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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4006/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 16.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GALLI FLAVIA con studio in VIA G. CARDUCCI 17 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 22/06/2023 (N. 2023/3778)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PUGLISI LORENZO con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
pagina 1 di 14 AVV. in qualità di CURATORE SPECIALE dei minori Controparte_2
- nato a [...] il [...] Persona_1
- ato Milano il 20.05.2015, Persona_2
entrambi ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato in data 07.03.2024 (delibere n.2024/1501 e n.2024/1503)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia così pronunciare:
-Affidare i minori e in via esclusiva alla madre, mantenendoli Persona_3 Persona_2 collocati presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica, attribuendole l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido super esclusivo) anche per le decisioni di maggior interesse per i figli in merito ad istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
- sospendere i rapporti padre figli, anche telefonici, prevedendo che laddove il signor CP_1 chieda di riallacciare il rapporto con i figli minorenni, dovrà rivolgersi ai servizi sociali competenti affinché previamente sia valutato sia sotto il profilo personologico sia della serietà dell'intenzione nonché siano sentiti la madre e i minori stessi, con eventuale ripresa degli incontri padre- figli in spazio neutro, protetti ed osservati, valutato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori;
- porre l'obbligo a carico del padre di versare alla signora, presso la quale è disposto il collocamento dei figli minori, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili come stabilito in sede di separazione dal Tribunale Ordinario di Milano, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da Aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano.
- mantenere l'incarico ai Servizi Sociali competenti di presa in carico del nucleo per costante monitoraggio e di prosecuzione dei supporti già offerti ed accettati dalla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, e successivo aggiornamento oltre accessori di legge.
pagina 2 di 14
Per il resistente:
- confermare l'affidamento dei figli minori e al Comune di Milano, con limitazione della Per_3 Per_2 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza;
- disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre nell'attuale casa familiare;
- disporre che il padre possa incontrare i minori secondo il calendario che verrà indicato dai Servizi Sociali territorialmente competenti anche attraverso un percorso alla genitorialità con l'ausilio dei servizi stessi o di un educatore;
- disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei minori di € 200,00 ciascuno che verrà corrisposto dal signor a decorrere dal momento in cui riprenderà a CP_1 svolgere la propria attività lavorativa.
- disporre che il signor sia esonerato dal pagamento delle spese straordinarie dei minori così CP_1 come individuate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, fino alla ripresa della propria attività lavorativa e che comunque le spese straordinarie dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- in ogni caso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così pronunciare:
-affidare i minori e in via esclusiva alla madre, signora Persona_3 Persona_2 Pt_1 mantenendoli collocati presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica, attribuendole
[...]
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido super esclusivo) anche per le decisioni di maggior interesse per i figli in merito ad istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, mantenendo la delega ai Servizi Sociali competenti in ordine alle decisioni di natura religiosa;
- sospendere i rapporti padre figli, anche telefonici;
- incaricare i Servizi Sociali competenti in relazione alla residenza dei minori, di avviare l'eventuale ripresa degli incontri in spazio neutro, protetti ed osservati, solamente allorché il padre lo richieda e ne ricorrano in concreto le condizioni, previa valutazione del signor sia sotto il profilo CP_1 personologico sia della serietà dell'intenzione, sentita la madre e i minori stessi, valutato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori e con attivazione degli opportuni percorsi terapeutici e/o di supporto alla genitorialità; in caso di ripresa degli incontri delegare il servizio sociale competente alla regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché all'accompagnamento di e agli Persona_3 Persona_2 incontri con il padre.
pagina 3 di 14 In punto economico: si rimette all'on. Collegio la valutazione in ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico del padre a favore dei figli, determinato in somma comprensiva delle spese straordinarie previste dalle Linee guida di codesto Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre accessori di legge da porsi a carico dell'Erario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
anno contratto matrimonio civile in MILANO Parte_1 CP_1
l'11/11/2013, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2013, atto n.
1798, Parte I.
Dal matrimonio sono nati due figli: nato il [...], e ato il 20.05.2015. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza n. 7538/2022 del Tribunale di Milano resa in data
21.09.2022, pubblicata il 30.09.2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
26.10.2023, che ha affidato i minori e al Comune di Milano, disposto il loro collocamento Per_3 Per_2
e residenza presso la madre nella casa familiare di Milano, via Mar Nero n. 8, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre l'importo mensile di €
300,00 (€ 150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN debitamente documentate e con conferma degli incarichi all'Ente affidatario in punto di monitoraggio, sostegno e cura dei sig.ri ed nonché di regolamentazione degli incontri padre/figli in Spazio Pt_1 CP_1
neutro con modalità protetta ed osservata, avendo cura di evitare i contatti tra i genitori nel rispetto delle misure restrittive in atto.
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio, con la Pt_1 conferma dell'affidamento dei figli minori al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, ma con la previsione a suo favore dell'affido esclusivo in relazione a tutte le questioni non delegate espressamente al Comune di Milano, che fosse confermato il collocamento dei figli presso di sé nella casa familiare sita in Milano, Via Mar Nero n. 8, a lei assegnata, la conferma del contributo di mantenimento paterno per i figli quantificato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la verifica delle condizioni di vita del nucleo familiare e delle capacità genitoriali di pagina 4 di 14 entrambe le parti, anche all'ulteriore scopo di individuare modalità e tempi di visita del padre;
allegava che sin dai primi anni di matrimonio, il marito si mostrava incurante dei bisogni familiari, non partecipando né praticamente né economicamente alla gestione e assistenza del proprio nucleo familiare e che con il passare del tempo assumeva in ambito domestico condotte via via sempre più aggressive e violente esacerbate dal consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, che per tali motivi ella si vedeva costretta a sporgere più denunce-querele contro il marito che portavano all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e all'emissione di misure cautelari ai danni dello stesso, nonché alla condanna alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. con sentenza n. 1831 del 15.06.2021, confermata dalla Corte d'Appello di Milano e successivamente dalla Corte di Cassazione e che pertanto dall'ottobre 2022 l' era detenuto presso la Casa di CP_1
Reclusione Milano-Bollate “II C.R.”.
