Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione successiva delle spese del processo, trova applicazione anche in caso di cassazione anche della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata è tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15998 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE OTTAVIA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 10993/01 proposto da:
RE OTTAVIA, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso incidentale;
- resistente con mandato -
avverso la sent. n. 160/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 11 novembre 2000 - R.G.N. 1419/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso accoglimento del primo motivo ricorso principale e rigetto altri motivi, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 novembre 1992 IA LL chiese che il TO di IA condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento della pensione d'inabilità od in subordine dell'assegno d'invalidità.
Il TO riconobbe il diritto alla pensione d'inabilità. Il Tribunale respinse l'appello. Con sent. n. 25 agosto 1999 n. 8863, la Corte di cassazione, ritenendo che il giudice di merito, pur espressamente condividendo il parere del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui la capacità di lavoro della ricorrente era ridotta a meno d'un terzo, avesse erroneamente riconosciuto il diritto alla pensione, cassò la sentenza d'appello, e rinviò la causa al Tribunale di Terni.
Questo giudice, richiamando la consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado, sulla quale v'era piena concordanza fra le parti, ha dichiarato che la LL ha diritto all'assegno d'invalidità dal 1^ aprile 1993, ha inoltre condannato l'I.N.P.S. al pagamento delle conseguenti somme con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, ed ha dichiarato non dovute all'I.N.P.S. le spese dei giudizi d'appello, di cassazione e di rinvio.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo. IA LL resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 disp.att.c.p.c. nonché
vizio di motivazione, l'I.N.P.S. sostiene che:
1.a. dall'ingresso della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo degli interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione previdenziale a titolo di rivalutazione;
1.b. gli accessori sono comunque dovuti solo dal 120§ giorno successivo alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale;
1.c. poiché con sentenza Corte Cost. 13 aprile 1994 n. 134 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del decreto legge n. 384 del 1992 nella pane in cui abrogando l'art. 152 disp.att.c.p.c. non aveva fatto salva la situazione dei non abbienti, e poiché la LL non aveva provato la propria condizione di non abbiente, il Tribunale aveva erroneamente applicato la predetta disposizione.
2) Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 99 e 112 c.p.c.
nonché omessa ed illogica motivazione, IA LL sostiene che:
2.a. poiché l'art. 152 disp.att.c.p.c. presuppone la soccombenza dell'assicurato, nel caso in esame, ove la soccombenza era esclusa dal riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità, il giudice di rinvio aveva erroneamente applicato questa norma;
2.b. nel contempo, poiché la pronuncia sulle spese, disposta dal giudice di primo grado, "era stata travolta, con quella d'appello, dalla sentenza di cassazione, pronunciata dalla Suprema Corte", e poiché la domanda sull'attribuzione di queste specifiche spese era stata riproposta con il ricorso per riassunzione, il giudice di rinvio aveva erroneamente omesso di pronunciare sulle spese relative al giudizio di primo grado, ove l'Istituto era soccombente. 3) I ricorsi, che per la loro interconnessione devono essere riuniti e per la loro parziale identità di oggetto (con richieste di opposto segno) devono essere congiuntamente esaminati, sono parzialmente fondati.
4) È pregiudiziale l'esame della questione avente per oggetto l'entità degli accessori. Come questa Corte ha affermato (Cass. Sez. Un. 26 giugno 1996 n. 5895), "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione;
per cui, nell'ipotesi in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine, la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991".
In applicazione di questo principio, nel caso in esame, la prima censura proposta dall'Istituto (e precedentemente indicata sub "1.a.") è fondata. In tal modo, sui singoli ratei maturati, e dalla rispettiva maturazione, è dovuta, per il tempo trascorso fra la maturazione ed il pagamento, la maggior somma fra interessi e rivalutazione.
5) In ordine alla decorrenza degli accessori, questa Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui l'invalidità pensionabile sia insorta nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 149 disp.att.c.p.c., poiché non sono previsti ne' una nuova domanda amministrativa ne' un provvedimento dell'I.N.P.S., ne', conseguentemente, uno "spatium deliberandi" per il debitore, gli interessi e la rivalutazione monetaria, spettanti al creditore della prestazione previdenziale ai sensi di Corte Cost. 12 aprile 1991 n. 156, vanno riconosciuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello d'insorgenza (per aggravamento) dello stato invalidante, e non con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo a tale data (Cass. 20 febbraio 1995 n. 1844, Cass. 27 giugno 1994 n. 6146; per eguale esclusione dello "spatium deliberandi", nell'ipotesi di diritto alla prestazione assistenziale giudizialmente riconosciuta con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, Cass. 26 settembre 1997 n. 9434). In applicazione di questo principio, la seconda censura proposta dall'Istituto è infondata.
