Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita possono essere considerati possessori anche i soggetti titolari di posizioni non strettamente inquadrabili nell'ambito del possesso in senso civilistico, che presuppone l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, con l'esclusione di ogni volontà di riconoscere la posizione del proprietario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come violazione dell'art. 646 cod. pen., in luogo della contestata ipotesi di furto, la condotta di espianto di alberi da parte del gestore ed amministratore di fatto di un fondo, dotato di un potere del tutto autonomo ed esulante dalla vigilanza diretta e costante del proprietario).
In tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Fattispecie di espianto di alberi da un fondo).
Commentari • 6
- 1. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. II, sent. 25 novembre 2020 (dep. 30 dicembre 2020), n. 37818, Pres. Imperiali, est. Messini D'Agostini, ric. Antinori e Carabetta 1. Con la sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Cassazione statuisce, evocando la teoria della c.d. “mobilizzazione”, che gli ovociti acquistano lo status di “cosa mobile” al termine del processo di asportazione dal corpo umano, così ritenendo configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, nell'ipotesi in cui il soggetto, dopo una prima condotta violenta, si adoperi per sottrarre ed impossessarsi degli ovociti della vittima. La vicenda, ben nota all'opinione pubblica, riguardava un noto medico, accusato di aver …
Leggi di più… - 3. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. II, sent. 25 novembre 2020 (dep. 30 dicembre 2020), n. 37818, Pres. Imperiali, est. Messini D'Agostini, ric. Antinori e Carabetta Cass. 37818/2020 1. Con la sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Cassazione statuisce, evocando la teoria della c.d. “mobilizzazione”, che gli ovociti acquistano lo status di “cosa mobile” al termine del processo di asportazione dal corpo umano, così ritenendo configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, nell'ipotesi in cui il soggetto, dopo una prima condotta violenta, si adoperi per sottrarre ed impossessarsi degli ovociti della vittima. La vicenda, ben nota all'opinione pubblica, riguardava un noto medico, …
Leggi di più… - 4. Gli ovociti sono "cosa mobile"? La Cassazione sul caso Antinorihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. La rilevanza penalistica della sottrazione violenta di ovocitiErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 maggio 2021
Cass., Sez. II, sent. 25 novembre 2020, n. 37818 Sommario: Abstract- Premessa- I fatti di causa- Espianto coattivo: tra offesa alla persona e danno al patrimonio -L'ovocita è cosa mobile: analogia in malam partem o interpretazione costituzionalmente orientata? -Considerazioni conclusive: una giurisprudenza al (difficile) passo coi tempi. Abstract: la pronuncia annotata prende le mosse dall'annoso dibattito circa la natura giuridica delle parti del corpo, ed in particolare degli ovuli femminili, da cui discende la possibilità di configurare i reati contro il patrimonio rispetto ai fatti che ne comportino la sottrazione e l'impossessamento ad opera di terzi. La Suprema Corte stabilisce che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
0661 7-1 7 ASR H. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - N.2325/16 SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. REGISTRO GENERALE N. 28174/2015 PASQUALE GIANNITI Dott. - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RI N. IL 08/11/1948 avverso la sentenza n. 203/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 20/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE' Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luca Camer kuchi-I che ha concluso per nulla mits reuse Juvie rati iè frescott . Udito, per la parte civile, l'Avv Udit indifensor Avv. Muschis Schravone del Goro & Taranto In متحاننہ motici RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 ottobre 2014 la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale di Brindisi in ordine all'accertamento della penale responsabilità di TE TI per il reato di furto n.80 piante di olivo in continuazione con il tentativo di sottrazione di altri arbusti, aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose esposte alla pubblica fede, e, in parziale riforma della sentenza appellata, sostituiva la pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria e condannava altresì la TI al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita SE RL, quale proprietaria del terreno, estromessa dal giudice di primo grado.
2. La Corte d'Appello riteneva provata la condotta della TI, che aveva commissionato lo sdradicamento degli alberi di un fondo del quale si occupava da anni, ma che non era di sua proprietà, con l'intento di piantarle altrove;
riteneva altresì integrati gli estremi del reato del furto nonchè ammissibile la costituzione di parte civile della società SE RL (estromessa in primo grado in quanto mera aggiudicataria dei terreni a seguito di procedura esecutiva), reputando non necessario, ai fini della configurabilità della posizione di parte offesa, il successivo decreto di trasferimento.