In data 09.05.2024 si costituiva in giudizio il il quale aderiva alla domanda di divorzio CP_1
della moglie, ma contestava la ricostruzione da ella operata, chiedendo in particolare la conferma delle condizioni separative con riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico per i due figli ad euro 200,00 mensili;
allegava che il dissolvimento dell'affectio coniugalis era dipeso Pt_2
principalmente da profonde differenze caratteriali, culturali e religiose che negli anni si inasprivano a tal punto da rendere del tutto intollerabile la convivenza, che egli era sempre stato intenzionato a partecipare attivamente alla vita dei figli e si era sempre interessato al benessere del nucleo familiare, reinventandosi puntualmente per riuscire a provvedere al sostentamento della moglie e dei figli nonostante le riscontrate difficoltà legate alla barriera linguistica e all'assenza di qualifiche professionali o scolastiche, che egli aveva molto sofferto l'allontanamento dai figli, che l'esperienza carceraria gli aveva consentito di affrontare le proprie fragilità e di restituire una lettura critica degli episodi occorsi che lo avevano condotto alla privazione della libertà personale, che egli aveva anche acquisito consapevolezza in merito alla propria dipendenza da cocaina e cannabinoidi, maturando l'intenzione di intraprendere un idoneo percorso terapeutico e socioriabilitativo.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.03.2024, tenutasi in data 20.06.2024, le parti venivano sentite separatamente e all'esito il Presidente relatore si riservava.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 22.06.2024 così provvedeva:
pagina 5 di 14 -rilevato che attualmente il padre è detenuto presso la casa di reclusione di Bollate e che il magistrato di sorveglianza ha più volte rigettato il programma terapeutico proposto dal Servizio SERD del carcere di Bollate, che prevede il rientro nella abitazione di Fara Novarese, controlli presso il
SERT di Novara e la continuazione della attività lavorativa,
-ritenuto che dalle relazioni dei servizi sociali pervenute non sono emerse criticità in relazione alla idoneità genitoriale materna, come anche riconosciuto dal padre,
-ritenuto pertanto che, allo stato, deve essere disposto un affidamento super esclusivo dei due minori alla madre affinché possano essere dalla stessa adottate le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative ai minori in modo da non bloccare o ritardare la vita degli stessi con conseguente grave pregiudizio,
-ritenuto che, pacificamente la prevalente collocazione dei minori non possa che essere presso la madre, nella casa familiare di Milano, in via Mar Nero 8 con conseguente assegnazione alla madre della casa familiare,
-ritenuto che appare necessario limitare la responsabilità genitoriale materna in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, ed anche in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli in modo che eventuali restrizioni o ampliamenti delle visite siano decise solo dagli operatori dei servizi sociali che incontrano regolarmente il padre e verificano il suo percorso personale e l'esito degli accertamenti presso il
SERD senza possibilità che la madre, per eccessivo timore relativo alla sicurezza dei figli, possa in qualche modo essere di ostacolo ad una piena ripresa del rapporto padre/figli,
-ritenuto anche di limitare la genitorialità materna in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni visto che i genitori sono di religioni differenti (Testimone di
Geova la madre e mussulmano il padre) e pertanto appare condivisibile la preoccupazione paterna che
i figli non vengano indottrinati, da piccoli, alla religione della madre, affinché possano essere liberi di sceglier quando saranno più grandi,
-ritenuto che i servizi sociali del Comune di Milano debbano svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, mantenendo un collegamento con i servizi del carcere,
-ritenuto di delegare i servizi sociali affinché predispongano il calendario di frequentazioni dei minori con il padre anche prevedendo, se del caso, un ampliamento degli incontri, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, inizialmente sempre monitorati, con tempi e modalità gradualmente più ampi addivenendo ad una liberalizzazione, solo se conforme all'interesse dei minori,
-ritenuto che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio, debbano attivare un adeguato supporto psicologico per entrambi i ragazzini per consentire loro di portare i propri vissuti emotivi all'interno di una cornice protetta, di attivare una presa in carico di presso per approfondire le sue difficoltà scolastiche ed emotive, di Per_1 CP_3 avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, e se possibile, visto lo stato di detenzione, anche per il padre e comunque anche per lui quando uscirà dal carcere, di mantenere un monitoraggio della situazione del padre in relazione alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti ed pagina 6 di 14 anche in relazione alla rielaborazione della vicenda di cui al processo penale per maltrattamenti in famiglia per cui è stato condannato,
-ritenuto, quanto alle condizioni economiche che il padre debba adempiere agli obblighi costituzionali di mantenimento dei figli, che allo stato egli sta lavorando all'interno del carcere con un compenso di € 300 mensile per tre mesi, e che comunque è verosimile che abbia entrate o aiuti da parte di familiari e/o della compagna visto che ha mantenuto la casa in locazione a Fara Novarese e
l'iscrizione della partita Iva, ed è proprietario di una casa in Egitto che potrebbe essere messa a reddito,
-rilevato che la madre lavora non in regola come colf con un redditi di circa 300/400 euro mensili, riceve il reddito di inclusione di circa € 900 al mese e l'assegno unico per la famiglia di € 398 mensili. Deve sostenere il canone di locazione della casa MM dove vive per € 300 mensili oltre alla rateizzazione di una morosità per € 90 mensili,
-ritenuto pertanto equo, allo stato, un assegno di mantenimento da parte del padre per i due figli di € 200,00 mensili a decorrere dal rateo di giugno 2024 omnia, salve diverse determinazioni allorché il padre potrà riprendere la sua attività lavorativa,
-ritenuto opportuno che la causa sia rinviata ad altra udienza per verificare l'evoluzione della situazione dei minori, la permanenza o meno della detenzione dell' e l'andamento delle CP_1 frequentazioni padre figli, l'esito dei percorsi a favore dei genitori e dei figli oggi disposti,
P.Q.M.
