Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 820
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale ignorata

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse infondata, poiché l'ingiunzione fiscale, atto successivo all'accertamento, è stata notificata tempestivamente entro il termine prorogato dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015). La notifica dell'ingiunzione è avvenuta entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo per i titoli accertativi la cui decadenza sarebbe maturata negli anni di sospensione 2020 e 2021.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione sulla definitività dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che questa eccezione non fosse stata sollevata nel ricorso introduttivo di primo grado, rendendola inammissibile in sede di appello. Inoltre, la contestazione principale riguardava la prescrizione, e la Corte ha confermato la legittimità della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Errata applicazione della proroga COVID

    La Corte ha chiarito che la proroga si applica ai termini di notifica degli atti successivi all'accertamento, come l'ingiunzione fiscale, e che la notifica è avvenuta entro il termine prorogato. La prescrizione non è stata ritenuta maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 820
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 820
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo