CASS
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 41020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41020 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NO ER NN AR DE NT SI TT - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di RA RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Vittorio Manes, anche in sostituzione dell’avv. Augusto La Morgia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza in data 4 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta cautelare – ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di RE RA, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 326 e 615-ter cod. pen. (capi 28-60-101-103-121 della prima imputazione provvisoria e capi 8-15-30-37-38-39-40-41-42-43-44-45 della richiesta integrativa).
2. Ricorre per cassazione RE RA, a mezzo dei propri difensori, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., censurando, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.) e della contraddittorietà della motivazione, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In primo luogo, nonostante la professata volontà di procedere secondo un criterio comparativo che tenga conto di tutti gli altri indagati in ordine ai quali era stato impugnato il rigetto della richiesta di misura, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto la posizione di RA, prescindendo completamente da quelle dei concorrenti. Quanto allo specifico contenuto della motivazione, risulterebbero censurabili, in quanto smentite da specifiche risultanze procedimentali ovvero comunque illogiche, le conclusioni a cui perviene l’ordinanza del riesame, in merito - alla disponibilità di altri canali illeciti di approvvigionamento di informazioni (mentre le Penale Sent. Sez. 2 Num. 41020 Anno 2025 Presidente: GA GIOVNN Relatore: OP SS Data Udienza: 06/11/2025 indagini lascerebbero emergere non solo il distacco da EQ, ma anche l’inesistenza di ulteriori contatti con altri operatori del settore, tenuto anche conto del fatto che BU, citato in tale veste dai giudici milanesi, è in realtà solo il legale delle società di RA); - al radicato modus operandi, asseritamente inscindibile dal ricorso a fonti illecite di conoscenza e impermeabile anche all’attuale situazione di sovraesposizione derivante dal clamore mediatico delle indagini, come desunto sulla sola base di generiche supposizioni;
- alla mancata dismissione delle cariche societarie (al contrario, desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, per quel che concerne Fenice Spa ora SBR Costruzioni Generali Spa, Laterizi Valpescara Srl, Coeso Srl) e al mancato allontanamento dal gruppo di EQ (viceversa, icasticamente ricavabile dai dialoghi intercettati). La prognosi di un pericolo concreto e attuale di reiterazione risulterebbe, pertanto, affidata ad elementi congetturali e astratti e avulsa da quanto effettivamente ricavabile dalla piattaforma indiziaria.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. In primo luogo, occorre sottolineare come i profili di censura inerenti il mancato raffronto con le posizioni degli altri co-indagati non attinti da misura nonostante l’appello del Pubblico Ministero non solo risultino esposti in termini insuperabilmente generici (poiché il ricorso non chiarisce rispetto a quali specifiche circostanze un approccio comparativo potrebbe conseguire effettivi demolitori della tenuta logica del discorso giustificativo), ma – preliminarmente e in maniera assorbente – non sorretti da un interesse concreto. Invero, in tema di esigenze cautelari, a prescindere dalla iniziale dichiarazioni di intenti nella motivazione del provvedimento impugnato, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché ben potrebbe risultare giustificata l’adozione di regimi difformi (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).
3. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, il denso apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata muove da un attento riepilogo della vicenda processuale (pp. 14- 31, ove si sintetizza, oltre allo svolgimento del procedimento di riesame, il contenuto della originaria richiesta dell’Ufficio inquirente, del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, solo in parte di rigetto, della conseguente impugnazione della Procura della Repubblica); segue poi – pp. 31-36 – un’accurata descrizione del contesto, oggettivo e soggettivo, in cui sarebbero stati commessi i numerosissimi episodi di accesso abusivo ai sistemi informatici e di rivelazione di segreto di ufficio (oggetto dell’imputazione provvisoria e non contestati dal ricorrente, quanto alla gravità indiziaria). Si passa poi, sulla scorta di questa fondamentale introduzione, a verificare le eventuali necessità cautelari. Queste ultime sono state reputate sussistenti, all’esito di una disamina, serena e approfondita, degli esiti dell’attività investigativa. L’imprenditore RA è individuato come uno dei maggiori clienti dell’associazione per delinquere che operava dietro lo schermo delle società EQ, Mercury e Dag, a cui richiedeva, con altissima frequenza, una variegata serie di dati sensibili, custoditi negli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni (anche deputate alla sicurezza pubblica, cfr. in particolare le banche dati Sistema di indagine 2 informatico interforze – SDI e per le Segnalazioni di operazioni sospette – SOS) o ricavati direttamente tramite intrusione illecita nei dispositivi dei soggetti controllati, anche mediante geolocalizzazione (positioning). In tal modo, il ricorrente poteva costantemente monitorare le dinamiche di suoi interlocutori o concorrenti commerciali, ovvero di sue conoscenze personali, ovvero essere aggiornato in tempo reale su un eventuale