1. Affida i figli minori nato il [...], e nato il [...] via esclusiva alla madre, Per_3 Per_2 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, via Mar Nero 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, con le limitazioni di cui sotto,
2. Limita la responsabilità genitoriale materna: -in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli che verranno stabilite dagli operatori del servizio sociale, - in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni,
3. Assegna la casa coniugale in Milano in via Mar Nero 8 con tutto quanto l'arreda, alla madre collocataria dei figli,
4. Delega i servizi sociali affinché predispongano il calendario di frequentazioni dei minori con il padre anche prevedendo, se del caso, un ampliamento degli incontri, inizialmente sempre monitorati, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, con tempi e modalità sempre più ampi, addivenendo, se possibile e conforme all'interesse dei minori, ad una graduale liberalizzazione,
5. Delega i servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio, di attivare un adeguato supporto psicologico per entrambi i bambini, di attivare una presa in carico di presso , di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, e Per_1 CP_3
pagina 7 di 14 se possibile anche per il padre, di mantenere un monitoraggio della situazione del padre in relazione alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol ed anche in relazione alla rielaborazione della vicenda di cui al processo penale per maltrattamenti in famiglia per cui è stato condannato,
6. Delega i servizi sociali di proseguire nella attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, mantenendo un collegamento con i servizi del carcere,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, a decorrere dal rateo di giugno 2024, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 200,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione Pt_2 giugno 2025,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre,
9. Delega il curatore speciale dei minori si effettuare un lavoro di rete tra i vari servizi al fine di verificare la tempestività e l'efficacia degli interventi disposti e di depositare una breve relazione 5 giorni prima della prossima udienza.
10. Concede termine ai servizi sociali fino all' 11.11.2024 per l'invio di una relazione di aggiornamento”
e rinviava la causa per il completamento della udienza di prima comparizione all'udienza del
28.11.2024.
Alla suddetta udienza, sentite le parti, il Presidente relatore disponeva l'attivazione di una valutazione dei due minori da parte di con urgenza e, all'esito della valutazione, l'attivazione CP_3
di tutti supporti psicologici necessari per ciascuno dei bambini e anche tutti gli eventuali ulteriori sostegni necessari, sospendeva lo spazio neutro, disponendo che i servizi sociali in collaborazione con i servizi del carcere attivassero video chiamate tra i figli ed il padre, solo se ritenuto non in contrasto con l'interesse dei minori, disponeva la prosecuzione del sostengo per la madre presso il consultorio e dando termine ai servizi e per l'invio di una relazione di aggiornamento, rinviava la causa CP_3 all'udienza del 16.4.2025 per la discussione orale ex art. 473 bis .22 u.c. c.p.c. disponendo il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni delle parti entro il 15.4.2025.
Alla suddetta udienza le parti si riportavano alle conclusioni come precisate con fogli depositati telematicamente in data 14 e 15 aprile 2025 e chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. Pertanto, il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 8 di 14 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 7538/2022 del Tribunale di Milano resa in data
21.09.2022, pubblicata il 30.09.2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
26.10.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 30.01.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc del 22.06.2024.
pagina 9 di 14 In relazione alla situazione dei genitori si evidenzia quanto segue: il padre è stato scarcerato a fine marzo 2025, ove si trovava ristretto per gli agiti violenti perpetrati dallo stesso contro la moglie.
Nel corso del procedimento è stato possibile appurare, oltre alla gravità dei fatti occorsi in danno della moglie, una situazione di estrema fragilità dell' che durante l'ultimo periodo CP_1
detentivo ha attuato comportamenti autolesivi che hanno comportato una necessaria sospensione dei rapporti con i figli, che stavano avvenendo tramite videochiamate.
I Servizi hanno riportato nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in atti una situazione abitativa molto precaria del resistente, il quale vivrebbe a volte presso il fratello e a volte anche in strada. Si è mostrato consapevole con gli operatori riguardo alla necessarietà di intraprendere un percorso presso il SERT e ha richiesto un supporto psicologico per poter affrontare questo difficile momento caratterizzato da difficoltà economica, lavorativa e abitativa.
Riguardo la madre sono state confermate le valutazioni positive già espresse sulla sua adeguata capacità genitoriale, avendo mantenuto la stessa un comportamento collaborante e comprensivo, mostrandosi disponibile anche nello spiegare ai figli le difficoltà paterne, accogliendo la loro tristezza e i loro dubbi in merito alla attuale sospensione degli incontri paterni. Ella ha inoltre intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio, con la dott.ssa che ha più volte Per_4
anche incontrato i bambini in attesa della loro presa in carico presso , come suggerito e CP_3
ritenuto opportuno dai Servizi.
Alla luce degli elementi sopra riportati deve, pertanto, essere confermato l'affidamento super esclusivo dei due minori alla madre, la quale si è mostrata più che adeguata nel loro accudimento e con idonea capacità genitoriale, affinché possano essere dalla stessa adottate le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative ai minori.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di confermare la limitazione della responsabilità genitoriale materna: -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli in modo che eventuali restrizioni o ampliamenti delle visite paterne siano decise solo dagli operatori dei servizi sociali che potranno incontrare il padre e verificare il suo percorso personale e l'adesione alla presa in carico da parte del SERD ed anche monitorizzano la situazione psicologica dei minori in modo da tutelare il loro benessere, -nonché in merito a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni che dovranno essere adottate dai servizi sentiti i genitori ed i minori, visto che i genitori sono di religioni differenti (Testimone di Geova la madre e il padre) e pertanto appare condivisibile la Per_5
pagina 10 di 14 preoccupazione paterna che i figli non vengano indottrinati alla religione della madre e possano rimanere liberi di sceglier quando saranno più grandi.
