Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2025, proposto da
ER Di IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;
contro
Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Razzolini, Roberta Volpini e Barbara Francioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Difensore Civico della Regione Toscana, non costituito in giudizio;
nei confronti
RI NT, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento comunicato con pec del 27 marzo 2025, con il quale l'Azienda Usl Toscana Centro ha rigettato l'istanza di accesso agli atti presentata dal sig. Di IO in data 31 gennaio 2025;
- del provvedimento comunicato con pec del 17 aprile 2025, con il quale il Difensore Civico Regionale ha rigettato l'istanza di riesame del diniego all'accesso, presentata dal dott. Di IO in data 3 aprile 2025;
e la declaratoria
- del diritto di accesso agli atti del ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa all'istanza del 31 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl Toscana Centro e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa VI De IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è dirigente psicologo dell’Azienda Usl Toscana Centro, è assegnato all’Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza della zona Sud Est Mugello e presta servizio presso il presidio di Borgo San Lorenzo.
Con avviso del 28 marzo 2023, l’Azienda ha dato avvio alla procedura di mobilità interna volontaria a domanda per il “Dipartimento salute mentale – dirigenti Psicologi”, in risposta alla quale i dipendenti interessati erano chiamati ad esprimere la propria preferenza per una differente sede lavorativa in ambito aziendale (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
In data 9 maggio 2023, il ricorrente ha presentato la propria domanda, indicando come destinazione la “Zona del Mugello (cod. 40) – Zona D – Firenze Mugello (cod. 240000)” (cfr. doc. 2 dell’Azienda), ed è stato collocato nella graduatoria con un punteggio di 11,3 punti.
Nel mese di dicembre 2024, il ricorrente ha appreso che la collega dott.ssa RI NT era stata trasferita dal servizio Ser.d. Mugello all’Unità funzionale salute mentale adulti zona Mugello, alla quale anch’egli aspirava, nonostante la stessa risultasse inserita nella graduatoria suddetta con un punteggio di soli 6,23 punti, inferiore al suo.
Il ricorrente ha rivolto all’Azienda una domanda di accesso agli atti e ai documenti con i quali era stato disposto il trasferimento della dott.ssa NT, lamentando la violazione della graduatoria redatta all’esito della procedura di mobilità e rappresentando di avere un interesse qualificato all’ostensione della documentazione, per esigenze difensive.
L’Azienda ha negato l’accesso affermando, in sintesi, che:
a) il bando di mobilità sarebbe stato pubblicato al solo scopo di coprire quattro specifici posti vacanti, prima di procedere a quattro nuove assunzioni, così da consentire al personale già in servizio, con maggiore anzianità di scegliere prioritariamente la sede di servizio più gradita;
b) nei posti vacanti non era ricompresa l’Unità funzionale salute mentale adulti zona Mugello ambita del ricorrente;
c) il bando avrebbe inoltre riguardato soltanto il trasferimento tra sedi appartenenti a differenti Ambiti Territoriali della Regione e non anche tra servizi rientranti in uno stesso Ambito, come quello cui ambisce il ricorrente;
d) lo spostamento della dott.ssa NT, avvenuto tra servizi posti all’interno della medesima zona (Mugello), non sarebbe perciò avvenuto nell’ambito della procedura di mobilità e sulla base della relativa graduatoria, ma su semplice richiesta dell’interessata e con l’autorizzazione dei dirigenti responsabili dei servizi interessati.
A seguito di ricorso al Difensore civico della Regione Toscana, il ricorrente si è visto opporre un ulteriore diniego alla domanda di accesso, sul presupposto che “… il trasferimento della dott.ssa RI NT è avvenuto ai sensi di procedura diversa dalla mobilità e quindi al di fuori della graduatoria de qua”; non si è quindi ravvisato in capo al ricorrente un interesse qualificato ad ottenere l’accesso alla documentazione inerente al trasferimento della collega.
2. Con l’odierno ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/990 in materia di accesso ai documenti ed evidenzia di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, necessaria a verificare la legittimità del trasferimento disposto nei riguardi della dott.ssa NT presso la sede di servizio alla quale egli stesso ambisce.
3. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Usl Toscana Centro e la Regione Toscana per ribadire la legittimità del diniego all’accesso opposto al ricorrente, stante l’asserita insussistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione da tutelare, consistente nel rispetto di una graduatoria che nel caso di specie non sarebbe rilevante.
4. Nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto rammentato che, per consolidata giurisprudenza, “… l'interesse nell'accesso difensivo è da qualificare in maniera molto più estesa che nelle altre ipotesi, stante il suo fondamento nell'art. 24 della Carta costituzionale, in forza della strumentalità ad un instaurando giudizio e in ragione della sua diretta connessione con il diritto fondamentale di difesa. La concezione ampia del diritto di difesa postula che il diritto di accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi comunque verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità” (cfr., tra le tante, la recente Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457).
A fronte di un’istanza di accesso l’Amministrazione si deve quindi limitare a verificare che tra la documentazione richiesta e la posizione sostanziale fatta valere vi sia un potenziale nesso di strumentalità, senza poter svolgere valutazioni ex ante in ordine alla ammissibilità e alla fondatezza delle pretese dell’istante o alla effettiva utilità dei documenti richiesti, tutti profili che potranno essere valutati solo dal giudice di merito, dinanzi al quale saranno attivati i mezzi di tutela.
L’accesso, allora, può essere negato solo in caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive prospettate dall’interessato, quando si ravvisi un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo, per la radicale assenza dei presupposti previsti dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).
Circostanze che non si ravvisano nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, ha bene evidenziato di avere interesse a comprendere in base a quali norme e a quali procedure sia stato disposto il trasferimento della collega presso la sede cui egli stesso ambisce, per verificarne, sotto ogni profilo, la legittimità.
Il fatto che tale trasferimento possa essere avvenuto al di fuori della procedura di mobilità, differentemente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, non elide l’interesse del ricorrente all’accesso, poiché si tratta, evidentemente, di una circostanza che potrà assumere rilevanza soltanto nel merito, quando si andrà a verificare se l’assegnazione del posto ambìto da entrambi i soggetti sia avvenuta, o meno, nel rispetto delle vigenti norme di legge e secondo un iter procedimentale corretto.
Finché la documentazione relativa al trasferimento non sarà messa a disposizione del richiedente, quest’ultimo non avrà modo di accertare se quanto affermato dall’Amministrazione sia vero e di valutare, perciò, l’attendibilità e la correttezza delle giustificazioni espresse dalla stessa, dovendosi affidare, senza riscontri, alle apodittiche affermazioni dell’Azienda.
Tanto basta a dimostrare l’esistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta.
Per completezza si evidenzia che nella fattispecie non si è dimostrata l’esistenza di dati sensibili o sensibilissimi che possano, del tutto eccezionalmente, giustificare il sacrificio delle esigenze difensive del ricorrente.
6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto.
Per l’effetto, l’Azienda Usl Toscana Centro dovrà trasmettere al ricorrente tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 31 gennaio 2025, entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se antecedente, della presente sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Usl Toscana Centro e la Regione Toscana al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del 50% del contributo unificato versato, a carico di ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De IC | VI La UA |
IL SEGRETARIO