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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 306/2020 depositato il 29/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1302/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 09/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM001944 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1
, elettivamente domiciliato in Martina Franca al Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1 (PEC: Email_2), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 20.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001944, per canoni di locazione non dichiarati ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1302 del 6.6.2019, depositata il 9.7.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato con la pretesa fiscale in esso contenuta, con condanna alle spese a carico dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, in persona del Direttore
Provinciale pro tempore, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 1302 del
6.6.2019, depositata il 9.7.2019, per i seguenti motivi:
1. violazione dell'articolo 26 del TUIR, errata imputabilità del reddito da locazione;
2. ripropone tutte le eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado riferite a:
a) validità della notifica del provvedimento fiscale;
b) sulla presenta nullità della notifica per violazione della normativa sulla notifica degli atti “impoesattivi”;
c) sulla presunta mancanza di relata di notifica;
d) sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. La delega di potere;
e) sulla violazione ed eccesso di potere - art. 42, c.1, DPR 600/1973- Legittimità della sottoscrizione;
f) sulla legittimità della procedura mediante accertamenti automatizzati e violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
g) sull'art. 7 della Legge n. 212/2000 - Assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte dell'Ufficio;
h) legittimità dell'operato dell'Ufficio. Imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del DPR
n. 917/1986.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e per la conferma della richiesta esposta nell'accertamento come rideterminato in sede di autotutela, con condanna della controparte, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
Il sig. Resistente_1, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 eccependo:
1. inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado – carenza di legittimazione passiva del contribuente ed assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria;
2. infondatezza dell'appello per violazione del divieto della doppia imposizione – omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente;
3. nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo – violazione legge 212/2000.
Conclude:
1) in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
IO (rectius: Agenzia delle Entrate) per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92 e per carenza di legittimazione passiva dell'appellato;
2)- in via principale, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1302/2/19 emessa dalla CTP di Taranto in data 06.06.2019, depositata in data 09.07.2019;
3)- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale la Corte scrutina l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado e per carenza di legittimazione passiva del contribuente ed assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per semplice riproposizione dei medesimi motivi indicati nell'atto di costituzione in primo grado, senza confutare in alcun modo le argomentazioni effettuate dai Giudici di prime cure in sentenza.
L'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l'appello, tra le altre cose, deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione, prevedendone l'inammissibilità in caso di omissione o di estrema incertezza. Nel caso in esame, l'atto di appello non contiene specifiche contestazioni sulle argomentazioni esposte dal Collegio nella sentenza, così come non contiene un dettagliato esame dell'assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria dell'appellato. L'Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato lo sgravio parziale in primo grado insiste nella ripresa a tassazione dei canoni di locazione percepiti e già tassati in capo alla ditta come reddito di impresa.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. n. 8891/2025; Cass. n. 9911/2025; Cass. n. 1030/2024; Cass. n.
6302/2022; Cass. n. 7593/2020; Cass. n.7369/2017; Cass. sez. un. 27199/17). Nella fattispecie l'Agenzia appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione dell'articolo
26 del TUIR, errata imputabilità del reddito da locazione, riproponendo, altresì, tutte le eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado motivo ed eccezioni che, per la Corte, assolvono l'obbligo di indicazione, nell'atto di appello, dei motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992.
Con l'unico motivo di appello, unitamente alla identica eccezione in primo grado riproposta, l'Agenzia appellante censura la sentenza dei giudici di prime cure per violazione dell'articolo 26 del TUIR, per errata imputabilità del reddito da locazione.
Rappresenta che il contribuente è stato destinatario dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001944, relativo all'anno 2013, per presunti canoni di locazione non dichiarati e derivanti da tre contratti registrati.
Successivamente, il Centro Operativo di Pescara rideterminava l'atto citato in quanto i tre contratti contestati erano risultati relativi ad unico immobile. L'unico contratto in essere, per l'anno 2013, era il n. 2686/2012 per un imponibile di euro 2.622,00.
