Sentenza breve 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 20/12/2025, n. 23345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23345 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12578 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 4 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente agisce ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio.
Costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente, all’udienza camerale del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
3. Come è noto, i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
Con riferimento al caso di specie, va dato atto della inammissibilità del ricorso, in presenza della mancata formazione di alcun silenzio-inadempimento a fronte dello spirare, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza, del termine di 90 giorni entro il quale l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento mediante l’emanazione di un provvedimento.
I termini per il rilascio dei visti d’ingresso sono stabiliti dall’art. 5, comma 8 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (come modificato dal D.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatica, “ valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta ” (30 giorni per lavoro subordinato all’interno delle quote del decreto flussi 2023-2025; 30 giorni per il ricongiungimento familiare e 120 giorni per il lavoro autonomo).
In pendenza del termine di definizione del procedimento (va rammentato che il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del visto in data 4 settembre 2025, mentre l’odierno gravame è stato depositato in atti, previa notificazione alla controparte, il 21 ottobre 2025), deve escludersi la maturazione del contegno omissivo, anche con riferimento alla reclamata fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica.
4. Alla ribadita inammissibilità del gravame accede, a fronte della particolarità della controversia, la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.