6) L'esame delle altre censure, proposte con il ricorso principale, e l'esame dello stesso ricorso incidentale, restano assorbiti dall'indicata decisione.
Ed invero, è principio di questa Corte che la cassazione, anche parziale, della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, deve dare nuova integrale regolamentazione delle spese del processo ("e plurimis", Cass. 1§ ottobre 2002 n. 14075). Lo stesso principio è da applicare (per risonanza) ove debba essere cassata la sentenza del giudice di rinvio: in questa ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimità contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio, resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione. Ed è funzione del giudice, il quale debba decidere sulla questione accolta con la cassazione, anche la decisione sulle predette spese. Specificando questo principio, è da affermare che:
a. ove, con censure attinenti alla regolamentazione delle spese delle pregresse fasi del processo, in sede di legittimità sia dedotta una censura che investe il merito della sentenza di rinvio, nell'accoglimento di questa censura resta assorbita ogni decisione che attenga alle spese del pregresso processo, la cui decisione rientra nella funzione del giudice del nuovo rinvio;
b. ove tuttavia il giudice di legittimità, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., debba decidere la controversia nel merito, egli dovrà
decidere anche sulle spese del processo;
c. e nella necessità di questa decisione resta assorbita ogni questione che in tale sede era stata dedotta in ordine alle spese delle pregresse fasi del processo.
7) Nel caso in esame, il ricorso principale deve essere accolto in relazione alla prima censura, con cui si contesta il ritenuto cumulo di rivalutazione ed interessi;
e deve essere respinto in relazione alla seconda censura con cui si chiede (con il riconoscimento dello "spatium deliberandi") la postdatazione della decorrenza degli accessori.
Ed in relazione alla censura accolta, la sentenza del Tribunale di Terni deve essere cassata.
L'accoglimento della prima censura, attinente al merito della controversia, determina, in applicazione del principio precedentemente indicato la necessità di regolamentare le spese dell'intero processo.
La terza censura del ricorso principale (precedentemente indicata sub "l.c."), avendo per oggetto la lamentata applicazione dell'art. 152 disp.att.c.p.c., attiene esclusivamente alla regolamentazione delle spese;
e, avendo per oggetto la lamentata, applicazione (pur da simmetria angolazione) del predetto art. 152 e l'omessa decisione sulle spese del giudizio di primo grado, a questa regolamentazione attengono la prima censura e la seconda censura proposte con il ricorso incidentale (e precedentemente indicate sub "2.a." e "2.b."). In tal modo, l'esame di queste censure resta assorbito nell'esame del merito della controversia.
8) Poiché nell'ambito della sentenza d'appello l'unica statuizione da cassare attiene al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, e la conseguente decisione non esige ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito.
In tal modo, sui singoli ratei arretrati della prestazione è dovuta, con la decorrenza riconosciuta dal Tribunale di Terni, e per il tempo che trascorre dalla maturazione del singolo rateo al relativo pagamento, solo la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.
9) La decisione nel merito determina la necessità di disciplinare le spese dell'intero processo;
disciplina che deve essere effettuata con riferimento non ai frazionali esiti delle singole fasi del processo, bensì con riferimento all'esito complessivo della lite ("e plurimis", Cass. 1^ ottobre 2002 n. 14075, Cass. 23 aprile 2001 n. 5988). 10) Nel caso in esame, ed in applicazione dell'indicato principio, si ritiene che al giudizio di primo grado debba essere data la stessa disciplina delle spese disposta con la relativa sentenza;
e che per ogni altra fase del processo si debba disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale;
cassa, nei limiti dell'accoglimento, la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, dichiara che sui ratei arretrati della prestazione e con la decorrenza riconosciuta dal Tribunale di Terni, è dovuta solo la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
conferma la statuizione sulle spese del giudice di primo grado;
dichiara compensate le ulteriori spese del processo. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003