Evidenzia che l'unica eccezione su cui i primi Giudici si sono pronunciati è la presunta mancanza di legittimazione passiva del ricorrente nel dichiarare il detto imponibile di euro 2.622,00. In sostanza, siccome i contratti erano stati posti in essere dalla Società_1, il cui titolare era sempre lo stesso ricorrente e alla cui ditta lo stesso aveva dato in comodato d'uso l'immobile i primi Giudici hanno ritenuto che il signor Nominativo_1 non dovesse dichiarare, nel quadro RB dell'Unico per l'anno 2013, i canoni percepiti. Appare subito evidente l'errore in cui sono incorsi i giudicanti della CTP di Taranto: questi non hanno approfondito il disposto dell'articolo 26 del TUIR in materia di redditi da locazione. Dal dettato normativo si può facilmente comprendere come il titolare del reddito di locazione ed obbligato a dichiararlo, è o il proprietario o colui che possiede l'immobile a titolo di un diritto reale. Ora, a quanto detto dal ricorrente lo stesso aveva concesso in comodato d'uso alla ditta “Società_1” l'immobile locato, senza aver registrato alcun contratto, almeno per dare data certa all'accaduto. Oltre a non aver approfondito tale aspetto, i primi Giudici non hanno valutato l'essenza del contratto di comodato d'uso, disciplinato dagli articoli 1802 e ss. del codice civile.
La natura di tale contratto, infatti, è quello di concedere l'uso di un bene a titolo gratuito, appunto per il suo uso e non per il suo usufrutto, come nel caso della successiva locazione. Ma in ogni caso il comodato è un diritto personale di godimento ad effetti obbligatori, non un diritto reale: conseguenza logica è che nel proprietario rimane l'obbligo di dichiarazione nel quadro RB dell'Unico con tassazione ordinaria.
Evidenzia l'appellato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ben chiara e completa la motivazione data sul punto dal Collegio di prime cure che non si sono limitati ad un esame letterale dell'art. 26 del TUIR, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, esaminando la norma in relazione alle peculiarità della presente fattispecie, che vede coinvolti una persona fisica ed un'impresa. Difatti, in tale circostanza non si ha un'unica categoria di reddito (quella fondiaria) che va attribuita all'uno o all'altro dei due soggetti non imprenditori coinvolti, ma ci troviamo di fronte ad una situazione più complessa. Un'analisi ad ampio respiro della fattispecie deve far propendere per un'interpretazione volta a riconoscere, in capo all'impresa comodataria i redditi da locazione percepiti quali redditi d'impresa (essendo tali i redditi percepiti dalle società da qualsiasi fonte provengano, ex art. 81 TUIR), e, in capo al soggetto comodante non imprenditore, i redditi fondiari calcolati sulla rendita catastale degli immobili. Il sig. Nominativo_1, infatti, era esonerato dal pagamento dell'IRPEF pretesa in quanto i contratti di locazione sono stati stipulati tra la Società_1 e soggetti terzi.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che l'art. 26 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, rubricato “Imputazione dei redditi fondiari” , al comma 1, vigente ratione temporis, recita: “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quando stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.”. Per effetto del disposto di cui al citato art. 26 del T.U.I.R., fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario
è il titolare di un diritto reale sull'immobile che permane in capo al proprietario anche in caso di concessione in comodato dell'unita immobiliare e successiva locazione di questa da parte del comodatario.
La norma, quindi, prevede che il reddito fondiario sia attribuito esclusivamente al titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul bene, con l'effetto che, qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato esclusivamente al comodante (proprietario dell'immobile), atteso che, come detto, il contratto di comodato non trasferisce alcun diritto reale sull'immobile.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata. Infatti, è stato osservato che: “In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest'ultimo, atteso che l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene.”(Cass. n. 32151/2021; Cass. n. 5588/2021; Cass. n.
5000/2024).
Al riguardo, la stessa Agenzia delle Entrate ha, da tempo, precisato che il comodato è un contratto ad effetti
“obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato e non un “altro diritto reale”.
Pertanto, nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario/comodante al comodatario/locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato al proprietario dell'immobile (Cfr. risoluzioni n. 381/E e n. 394/E/2008).
Quanto all'eccezione di infondatezza dell'appello per violazione del divieto della doppia imposizione e omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente sostenuta dall'appellato.
Sostiene l'appellato che l'Ufficio non ha provveduto a decurtare l'imposta già versata dal soggetto che ha effettivamente percepito i canoni di locazione.
Invero, la ditta “Società_1” ha dichiarato i redditi oggetto di controversia ed ha già pagato le relative imposte, come da dichiarazione dei redditi 2014 allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
L'eccezione è infondata.
