), lo porti a ritenere provato il fatto ignoto (la consapevolezza del danno). In secondo luogo, l'estensione degli effetti della revocatoria al cessionario del credito trova fondamento nell'art. 1263 c.c., che prevede il trasferimento degli accessori del credito, e nell'art. 2902 c.c., che lega inscindibilmente il diritto di promuovere l'azione esecutiva sui beni 'revocati' alla titolarità del credito stesso. Ne segue che, separare le due posizioni svuoterebbe di significato la tutela revocatoria nel contesto della circolazione dei crediti.(cfr.ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10543 Anno 2025) Concludendo, è principio pacifico che la consapevolezza del pregiudizio possa essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, e che nei trasferimenti tra stretti congiunti la vicinanza familiare costituisca un elemento sintomatico rilevante ai fini dell'accertamento della scientia damni (Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 3568/2019). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando una pluralità di elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio, con motivazione coerente e non contraddittoria.
Appello incidentale di Controparte_2
con l'unico motivo l'appellante incidentale censura laviolazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza ai fini della condanna alle spese – mancato accoglimento della domanda di simulazione dell'accordo di negoziazione assistita : fondatezza della domanda di condanna alle spese da porsi a carico degli attori per effetto della sola domanda in cui legittimato passivo è l'appellante; Evidenzia l'autonomia tra azione di simulazione e azione revocatoria sicché il rigetto della domanda di simulazione avrebbe dovuto comportare il rigetto dell'azione revocatoria.
La censura non merita accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sua posizione non può essere valutata in modo avulso dal complessivo contesto fattuale e negoziale in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere. Si consideri infatti che il bene è stato acquistato dalla sig.ra con provvista fornita Parte_1 dal marito (vedi dichiarazioni testimoniali)
6 Pertanto, dalla ricostruzione operata dal Tribunale – che questa Corte condivide – emerge che ha partecipato direttamente e consapevolmente all'atto di trasferimento immobiliare, Controparte_2 concorrendo alla sua stipulazione e alla sua realizzazione giuridica, in qualità di parte dell'atto e non di mero soggetto estraneo o passivo.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nell'azione revocatoria ordinaria, la partecipazione del soggetto all'atto dispositivo costituisce elemento di particolare rilevanza ai fini dell'accertamento della scientia damni, in quanto denota non solo la conoscenza dell'operazione negoziale, ma anche la consapevolezza del suo contenuto e dei suoi effetti sul patrimonio del debitore (Cass. n. 2477/2015; Cass. n. 3568/2019).
In tale prospettiva, la partecipazione all'atto non può essere ridotta a un dato meramente formale, ma assume valore sintomatico della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, specie quando – come nel caso di specie – l'atto si inserisce in un contesto familiare ristretto ed è diretto a trasferire un bene di rilevante valore patrimoniale, idoneo a incidere in modo significativo sulla garanzia di cui all'art. 2740 c.c.
Va altresì evidenziato che la Corte di cassazione ha chiarito come, nei trasferimenti intra-familiari, la prova della scientia damni può essere desunta anche dalla partecipazione attiva del soggetto all'atto negoziale, unitamente alla conoscenza della situazione debitoria e alla tempistica dell'operazione rispetto all'insorgenza del credito, senza che sia necessario dimostrare un dolo specifico o una finalità esclusiva di pregiudizio (Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 1210/2022).
Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente valorizzato:
- la partecipazione diretta di all'atto dispositivo;
Controparte_2
- la natura intra-familiare del trasferimento;
- la tempistica dell'operazione, collocata in un momento in cui la posizione debitoria era già nota o comunque conoscibile;
- l'incidenza oggettiva dell'atto sulla consistenza del patrimonio aggredibile dai creditori. Tali elementi, considerati nel loro insieme, integrano un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, idoneo a fondare l'accertamento della scientia damni anche nei confronti di CP_2
, senza necessità di una prova diretta della sua intenzione di nuocere ai creditori.
[...]
Ne consegue che l'appello di , risolvendosi nella prospettazione di una lettura Controparte_2 separata e distinti degli elementi fattuali già correttamente valutati dal primo giudice, non è idoneo a incrinare la tenuta logico-giuridica della decisione qui gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e , in Parte_1 Controparte_2 solido e liquidate in applicazione del DM 147/22 in favore di ciascuno degli appellati CI RO e in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_1
Nulla nei rapporti con gli appellati contumaci ed il Controparte_4 Controparte_3 [...]
