Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 6617
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita possono essere considerati possessori anche i soggetti titolari di posizioni non strettamente inquadrabili nell'ambito del possesso in senso civilistico, che presuppone l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, con l'esclusione di ogni volontà di riconoscere la posizione del proprietario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come violazione dell'art. 646 cod. pen., in luogo della contestata ipotesi di furto, la condotta di espianto di alberi da parte del gestore ed amministratore di fatto di un fondo, dotato di un potere del tutto autonomo ed esulante dalla vigilanza diretta e costante del proprietario).

In tema di reati contro il patrimonio, per "cosa mobile" deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte. (Fattispecie di espianto di alberi da un fondo).

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    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 maggio 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 6617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6617
Data del deposito : 24 novembre 2016

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