Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza prospetti di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, richiamando l'atto precedente e quantificando gli accessori, soddisfa l'obbligo di motivazione. L'agente della riscossione ha precisato che gli interessi sono calcolati al tasso legale e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la nuova normativa (d.lgs. 87/2024) non è applicabile ai tardivi versamenti effettuati in data antecedente al 1° settembre 2024, come nel caso di specie. Le sanzioni sono state calcolate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con le riduzioni previste per i ritardi inferiori a 90 giorni.

  • Rigettato
    Mancanza prospetti di calcolo interessi

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, richiamando l'atto precedente e quantificando gli accessori, soddisfa l'obbligo di motivazione. L'agente della riscossione ha precisato che gli interessi sono calcolati al tasso legale e decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che la nuova normativa (d.lgs. 87/2024) non è applicabile ai tardivi versamenti effettuati in data antecedente al 1° settembre 2024, come nel caso di specie. Le sanzioni sono state calcolate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con le riduzioni previste per i ritardi inferiori a 90 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pordenone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
    Numero : 35
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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