E' necessario mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di
Milano affinché effettuino uno stretto monitoraggio e verifichino che il padre attivi un percorso di cura presso il SERD competente vista la sua manifestata volontà in tal senso.
I servizi dovranno anche avviare entrambi i minori, in particolare presso per Per_3 CP_3
una valutazione, attese le sue difficoltà emotive e scolastiche, e dorranno mantenere il percorso di sostegno psicologico per entrambi i bambini per consentire loro di portare i propri vissuti in una cornice protetta e trovare adeguate risposte alle domande relative alla interruzione dei rapporti con il padre.
I servizi inoltre dovranno mantenere il percorso di supporto alla genitorialità a favore della madre ed avviare i percorsi necessari, psicologici o psicoterapeuti e di sostegno alla genitorialità anche per il padre.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni dei due minori con il padre si evidenzia che gli operatori dei Servizi
Sociali hanno riportato che questi, nonostante le sue evidenti e attuali fragilità, riveste un ruolo importante nella vita dei figli, che hanno sempre espresso il desiderio di incontrarlo.
Tuttavia, a causa del proprio stato di salute il padre non è stato in grado di proseguire gli incontri con i figli durante l'ultimo periodo detentivo, che sono stati sospesi per i ripetuti gesti autolesivi posti in essere dal padre e per il pregiudizio che sarebbe potuto derivare ai due bambini nell'incontro con lui.
Allo stato, vista la sua scarcerazione e la volontà del padre manifestata ai servizi e alla madre di voler vedere e incontrare i figli, il Tribunale, pur confermando allo stato la sospensione dei contatti padre/figli, anche telefonici, ritiene necessario conferire incarico ai Servizi Sociali di avviare la ripresa degli incontri protetti ed osservati, in spazio neutro, qualora i Servizi valutino la serietà dell'intenzione manifestata dal padre di incontrare i figli, e previa valutazione sulle condizioni psicofisiche del padre, considerato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori;
in caso di ripresa degli incontri il servizio sociale si occuperà della relativa regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché
pagina 11 di 14 all'accompagnamento di e agli incontri con il padre, in modo da evitare contatti diretti Per_3 Per_2
con la madre.
Le condizioni economiche
L ora è uscito dal carcere ed ha chiesto agli operatori dei servizi un sostengo che lo CP_1
aiuti a superare il difficile momento, può formularsi quindi un prognosi del tutto positiva circa la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Del resto egli ha dichiarato di aver sempre lavorato, in particolare nel campo edile, acquisendo una competenza professionale adeguata ed è ancora molto giovane (anni 36). Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi della madre, che lavora non in regola come colf con redditi di circa 300/400 euro mensili, riceve il reddito di inclusione di circa €
900 al mese e l'assegno unico per la famiglia di € 398 mensili e deve sostenere il canone di locazione della casa MM dove vive per € 300 mensili oltre alla rateizzazione di una morosità per € 90 mensili, i tempi di frequentazioni padre-figli allo stato totalmente azzerati, si ritiene equo confermare la quantificazione effettuata al momento della separazione aumentando quella disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti quando l' era detenuto in carcere e porre a carico CP_1 del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli minori la somma mensile di € 300.00 OMNIA, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
(prossima rivalutazione aprile 2026),
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
n MILANO in data 11/11/2013 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
MILANO nell'anno 2013, atto n. 1798, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 12 di 14 3. Affida i figli minori nato il [...], e nato il [...] via esclusiva alla madre, Per_3 Per_2 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, via Mar Nero 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, con le limitazioni di cui sotto,
4. Limita la responsabilità genitoriale materna: -in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli che verranno stabilite dagli operatori del servizio sociale, - in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni che saranno adottate dagli operatori dei servizi, sentiti i genitori ed i minori,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Milano mantengano la presa in carico del nucleo familiare ed effettuino uno stretto monitoraggio, verificando anche che il padre attivi il percorso di cura presso il SERD competente, vista la sua manifestata volontà in tal senso,
6. Dispone che i servizi sociali avviino la presa in carico dei minori presso per una CP_3
completa valutazione,
7. Dispone che i servizi sociali mantengano il percorso di sostengo psicologico per entrambi i bambini,
8. Dispone che i servizi mantengano il percorso di supporto alla genitorialità a favore della madre, ed attivino gli opportuni percorsi terapeutici e/o di supporto alla genitorialità anche a favore del padre,
9. Dispone, allo stato, la sospensione dei contatti padre-figli anche telefonici con incarico ai
Servizi Sociali del Comune di MILANO di avviare la ripresa degli incontri protetti ed osservati in spazio neutro, qualora i Servizi valutino la serietà dell'intenzione manifestata dal padre di incontrare i figli e previa valutazione circa le condizioni psicofisiche del padre, anche alla luce del percorso dello stesso presso il SERD, considerato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori,
pagina 13 di 14 10. Dispone che in caso di ripresa degli incontri il servizio sociale si occuperà della relativa regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché all'accompagnamento di e agli incontri con il padre, in modo da Per_3 Per_2
evitare contatti diretti con la madre,
11. Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 , a decorrere dal rateo di aprile Pt_2
2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione ad aprile 2026,
12. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
13. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 30/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 16.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.04.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GALLI FLAVIA con studio in VIA G. CARDUCCI 17 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 22/06/2023 (N. 2023/3778)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. PUGLISI LORENZO con studio in CORSO DI PORTA VITTORIA, 17 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
pagina 1 di 14 AVV. in qualità di CURATORE SPECIALE dei minori Controparte_2
- nato a [...] il [...] Persona_1
- ato Milano il 20.05.2015, Persona_2
entrambi ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato in data 07.03.2024 (delibere n.2024/1501 e n.2024/1503)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia così pronunciare:
-Affidare i minori e in via esclusiva alla madre, mantenendoli Persona_3 Persona_2 collocati presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica, attribuendole l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido super esclusivo) anche per le decisioni di maggior interesse per i figli in merito ad istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
- sospendere i rapporti padre figli, anche telefonici, prevedendo che laddove il signor CP_1 chieda di riallacciare il rapporto con i figli minorenni, dovrà rivolgersi ai servizi sociali competenti affinché previamente sia valutato sia sotto il profilo personologico sia della serietà dell'intenzione nonché siano sentiti la madre e i minori stessi, con eventuale ripresa degli incontri padre- figli in spazio neutro, protetti ed osservati, valutato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori;
- porre l'obbligo a carico del padre di versare alla signora, presso la quale è disposto il collocamento dei figli minori, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili come stabilito in sede di separazione dal Tribunale Ordinario di Milano, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da Aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano.