, via Tasso n. 217/251. CP_5
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
PQM
7 La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile in persona dei giudici in epigrafe indicati definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) rigetta gli appelli proposti da e e conferma integralmente la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli;
2) condanna gli appellanti e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio in favore degli appellati CI RO e , che liquida in € CP_1
14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale. Così deciso in Napoli il 19/12/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
8
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 1514/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 19.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1514/2022 R.G, cui è stato riunito il fascicolo R.G. n. 1558/2022, aventi ad oggetto: azione revocatoria ordinaria T R A
nata a [...] il [...], ivi residente a[...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Roma n. 11 presso lo Studio C.F._1
. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di cui al procedimento definito con la sentenza appellata, nonché mandato in calce al presente atto e che indica il numero di fax 0823/717204 e/o la P.E.C. Email_1 appellante R.G. 1514/2022 NONCHE'
(CF ) nato a [...] il 15.01968 e residente in Casagiove CP_1 C.F._3 (CE), alla Via Bologna rapp.to e difeso dall'avv. RO CICALA (CF ), in C.F._4 virtù di mandato in calce all'atto di costituzione e risposta, e con lo stesso to in Caserta alla Via S. Antonio da Padova,84 presso il di lui studio;
appellato R.G. 1514/2022 NONCHE' Avv. RO CI, CF , difensore di sé stesso;
C.F._4
appellato R.G. 1514/2022
, nato a [...] il [...], residente in [...] al Parco Svedese Controparte_2
– Baia Domizia O/S, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo C.F._5
Poerio 89/A, presso lo le Locantore (c.f ), che lo C.F._6 rappresenta e difende giusta (fax 08119137840 - P.E.C. Email_2 appellante nel proc. R.G. 1558/2022 NONCHE'
1 c.f. Controparte_3
CodiceFiscale_7
Controparte_4 Appellati contumaci
OGGETTO: Sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli, II sezione civile, pubblicata in data 17.2.2022, notificata in data 28.2.2022;
CONCLUSIONI
Per le parti come da note depositate: “
Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato il sig. e l'Avv. RO CI, quali creditori della signora CP_1
convenivamo la ste ri , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la declaratoria di simulazione dell'accordo di
[...] zione assistita intercorso tra gli ex coniugi e nonché la Controparte_2 Parte_1 declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento (ex art. 2901 c.c.) del 20/3/2015 con il quale la signora aveva intestato l'immobile sito in Napoli alla Via Tasso 244 ai due figli e Pt_1 CP_3 [...]
. CP_4
In particolare, il sig. dichiarava di essere creditore della signora della somma di CP_1 Pt_1 euro 89.215,12 in virtù dei seguenti provvedimenti : a) sentenza nr. 4414/2014 del Tribunale di Santa Maria C.V. e b) ordinanza nr. 1700/2013 del Tribunale di Santa Maria C.V..
Da parte sua, l'Avv. RO CI dichiarava di essere creditore della signora della Parte_1 somma di € 9.165,76 per crediti professionali derivanti dalle citate pronunce.
Asserivano che l'accordo di negoziazione assistita e il successivo trasferimento in favore dei figli e dell'immobile sito in Napoli alla Via Tasso 241, fossero atti Controparte_3 Controparte_4 ol aveva per oggetto l'adempimento di obbligo assunto in sede di sentenza di divorzio fra coniugi e, pertanto entrambi gli atti risultavano posti in essere con l'intento della debitrice di spogliarsi dell'unico bene immobile di proprietà onde sottrarre ai creditori la garanzia per il soddisfacimento dei loro diritti di credito. Inoltre, tale attività fraudolenta vedeva coinvolti e consapevoli sia l'ex marito che i Controparte_2 due figli e . CP_3 Controparte_4 Chiedev e pposti di cui all'art. 2901 c.c., il Tribunale di Napoli dichiarasse l'inefficacia (relativa) dell'atto stipulato in data 20/3/2015 tra la signora e i due figli e Pt_1 CP_3
nonché accertasse la simulazione dei patti della negozia istita tra coni Controparte_4
Si costituiva in giudizio la convenuta signora che deduceva la improcedibilità ed Parte_1 inammissibilità' dell'azione revocatoria e della certamento della simulazione della negoziazione assistita;
l'insussistenza dei presupposti della revocatoria ed eccependo la applicabilità della disposizione di cui all'art. 2901 comma 3 cc trattandosi di un trasferimento effettuato in adempimento di un debito scaduto. Concludeva, per il rigetto di tutte le domande proposte per la revocatoria chiedendo l'accertamento che il trasferimento era avvenuto per l'adempimento di un debito scaduto per cui, valutata l'insussistenza
2 dei presupposti ex art. 2901 c.c. chiedeva che il Tribunale ritenesse applicabile il disposto di cui all'art. 2901 comma 3° c.c. con ogni conseguenza di legge.