3. Propone ricorso per Cassazione la TI al mezzo del proprio difensore di fiducia lamentando: 1) vizio di violazione della legge processuale in riferimento all'art. 192 e 530 2 comma cod pen, per avere la Corte d'Appello affermato la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di furto, quali l'impossessamento, l'altruità e la sottrazione, nonché la consapevolezza dell'altruità della cosa, basandosi su un quadro probatorio indiziario da quale, al contrario, emergevano numerosi elementi dimostrativi del fatto che la TI gestiva e possedeva il fondo alla stessa stregua di un proprietario da oltre venti anni;
2) violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte d'Appello pronunciato sul motivo di gravame riguardante la riqualificazione del fatto come appropriazione indebita né sul motivo riguardante la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art 627 cod pen, prevista per il caso di fatto commesso su cose fungibili quando il valore delle cose oggetto di appropriazione non ecceda la quota spettante all'autore del fatto;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la sussistenza delle aggravanti della esposizione alla pubblica fede, essendo emerso in giudizio che il fondo era recintato, della violenza sulle cose, consistente nello spiantamento che coincideva con la condotta di rimozione;
e per non essere stata riconosciuta la particolare tenuità del danno;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per avere erroneamente ritenuto ن Inver ammissibile il gravame della parte civile estromessa e per aver altrettanto erroneamente considerato quale soggetto legittimato alla costituzione come parte civile la società SE RL, mera aggiudicataria del terreno all'esito di vendita all'incanto senza che però fosse intervenuto il decreto di trasferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per intima connessione logica possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
1.1. Con i motivi in questione si rappresenta che la Corte territoriale non aveva correttamente valutato la circostanza, emersa ampiamente dall'accertamento in fatto, che il fondo fosse stato gestito e amministrato dalla ricorrente, la quale esercitava sul bene un possesso qualificato al di fuori dalla sfera di incidenza del proprietario, inquadrandosi pertanto il fatto contestato come appropriazione indebita, anziché quale furto aggravato. "2. Orbene, nella sentenza impugnata si dà atto che la TI era conosciuta dal teste AR IN come amministratore di fatto da anni di quell'area, relativa al Villagio dell'aereo club già di proprietà dell'ex marito o ex compagno"; che il IN aveva reperito, su richiesta dell'imputata, un "1 escavatore per espiantare gli alberi"; che "non è dato dubitare della attendibilità del teste IN"; che la ricorrente si era presentata al legale rappresentante 11 della società SE come gestore dei terreni".
3. E' noto che l'elemento distintivo tra furto e appropriazione indebita consiste nella sussistenza, in capo all'agente, del possesso della cosa. A tal fine, va ribadito che la nozione penalistica di possesso si identifica con l'esercizio sulla cosa di un potere che esula dal diretto controllo di chi vanti sulla medesima res un potere giuridico maggiore (ex multis, Sez. 2, Sentenza n.11218 del 09/05/1985 Rv. 171196; Sez. 2, n.8789 del 14/06/1985; Rv. 170628; sez. 2 n.2329 del 22/10/1985, Rv. 172205; Sez. 2, n.1541 del 19/11/1985 Rv. 171928 Sez. 2, Sentenza n.38604 del 20/09/2007; Rv. 238163, Sez. 2, Sentenza n.13347 del 07/01/2011; Rv. 250026). Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita possono quindi essere considerati possessori anche i titolari di posizioni non strettamente inquadrabili nell'ambito del possesso in senso civilistico, che presuppone invece l'esercizio di fatto di poteri consimili a quelli del proprietario, con l'esclusione ogni volontà di restituire la cosa e di riconoscere ad altri la posizione di proprietario ( animus rem sibi habendi).
3.1. E' dunque decisiva l'indagine circa il potere di autonoma disponibilità sul bene da parte dell'agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine iven 3 l alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita (sez.5, 15.01.1997, n. 2032, Rv. 208668, Sez. 4, Sentenza n.23091del 14/03/2008, Rv. 240295; Sez. 5, Sentenza n.7304 del 17/12/2011 Rv. 262743, .Sez. 2, Sentenza n.12869 del 08/03/2016 Rv. 266370).
4. Nel caso di specie, l'accertata posizione di amministratore di fatto dei terreni implicava, in capo alla TI, un potere di gestione dei suddetti terreni del tutto autonomo ed esulante da una vigilanza diretta e costante del proprietario. Non si trattava, invero, di un affidamento temporaneo e finalizzato al compimento di talune, specifiche e transitorie attività, ma di una gestione stabile e prolungata nel tempo. Proprio in virtù della posizione rivestita la TI era infatti riuscita ( secondo quanto acclarato nel corso del processo) a conferire al IN l'incarico di reperire un escavatore per espiantare gli alberi di ulivo;
compito prontamente eseguito senza che l'incaricato ritenesse necessario consultare il proprietario. Né risulta che il legale rappresentante della società aggiudicataria dei beni, al quale la TI si era presentata come amministratore der dei terreni, avesse inteso in alcun modo estromettere la ricorrente dalla disponibilità dell'area, che aveva continuato a gestire: è infatti pacifico che i fatti sono accaduti dopo un mese dalla avvenuta aggiudicazione delle aree oggetto di esecuzione immobiliare.
5. Va altresì ribadito, in punto di diritto, che in tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enuclazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Sez. 2, Sentenza n.9802del07/05/1984, Rv. 166566; Sez. 4, Sentenza n.15431del 2/03/2005, Rv. 231557; Sez. 2, Sentenza n.20647 del 11/05/2010, Rv. 247271.) Il reato, dunque, può ben avere ad oggetto anche gli alberi, pur se originariamente piantati nel terreno.
6. Tanto premesso, la condotta dell'imputata, che aveva I' autonoma disponibilità del fondo, deve qualificarsi come appropriazione indebita, avendo la stessa proceduto all'espianto di ottanta piante di ulivo con l'intento di ripiantarle altrove, e dunque di appropriarsene definitivamente, ponendo così in essere una condotta incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificavano l'affidamento dei terreni con compiti di gestione.
7. Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo l'azione penale improcedibile per mancanza di ve o l querela. Vanno altresì revocate le statuizioni civili, non sussistendo nel caso di specie i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 cod proc pen consente di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui venga dichiarata l'estinzione del reato (Sez. U, n.10086 del 1377/1998, Rv.211191; Sez.2, n.51800 del 2974/2013, Rv.258062).
PQM
Qualificato il fatto come violazione dell'art.646 cod pen, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato non è procedibile per mancanza di querela. Roma, 24 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Loredana Miccichè Rocco Marco Blaiotta mix Depositata in Cancelleria Oggi. 13 FEB. 2017 Il Funzion o Giudiziario Pat a OR ら