- mantenere l'incarico ai Servizi Sociali competenti di presa in carico del nucleo per costante monitoraggio e di prosecuzione dei supporti già offerti ed accettati dalla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014, e successivo aggiornamento oltre accessori di legge.
pagina 2 di 14
Per il resistente:
- confermare l'affidamento dei figli minori e al Comune di Milano, con limitazione della Per_3 Per_2 responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza;
- disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre nell'attuale casa familiare;
- disporre che il padre possa incontrare i minori secondo il calendario che verrà indicato dai Servizi Sociali territorialmente competenti anche attraverso un percorso alla genitorialità con l'ausilio dei servizi stessi o di un educatore;
- disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario dei minori di € 200,00 ciascuno che verrà corrisposto dal signor a decorrere dal momento in cui riprenderà a CP_1 svolgere la propria attività lavorativa.
- disporre che il signor sia esonerato dal pagamento delle spese straordinarie dei minori così CP_1 come individuate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano, fino alla ripresa della propria attività lavorativa e che comunque le spese straordinarie dei figli siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- in ogni caso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così pronunciare:
-affidare i minori e in via esclusiva alla madre, signora Persona_3 Persona_2 Pt_1 mantenendoli collocati presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica, attribuendole
[...]
l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (cd. affido super esclusivo) anche per le decisioni di maggior interesse per i figli in merito ad istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, mantenendo la delega ai Servizi Sociali competenti in ordine alle decisioni di natura religiosa;
- sospendere i rapporti padre figli, anche telefonici;
- incaricare i Servizi Sociali competenti in relazione alla residenza dei minori, di avviare l'eventuale ripresa degli incontri in spazio neutro, protetti ed osservati, solamente allorché il padre lo richieda e ne ricorrano in concreto le condizioni, previa valutazione del signor sia sotto il profilo CP_1 personologico sia della serietà dell'intenzione, sentita la madre e i minori stessi, valutato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori e con attivazione degli opportuni percorsi terapeutici e/o di supporto alla genitorialità; in caso di ripresa degli incontri delegare il servizio sociale competente alla regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché all'accompagnamento di e agli Persona_3 Persona_2 incontri con il padre.
pagina 3 di 14 In punto economico: si rimette all'on. Collegio la valutazione in ordine all'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico del padre a favore dei figli, determinato in somma comprensiva delle spese straordinarie previste dalle Linee guida di codesto Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre accessori di legge da porsi a carico dell'Erario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
anno contratto matrimonio civile in MILANO Parte_1 CP_1
l'11/11/2013, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2013, atto n.
1798, Parte I.
Dal matrimonio sono nati due figli: nato il [...], e ato il 20.05.2015. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza n. 7538/2022 del Tribunale di Milano resa in data
21.09.2022, pubblicata il 30.09.2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
26.10.2023, che ha affidato i minori e al Comune di Milano, disposto il loro collocamento Per_3 Per_2
e residenza presso la madre nella casa familiare di Milano, via Mar Nero n. 8, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre l'importo mensile di €
300,00 (€ 150,00 per figlio) oltre al 50% delle spese mediche non coperte da SSN debitamente documentate e con conferma degli incarichi all'Ente affidatario in punto di monitoraggio, sostegno e cura dei sig.ri ed nonché di regolamentazione degli incontri padre/figli in Spazio Pt_1 CP_1
neutro con modalità protetta ed osservata, avendo cura di evitare i contatti tra i genitori nel rispetto delle misure restrittive in atto.
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio, con la Pt_1 conferma dell'affidamento dei figli minori al Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, ma con la previsione a suo favore dell'affido esclusivo in relazione a tutte le questioni non delegate espressamente al Comune di Milano, che fosse confermato il collocamento dei figli presso di sé nella casa familiare sita in Milano, Via Mar Nero n. 8, a lei assegnata, la conferma del contributo di mantenimento paterno per i figli quantificato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e la verifica delle condizioni di vita del nucleo familiare e delle capacità genitoriali di pagina 4 di 14 entrambe le parti, anche all'ulteriore scopo di individuare modalità e tempi di visita del padre;
allegava che sin dai primi anni di matrimonio, il marito si mostrava incurante dei bisogni familiari, non partecipando né praticamente né economicamente alla gestione e assistenza del proprio nucleo familiare e che con il passare del tempo assumeva in ambito domestico condotte via via sempre più aggressive e violente esacerbate dal consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, che per tali motivi ella si vedeva costretta a sporgere più denunce-querele contro il marito che portavano all'instaurazione di un procedimento penale a suo carico e all'emissione di misure cautelari ai danni dello stesso, nonché alla condanna alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. con sentenza n. 1831 del 15.06.2021, confermata dalla Corte d'Appello di Milano e successivamente dalla Corte di Cassazione e che pertanto dall'ottobre 2022 l' era detenuto presso la Casa di CP_1
Reclusione Milano-Bollate “II C.R.”.