Evidenzia la Corte, come già innanzi affermato, che il soggetto passivo di imposta è il sig. Resistente_1 nella sua qualità di comodante, mentre la ditta “Società_1” nella qualità di comodataria non ha nessun obbligo giuridico di corrispondere l'imposta sui canoni di locazioni percepiti che ricadono nella sfera giuridica del mandante. Da ciò ne discende che le imposte indebitamente pagate non possono essere compensate ma chieste a rimborso nei termini di legge.
Tra l'altro la dichiarazione dei redditi (Mod. Persone Fisiche 2017) allegata al ricorso introduttivo (all.to C) del contribuente appellato è inidonea quale mezzo di prova in quanto riferita al periodo di imposta 2016 e non già al 2013 annualità accertata.
Ne consegue la fondatezza del motivo di appello e l'infondatezza dell'eccezione dell'appellato.
Quanto alla riproposizione da parte dell'Agenzia appellante delle eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado, per quelle riferite alla validità della notifica del provvedimento fiscale, sulla presenta nullità della notifica per violazione della normativa sulla notifica degli atti impoesattivi e sulla presunta mancanza di relata di notifica, la Corte osserva che l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato al contribuente direttamente dall'Agenzia delle Entrate con raccomandata con avviso di ricevimento. Sul punto è stato osservato che in materia tributaria in virtù di quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 890/1982, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire anche a mezzo del servizio postale, con l'impiego di plico sigillato, e “
può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge.
Al riguardo, la Corte suprema ha precisato che l'articolo 14 della legge n. 890 “consente in via generale la notifica diretta degli atti dell'Amm.ne Finanziaria mediante ricorso diretto, cioè senza l'intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori, al servizio postale” (Cassazione, n. 21797/2020) e che la facoltà di utilizzo ditale modalità di notificazione è operativa dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'articolo 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato in tali termini il ridetto articolo 14 (Cass. n. 2365/2022; Cass. n.
35640/2021; Cass. n. 14745/2021). Tanto precisato, relativamente agli accertamenti “esecutivi” o
“impoesattivi” di cui all'articolo 29 del d.l. n. 78/2010, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per l'ufficio di procedere anche mediante utilizzo diretto del servizio postale. Sulla stessa linea interpretativa è successivamente intervenuta Cassazione con la decisione n. 38010/2021, ove si legge in particolare che
“non può ritenersi che tale disposizione legislativa (il ridetto articolo 29 del d.l. n. 78/2010) abbia un qualsiasi effetto abrogante dell'art. 14, legge 890/1982, che appunto prevede, senza alcuna distinzione tra gli atti ivi indicati, la facoltà degli Enti impositori di procedere alla notificazione a mezzo posta senza intermediazione alcuna, se non appunto quella dell'agente postale” e negli stessi termini Cassazione civile sez. VI -
27/07/2022, n. 23435.
Conseguentemente, osserva la Corte che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, come nella fattispecie:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 10232/2016).
Resta fermo che, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito del contribuente trova applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullità prevista dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. trib. -
10/01/2025, n. 585; Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
Quanto alle eccezioni riferite alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. La delega di potere e sulla violazione ed eccesso di potere - art.42, c.1, DPR 600/1973- Legittimità della sottoscrizione, la Corte osserva che l'avviso di accertamento impugnato risulta sottoscritto da “Il Coordinatore, Nominativo_2 firma su delega del Direttore Nominativo_3” e che agli atti in fascicolo l'Agenzia delle Entrate, sin dal giudizio di primo grado, ha depositato, assolvendo l'onere della prova (Cass. n. 1527.2021), copia della delega di firma prot. n. 0000014 del 05-01-2017-R rilasciata al dott. Nominativo_2 dal Dirigente ad interim dal quale si evince che il dott. Nominativo_2, coordinatore della sede di Reggio Calabria, funzionario di III Area F5, è legittimato alla sottoscrizione degli atti accertamento IRPEF.
Sul punto è stato osservato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5,
8 novembre 2019, n. 28850; Cassazione civile sez. VI - 14/09/2021, n. 24744). Da ciò ne discende la fondatezza delle eccezioni.
Quanto all'eccezione riferita alla legittimità della procedura mediante accertamenti automatizzati e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostiene l'Agenzia appellante che quanto sostenuto dal contribuente
è privo di pregio.
