Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
L'ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di smaltimento dei rifiuti, stante la diversa struttura della fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 26109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26109 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario Presidente del 22/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere N. 777
Dott. GIRONI Emilio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 12979/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CO N. IL 23/02/1938;
2) RO CO N. IL 18/04/1966;
avverso SENTENZA del 20/12/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto dei ricorsi). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe sono state confermate le condanne inflitte il 13.1.2004 dal Tribunale di Paola a RA AN e RO AN (sei mesi di reclusione al primo, quattro mesi di arresto e 2600 euro di ammenda al secondo). Il RA, titolare di un impianto di frantumazione, selezione e lavaggio di inerti, era ritenuto responsabile, in continuazione, dei delitti di omesso collocamento di impianti destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 C.P.) ed all'estinzione degli incendi (art. 451 C.P.), nonché del reato previsto dall'art. 674 C.P. e di altre contravvenzioni in materia di deposito incontrollato dei rifiuti, inquinamento delle acque e dell'atmosfera, igiene del lavoro;
il RO, quale responsabile del cantiere, era considerato concorrente nel reato di cui all'art. 51, co. 2, D.L.vo 15.2.1997 n. 22 per deposito incontrollato in area vincolata di rifiuti speciali non pericolosi;
concesse a entrambi le attenuanti generiche. Il comune difensore ha, con unico atto, proposto ricorso per Cassazione. Con un primo motivo denuncia la nullità dell'intero giudizio nei confronti del RA, cui la citazione era stata notificata a mani del figlio AN, che non risultava capace e convivente. Altra doglianza riguarda la riconosciuta responsabilità dello stesso RA pur in presenza di un responsabile del cantiere, al quale incombeva in via esclusiva l'osservanza delle norme cui è soggetta l'attività. Con un terzo motivo viene denunciata illogica motivazione (oltre che violazione di legge sotto diversi profili) in ordine a talune imputazioni: i residui provenienti da lavorazioni industriali sono definiti rifiuti speciali dall'art. 7 del D.L.vo n. 22/1997, ma l'articolo successivo esclude l'applicazione della relativa disciplina per quelli derivanti dallo sfruttamento di cave, onde i fanghi nella fattispecie depositati sul suolo, che provengono dal lavaggio di materiale estratto da cave, non potevano formare oggetto del precetto sanzionato all'art. 51 D.L.vo n. 22/1997; lo stesso art. 51 aveva carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 674 C.P., e pertanto escludeva la concorrente applicazione di quest'ultima norma incriminatrice quanto agli altri oggetti depositati sul suolo (rottami metallici e carcasse di pneumatici), la cui riferibilità all'attività degli imputati non era minimamente comprovata, come del resto non era stata misurata la distanza dal torrente Malpertuso ai fini del ritenuto vincolo idrogeologico (con possibili riflessi anche in ordine alla volontarietà della condotta) e non era stato verificato l'asserito scarico nel corso d'acqua. Quanto ai reati di cui agli artt. 437 e 451 C.P. non era stato dimostrato che il cantiere fosse in esercizio e, quindi, l'esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Altro motivo di gravame riguarda la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., sotto il profilo dell'efficace opera prestata onde eliminare o attenuare le conseguenze dei reati, pur accertata dagli organi amministrativi competenti.
