TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. IANNUZZI FABIOLA presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 22/07/2024, passata in giudicato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni
1 rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., va emessa una sentenza non definitiva.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data
26/10/2011 da nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att.
c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 11, parte I, serie /, anno 2011, ufficio 1);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 12/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 343 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MARRONCELLI ROSA presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. IANNUZZI FABIOLA presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 22/07/2024, passata in giudicato. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni
1 rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., va emessa una sentenza non definitiva.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPUA (CE) in data
26/10/2011 da nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att.
c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 11, parte I, serie /, anno 2011, ufficio 1);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 12/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2