Evidenzia che in tema di contraddittorio fra Amministrazione e contribuente nell'ambito della potestà di accertamento, è escluso che allo stato attuale della legislazione si possa ritenere esistente un “principio generale di contraddittorio” in ordine alla formazione della pretesa fiscale, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 22035/2010, n. 17396/2010 e n. 24823/2015 delle Sezioni Unite.
L'eccezione è fondata.
Evidenzia la Corte che l'accertamento per cui è causa trae i suoi esiti dalla segnalazione n.
250TUYM001944del 12.10.2017 effettuata dalla Direzione Centrale Accertamento sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria ed è riferito a canoni di locazione non dichiarati ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
Sul contraddittorio endoprocedimentale la Suprema Corte ha affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali la giurisprudenza di legittimità afferma che solo per i tributi
“armonizzati” l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito
(Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823). Si tratta di un orientamento ormai consolidato, secondo la legislazione ratione temporis vigente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e al quale anche questo Collegio aderisce.
Dal perimetro dell'obbligo del contraddittorio restano dunque fuori le imposte non armonizzate, salvo una espressa prescrizione legislativa, previsione che per i tributi oggetto del presente giudizio non sussiste.
Pertanto, poiché l'avviso di accertamento impugnato non discende da verifiche fiscali presso il contribuente e non è riferito a tributi “armonizzati” ne consegue la fondatezza dell'eccezione.
Quanto all'eccezione riferita all'art. 7 della Legge n. 212/2000 - Assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte dell'Ufficio, l'Agenzia appellante ritiene l'avviso di accertamento idoneamente motivato ed ha come fonte d'innesco tre atti del registro presenti in Anagrafe tributaria, che individuano contratti di locazione stipulati, in relazione ai quali non risultano dichiarati i relativi canoni.
Si tratta, pertanto, di atti in possesso del ricorrente, in quanto dallo stesso prodotti.
Osserva la Corte, secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700;
Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017); in particolare, il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento esige l'indicazione delle norme in tesi violate e dei fatti che integrerebbero la relativa inosservanza, mentre non è necessaria la formulazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno dell'atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d'impugnazione dell'atto, al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. 17/12/2001, n. 15914; v. anche, ex multis, Cass. 11/11/2011, n. 23615; Cass.
21/11/2001; n. 14700; Cass. n. 6063 del 2020).
Va, altresì, osservato che l'obbligo motivazionale è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. (Cass. Sez. 5, 25/05/2011 n. 11466; Cass. Sez. 5, 18/01/2018,
n. 1111; Cass. Sez. 6-5, 11/10/2018 n. 25343; Cass. n. 30354/2019; Cass., sez. 5, n. 4237/22).
Nella fattispecie la motivazione dell'avviso impugnato contiene una chiara ed esaustiva indicazione sia di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa fiscale che dei fatti e delle ragioni a supporto della stessa, tra l'altro tutti ben noti al contribuente, tali da ritenere più che sufficientemente assolto l'obbligo motivazionale come confermato dall'articolato ricorso proposto.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato nell'importo imponibile di euro 2.622,00 come rideterminato con il provvedimento di autotutela parziale (pag. 19 delle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado) per l'unico contratto in essere, per l'anno
2013, il n. 2686/2012, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per reciproca parziale soccombenza stante il provvedimento di autotutela dell'Agenzia dell'Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto lo accoglie come in parte motiva e riforma integralmente la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 306/2020 depositato il 29/01/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1302/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 09/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM001944 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1
, elettivamente domiciliato in Martina Franca al Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1 (PEC: Email_2), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 20.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001944, per canoni di locazione non dichiarati ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1302 del 6.6.2019, depositata il 9.7.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato con la pretesa fiscale in esso contenuta, con condanna alle spese a carico dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto, in persona del Direttore
Provinciale pro tempore, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. 1302 del
6.6.2019, depositata il 9.7.2019, per i seguenti motivi:
1. violazione dell'articolo 26 del TUIR, errata imputabilità del reddito da locazione;
2. ripropone tutte le eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado riferite a:
a) validità della notifica del provvedimento fiscale;
b) sulla presenta nullità della notifica per violazione della normativa sulla notifica degli atti “impoesattivi”;
c) sulla presunta mancanza di relata di notifica;
d) sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. La delega di potere;
e) sulla violazione ed eccesso di potere - art. 42, c.1, DPR 600/1973- Legittimità della sottoscrizione;
f) sulla legittimità della procedura mediante accertamenti automatizzati e violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
g) sull'art. 7 della Legge n. 212/2000 - Assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte dell'Ufficio;
h) legittimità dell'operato dell'Ufficio. Imputazione soggettiva dei redditi fondiari ai sensi dell'art. 26 del DPR
n. 917/1986.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e per la conferma della richiesta esposta nell'accertamento come rideterminato in sede di autotutela, con condanna della controparte, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 546/1992.