Si costituivano i figli della convenuta e l'ex marito con apposite comparse contestando, tutti, ogni avversa deduzione.
Interveniva nel giudizio il aderendo alla richiesta Controparte_5 di revocatoria dello Zito di reditore della signora della somma di euro 56.367,19 in dipendenza di un giudizio intercorso tra le parti. Parte_1
L'istruttoria si compendiava dell'escussione di testi di parte convenuta. La causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con Sentenza n. 1760/2022 il Tribunale di Napoli, II sezione civile, pubblicata in data 17.2.2022, notificata in data 28.2.2022, così statuiva:
“a) Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e dell'avv. RO CI dell'atto CP_1 stipulato in data 20.03.2015 a mezzo del notaio 4 racc. 20020, di “adempimento Persona_1 dell'obbligo assunto in sede di sentenza di divorzio dei coniugi” con il quale la ha trasferito a Parte_1 CP_3
e la piena proprietà dell'appartamento sito in Napol uato Tasso n.
[...] Controparte_4
B piano IV int.8; b) Rigetta la domanda proposta dal Controparte_6
c) Condanna , e in solido alla rifusione delle spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di lite in fav e re che si liquidano in CP_1 complessivi € 20.533,40, oltre, Iva e Cpa come per legge e se dovuti;
d) Compensa integralmente le spese di lite tra il 217/251 - Napoli e Controparte_7 Parte_1
, , ;
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 a presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo”.
Riteneva il primo giudice integrati tanto l'eventus damni, avuto riguardo all'incidenza dell'atto dispositivo sulla garanzia patrimoniale dei creditori, quanto la scientia damni, per la natura intra-familiare del trasferimento con la consapevolezza e conoscenza di tutti i partecipanti all'atto revocato dell'esposizione della debitrice, la tempistica dell'operazione e la situazione debitoria già in atto al momento dell'alienazione. Rigettava la domanda di simulazione e quella proposta dal per carenza sopravvenuta del CP_5 credito.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto del 30.03.2022, proponeva appello avverso la prefata sentenza in ragione di 3 Parte_1 ordini di motivi più innanzi oggetto di disamina.
Veniva iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1514/2022.
Con atto del 30.03.2022 proponeva altresì appello avverso la medesima sentenza in Controparte_2 virtù di un unico motivo che sarà esaminato più innanzi.
La causa veniva iscritta a ruolo al n. R.G. 1558/2022.
Con ordinanza del 09.12.2024 veniva disposta la riunione dei due fascicoli, per connessione oggettiva.
3 Risultano costituiti in giudizio CI RO e , i quali con comparsa del 27.06.2022 CP_8 chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
” In via preliminare 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.; 2) Disporre che il presente giudizio venga riunito ad altro pendente innanzi allo stesso ufficio, RG 1514/22 IV bis Consigliere relatore Dr Pupo udienza 20.07.2022, proposto dalla sig.ra avverso la stessa sentenza n. Parte_1
1760/2022 del Tribunale di Napoli II sez, pubblicata in data 17.2.2022 , contro gli odierni appellati ai sensi dell'art. 335 c.p.c. che sancisce che le impugnazioni contro la stessa sentenza debbono essere riunite , anche d'ufficio , in un solo processo;
Nel merito 3) Rigettare l'appello stante l'assoluta infondatezza di tutti i motivi a supporto del gravame 4) Confermare la sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli II sez. civ. Dr Paolo Andrea Vassallo e pubblicata in data 17.2.2022;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese del II grado di giudizio e confermare la liquidazione effettuata in ordine alle spese dal giudice di prime cure;
6) Acquisire il fascicolo telematico contenente tutta la documentazione posta a sostegno delle domande formulate dagli appellati”.
Rinviata più volte d'ufficio per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, veniva rinviata all'udienza del 19.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività degli appelli proposti con citazioni del 30.03.202222 a fronte della sentenza n. 1760/2022, pubblicata il 17.02.2022, notificata il 28.02.2022, nel rispetto del termine di cui all'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO di Parte_1
Col primo l'appellante censura la carenza di interesse ad agire dei creditori, assumendo che l'avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile trasferito sarebbe idonea a garantire integralmente il credito.
Il motivo è infondato.
