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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4384/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403020140000949 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.02.2024, la società COSMO S.r.l., successivamente alla notifica della ingiunzione fiscale n. 55542300000036 in data 18.12.2023, avente ad oggetto a) l'omesso pagamento dell'Avviso di Accertamento IMU 2015 n. 4030201700000209, notificato in data 03/11/2017, b) Avviso di
Accertamento IMU 2014 n. 4030201400000949 notificato in data 30/10/2017, impugnava espressamente l'avviso di accertamento IMU 2014 n. 403020140000949 per l'importo di € 22.160,15, eccependo "il decorso del termine prescrizionale previsto per l'accertamento della imposta municipale unica".
La società PUBLISERVIZI S.r.l. non si costituiva.
Con sentenza n. 17297/2024 del 28.10.2024, i primi giudici rigettavano il ricorso ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione come sollevata dalla società ricorrente.
Presenta appello la contribuente che lamenta: 1) la "erronea applicazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006 – Prescrizione quinquennale ignorata"; 2) la "omessa valutazione sull'effettiva definitività dell'atto presupposto"; 3) la "errata applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 – Proroga COVID inapplicabile ai termini prescrizionali".
Si costituisce Publiservizi srl che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
ALla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame degli atti di causa, risulta per tabulas che la contribuente nel ricorso introduttivo, estremamente sintetico e senza alcun riferimento alle norme tributarie asseritamente violate, non ha per nulla eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 n. 4030201400000949 notificato in data 30/10/2017, nè la violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006, ma esclusivamente (e genericamente) l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, desumendosi dalla lettura del ricorso che la contestazione è riferita alla circostanza che, essendo stata notificata l'ingiunzione di pagamento n. 55542300000036 in data 18/12/2023, la pretesa tributaria relativa ad IMU 2014, notificata in data 30.10.2017, fosse ormai prescritta. Sulla base di tale premessa, quindi, corretto e non meritevole di censura, appare il ragionamento logico-giuridico adottato dai primi giudici mediante richiamo all'art. 1 comma 163 Legge 296/06 che, difatti, va a disciplinare il termine di notifica dell'ingiunzione fiscale quale atto successivo all'accertamento, che ha beneficiato della proroga prevista dalla normativa di emergenza Covid-19. Infati, la notifica delle ingiunzioni di pagamento di tributi comunali, ai sensi dell'art. 68 che richiama l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 che al secondo comma stabilisce che i termini “per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati – in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente – fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” è risultata prorogata. Per i titoli accertativi, pertanto, la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica era il 31 dicembre 2023.
Pertanto, non avendo mai contestato il contribuente la omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014
n. 4030201400000949, notificato in data 30/10/2017, l'eccezione è inammissibile in sede di appello e deve dichiararsi che nessuna decadenza si è verificata;
risultando tempestivamente notificata in data 18.12.2023 la successiva l'ingiunzione fiscale n. 55542300000036, nessun termine prescrizionale è decorso e la pretesa tributaria risulta pienamente legittima.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4384/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Società_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403020140000949 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.02.2024, la società COSMO S.r.l., successivamente alla notifica della ingiunzione fiscale n. 55542300000036 in data 18.12.2023, avente ad oggetto a) l'omesso pagamento dell'Avviso di Accertamento IMU 2015 n. 4030201700000209, notificato in data 03/11/2017, b) Avviso di
Accertamento IMU 2014 n. 4030201400000949 notificato in data 30/10/2017, impugnava espressamente l'avviso di accertamento IMU 2014 n. 403020140000949 per l'importo di € 22.160,15, eccependo "il decorso del termine prescrizionale previsto per l'accertamento della imposta municipale unica".
La società PUBLISERVIZI S.r.l. non si costituiva.
Con sentenza n. 17297/2024 del 28.10.2024, i primi giudici rigettavano il ricorso ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione come sollevata dalla società ricorrente.
Presenta appello la contribuente che lamenta: 1) la "erronea applicazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006 – Prescrizione quinquennale ignorata"; 2) la "omessa valutazione sull'effettiva definitività dell'atto presupposto"; 3) la "errata applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 – Proroga COVID inapplicabile ai termini prescrizionali".
Si costituisce Publiservizi srl che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
ALla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Dall'esame degli atti di causa, risulta per tabulas che la contribuente nel ricorso introduttivo, estremamente sintetico e senza alcun riferimento alle norme tributarie asseritamente violate, non ha per nulla eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014 n. 4030201400000949 notificato in data 30/10/2017, nè la violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006, ma esclusivamente (e genericamente) l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, desumendosi dalla lettura del ricorso che la contestazione è riferita alla circostanza che, essendo stata notificata l'ingiunzione di pagamento n. 55542300000036 in data 18/12/2023, la pretesa tributaria relativa ad IMU 2014, notificata in data 30.10.2017, fosse ormai prescritta. Sulla base di tale premessa, quindi, corretto e non meritevole di censura, appare il ragionamento logico-giuridico adottato dai primi giudici mediante richiamo all'art. 1 comma 163 Legge 296/06 che, difatti, va a disciplinare il termine di notifica dell'ingiunzione fiscale quale atto successivo all'accertamento, che ha beneficiato della proroga prevista dalla normativa di emergenza Covid-19. Infati, la notifica delle ingiunzioni di pagamento di tributi comunali, ai sensi dell'art. 68 che richiama l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 che al secondo comma stabilisce che i termini “per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati – in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente – fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” è risultata prorogata. Per i titoli accertativi, pertanto, la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica era il 31 dicembre 2023.
Pertanto, non avendo mai contestato il contribuente la omessa notifica dell'avviso di accertamento IMU 2014
n. 4030201400000949, notificato in data 30/10/2017, l'eccezione è inammissibile in sede di appello e deve dichiararsi che nessuna decadenza si è verificata;
risultando tempestivamente notificata in data 18.12.2023 la successiva l'ingiunzione fiscale n. 55542300000036, nessun termine prescrizionale è decorso e la pretesa tributaria risulta pienamente legittima.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre accessori di legge.