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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1287/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza G. Impastato n. 15, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Roberta Perna che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone
e Roberta Travia - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione
degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti cd. Carta del docente, nella parte in cui
escludono i docenti non di ruolo - e con riferimento all'a.s. 2023/2024 i docenti con
contratto in scadenza al 30.06 - dall' erogazione del beneficio, accertare e dichiarare il
diritto della docente a percepire la carta del docente, pari ad euro 500,00 annui, mediante
accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del CP_1
convenuto al pagamento della somma di € 1.500,00 relativa agli scolastici: 2021/2022 -
1 2022/2023 - 2023/2024. Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA e CPA. da
distrarre ex art 93.c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e CP_1
2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00
per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica era privo di ragioni oggettive,
atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione,
non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di
Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio;
che il D.L. 69/2023 prevedeva la carta elettronica del docente solo per gli assunti fino al 31 agosto, escludendo dai beneficiari i docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, in maniera illegittima, atteso che la prestazione spettava anche ai docenti assunti con contratto fino al 30 giugno, come da principi affermati
2 dalle pronunce indicate. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 17.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del CP_1
3 e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla
data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
4 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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