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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9555 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37444/2024, promossa con citazione notificata in data 15.10.2024
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Volla via E. De Nicola n. 14 presso l'avv. Gabriele Molisso, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), in persona di un Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Paolo da Cannobio n. 9 presso l'avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso (si intende come da atto di citazione):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Adito che ha reso il decreto ingiuntivo n.
11562/2024 emesso in data 01/08/2024 e notificato in data 06/09/2024 in danno della
[...] essendo competenti per territorio in via alternativa: Parte_2
2) il Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla sede legale della ingiunta Parte_2
Essa ha infatti sede legale nel territorio del comune di Ercolano, alla Via IV Novembre n. 194, la
[...] cui competenza territoriale è del Tribunale di Napoli;
3) sempre il Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla residenza del suo legale rappresentante p. t., sig. egli abita in Ercolano (NA) alla via Cuparella n.
4. Pertanto anche in questo Controparte_2 caso la competenza territoriale è del Tribunale di Napoli;
4) il Tribunale di Roma se si fa riferimento alla sede legale della Controparte_1
C.F. , P. IVA , essa è in Roma alla Via Piemonte n.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
38. In questo caso la competenza territoriale è del Tribunale di Roma;
5) per l'effetto revocare e dichiarare nullo il D. I. 11562/2024 reso dal Tribunale di Milano in data
01.08.2024 e notificato in data 06.09.2024;
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
7) emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.”
L'opposta ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertato che il presente giudizio non è fondato su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi di cui in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 2) ove ritenuto necessario, assegnare termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3) respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 11562/2024, emesso dal
Tribunale di Milano in data 27.08.2024 (R.G. n. 18402/2024);
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede legale in Ercolano (NA), Via IV novembre n. 194, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 266.185,35 oltre interessi di mora maturandi al tasso
[...] contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,25% + maggiorazione del
3% a titolo di mora), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 248.140,58, dall'11.05.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la medesima attrice al pagamento in favore di per le causali di cui in Controparte_1 premessa, della somma di euro 266.185,35 oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,25% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 248.140,58, dall'11.05.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO:
5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
Con osservanza.”.
All'udienza del 19.11.2025 parte opposta ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 la società Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso in
[...]
data 27.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro pagina 3 di 6 266.185,35, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
in forza di un contratto di finanziamento dell'importo originario di
[...]
euro 300.000,00.
L'opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto, stante la sede legale della società ubicata ad Ercolano e stante la sede legale della banca creditrice ubicata a Roma, la competenza spetterebbe alternativamente al Tribunale di
Napoli se si fa riferimento alla sede legale della ingiunta ovvero al Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla residenza del suo rappresentante legale, residente a [...], ovvero al Tribunale di Roma se si fa riferimento alla sede legale della banca opposta.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano e, per l'effetto, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
11562/2024.
Si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto dell'opposizione.
A tal fine espone che:
-è creditrice della società opponente in forza del contratto di finanziamento n.
4/33/78/0300681, stipulato in data 6.10.2022, dell'importo di euro 300.000,00, erogato in data 10.10.2022;
-le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto venivano personalmente garantite, in qualità di fideiussore, da per la complessiva somma di euro Controparte_2
390.000,00;
-il suddetto finanziamento risulta, altresì, garantito dalla garanzia del fondo pubblico ai sensi della legge n. 662/96;
-a seguito dell'inadempimento dei debitori rispetto agli obblighi restitutori, in data
8.2.2024 inviava la comunicazione di revoca dei rapporti e di messa in mora;
-veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 11562/2024, oggetto della presente opposizione.
Deduce:
pagina 4 di 6 -che la banca ha fornito la piena prova dell'esistenza del diritto di credito avendo prodotto, sin dal procedimento monitorio, il contratto di finanziamento concluso tra le parti comprensivo del piano di ammortamento, la prova dell'avvenuta erogazione delle somme mutate ed il conteggio del credito vantato alla data del 10.5.2024;
-che, inoltre, ai sensi dell'art. 21 del contratto di finanziamento le parti hanno pattuito ed indicato, per ogni controversia, quale foro competente il Tribunale di Milano.
Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
Ritiene, difatti, il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale, unico motivo di opposizione formulato dalla società sia Pt_1 Parte_1
priva di pregio.
Ed invero, a voler solo per ipotesi ritenere ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale proposta benché l'opponente non abbia contestato la competenza del
Tribunale adito sotto tutti i profili, risulta in ogni caso che le parti nel contratto di finanziamento de quo hanno indicato il Tribunale di Milano ex art. 28 c.p.c. quale foro convenzionale.
In particolare nell'art. 21 del contratto (v. doc. n. 3 opposta) le parti hanno pattuito che
“Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione o cessazione degli effetti del presente Contratto o comunque in relazione allo stesso nonché in relazione alle obbligazioni derivanti dalle operazioni qui contemplate, le Parti potranno adire il Foro di Milano”.
Quindi, le parti hanno stabilito un foro concorrente con quelli legali.
E', d'altro canto, irrilevante che le parti non abbiano poi designato tale foro quale esclusivo.
Ne consegue che sussisteva la competenza del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.8.2024, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.8.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1
le spese di giudizio che si liquidano Controparte_1
nell'importo di euro 14.170,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37444/2024, promossa con citazione notificata in data 15.10.2024
DA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Volla via E. De Nicola n. 14 presso l'avv. Gabriele Molisso, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), in persona di un Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Paolo da Cannobio n. 9 presso l'avv. Fabio Sebastiano, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso (si intende come da atto di citazione):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Adito che ha reso il decreto ingiuntivo n.