In data 09.05.2024 si costituiva in giudizio il il quale aderiva alla domanda di divorzio CP_1
della moglie, ma contestava la ricostruzione da ella operata, chiedendo in particolare la conferma delle condizioni separative con riduzione del contributo di mantenimento posto a suo carico per i due figli ad euro 200,00 mensili;
allegava che il dissolvimento dell'affectio coniugalis era dipeso Pt_2
principalmente da profonde differenze caratteriali, culturali e religiose che negli anni si inasprivano a tal punto da rendere del tutto intollerabile la convivenza, che egli era sempre stato intenzionato a partecipare attivamente alla vita dei figli e si era sempre interessato al benessere del nucleo familiare, reinventandosi puntualmente per riuscire a provvedere al sostentamento della moglie e dei figli nonostante le riscontrate difficoltà legate alla barriera linguistica e all'assenza di qualifiche professionali o scolastiche, che egli aveva molto sofferto l'allontanamento dai figli, che l'esperienza carceraria gli aveva consentito di affrontare le proprie fragilità e di restituire una lettura critica degli episodi occorsi che lo avevano condotto alla privazione della libertà personale, che egli aveva anche acquisito consapevolezza in merito alla propria dipendenza da cocaina e cannabinoidi, maturando l'intenzione di intraprendere un idoneo percorso terapeutico e socioriabilitativo.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 21.03.2024, tenutasi in data 20.06.2024, le parti venivano sentite separatamente e all'esito il Presidente relatore si riservava.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 22.06.2024 così provvedeva:
pagina 5 di 14 -rilevato che attualmente il padre è detenuto presso la casa di reclusione di Bollate e che il magistrato di sorveglianza ha più volte rigettato il programma terapeutico proposto dal Servizio SERD del carcere di Bollate, che prevede il rientro nella abitazione di Fara Novarese, controlli presso il
SERT di Novara e la continuazione della attività lavorativa,
-ritenuto che dalle relazioni dei servizi sociali pervenute non sono emerse criticità in relazione alla idoneità genitoriale materna, come anche riconosciuto dal padre,
-ritenuto pertanto che, allo stato, deve essere disposto un affidamento super esclusivo dei due minori alla madre affinché possano essere dalla stessa adottate le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative ai minori in modo da non bloccare o ritardare la vita degli stessi con conseguente grave pregiudizio,
-ritenuto che, pacificamente la prevalente collocazione dei minori non possa che essere presso la madre, nella casa familiare di Milano, in via Mar Nero 8 con conseguente assegnazione alla madre della casa familiare,
-ritenuto che appare necessario limitare la responsabilità genitoriale materna in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, ed anche in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli in modo che eventuali restrizioni o ampliamenti delle visite siano decise solo dagli operatori dei servizi sociali che incontrano regolarmente il padre e verificano il suo percorso personale e l'esito degli accertamenti presso il
SERD senza possibilità che la madre, per eccessivo timore relativo alla sicurezza dei figli, possa in qualche modo essere di ostacolo ad una piena ripresa del rapporto padre/figli,
-ritenuto anche di limitare la genitorialità materna in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni visto che i genitori sono di religioni differenti (Testimone di
Geova la madre e mussulmano il padre) e pertanto appare condivisibile la preoccupazione paterna che
i figli non vengano indottrinati, da piccoli, alla religione della madre, affinché possano essere liberi di sceglier quando saranno più grandi,
-ritenuto che i servizi sociali del Comune di Milano debbano svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, mantenendo un collegamento con i servizi del carcere,
-ritenuto di delegare i servizi sociali affinché predispongano il calendario di frequentazioni dei minori con il padre anche prevedendo, se del caso, un ampliamento degli incontri, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, inizialmente sempre monitorati, con tempi e modalità gradualmente più ampi addivenendo ad una liberalizzazione, solo se conforme all'interesse dei minori,
-ritenuto che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio, debbano attivare un adeguato supporto psicologico per entrambi i ragazzini per consentire loro di portare i propri vissuti emotivi all'interno di una cornice protetta, di attivare una presa in carico di presso per approfondire le sue difficoltà scolastiche ed emotive, di Per_1 CP_3 avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, e se possibile, visto lo stato di detenzione, anche per il padre e comunque anche per lui quando uscirà dal carcere, di mantenere un monitoraggio della situazione del padre in relazione alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti ed pagina 6 di 14 anche in relazione alla rielaborazione della vicenda di cui al processo penale per maltrattamenti in famiglia per cui è stato condannato,
-ritenuto, quanto alle condizioni economiche che il padre debba adempiere agli obblighi costituzionali di mantenimento dei figli, che allo stato egli sta lavorando all'interno del carcere con un compenso di € 300 mensile per tre mesi, e che comunque è verosimile che abbia entrate o aiuti da parte di familiari e/o della compagna visto che ha mantenuto la casa in locazione a Fara Novarese e
l'iscrizione della partita Iva, ed è proprietario di una casa in Egitto che potrebbe essere messa a reddito,
-rilevato che la madre lavora non in regola come colf con un redditi di circa 300/400 euro mensili, riceve il reddito di inclusione di circa € 900 al mese e l'assegno unico per la famiglia di € 398 mensili. Deve sostenere il canone di locazione della casa MM dove vive per € 300 mensili oltre alla rateizzazione di una morosità per € 90 mensili,
-ritenuto pertanto equo, allo stato, un assegno di mantenimento da parte del padre per i due figli di € 200,00 mensili a decorrere dal rateo di giugno 2024 omnia, salve diverse determinazioni allorché il padre potrà riprendere la sua attività lavorativa,
-ritenuto opportuno che la causa sia rinviata ad altra udienza per verificare l'evoluzione della situazione dei minori, la permanenza o meno della detenzione dell' e l'andamento delle CP_1 frequentazioni padre figli, l'esito dei percorsi a favore dei genitori e dei figli oggi disposti,
P.Q.M.