Invero, l'azione revocatoria ordinaria è preordinata alla conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e tutela il creditore non solo dall'insolvenza attuale del debitore, ma anche da ogni atto che renda più difficile, incerta o aleatoria la futura soddisfazione del credito. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'esistenza di una garanzia reale non esclude l'interesse ad agire in revocatoria, poiché l'ipoteca non assicura necessariamente l'integrale soddisfazione del credito e non impedisce che atti successivi incidano negativamente sulle modalità di realizzazione coattiva. (cfr. Cass. n. 12678/2001) Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012); ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
4 patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019). È stato infatti chiarito che l'ipoteca non neutralizza di per sé l'eventus damni, potendo l'atto dispositivo incidere sulla concreta possibilità di soddisfazione del creditore, specie in presenza di ulteriori gravami o di un valore del bene non sicuramente capiente (Cass. n. 12678/2001 cit.; Cass. n. 9855/2014; Cass. n. 23208/2016). Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che il trasferimento immobiliare ha inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più complessa e incerta la loro soddisfazione, con valutazione pienamente conforme ai principi sopra richiamati.
Col secondo rubricato: Inapplicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c. l'appellante censura la violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento immobiliare sarebbe stato effettuato in adempimento di obblighi derivanti da accordi di separazione o divorzio e, come tale, sottratto a revocatoria. L'appellante invoca l'esimente prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che il trasferimento immobiliare sarebbe avvenuto in adempimento di obblighi assunti in sede di separazione o divorzio e che, pertanto, dovrebbe qualificarsi come atto dovuto.
La censura non è condivisibile. L'esclusione della revocatoria per gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto ha carattere eccezionale e presuppone che l'atto dispositivo costituisca l'adempimento necessario di un'obbligazione giuridicamente vincolante, già scaduta e non discrezionale. La ratio della norma è quella di evitare che la revocatoria colpisca la fisiologia dei pagamenti di debiti esigibili, ma non si estende alle ipotesi di sistemazione patrimoniale volontaria, ancorché inserite nel contesto di rapporti familiari. In tale prospettiva la Corte di cassazione ha più volte affermato che i trasferimenti immobiliari previsti in sede di separazione o divorzio non sono automaticamente sottratti all'azione revocatoria, dovendosi verificare in concreto se essi rappresentino l'adempimento di un obbligo giuridico determinato ovvero una scelta negoziale idonea a pregiudicare i creditori anteriori (Cass. n. 11096/2011; Cass. n. 15862/2019; Cass. n. 19332/2020). Nel caso di specie, il trasferimento è stato disposto in favore dei figli e non risulta riconducibile all'adempimento di un debito già scaduto nei loro confronti. Il Tribunale ha dunque correttamente qualificato l'atto come espressione di una scelta patrimoniale volontaria e potenzialmente pregiudizievole per i creditori, escludendo l'applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c.
Col terzo l'appellante censura l'accertamento dell'eventus damni. sostenendone l'insussistenza poiché il trasferimento non ha inciso in modo significativo sulla garanzia patrimoniale dei creditori.
La censura non può essere accolta. Invero, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai da tempo granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio (come ad esempio la trasformazione di un immobile in denaro, più agevolmente sottraibile alla garanzia patrimoniale) che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 1896/2012);
Ne segue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, 5 provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. 16221/2019).
Pertanto, ai fini dell'azione revocatoria, l'eventus damni non richiede la prova dell'insolvenza attuale del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale requisito ricorre ogniqualvolta l'atto diminuisca o renda più aleatoria la garanzia patrimoniale del creditore (Cass. n. 2477/2015; Cass. n. 240/2017; n. 16287 del 18/06/2019, Cass. n. 1968/2021 ).
Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il trasferimento di un immobile di rilevante valore ha inciso negativamente sulla consistenza del patrimonio aggredibile, sottraendo ai creditori un cespite idoneo a garantire la soddisfazione delle loro ragioni.
Col quarto motivo l'appellante censural'assenza della scientia damni e della relativa prova.
Il motivo è infondato. Invero secondo la Corte di cassazione la valorizzazione della prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.) è coerente con un orientamento che mira a non rendere eccessivamente difficile per il creditore la prova di un elemento psicologico, quale la scientia damni. Il giudice può e deve basare la sua decisione su un ragionamento logico che, partendo da fatti noti (la parentela, la mancata verifica), lo porti a ritenere provato il fatto ignoto (la consapevolezza del danno). In secondo luogo, l'estensione degli effetti della revocatoria al cessionario del credito trova fondamento nell'art. 1263 c.c., che prevede il trasferimento degli accessori del credito, e nell'art. 2902 c.c., che lega inscindibilmente il diritto di promuovere l'azione esecutiva sui beni 'revocati' alla titolarità del credito stesso. Ne segue che, separare le due posizioni svuoterebbe di significato la tutela revocatoria nel contesto della circolazione dei crediti.(cfr.ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10543 Anno 2025) Concludendo, è principio pacifico che la consapevolezza del pregiudizio possa essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, e che nei trasferimenti tra stretti congiunti la vicinanza familiare costituisca un elemento sintomatico rilevante ai fini dell'accertamento della scientia damni (Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 3568/2019). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando una pluralità di elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio, con motivazione coerente e non contraddittoria.