interesse investigativo nei propri confronti. L’assiduità di questa relazione “fornitore-cliente” emerge nitidamente, oltre che dalle decine di episodi descritti nell’imputazione provvisoria, dalla pattuizione di un canone forfettario annuale di rilevante importo, quale corrispettivo di un numero illimitato di richieste (euro 400.000), dalle plurime conversazioni intercettate (che comprovano la fornitura di informazioni dal 2022 fino almeno all’estate 2004) e dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato NE GA. I rapporti di RA con la consorteria risultano protratti senza effettiva soluzione di continuità, al netto di tensioni personali derivanti soprattutto dalla petulanza e dalla quantità delle richieste pressoché quotidiane (inoltrate «in forma massiva e ossessiva», tanto che i sodali, nei loro dialoghi riservati, lo chiamavano con il nomignolo di «Emergenza 1», ma sopportavano le sue insistenze – pure con qualche fisiologico “raffreddamento”, pacificamente ammesso – perché era, come visto, un «cliente grosso»). Accanto a questo primario “partenariato commerciale”, RA avrebbe altresì coltivato propri canali paralleli o sarebbe stato comunque disposto a servirsene in caso di inadempienza di EQ: a tal proposito, non solo si citano pregnanti affermazioni del ricorrente riportate da GA («Un giorno mi fa: “[…] vorrei intercettare due persone”, “Ma stai scherzando? Non si può fare” […] “Vuoi vedere che se io do 50 mila euro a qualche Carabiniere o Poliziotto me lo fa?” […] Era uno abituato a pagare, si paga e ottengo») o il dialogo captato, citato anche nel ricorso, in cui si riferisce a GA che il legale BU «con RA continua a sentirsi tutti i giorni, continua ad avere sempre bisogno» (proprio nei momenti in cui gli associati constatano un’attenuazione dell’intensità delle sue richieste). La previsione che un simile sistema imprenditoriale (con ampi risvolti anche personali) non potesse essere interrotto d’un tratto è, dunque, ragionevolmente ancorata alle emergenze investigative, con l’ulteriore precisazione che, dalla attività di intercettazione, si rileva altresì la contiguità a «soggetti che in tal modo possono essere sottoposti a pressioni di svariato genere (anche con metodi che richiamano l’agire mafioso)». Il clamore mediatico suscitato dalle misure cautelari nei confronti degli associati, alla luce delle riflessioni che precedono, può solo attenuare il pericolo di recidiva, con quanto ne consegue in termini di scelta della misura autocustodiale, ma non è idoneo ad annullarlo del tutto, alla luce delle riflessioni che precedono.
4. Con tale percorso argomentativo, privo di vizi logico-giuridici e coerente con il quadro indiziario, i giudici di merito hanno chiarito adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato, valutando nondimeno pro reo, al fine dell’applicazione degli arresti domiciliari, l’estraneità al novero degli appartenenti al sodalizio. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa nuova valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, affatto estranea a questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
5. Per quanto, infine, attiene alla dedotta cessazione dalle cariche societarie (anche a prescindere dalla irrilevanza dell’atto formale, rispetto al dato concreto della gestione, pure 3 preso espressamente in considerazione dal Tribunale), occorre rilevare come l’atto di ricorso si limiti ad evidenziare in questa sede, allegando certificazioni sul punto, il fatto storico dell’avvenuta perdita della qualità di amministratore (p. 8), senza che censurare formalmente l’omesso esame da parte del giudice di merito di documentazione già acquisita agli atti. Un controllo sul punto non potrebbe, comunque, essere svolto dal Collegio, peraltro in via meramente esplorativa, essendo stata denunciata non una violazione della legge processuale, ma la contraddittorietà della motivazione (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092-01). In tema di ammissibilità di nuove produzioni documentali, basti osservare come la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – impediscano di prendere in considerazione elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso. Non è, dunque, ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione indicata dal ricorrente e ogni altra documentazione in ipotesi non conosciuta dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, non mass.; cfr. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, che esclude l’ammissibilità di produzioni probatorie che comportino un’attività di apprezzamento circa la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici merito). D’altronde, non a caso, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, e in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” (Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non mass.; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801-01, Tulli;
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390-01, Sanvitale;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302-01, Platamone;
Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241-01, Kurugamage).
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SS OP GIOVNN GA 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Vittorio Manes, anche in sostituzione dell’avv. Augusto La Morgia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza in data 4 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta cautelare – ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di RE RA, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 326 e 615-ter cod. pen. (capi 28-60-101-103-121 della prima imputazione provvisoria e capi 8-15-30-37-38-39-40-41-42-43-44-45 della richiesta integrativa).
