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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 298/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BO CA e BO IO
contro
(c.f./p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VIANELLO DANIELE
e contro cessionaria del credito azionato da , Controparte_2 Controparte_3 con l'avv. Francesco Grilletta
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 8 4 24 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_3
pagina 1 di 5 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi descritti in esposizione In via preliminare Rigettare ogni eventuale richiesta ex adverso proposta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, nel caso di mancata presentazione della necessaria domanda di mediazione, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocarsi il decreto opposto. In via principale Accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 2, 5, 8 riportate nella fideiussione di cui in premessa, dichiarare parte convenuta opposta decaduta dall'azione nei confronti dell'attore opponente, attesa la reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.p.c., e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo opposto. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva la banca convenuta, così concludendo:
Ogni contraria istanza reietta e disattesa In via preliminare: - concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, per assenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; - qualora il Tribunale ritenesse che la fattispecie oggetto di causa rientri tra quelle previste per la mediazione obbligatoria concedersi termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in narrativa, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio, e se del caso disporre la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, gravata degli interessi dal dovuto al saldo e delle spese in favore di . In Controparte_3
subordine: nella denegata ipotesi di revoca, nullità, inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo, accertato il credito di , condannare al Controparte_3 Parte_1 pagamento, dell'importo di € 48.438,46, oltre interessi al tasso di mora, nella misura contrattualmente prevista, dal 3 agosto 2023 al saldo, per le causali di cui in narrativa, in favore di Controparte_3
oltre alle spese, anche del procedimento monitorio, o quel diverso importo, maggiore o
[...]
minore, che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria: Riservata ogni più ampia produzione e deduzione nei termini di rito ex art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi.
pagina 2 di 5 si costituiva nel presente giudizio ex art 111 cpc. Controparte_2
Così incardinatosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenuta la non obbligatorietà della procedura di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 4 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi descritti in atti In via preliminare: In caso di mancata presentazione della domanda di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocarsi il decreto opposto. In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata in via di eccezione la nullità delle clausole n. 2, 5, 8 riportate nella fideiussione di cui in premessa, dichiarare parte convenuta opposta decaduta dall'azione nei confronti dell'attore opponente, attesa la reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.p.c., e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo opposto. In via Parte_1
istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove ritenuto necessario, che sia ordinato agli istituti bancari di rilevanza nazionale, come pure a quelli operanti nell'ambito territoriale in cui ha sede
[...]
nella misura pari ad almeno il 15% degli stessi (o nella misura minore e/o maggiore che riterrà il CP_4
Giudice purché sia un campione significativo), l'esibizione in giudizio dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni specifiche nel triennio 2019 - 2020 e 2021 Juribus. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Per parte convenuta opposta:
Ogni contraria istanza reietta e disattesa Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in narrativa, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio il 12 febbraio 2024, e se del caso disporre la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, gravata degli interessi dal dovuto al saldo e delle spese in favore di . In Controparte_3
subordine: nella denegata ipotesi di revoca, nullità, inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo, accertato il credito di , condannare al Controparte_3 Parte_1 pagamento, dell'importo di € 48.438,46, oltre interessi al tasso di mora, nella misura contrattualmente pagina 3 di 5 prevista, dal 3 agosto 2023 al saldo, per le causali di cui in narrativa, in favore di Controparte_3
oltre alle spese, anche del procedimento monitorio, o quel diverso importo, maggiore o
[...]
minore, che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi.
Nell'interesse di cessionaria del credito azionato da Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
costituitasi nel presente giudizio ex art 111 cpc precisando che in tema di Controparte_5
cessione del credito, l'intervento in giudizio del cessionario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non determina l'automatica estromissione del cedente e precisando che in mancanza di consenso, la sentenza andrà pronunciata nei confronti del cedente, pur producendo i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria , nel riportarsi a tutti gli atti e i documenti già versati in atti Controparte_2 insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni. E CHIEDE l'emissione della sentenza rimettendosi alle determinazioni che vorrà assumere.