Appello incidentale di Controparte_2
con l'unico motivo l'appellante incidentale censura laviolazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza ai fini della condanna alle spese – mancato accoglimento della domanda di simulazione dell'accordo di negoziazione assistita : fondatezza della domanda di condanna alle spese da porsi a carico degli attori per effetto della sola domanda in cui legittimato passivo è l'appellante; Evidenzia l'autonomia tra azione di simulazione e azione revocatoria sicché il rigetto della domanda di simulazione avrebbe dovuto comportare il rigetto dell'azione revocatoria.
La censura non merita accoglimento.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sua posizione non può essere valutata in modo avulso dal complessivo contesto fattuale e negoziale in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere. Si consideri infatti che il bene è stato acquistato dalla sig.ra con provvista fornita Parte_1 dal marito (vedi dichiarazioni testimoniali)
6 Pertanto, dalla ricostruzione operata dal Tribunale – che questa Corte condivide – emerge che ha partecipato direttamente e consapevolmente all'atto di trasferimento immobiliare, Controparte_2 concorrendo alla sua stipulazione e alla sua realizzazione giuridica, in qualità di parte dell'atto e non di mero soggetto estraneo o passivo.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nell'azione revocatoria ordinaria, la partecipazione del soggetto all'atto dispositivo costituisce elemento di particolare rilevanza ai fini dell'accertamento della scientia damni, in quanto denota non solo la conoscenza dell'operazione negoziale, ma anche la consapevolezza del suo contenuto e dei suoi effetti sul patrimonio del debitore (Cass. n. 2477/2015; Cass. n. 3568/2019).
In tale prospettiva, la partecipazione all'atto non può essere ridotta a un dato meramente formale, ma assume valore sintomatico della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, specie quando – come nel caso di specie – l'atto si inserisce in un contesto familiare ristretto ed è diretto a trasferire un bene di rilevante valore patrimoniale, idoneo a incidere in modo significativo sulla garanzia di cui all'art. 2740 c.c.
Va altresì evidenziato che la Corte di cassazione ha chiarito come, nei trasferimenti intra-familiari, la prova della scientia damni può essere desunta anche dalla partecipazione attiva del soggetto all'atto negoziale, unitamente alla conoscenza della situazione debitoria e alla tempistica dell'operazione rispetto all'insorgenza del credito, senza che sia necessario dimostrare un dolo specifico o una finalità esclusiva di pregiudizio (Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 1210/2022).
Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente valorizzato:
- la partecipazione diretta di all'atto dispositivo;
Controparte_2
- la natura intra-familiare del trasferimento;
- la tempistica dell'operazione, collocata in un momento in cui la posizione debitoria era già nota o comunque conoscibile;
- l'incidenza oggettiva dell'atto sulla consistenza del patrimonio aggredibile dai creditori. Tali elementi, considerati nel loro insieme, integrano un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, idoneo a fondare l'accertamento della scientia damni anche nei confronti di CP_2
, senza necessità di una prova diretta della sua intenzione di nuocere ai creditori.
[...]
Ne consegue che l'appello di , risolvendosi nella prospettazione di una lettura Controparte_2 separata e distinti degli elementi fattuali già correttamente valutati dal primo giudice, non è idoneo a incrinare la tenuta logico-giuridica della decisione qui gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di e , in Parte_1 Controparte_2 solido e liquidate in applicazione del DM 147/22 in favore di ciascuno degli appellati CI RO e in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. CP_1
Nulla nei rapporti con gli appellati contumaci ed il Controparte_4 Controparte_3 [...]
, via Tasso n. 217/251. CP_5
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale.
PQM
7 La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile in persona dei giudici in epigrafe indicati definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli, così provvede:
1) rigetta gli appelli proposti da e e conferma integralmente la Parte_1 Controparte_2 sentenza n. 1760/2022 del Tribunale di Napoli;
2) condanna gli appellanti e , in solido, al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_2 del presente grado di giudizio in favore degli appellati CI RO e , che liquida in € CP_1
14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico sia dell'appellante principale che di quello incidentale. Così deciso in Napoli il 19/12/25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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