Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicchè le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere. Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato taluno per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell'elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell'avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto.
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Nel reato di fuga stradale previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone; per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2008, n. 6306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6306 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 15/01/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI RL - Consigliere - N. 35
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 026303/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR RL, N. IL 19/05/1974;
avverso SENTENZA del 08/03/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. INGANICO.
FATTO E DIRITTO
1. RL GR era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Monza per rispondere del reato ex art. 189 C.d.S., comma 7, perché, alla guida dell'autovettura Honda S 2000, rimasto coinvolto in un sinistro stradale in cui AR TA AN riportava lesioni personali, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente (Fatto avvenuto il 24.7.2002). Il Tribunale, con sentenza in data 6.6.2005, condannava l'imputato alla pena di mesi due di reclusione.
2. Il GR proponeva appello.
Rappresentava che innanzi al Giudice di Pace di Monza si era in precedenza radicato un processo a suo carico concernente l'imputazione per il menzionato delitto ex art. 189 C.d.S., comma 7, per il delitto ex art. 189 C.d.S., comma 6 (c.d. reato di fuga) e per il reato di cui all'art. 590 c.p.. Il Giudice di Pace aveva disposto lo stralcio per la prima imputazione (oggetto appunto del presente procedimento) trasmettendo gli atti al Tribunale di Monza;
aveva preso atto dell'intervenuta remissione di querela ad opera della parte offesa nei confronti del GR per il delitto di lesioni colpose ed aveva assolto quest'ultimo dal reato di fuga "perché è insufficiente la prova che il fatto sussista", rilevando che non sussistevano elementi certi attestanti che l'imputato si fosse reso conto di avere causato un evento dannoso e ancor più con danno alle persone. (La sentenza del Giudice di Pace in data 12.2.2004 era divenuta irrevocabile il 29.3.2004).
Pertanto, ad avviso dell'appellante, la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace per il reato ex art. 189 C.d.S., comma 6, aveva comportato la caducazione del presupposto logico per la configuralità pure del reato di omissione di assistenza (art. 189 C.d.S., comma 7), di cui alla condanna del Tribunale di Monza, per violazione dell'art. 649 c.p.p. che non consente un secondo giudizio per il medesimo fatto.
3. La Corte di Appello di Milano, con decisione del 8.3.2007, confermava la sentenza del Tribunale di Monza. Osservava, in ordine all'eccezione pregiudiziale fatta valere dall'impugnante, che nella fattispecie non ricorreva preclusione di giudicato, poiché oggetto del giudizio era un reato diverso da quello esaminato dal Giudice di Pace di Monza. Aggiungeva che la preclusione ex art. 649 c.p.p., non impediva la rinnovata valutazione delle circostanze di fatto già emerse in altro giudizio se ritenute rilevanti per l'accertamento di reati diversi.
Nel merito dell'imputazione, ribadiva la ricorrenza degli elementi di prova a conferma, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della configurabilità dell'ipotesi criminosa contestata.
4. Il prevenuto proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello.
Affermava che la giurisprudenza di legittimità aveva ripetutamente statuito che la medesima fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge nel caso di concorso formale di reati purché il giudizio concernente il secondo reato non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo, il che sicuramente si verifica se nel diverso giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato. Invero, detta situazione di incompatibilità appariva evidente tra il presente processo e quello conclusosi in via definitiva innanzi al Giudice di Pace di Monza.
Nel merito, la contestazione del reato di omissione di assistenza non appariva processualmente confermata.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso con la declaratoria di assoluzione del prevenuto.
5. Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione. Si osserva che i reati di fuga e di omessa assistenza configurano due fattispecie autonome e indipendenti, anche se ricorrono molti elementi e presupposti comuni.
I detti reati si distinguono fra di loro non solo sotto un profilo ontologico, ma soprattutto perché tendendo alla tutela di diversi interessi, presentano obbiettività giuridica distinta: il reato di fuga è imposto per consentire l'identificazione degli utenti coinvolti nell'incidente e favorire la ricostruzione delle modalità del sinistro;
il reato di omissione di assistenza ha per "ratio" l'intendimento di garantire la necessaria assistenza alle persone ferite.
Quindi, gli elementi oggettivi dei due reati sono costituiti da due diversi comportamenti omissivi mediante i quali si realizzano violazioni di differenti disposizioni di legge, per cui è da escludersi la configurabilità dell'istituto del concorso formale, mentre è piuttosto ravvisabile un concorso materiale di reati. Normalmente avviene che i due reati concorrano, ma non è escluso che, pur in ipotesi di investimento con danni alle persone, possa ricorrere uno solo dei due delitti in questione. Per esempio, può verificarsi che, se da un punto di vista logico il conducente che ometta di fermarsi non può non realizzare anche l'omissione di soccorso, sotto un profilo tecnico giuridico il concorso di reati può essere escluso o dalla mancanza di intenzionalità del fatto (che esclude la configurazione del delitto ex art. 189 C.d.S., comma 7) o dal venir meno di uno dei presupposti del delitto di omessa assistenza (per l'assenza di persone ferite) ovvero per altra ragione connessa alla peculiarità della fattispecie. Come, viceversa, potrebbe accadere che manchi l'elemento psicologico del reato di fuga, mentre siano configurabili gli elementi costitutivi del reato di omessa assistenza.
Sicuramente il fatto storico - naturalistico del delitto di fuga e di quello di omessa assistenza non presentano, in principio, corrispondenza completa negli elementi costitutivi. (v. in tema di interpretazione dell'art. 649 c.p.p., Cass. S.U. 28.6.2005 n. 34655).
6. Ciò premesso, nel caso di specie, si rileva che i Giudici di merito hanno violato l'art. 649 c.p.p. poiché hanno delibato in un secondo procedimento il reato di fuga (ascritto al medesimo soggetto), già giudicato da altro Giudice con sentenza irrevocabile, il che sicuramente non è consentito.
Peraltro, tenuto conto della menzionata autonomia e indipendenza delle due figure criminose, il Tribunale e la Corte di Appello avrebbero dovuto limitarsi a prendere in considerazione il fatto storico concernente esclusivamente il delitto di omissione di assistenza. In tal guisa, avrebbero dovuto valutare il comportamento dell'imputato, relativo al periodo successivo al suo mancato arrestarsi e fermarsi nel luogo dell'incidente nell'immediatezza del fatto, allorché, secondo la ricostruzione esposta da RL GR e non esclusa dai Giudici di merito, egli avrebbe ricevuto la segnalazione di un automobilista che lampeggiando lo avrebbe costretto a fermarsi mettendolo a conoscenza del sinistro stradale che aveva coinvolto la vettura del GR ed il ciclomotore condotto da AR TA AN. Solo quest'ultimo fatto storico, comprendente evidentemente la condotta tenuta dall'imputato anche nell'immediato prosieguo, deve essere oggetto di disamina e giudizio ad opera del Giudice di merito competente in ordine al delitto di omessa assistenza ex art. 189 C.d.S., comma 7. 7. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ex art.623 c.p.p., alla Corte di Appello di Milano perché proceda ad un altro giudizio circoscrivendo la cognizione del procedimento appunto agli elementi di fatto configuranti il solo delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008