11562/2024 emesso in data 01/08/2024 e notificato in data 06/09/2024 in danno della
[...] essendo competenti per territorio in via alternativa: Parte_2
2) il Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla sede legale della ingiunta Parte_2
Essa ha infatti sede legale nel territorio del comune di Ercolano, alla Via IV Novembre n. 194, la
[...] cui competenza territoriale è del Tribunale di Napoli;
3) sempre il Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla residenza del suo legale rappresentante p. t., sig. egli abita in Ercolano (NA) alla via Cuparella n.
4. Pertanto anche in questo Controparte_2 caso la competenza territoriale è del Tribunale di Napoli;
4) il Tribunale di Roma se si fa riferimento alla sede legale della Controparte_1
C.F. , P. IVA , essa è in Roma alla Via Piemonte n.
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
38. In questo caso la competenza territoriale è del Tribunale di Roma;
5) per l'effetto revocare e dichiarare nullo il D. I. 11562/2024 reso dal Tribunale di Milano in data
01.08.2024 e notificato in data 06.09.2024;
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
7) emettere sentenza che faccia luogo per pronuncia costitutiva.”
L'opposta ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertato che il presente giudizio non è fondato su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi di cui in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 2) ove ritenuto necessario, assegnare termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3) respingersi l'opposizione e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 11562/2024, emesso dal
Tribunale di Milano in data 27.08.2024 (R.G. n. 18402/2024);
4) in ogni caso, accertare e dichiarare che C.F. e P. IVA Parte_1
, con sede legale in Ercolano (NA), Via IV novembre n. 194, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti di Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 266.185,35 oltre interessi di mora maturandi al tasso
[...] contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,25% + maggiorazione del
3% a titolo di mora), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 248.140,58, dall'11.05.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e, per l'effetto, condannare la medesima attrice al pagamento in favore di per le causali di cui in Controparte_1 premessa, della somma di euro 266.185,35 oltre interessi di mora maturandi al tasso contrattualmente pattuito (Euribor 1 mese 360 minimo zero + spread del 4,25% + maggiorazione del 3% a titolo di mora), da calcolarsi solo sulla quota capitale di euro 248.140,58, dall'11.05.2024 al saldo effettivo, fermo in ogni caso il limite del tasso soglia usura, ovvero della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
IN OGNI CASO:
5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.
Con osservanza.”.
All'udienza del 19.11.2025 parte opposta ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2024 la società Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso in
[...]
data 27.8.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro pagina 3 di 6 266.185,35, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
in forza di un contratto di finanziamento dell'importo originario di
[...]
euro 300.000,00.
L'opponente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in quanto, stante la sede legale della società ubicata ad Ercolano e stante la sede legale della banca creditrice ubicata a Roma, la competenza spetterebbe alternativamente al Tribunale di
Napoli se si fa riferimento alla sede legale della ingiunta ovvero al Tribunale di Napoli se si fa riferimento alla residenza del suo rappresentante legale, residente a [...], ovvero al Tribunale di Roma se si fa riferimento alla sede legale della banca opposta.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano e, per l'effetto, di revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.
11562/2024.
Si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto dell'opposizione.
A tal fine espone che:
-è creditrice della società opponente in forza del contratto di finanziamento n.
4/33/78/0300681, stipulato in data 6.10.2022, dell'importo di euro 300.000,00, erogato in data 10.10.2022;
-le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto venivano personalmente garantite, in qualità di fideiussore, da per la complessiva somma di euro Controparte_2
390.000,00;
-il suddetto finanziamento risulta, altresì, garantito dalla garanzia del fondo pubblico ai sensi della legge n. 662/96;
-a seguito dell'inadempimento dei debitori rispetto agli obblighi restitutori, in data
8.2.2024 inviava la comunicazione di revoca dei rapporti e di messa in mora;
-veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 11562/2024, oggetto della presente opposizione.
Deduce:
pagina 4 di 6 -che la banca ha fornito la piena prova dell'esistenza del diritto di credito avendo prodotto, sin dal procedimento monitorio, il contratto di finanziamento concluso tra le parti comprensivo del piano di ammortamento, la prova dell'avvenuta erogazione delle somme mutate ed il conteggio del credito vantato alla data del 10.5.2024;
-che, inoltre, ai sensi dell'art. 21 del contratto di finanziamento le parti hanno pattuito ed indicato, per ogni controversia, quale foro competente il Tribunale di Milano.
Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
Ritiene, difatti, il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale, unico motivo di opposizione formulato dalla società sia Pt_1 Parte_1
priva di pregio.
Ed invero, a voler solo per ipotesi ritenere ammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale proposta benché l'opponente non abbia contestato la competenza del
Tribunale adito sotto tutti i profili, risulta in ogni caso che le parti nel contratto di finanziamento de quo hanno indicato il Tribunale di Milano ex art. 28 c.p.c. quale foro convenzionale.
In particolare nell'art. 21 del contratto (v. doc. n. 3 opposta) le parti hanno pattuito che
“Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione o cessazione degli effetti del presente Contratto o comunque in relazione allo stesso nonché in relazione alle obbligazioni derivanti dalle operazioni qui contemplate, le Parti potranno adire il Foro di Milano”.
Quindi, le parti hanno stabilito un foro concorrente con quelli legali.
E', d'altro canto, irrilevante che le parti non abbiano poi designato tale foro quale esclusivo.
Ne consegue che sussisteva la competenza del Tribunale adito ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.8.2024, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
e, per l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 11562/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.8.2024, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società a rimborsare alla Parte_1
le spese di giudizio che si liquidano Controparte_1
nell'importo di euro 14.170,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 6 di 6