L'opposizione non merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo, opposto solo dal garante e non dal debitore principale, deve essere confermato.
Si osserva, innanzi tutto, che trattasi di fideiussione specifica, non omnibus.
Solo per le fideiussioni omnibus, che riproducono gli atti di fideiussione concertati in sede ABI, può porsi in essere il comportamento ritenuto anticoncorrenziale.
Nel caso concreto qui disaminato, trattasi di fideiussione rilasciata a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, onde non trova applicazione la disciplina riguardante le violazioni alla normativa antitrust.
In ogni caso, trattandosi di fideiussione sottoscritta nel 2020, era onere dell'opponente dimostrare che anche in quel periodo, non coperto dall'indagine svolta dalla Banca d'Italia, che ha portato al provvedimento n.55 del 2/5/2005, sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio (cfr. TRIB. MILANO, SEZ. XIV,19 GENNAIO 2022, N. 294).
Parte opponente non ha fornito tale dimostrazione né ha provato che il negozio fideiussorio non sarebbe stato sottoscritto senza le clausole che si assumono nulle, o sarebbe stato concluso a condizioni differenti.
pagina 4 di 5 In ogni caso, non appare violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la fideiussione “a prima richiesta”, quale quella oggetto del presente procedimento, comporta di per sé la possibilità di derogare a tale norma ed è dunque incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza, come da pacifica giurisprudenza di legittimità.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo oggetto di lite, condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta e di parte terza intervenuta, liquidate in euro 7616,00 per ciascuna, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 21 10 25
Il Giudice
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 298/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
BO CA e BO IO
contro
(c.f./p.iva ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VIANELLO DANIELE
e contro cessionaria del credito azionato da , Controparte_2 Controparte_3 con l'avv. Francesco Grilletta
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 8 4 24 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo: Controparte_3
pagina 1 di 5 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi descritti in esposizione In via preliminare Rigettare ogni eventuale richiesta ex adverso proposta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, nel caso di mancata presentazione della necessaria domanda di mediazione, dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocarsi il decreto opposto. In via principale Accertata e dichiarata la nullità delle clausole n. 2, 5, 8 riportate nella fideiussione di cui in premessa, dichiarare parte convenuta opposta decaduta dall'azione nei confronti dell'attore opponente, attesa la reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.p.c., e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo opposto. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva la banca convenuta, così concludendo:
Ogni contraria istanza reietta e disattesa In via preliminare: - concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, per assenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.; - qualora il Tribunale ritenesse che la fattispecie oggetto di causa rientri tra quelle previste per la mediazione obbligatoria concedersi termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria;
Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in narrativa, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio, e se del caso disporre la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, gravata degli interessi dal dovuto al saldo e delle spese in favore di . In Controparte_3
subordine: nella denegata ipotesi di revoca, nullità, inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo, accertato il credito di , condannare al Controparte_3 Parte_1 pagamento, dell'importo di € 48.438,46, oltre interessi al tasso di mora, nella misura contrattualmente prevista, dal 3 agosto 2023 al saldo, per le causali di cui in narrativa, in favore di Controparte_3
oltre alle spese, anche del procedimento monitorio, o quel diverso importo, maggiore o
[...]
minore, che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria: Riservata ogni più ampia produzione e deduzione nei termini di rito ex art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi.
pagina 2 di 5 si costituiva nel presente giudizio ex art 111 cpc. Controparte_2
Così incardinatosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenuta la non obbligatorietà della procedura di mediazione, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 4 10 25, sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutti i motivi descritti in atti In via preliminare: In caso di mancata presentazione della domanda di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocarsi il decreto opposto. In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata in via di eccezione la nullità delle clausole n. 2, 5, 8 riportate nella fideiussione di cui in premessa, dichiarare parte convenuta opposta decaduta dall'azione nei confronti dell'attore opponente, attesa la reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.p.c., e per l'effetto annullare, revocare, dichiarare nullo e comunque privo di efficacia nei confronti del sig. il decreto ingiuntivo opposto. In via Parte_1
istruttoria, si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove ritenuto necessario, che sia ordinato agli istituti bancari di rilevanza nazionale, come pure a quelli operanti nell'ambito territoriale in cui ha sede
[...]
