Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2008, n. 6306
CASS
Sentenza 15 gennaio 2008

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Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicchè le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere. Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato taluno per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell'elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell'avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2008, n. 6306
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6306
Data del deposito : 15 gennaio 2008

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