Il sig. Resistente_1, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 eccependo:
1. inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado – carenza di legittimazione passiva del contribuente ed assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria;
2. infondatezza dell'appello per violazione del divieto della doppia imposizione – omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente;
3. nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo – violazione legge 212/2000.
Conclude:
1) in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
IO (rectius: Agenzia delle Entrate) per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 546/92 e per carenza di legittimazione passiva dell'appellato;
2)- in via principale, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1302/2/19 emessa dalla CTP di Taranto in data 06.06.2019, depositata in data 09.07.2019;
3)- condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto.
In via pregiudiziale la Corte scrutina l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado e per carenza di legittimazione passiva del contribuente ed assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per semplice riproposizione dei medesimi motivi indicati nell'atto di costituzione in primo grado, senza confutare in alcun modo le argomentazioni effettuate dai Giudici di prime cure in sentenza.
L'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l'appello, tra le altre cose, deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione, prevedendone l'inammissibilità in caso di omissione o di estrema incertezza. Nel caso in esame, l'atto di appello non contiene specifiche contestazioni sulle argomentazioni esposte dal Collegio nella sentenza, così come non contiene un dettagliato esame dell'assenza di titolarità nell'obbligazione tributaria dell'appellato. L'Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato lo sgravio parziale in primo grado insiste nella ripresa a tassazione dei canoni di locazione percepiti e già tassati in capo alla ditta come reddito di impresa.
L'eccezione è infondata.
Osserva la Corte che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. n. 8891/2025; Cass. n. 9911/2025; Cass. n. 1030/2024; Cass. n.
6302/2022; Cass. n. 7593/2020; Cass. n.7369/2017; Cass. sez. un. 27199/17). Nella fattispecie l'Agenzia appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione dell'articolo
26 del TUIR, errata imputabilità del reddito da locazione, riproponendo, altresì, tutte le eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado motivo ed eccezioni che, per la Corte, assolvono l'obbligo di indicazione, nell'atto di appello, dei motivi specifici di impugnazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992.
Con l'unico motivo di appello, unitamente alla identica eccezione in primo grado riproposta, l'Agenzia appellante censura la sentenza dei giudici di prime cure per violazione dell'articolo 26 del TUIR, per errata imputabilità del reddito da locazione.
Rappresenta che il contribuente è stato destinatario dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001944, relativo all'anno 2013, per presunti canoni di locazione non dichiarati e derivanti da tre contratti registrati.
Successivamente, il Centro Operativo di Pescara rideterminava l'atto citato in quanto i tre contratti contestati erano risultati relativi ad unico immobile. L'unico contratto in essere, per l'anno 2013, era il n. 2686/2012 per un imponibile di euro 2.622,00.
Evidenzia che l'unica eccezione su cui i primi Giudici si sono pronunciati è la presunta mancanza di legittimazione passiva del ricorrente nel dichiarare il detto imponibile di euro 2.622,00. In sostanza, siccome i contratti erano stati posti in essere dalla Società_1, il cui titolare era sempre lo stesso ricorrente e alla cui ditta lo stesso aveva dato in comodato d'uso l'immobile i primi Giudici hanno ritenuto che il signor Nominativo_1 non dovesse dichiarare, nel quadro RB dell'Unico per l'anno 2013, i canoni percepiti. Appare subito evidente l'errore in cui sono incorsi i giudicanti della CTP di Taranto: questi non hanno approfondito il disposto dell'articolo 26 del TUIR in materia di redditi da locazione. Dal dettato normativo si può facilmente comprendere come il titolare del reddito di locazione ed obbligato a dichiararlo, è o il proprietario o colui che possiede l'immobile a titolo di un diritto reale. Ora, a quanto detto dal ricorrente lo stesso aveva concesso in comodato d'uso alla ditta “Società_1” l'immobile locato, senza aver registrato alcun contratto, almeno per dare data certa all'accaduto. Oltre a non aver approfondito tale aspetto, i primi Giudici non hanno valutato l'essenza del contratto di comodato d'uso, disciplinato dagli articoli 1802 e ss. del codice civile.