nella misura pari ad almeno il 15% degli stessi (o nella misura minore e/o maggiore che riterrà il CP_4
Giudice purché sia un campione significativo), l'esibizione in giudizio dei modelli standard utilizzati per le fideiussioni specifiche nel triennio 2019 - 2020 e 2021 Juribus. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Per parte convenuta opposta:
Ogni contraria istanza reietta e disattesa Nel merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi esposti in narrativa, confermandosi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2024 emesso dall'intestato Ufficio il 12 febbraio 2024, e se del caso disporre la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta e/o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, gravata degli interessi dal dovuto al saldo e delle spese in favore di . In Controparte_3
subordine: nella denegata ipotesi di revoca, nullità, inefficacia o annullamento del decreto ingiuntivo, accertato il credito di , condannare al Controparte_3 Parte_1 pagamento, dell'importo di € 48.438,46, oltre interessi al tasso di mora, nella misura contrattualmente pagina 3 di 5 prevista, dal 3 agosto 2023 al saldo, per le causali di cui in narrativa, in favore di Controparte_3
oltre alle spese, anche del procedimento monitorio, o quel diverso importo, maggiore o
[...]
minore, che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: Spese ed onorari di causa rifusi.
Nell'interesse di cessionaria del credito azionato da Controparte_2 Controparte_3
:
[...]
costituitasi nel presente giudizio ex art 111 cpc precisando che in tema di Controparte_5
cessione del credito, l'intervento in giudizio del cessionario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non determina l'automatica estromissione del cedente e precisando che in mancanza di consenso, la sentenza andrà pronunciata nei confronti del cedente, pur producendo i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria , nel riportarsi a tutti gli atti e i documenti già versati in atti Controparte_2 insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni. E CHIEDE l'emissione della sentenza rimettendosi alle determinazioni che vorrà assumere.
L'opposizione non merita accoglimento.
Il decreto ingiuntivo, opposto solo dal garante e non dal debitore principale, deve essere confermato.
Si osserva, innanzi tutto, che trattasi di fideiussione specifica, non omnibus.
Solo per le fideiussioni omnibus, che riproducono gli atti di fideiussione concertati in sede ABI, può porsi in essere il comportamento ritenuto anticoncorrenziale.
Nel caso concreto qui disaminato, trattasi di fideiussione rilasciata a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, onde non trova applicazione la disciplina riguardante le violazioni alla normativa antitrust.
In ogni caso, trattandosi di fideiussione sottoscritta nel 2020, era onere dell'opponente dimostrare che anche in quel periodo, non coperto dall'indagine svolta dalla Banca d'Italia, che ha portato al provvedimento n.55 del 2/5/2005, sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio (cfr. TRIB. MILANO, SEZ. XIV,19 GENNAIO 2022, N. 294).
Parte opponente non ha fornito tale dimostrazione né ha provato che il negozio fideiussorio non sarebbe stato sottoscritto senza le clausole che si assumono nulle, o sarebbe stato concluso a condizioni differenti.
pagina 4 di 5 In ogni caso, non appare violato il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la fideiussione “a prima richiesta”, quale quella oggetto del presente procedimento, comporta di per sé la possibilità di derogare a tale norma ed è dunque incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza, come da pacifica giurisprudenza di legittimità.
L'opposizione viene pertanto respinta, con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo oggetto di lite, condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta e di parte terza intervenuta, liquidate in euro 7616,00 per ciascuna, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 21 10 25
Il Giudice
pagina 5 di 5