2. Ricorre per cassazione RE RA, a mezzo dei propri difensori, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., censurando, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.) e della contraddittorietà della motivazione, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In primo luogo, nonostante la professata volontà di procedere secondo un criterio comparativo che tenga conto di tutti gli altri indagati in ordine ai quali era stato impugnato il rigetto della richiesta di misura, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto la posizione di RA, prescindendo completamente da quelle dei concorrenti. Quanto allo specifico contenuto della motivazione, risulterebbero censurabili, in quanto smentite da specifiche risultanze procedimentali ovvero comunque illogiche, le conclusioni a cui perviene l’ordinanza del riesame, in merito - alla disponibilità di altri canali illeciti di approvvigionamento di informazioni (mentre le Penale Sent. Sez. 2 Num. 41020 Anno 2025 Presidente: GA GIOVNN Relatore: OP SS Data Udienza: 06/11/2025 indagini lascerebbero emergere non solo il distacco da EQ, ma anche l’inesistenza di ulteriori contatti con altri operatori del settore, tenuto anche conto del fatto che BU, citato in tale veste dai giudici milanesi, è in realtà solo il legale delle società di RA); - al radicato modus operandi, asseritamente inscindibile dal ricorso a fonti illecite di conoscenza e impermeabile anche all’attuale situazione di sovraesposizione derivante dal clamore mediatico delle indagini, come desunto sulla sola base di generiche supposizioni;
- alla mancata dismissione delle cariche societarie (al contrario, desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, per quel che concerne Fenice Spa ora SBR Costruzioni Generali Spa, Laterizi Valpescara Srl, Coeso Srl) e al mancato allontanamento dal gruppo di EQ (viceversa, icasticamente ricavabile dai dialoghi intercettati). La prognosi di un pericolo concreto e attuale di reiterazione risulterebbe, pertanto, affidata ad elementi congetturali e astratti e avulsa da quanto effettivamente ricavabile dalla piattaforma indiziaria.
3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. In primo luogo, occorre sottolineare come i profili di censura inerenti il mancato raffronto con le posizioni degli altri co-indagati non attinti da misura nonostante l’appello del Pubblico Ministero non solo risultino esposti in termini insuperabilmente generici (poiché il ricorso non chiarisce rispetto a quali specifiche circostanze un approccio comparativo potrebbe conseguire effettivi demolitori della tenuta logica del discorso giustificativo), ma – preliminarmente e in maniera assorbente – non sorretti da un interesse concreto. Invero, in tema di esigenze cautelari, a prescindere dalla iniziale dichiarazioni di intenti nella motivazione del provvedimento impugnato, la posizione processuale di ciascun coindagato è del tutto autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché ben potrebbe risultare giustificata l’adozione di regimi difformi (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363-01; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02).
3. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, il denso apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata muove da un attento riepilogo della vicenda processuale (pp. 14- 31, ove si sintetizza, oltre allo svolgimento del procedimento di riesame, il contenuto della originaria richiesta dell’Ufficio inquirente, del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, solo in parte di rigetto, della conseguente impugnazione della Procura della Repubblica); segue poi – pp. 31-36 – un’accurata descrizione del contesto, oggettivo e soggettivo, in cui sarebbero stati commessi i numerosissimi episodi di accesso abusivo ai sistemi informatici e di rivelazione di segreto di ufficio (oggetto dell’imputazione provvisoria e non contestati dal ricorrente, quanto alla gravità indiziaria). Si passa poi, sulla scorta di questa fondamentale introduzione, a verificare le eventuali necessità cautelari. Queste ultime sono state reputate sussistenti, all’esito di una disamina, serena e approfondita, degli esiti dell’attività investigativa. L’imprenditore RA è individuato come uno dei maggiori clienti dell’associazione per delinquere che operava dietro lo schermo delle società EQ, Mercury e Dag, a cui richiedeva, con altissima frequenza, una variegata serie di dati sensibili, custoditi negli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni (anche deputate alla sicurezza pubblica, cfr. in particolare le banche dati Sistema di indagine 2 informatico interforze – SDI e per le Segnalazioni di operazioni sospette – SOS) o ricavati direttamente tramite intrusione illecita nei dispositivi dei soggetti controllati, anche mediante geolocalizzazione (positioning). In tal modo, il ricorrente poteva costantemente monitorare le dinamiche di suoi interlocutori o concorrenti commerciali, ovvero di sue conoscenze personali, ovvero essere aggiornato in tempo reale su un eventuale interesse investigativo nei propri confronti. L’assiduità di questa relazione “fornitore-cliente” emerge nitidamente, oltre che dalle decine di episodi descritti nell’imputazione provvisoria, dalla pattuizione di un canone forfettario