Viene altresì censurata l'ingiustificata ed eccessiva entità delle pene applicate;
infine, è denunciata l'erronea revoca, nei confronti del RA, della condizionale concessa con sentenza del Pretore di Scalea, in giudicato il 9.5.1996, non essendo intervenuta una causa di revoca nel quinquennio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso nell'interesse del RA ripropone questioni già esaminate e correttamente risolte dal giudice "a quo", senza puntuale replica alle sue argomentazioni, oppure irrilevanti o volte ad ottenere una rivalutazione in punto di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità, delle emergenze probatorie. In dettaglio:
- il rapporto di parentela in linea retta determina, in caso di consegna della copia dell'atto da notificare al figlio del destinatario, una presunzione semplice di convivenza almeno temporanea, richiesta dall'art. 157, co. 1, C.P.P. (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 5^, 4.2/26.4.1993, Bosi); inoltre, una volta indicato il vincolo di parentela, non sono necessarie ulteriori precisazioni circa la capacità del consegnatario, anch'essa oggetto di semplice presunzione, essendo l'ufficiale procedente tenuto a non effettuare la consegna a persona infraquattordicenne o "manifestamente" incapace, e d'altra parte non obbligato a più approfonditi accertamenti (art. 157, co. 4, C.P.P.; cfr. Cass., Sez. 5^, 19.4/18.5.1999, Marinkovic, e numerose conformi). Ne segue che l'interessato ben potrà contestare la convivenza e la capacità della persona che ha ricevuto l'atto, ma al proposito ha quanto meno un onere di allegazione, mentre non può superare le presunzioni di cui si è detto sul semplice rilievo della mera mancanza, nella relazione dell'ufficiale procedente, di sacramentali attestazioni non prescritte a pena di nullità, questa derivando non da vizi formali, ma dalla consegna in concreto dell'atto a soggetto non abilitato (art. 171 lett. d C.P.P.)- Nel caso di specie il ricorrente non ha affatto dedotto uno stato di incapacità del figlio o negato la convivenza, onde rimane irrilevante la questione posta in linea del tutto teorica circa l'onere probatorio, che presuppone, come si è detto, una specifica prospettazione di inosservanza delle regole sulle modalità della consegna.
Quanto al preteso esonero di responsabilità del RA per effetto della nomina di un responsabile del cantiere, la doglianza è manifestamente infondata e generica, non risultando e non essendo neppure dedotto che in concreto la veste attribuita al RO ecceda la mera direzione tecnica dei lavori e assuma i caratteri di una preposizione institoria o di una specifica delega per i settori della sicurezza e della tutela dell'ambiente, ne' che il dipendente avesse le cognizioni richieste a tali fini e gli fossero stati messi a disposizione i mezzi occorrenti;
il motivo di gravame si risolve quindi in una mera enunciazione di principi di diritto che presuppongono una situazione di fatto non accertata ne' risultante dalla sentenza impugnata.
- L'art. 8, co. 1 lett. b), del D.L.vo n. 22/1997 esclude dall'applicazione delle norme comprese nel testo legislativo "in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge... i rifiuti risultanti... dallo sfruttamento delle cave". L'esclusione non riguarda quindi materiali provenienti da cave che - fuori dell'ambito del loro esercizio e della relativa, speciale disciplina - siano destinati non già all'eliminazione, ma a successiva, ulteriore raffinazione presso impianti esterni, che dia luogo a residui non utilizzabili. Va perciò riaffermato che i fanghi provenienti da impianto di lavaggio di materiali inerti, quali i minerali e i materiali di cava, costituiscono rifiuto speciale ex art. 7 del decreto legislativo citato, non rientrando tra le specifiche esclusioni previste dall'articolo 8 dello stesso decreto n. 22 (Cass., Sez. 3^, 29.10/19.12.2002, Totaro ed altro). Come correttamente osservato dal giudice "a quo", non vi è rapporto di specialità, ne' si verifica assorbimento della norma dell'art. 674 C.P. nelle previsioni incriminatrici relative alla tutela dell'ambiente in generale, quando sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento ulteriore ed essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica (cfr. Cass., Sez. 1^, 10.11/17.12.1998, Mangione). Le ulteriori censure circa l'abbandono incontrollato sul suolo di diverse tipologie di rifiuti (rottami metallici e carcasse di pneumatici) sono rivolte a sollecitare una rivisitazione delle risultanze probatorie e non evidenziano alcuna incongruenza nel ragionamento indiziario operato dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto il detto materiale riferibile all'attività del RA sul rilievo che non erano stati individuati o indicati altri soggetti cui potessero risalire, mentre il luogo coincideva con quello di discarica dei fanghi prodotti dall'impresa. Del pari in punto di fatto sono le residue doglianze concernenti i reati contravvenzionali;
quanto poi alla sussistenza e percepibilità del vincolo idrogeologico, va chiarito che questo, pur menzionato nel capo d'imputazione, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'integrazione dei reati contestati, ne' la contestazione è stata estesa a previsioni incriminatrici specifiche.