La natura di tale contratto, infatti, è quello di concedere l'uso di un bene a titolo gratuito, appunto per il suo uso e non per il suo usufrutto, come nel caso della successiva locazione. Ma in ogni caso il comodato è un diritto personale di godimento ad effetti obbligatori, non un diritto reale: conseguenza logica è che nel proprietario rimane l'obbligo di dichiarazione nel quadro RB dell'Unico con tassazione ordinaria.
Evidenzia l'appellato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, ben chiara e completa la motivazione data sul punto dal Collegio di prime cure che non si sono limitati ad un esame letterale dell'art. 26 del TUIR, come ha fatto l'Agenzia delle Entrate, esaminando la norma in relazione alle peculiarità della presente fattispecie, che vede coinvolti una persona fisica ed un'impresa. Difatti, in tale circostanza non si ha un'unica categoria di reddito (quella fondiaria) che va attribuita all'uno o all'altro dei due soggetti non imprenditori coinvolti, ma ci troviamo di fronte ad una situazione più complessa. Un'analisi ad ampio respiro della fattispecie deve far propendere per un'interpretazione volta a riconoscere, in capo all'impresa comodataria i redditi da locazione percepiti quali redditi d'impresa (essendo tali i redditi percepiti dalle società da qualsiasi fonte provengano, ex art. 81 TUIR), e, in capo al soggetto comodante non imprenditore, i redditi fondiari calcolati sulla rendita catastale degli immobili. Il sig. Nominativo_1, infatti, era esonerato dal pagamento dell'IRPEF pretesa in quanto i contratti di locazione sono stati stipulati tra la Società_1 e soggetti terzi.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che l'art. 26 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, rubricato “Imputazione dei redditi fondiari” , al comma 1, vigente ratione temporis, recita: “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quando stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.”. Per effetto del disposto di cui al citato art. 26 del T.U.I.R., fiscalmente obbligato a dichiarare il reddito fondiario
è il titolare di un diritto reale sull'immobile che permane in capo al proprietario anche in caso di concessione in comodato dell'unita immobiliare e successiva locazione di questa da parte del comodatario.
La norma, quindi, prevede che il reddito fondiario sia attribuito esclusivamente al titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul bene, con l'effetto che, qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato esclusivamente al comodante (proprietario dell'immobile), atteso che, come detto, il contratto di comodato non trasferisce alcun diritto reale sull'immobile.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata. Infatti, è stato osservato che: “In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest'ultimo, atteso che l'imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene.”(Cass. n. 32151/2021; Cass. n. 5588/2021; Cass. n.
5000/2024).
Al riguardo, la stessa Agenzia delle Entrate ha, da tempo, precisato che il comodato è un contratto ad effetti
“obbligatori” e non “reali” che fa nascere, a favore del comodatario, cioè di colui che riceve in comodato il bene, un diritto “personale” di godimento sulla cosa concessa in comodato e non un “altro diritto reale”.
Pertanto, nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita dal proprietario/comodante al comodatario/locatore, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato al proprietario dell'immobile (Cfr. risoluzioni n. 381/E e n. 394/E/2008).
Quanto all'eccezione di infondatezza dell'appello per violazione del divieto della doppia imposizione e omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente sostenuta dall'appellato.
Sostiene l'appellato che l'Ufficio non ha provveduto a decurtare l'imposta già versata dal soggetto che ha effettivamente percepito i canoni di locazione.
Invero, la ditta “Società_1” ha dichiarato i redditi oggetto di controversia ed ha già pagato le relative imposte, come da dichiarazione dei redditi 2014 allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
L'eccezione è infondata.
Evidenzia la Corte, come già innanzi affermato, che il soggetto passivo di imposta è il sig. Resistente_1 nella sua qualità di comodante, mentre la ditta “Società_1” nella qualità di comodataria non ha nessun obbligo giuridico di corrispondere l'imposta sui canoni di locazioni percepiti che ricadono nella sfera giuridica del mandante. Da ciò ne discende che le imposte indebitamente pagate non possono essere compensate ma chieste a rimborso nei termini di legge.