1. Affida i figli minori nato il [...], e nato il [...] via esclusiva alla madre, Per_3 Per_2 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, via Mar Nero 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, con le limitazioni di cui sotto,
2. Limita la responsabilità genitoriale materna: -in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli che verranno stabilite dagli operatori del servizio sociale, - in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni,
3. Assegna la casa coniugale in Milano in via Mar Nero 8 con tutto quanto l'arreda, alla madre collocataria dei figli,
4. Delega i servizi sociali affinché predispongano il calendario di frequentazioni dei minori con il padre anche prevedendo, se del caso, un ampliamento degli incontri, inizialmente sempre monitorati, compatibilmente con lo stato di detenzione del padre, con tempi e modalità sempre più ampi, addivenendo, se possibile e conforme all'interesse dei minori, ad una graduale liberalizzazione,
5. Delega i servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i servizi specialistici sul territorio, di attivare un adeguato supporto psicologico per entrambi i bambini, di attivare una presa in carico di presso , di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, e Per_1 CP_3
pagina 7 di 14 se possibile anche per il padre, di mantenere un monitoraggio della situazione del padre in relazione alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alcol ed anche in relazione alla rielaborazione della vicenda di cui al processo penale per maltrattamenti in famiglia per cui è stato condannato,
6. Delega i servizi sociali di proseguire nella attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, mantenendo un collegamento con i servizi del carcere,
7. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, a decorrere dal rateo di giugno 2024, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 200,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione Pt_2 giugno 2025,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre,
9. Delega il curatore speciale dei minori si effettuare un lavoro di rete tra i vari servizi al fine di verificare la tempestività e l'efficacia degli interventi disposti e di depositare una breve relazione 5 giorni prima della prossima udienza.
10. Concede termine ai servizi sociali fino all' 11.11.2024 per l'invio di una relazione di aggiornamento”
e rinviava la causa per il completamento della udienza di prima comparizione all'udienza del
28.11.2024.
Alla suddetta udienza, sentite le parti, il Presidente relatore disponeva l'attivazione di una valutazione dei due minori da parte di con urgenza e, all'esito della valutazione, l'attivazione CP_3
di tutti supporti psicologici necessari per ciascuno dei bambini e anche tutti gli eventuali ulteriori sostegni necessari, sospendeva lo spazio neutro, disponendo che i servizi sociali in collaborazione con i servizi del carcere attivassero video chiamate tra i figli ed il padre, solo se ritenuto non in contrasto con l'interesse dei minori, disponeva la prosecuzione del sostengo per la madre presso il consultorio e dando termine ai servizi e per l'invio di una relazione di aggiornamento, rinviava la causa CP_3 all'udienza del 16.4.2025 per la discussione orale ex art. 473 bis .22 u.c. c.p.c. disponendo il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni delle parti entro il 15.4.2025.
Alla suddetta udienza le parti si riportavano alle conclusioni come precisate con fogli depositati telematicamente in data 14 e 15 aprile 2025 e chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione. Pertanto, il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 8 di 14 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza n. 7538/2022 del Tribunale di Milano resa in data
21.09.2022, pubblicata il 30.09.2022, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del
26.10.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 30.01.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Tribunale ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc del 22.06.2024.
pagina 9 di 14 In relazione alla situazione dei genitori si evidenzia quanto segue: il padre è stato scarcerato a fine marzo 2025, ove si trovava ristretto per gli agiti violenti perpetrati dallo stesso contro la moglie.
Nel corso del procedimento è stato possibile appurare, oltre alla gravità dei fatti occorsi in danno della moglie, una situazione di estrema fragilità dell' che durante l'ultimo periodo CP_1
detentivo ha attuato comportamenti autolesivi che hanno comportato una necessaria sospensione dei rapporti con i figli, che stavano avvenendo tramite videochiamate.
I Servizi hanno riportato nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in atti una situazione abitativa molto precaria del resistente, il quale vivrebbe a volte presso il fratello e a volte anche in strada. Si è mostrato consapevole con gli operatori riguardo alla necessarietà di intraprendere un percorso presso il SERT e ha richiesto un supporto psicologico per poter affrontare questo difficile momento caratterizzato da difficoltà economica, lavorativa e abitativa.
Riguardo la madre sono state confermate le valutazioni positive già espresse sulla sua adeguata capacità genitoriale, avendo mantenuto la stessa un comportamento collaborante e comprensivo, mostrandosi disponibile anche nello spiegare ai figli le difficoltà paterne, accogliendo la loro tristezza e i loro dubbi in merito alla attuale sospensione degli incontri paterni. Ella ha inoltre intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio, con la dott.ssa che ha più volte Per_4
anche incontrato i bambini in attesa della loro presa in carico presso , come suggerito e CP_3
ritenuto opportuno dai Servizi.
Alla luce degli elementi sopra riportati deve, pertanto, essere confermato l'affidamento super esclusivo dei due minori alla madre, la quale si è mostrata più che adeguata nel loro accudimento e con idonea capacità genitoriale, affinché possano essere dalla stessa adottate le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative ai minori.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, di confermare la limitazione della responsabilità genitoriale materna: -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli in modo che eventuali restrizioni o ampliamenti delle visite paterne siano decise solo dagli operatori dei servizi sociali che potranno incontrare il padre e verificare il suo percorso personale e l'adesione alla presa in carico da parte del SERD ed anche monitorizzano la situazione psicologica dei minori in modo da tutelare il loro benessere, -nonché in merito a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni che dovranno essere adottate dai servizi sentiti i genitori ed i minori, visto che i genitori sono di religioni differenti (Testimone di Geova la madre e il padre) e pertanto appare condivisibile la Per_5
pagina 10 di 14 preoccupazione paterna che i figli non vengano indottrinati alla religione della madre e possano rimanere liberi di sceglier quando saranno più grandi.