annuale di rilevante importo, quale corrispettivo di un numero illimitato di richieste (euro 400.000), dalle plurime conversazioni intercettate (che comprovano la fornitura di informazioni dal 2022 fino almeno all’estate 2004) e dalle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato NE GA. I rapporti di RA con la consorteria risultano protratti senza effettiva soluzione di continuità, al netto di tensioni personali derivanti soprattutto dalla petulanza e dalla quantità delle richieste pressoché quotidiane (inoltrate «in forma massiva e ossessiva», tanto che i sodali, nei loro dialoghi riservati, lo chiamavano con il nomignolo di «Emergenza 1», ma sopportavano le sue insistenze – pure con qualche fisiologico “raffreddamento”, pacificamente ammesso – perché era, come visto, un «cliente grosso»). Accanto a questo primario “partenariato commerciale”, RA avrebbe altresì coltivato propri canali paralleli o sarebbe stato comunque disposto a servirsene in caso di inadempienza di EQ: a tal proposito, non solo si citano pregnanti affermazioni del ricorrente riportate da GA («Un giorno mi fa: “[…] vorrei intercettare due persone”, “Ma stai scherzando? Non si può fare” […] “Vuoi vedere che se io do 50 mila euro a qualche Carabiniere o Poliziotto me lo fa?” […] Era uno abituato a pagare, si paga e ottengo») o il dialogo captato, citato anche nel ricorso, in cui si riferisce a GA che il legale BU «con RA continua a sentirsi tutti i giorni, continua ad avere sempre bisogno» (proprio nei momenti in cui gli associati constatano un’attenuazione dell’intensità delle sue richieste). La previsione che un simile sistema imprenditoriale (con ampi risvolti anche personali) non potesse essere interrotto d’un tratto è, dunque, ragionevolmente ancorata alle emergenze investigative, con l’ulteriore precisazione che, dalla attività di intercettazione, si rileva altresì la contiguità a «soggetti che in tal modo possono essere sottoposti a pressioni di svariato genere (anche con metodi che richiamano l’agire mafioso)». Il clamore mediatico suscitato dalle misure cautelari nei confronti degli associati, alla luce delle riflessioni che precedono, può solo attenuare il pericolo di recidiva, con quanto ne consegue in termini di scelta della misura autocustodiale, ma non è idoneo ad annullarlo del tutto, alla luce delle riflessioni che precedono.
4. Con tale percorso argomentativo, privo di vizi logico-giuridici e coerente con il quadro indiziario, i giudici di merito hanno chiarito adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato, valutando nondimeno pro reo, al fine dell’applicazione degli arresti domiciliari, l’estraneità al novero degli appartenenti al sodalizio. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa nuova valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, affatto estranea a questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
5. Per quanto, infine, attiene alla dedotta cessazione dalle cariche societarie (anche a prescindere dalla irrilevanza dell’atto formale, rispetto al dato concreto della gestione, pure 3 preso espressamente in considerazione dal Tribunale), occorre rilevare come l’atto di ricorso si limiti ad evidenziare in questa sede, allegando certificazioni sul punto, il fatto storico dell’avvenuta perdita della qualità di amministratore (p. 8), senza che censurare formalmente l’omesso esame da parte del giudice di merito di documentazione già acquisita agli atti. Un controllo sul punto non potrebbe, comunque, essere svolto dal Collegio, peraltro in via meramente esplorativa, essendo stata denunciata non una violazione della legge processuale, ma la contraddittorietà della motivazione (Sez. U, n.42792 del 31/10/2011, Policastro, Rv. 220092-01). In tema di ammissibilità di nuove produzioni documentali, basti osservare come la struttura e la funzione del giudizio di cassazione – diretto unicamente a verificare la sussistenza nel provvedimento impugnato degli errores in procedendo o in iudicando dedotti dalle parti, nei limiti dettati tassativamente dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. – impediscano di prendere in considerazione elementi istruttori non presenti nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso. Non è, dunque, ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione indicata dal ricorrente e ogni altra documentazione in ipotesi non conosciuta dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Marincola, Rv. 286921-01, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, non mass.; cfr. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01, che esclude l’ammissibilità di produzioni probatorie che comportino un’attività di apprezzamento circa la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici merito). D’altronde, non a caso, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, e in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” (Sez. 2, n. 17356 del 28/03/2024, Binetti, non mass.; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801-01, Tulli;
Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390-01, Sanvitale;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302-01, Platamone;
Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241-01, Kurugamage).
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SS OP GIOVNN GA 4