Tra l'altro la dichiarazione dei redditi (Mod. Persone Fisiche 2017) allegata al ricorso introduttivo (all.to C) del contribuente appellato è inidonea quale mezzo di prova in quanto riferita al periodo di imposta 2016 e non già al 2013 annualità accertata.
Ne consegue la fondatezza del motivo di appello e l'infondatezza dell'eccezione dell'appellato.
Quanto alla riproposizione da parte dell'Agenzia appellante delle eccezioni esposte nelle controdeduzioni in primo grado, per quelle riferite alla validità della notifica del provvedimento fiscale, sulla presenta nullità della notifica per violazione della normativa sulla notifica degli atti impoesattivi e sulla presunta mancanza di relata di notifica, la Corte osserva che l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato al contribuente direttamente dall'Agenzia delle Entrate con raccomandata con avviso di ricevimento. Sul punto è stato osservato che in materia tributaria in virtù di quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 890/1982, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire anche a mezzo del servizio postale, con l'impiego di plico sigillato, e “
può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge.
Al riguardo, la Corte suprema ha precisato che l'articolo 14 della legge n. 890 “consente in via generale la notifica diretta degli atti dell'Amm.ne Finanziaria mediante ricorso diretto, cioè senza l'intervento di ufficiali giudiziari o messi notificatori, al servizio postale” (Cassazione, n. 21797/2020) e che la facoltà di utilizzo ditale modalità di notificazione è operativa dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'articolo 20 della legge n. 146/1998, che ha modificato in tali termini il ridetto articolo 14 (Cass. n. 2365/2022; Cass. n.
35640/2021; Cass. n. 14745/2021). Tanto precisato, relativamente agli accertamenti “esecutivi” o
“impoesattivi” di cui all'articolo 29 del d.l. n. 78/2010, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità per l'ufficio di procedere anche mediante utilizzo diretto del servizio postale. Sulla stessa linea interpretativa è successivamente intervenuta Cassazione con la decisione n. 38010/2021, ove si legge in particolare che
“non può ritenersi che tale disposizione legislativa (il ridetto articolo 29 del d.l. n. 78/2010) abbia un qualsiasi effetto abrogante dell'art. 14, legge 890/1982, che appunto prevede, senza alcuna distinzione tra gli atti ivi indicati, la facoltà degli Enti impositori di procedere alla notificazione a mezzo posta senza intermediazione alcuna, se non appunto quella dell'agente postale” e negli stessi termini Cassazione civile sez. VI -
27/07/2022, n. 23435.
Conseguentemente, osserva la Corte che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, come nella fattispecie:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario (Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 10232/2016).
Resta fermo che, avendo la notifica pacificamente raggiunto il proprio scopo, consentendo la regolare costituzione in giudizio e la difesa nel merito del contribuente trova applicazione, con effetto ex tunc, la sanatoria della nullità prevista dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. (Cassazione civile sez. trib. -
10/01/2025, n. 585; Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018; Cass. n. 20625 del 31/08/2017).
Quanto alle eccezioni riferite alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. La delega di potere e sulla violazione ed eccesso di potere - art.42, c.1, DPR 600/1973- Legittimità della sottoscrizione, la Corte osserva che l'avviso di accertamento impugnato risulta sottoscritto da “Il Coordinatore, Nominativo_2 firma su delega del Direttore Nominativo_3” e che agli atti in fascicolo l'Agenzia delle Entrate, sin dal giudizio di primo grado, ha depositato, assolvendo l'onere della prova (Cass. n. 1527.2021), copia della delega di firma prot. n. 0000014 del 05-01-2017-R rilasciata al dott. Nominativo_2 dal Dirigente ad interim dal quale si evince che il dott. Nominativo_2, coordinatore della sede di Reggio Calabria, funzionario di III Area F5, è legittimato alla sottoscrizione degli atti accertamento IRPEF.
Sul punto è stato osservato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5,
8 novembre 2019, n. 28850; Cassazione civile sez. VI - 14/09/2021, n. 24744). Da ciò ne discende la fondatezza delle eccezioni.