E' necessario mantenere la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di
Milano affinché effettuino uno stretto monitoraggio e verifichino che il padre attivi un percorso di cura presso il SERD competente vista la sua manifestata volontà in tal senso.
I servizi dovranno anche avviare entrambi i minori, in particolare presso per Per_3 CP_3
una valutazione, attese le sue difficoltà emotive e scolastiche, e dorranno mantenere il percorso di sostegno psicologico per entrambi i bambini per consentire loro di portare i propri vissuti in una cornice protetta e trovare adeguate risposte alle domande relative alla interruzione dei rapporti con il padre.
I servizi inoltre dovranno mantenere il percorso di supporto alla genitorialità a favore della madre ed avviare i percorsi necessari, psicologici o psicoterapeuti e di sostegno alla genitorialità anche per il padre.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni dei due minori con il padre si evidenzia che gli operatori dei Servizi
Sociali hanno riportato che questi, nonostante le sue evidenti e attuali fragilità, riveste un ruolo importante nella vita dei figli, che hanno sempre espresso il desiderio di incontrarlo.
Tuttavia, a causa del proprio stato di salute il padre non è stato in grado di proseguire gli incontri con i figli durante l'ultimo periodo detentivo, che sono stati sospesi per i ripetuti gesti autolesivi posti in essere dal padre e per il pregiudizio che sarebbe potuto derivare ai due bambini nell'incontro con lui.
Allo stato, vista la sua scarcerazione e la volontà del padre manifestata ai servizi e alla madre di voler vedere e incontrare i figli, il Tribunale, pur confermando allo stato la sospensione dei contatti padre/figli, anche telefonici, ritiene necessario conferire incarico ai Servizi Sociali di avviare la ripresa degli incontri protetti ed osservati, in spazio neutro, qualora i Servizi valutino la serietà dell'intenzione manifestata dal padre di incontrare i figli, e previa valutazione sulle condizioni psicofisiche del padre, considerato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori;
in caso di ripresa degli incontri il servizio sociale si occuperà della relativa regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché
pagina 11 di 14 all'accompagnamento di e agli incontri con il padre, in modo da evitare contatti diretti Per_3 Per_2
con la madre.
Le condizioni economiche
L ora è uscito dal carcere ed ha chiesto agli operatori dei servizi un sostengo che lo CP_1
aiuti a superare il difficile momento, può formularsi quindi un prognosi del tutto positiva circa la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Del resto egli ha dichiarato di aver sempre lavorato, in particolare nel campo edile, acquisendo una competenza professionale adeguata ed è ancora molto giovane (anni 36). Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi della madre, che lavora non in regola come colf con redditi di circa 300/400 euro mensili, riceve il reddito di inclusione di circa €
900 al mese e l'assegno unico per la famiglia di € 398 mensili e deve sostenere il canone di locazione della casa MM dove vive per € 300 mensili oltre alla rateizzazione di una morosità per € 90 mensili, i tempi di frequentazioni padre-figli allo stato totalmente azzerati, si ritiene equo confermare la quantificazione effettuata al momento della separazione aumentando quella disposta con i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti quando l' era detenuto in carcere e porre a carico CP_1 del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei due figli minori la somma mensile di € 300.00 OMNIA, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
(prossima rivalutazione aprile 2026),
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e il sostanziale accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
n MILANO in data 11/11/2013 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
MILANO nell'anno 2013, atto n. 1798, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 12 di 14 3. Affida i figli minori nato il [...], e nato il [...] via esclusiva alla madre, Per_3 Per_2 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano, via Mar Nero 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, con le limitazioni di cui sotto,
4. Limita la responsabilità genitoriale materna: -in relazione agli incarichi che vengono conferiti ai servizi sociali come meglio sotto elencati, -in relazione a tutte le decisioni relative alle frequentazioni padre/figli che verranno stabilite dagli operatori del servizio sociale, - in ordine a tutte le decisioni di natura religiosa e conseguenti frequentazioni che saranno adottate dagli operatori dei servizi, sentiti i genitori ed i minori,
5. Dispone che i Servizi Sociali di Milano mantengano la presa in carico del nucleo familiare ed effettuino uno stretto monitoraggio, verificando anche che il padre attivi il percorso di cura presso il SERD competente, vista la sua manifestata volontà in tal senso,
6. Dispone che i servizi sociali avviino la presa in carico dei minori presso per una CP_3
completa valutazione,
7. Dispone che i servizi sociali mantengano il percorso di sostengo psicologico per entrambi i bambini,
8. Dispone che i servizi mantengano il percorso di supporto alla genitorialità a favore della madre, ed attivino gli opportuni percorsi terapeutici e/o di supporto alla genitorialità anche a favore del padre,
9. Dispone, allo stato, la sospensione dei contatti padre-figli anche telefonici con incarico ai
Servizi Sociali del Comune di MILANO di avviare la ripresa degli incontri protetti ed osservati in spazio neutro, qualora i Servizi valutino la serietà dell'intenzione manifestata dal padre di incontrare i figli e previa valutazione circa le condizioni psicofisiche del padre, anche alla luce del percorso dello stesso presso il SERD, considerato comunque il primario interesse e benessere psicologico dei minori,
pagina 13 di 14 10. Dispone che in caso di ripresa degli incontri il servizio sociale si occuperà della relativa regolamentazione delle visite, con possibilità di ampliare o viceversa di sospendere o limitare gli incontri all'esito degli interventi attuati e/o per comportamenti di pregiudizio a danno dei minori, nonché all'accompagnamento di e agli incontri con il padre, in modo da Per_3 Per_2
evitare contatti diretti con la madre,
11. Dispone che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 , a decorrere dal rateo di aprile Pt_2
2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione ad aprile 2026,
12. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
13. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 23.04.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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