Infine, la censura concernente i delitti di omessa predisposizione di cautele contro infortuni e disastri non fornisce alcuna replica al corretto rilievo del giudice "a quo", secondo il quale l'evento di pericolo che caratterizza i reati è ravvisabile anche quando, al momento dell'accertamento, l'attività lavorativa sia momentaneamente sospesa, restando escluso soltanto se l'esercizio dell'impresa sia definitivamente cessato (circostanza non ravvisabile e neppure dedotta nel caso di specie).
- Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, 2^ ipotesi, C.P. è stato giustificato dal giudice "a quo" in considerazione della mancanza di spontaneità della condotta riparatoria, requisito indefettibilmente richiesto dalla norma;
infatti, tale condotta era condizione per ottenere il dissequestro degli impianti, e quindi necessitata e non dovuta a resipiscenza dei responsabili. A tale corretta argomentazione nessuna obiezione viene avanzata con il ricorso.
- In ordine alle doglianze circa l'entità della pena inflitta al RA, va preliminarmente osservato che la sentenza di primo grado, confermata in appello anche sul punto: 1) ha erroneamente ritenuto la continuazione fra il delitto colposo di cui all'art. 451 C.P. e gli altri reati, il che non è consentito, richiedendo l'art. 81 C.P. un disegno criminoso unitario inconcepibile riguardo ad un fatto commesso per semplice negligenza;
2) ha determinato in motivazione la pena base per il reato più grave (art. 437 C.P.) in nove mesi di reclusione, ridotti a sei per le attenuanti generiche ed aumentati ad otto per la continuazione (incremento di 10 giorni per ciascun reato satellite); in dispositivo, peraltro, ha omesso di considerare l'aumento per continuazione ed irrogato la pena di sei mesi di reclusione. Attesa la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione e in difetto di gravame del P.M. agli errori, risoltisi a favore del condannato, non può essere posto riparo in questa sede;
la pena applicata in concreto, assai prossima al minimo pur tenendo conto delle attenuanti generiche, non è d'altra parte censurabile in base alle generiche doglianze formulate con il gravame. - Manifestamente infondata è la censura concernente la revoca della sospensione condizionale: i delitti contestati al RA sono stati commessi dal 13 al 25.10.2000, e quindi entro i cinque anni dalle date (9.5.1996 e 9.5.1997) di irrevocabilità delle precedenti condanne (pure per delitti); ne', contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, occorre che si tratti di reati della stessa indole, condizione richiesta solo per le contravvenzioni (giurisprudenza assolutamente costante: cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 15.2/20.3.2000, P.G. in proc. Bellino). Il ricorso nell'interesse del RA va perciò dichiarato inammissibile per i vizi originari da cui è affetto, che non consentono l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, impediscono il rilievo della prescrizione dei reati contravvenzionali, che sarebbe altrimenti maturata nel corso del giudizio di Cassazione. All'inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro. Quanto al RO, se gli altri motivi di ricorso a lui comuni sono inammissibili per le ragioni sopra esposte, fondata appare invece la doglianza di eccessività della pena, che risulta addirittura illegale. Va al proposito rammentato che l'art. 51, co. 1, D.L.vo n. 22/1997 sanziona lo smaltimento e le attività
collaterali in carenza di autorizzazione con distinte sanzioni a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi (lett. a) o pericolosi (lett. b): nel primo caso è previsto, alternativamente, l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.582 a 25.822 euro;
nel secondo, le pene cumulative dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 2.582 a 25.822 euro. Il co. 2 prevede l'applicazione delle dette pene anche "ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti", ciò ovviamente sempre secondo le distinzioni previste al comma precedente. Poiché il RO è concorrente nel deposito incontrollato di "rifiuti speciali non pericolosi", come da capo d'imputazione sub e), la pena applicabile era dunque quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda, onde la congiunta applicazione delle due sanzioni disposta dai giudici di merito, in misura che si discosta oltretutto sensibilmente dal minimo edittale tenuto conto delle concesse attenuanti generiche, risulta ingiustificata ed illegale. Ne consegue che, accolto sul punto il ricorso, è rilevabile l'intervenuta prescrizione, onde la sentenza impugnata va nei confronti del predetto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO AN perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di RA AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005