Quanto all'eccezione riferita alla legittimità della procedura mediante accertamenti automatizzati e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostiene l'Agenzia appellante che quanto sostenuto dal contribuente
è privo di pregio.
Evidenzia che in tema di contraddittorio fra Amministrazione e contribuente nell'ambito della potestà di accertamento, è escluso che allo stato attuale della legislazione si possa ritenere esistente un “principio generale di contraddittorio” in ordine alla formazione della pretesa fiscale, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di cui alle sentenze n. 22035/2010, n. 17396/2010 e n. 24823/2015 delle Sezioni Unite.
L'eccezione è fondata.
Evidenzia la Corte che l'accertamento per cui è causa trae i suoi esiti dalla segnalazione n.
250TUYM001944del 12.10.2017 effettuata dalla Direzione Centrale Accertamento sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria ed è riferito a canoni di locazione non dichiarati ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo di imposta 2013.
Sul contraddittorio endoprocedimentale la Suprema Corte ha affermato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali la giurisprudenza di legittimità afferma che solo per i tributi
“armonizzati” l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito
(Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823). Si tratta di un orientamento ormai consolidato, secondo la legislazione ratione temporis vigente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e al quale anche questo Collegio aderisce.
Dal perimetro dell'obbligo del contraddittorio restano dunque fuori le imposte non armonizzate, salvo una espressa prescrizione legislativa, previsione che per i tributi oggetto del presente giudizio non sussiste.
Pertanto, poiché l'avviso di accertamento impugnato non discende da verifiche fiscali presso il contribuente e non è riferito a tributi “armonizzati” ne consegue la fondatezza dell'eccezione.
Quanto all'eccezione riferita all'art. 7 della Legge n. 212/2000 - Assolvimento dell'obbligo di motivazione da parte dell'Ufficio, l'Agenzia appellante ritiene l'avviso di accertamento idoneamente motivato ed ha come fonte d'innesco tre atti del registro presenti in Anagrafe tributaria, che individuano contratti di locazione stipulati, in relazione ai quali non risultano dichiarati i relativi canoni.
Si tratta, pertanto, di atti in possesso del ricorrente, in quanto dallo stesso prodotti.
Osserva la Corte, secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, la motivazione dell'avviso di accertamento esige - oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria - soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti medesimi e la loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva (Cass. 21 novembre 2001, n. 14700;
Cass. 11 novembre 2011, n. 23615; Cass. 26290 del 2016; Cass. n. 28061 del 2017); in particolare, il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento esige l'indicazione delle norme in tesi violate e dei fatti che integrerebbero la relativa inosservanza, mentre non è necessaria la formulazione delle argomentazioni giuridiche a sostegno dell'atto, né la valutazione critica degli elementi acquisiti, restando la relativa problematica influente nel giudizio d'impugnazione dell'atto, al diverso fine dell'indagine sul fondamento della pretesa impositiva (Cass. 17/12/2001, n. 15914; v. anche, ex multis, Cass. 11/11/2011, n. 23615; Cass.
21/11/2001; n. 14700; Cass. n. 6063 del 2020).
Va, altresì, osservato che l'obbligo motivazionale è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. (Cass. Sez. 5, 25/05/2011 n. 11466; Cass. Sez. 5, 18/01/2018,
n. 1111; Cass. Sez. 6-5, 11/10/2018 n. 25343; Cass. n. 30354/2019; Cass., sez. 5, n. 4237/22).
Nella fattispecie la motivazione dell'avviso impugnato contiene una chiara ed esaustiva indicazione sia di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa fiscale che dei fatti e delle ragioni a supporto della stessa, tra l'altro tutti ben noti al contribuente, tali da ritenere più che sufficientemente assolto l'obbligo motivazionale come confermato dall'articolato ricorso proposto.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto e, in riforma integrale della sentenza impugnata, va dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato nell'importo imponibile di euro 2.622,00 come rideterminato con il provvedimento di autotutela parziale (pag. 19 delle controdeduzioni dell'Ufficio in primo grado) per l'unico contratto in essere, per l'anno
2013, il n. 2686/2012, oltre sanzioni ed interessi come per legge.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per reciproca parziale soccombenza stante il provvedimento di autotutela dell'Agenzia dell'Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto lo accoglie come in parte motiva e riforma integralmente la sentenza impugnata.
Spese compensate.